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Document 32012D0008(01)

    2012/259/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 26 aprile 2012 , recante modifica alla decisione BCE/2011/8 sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (BCE/2012/8)

    GU L 126 del 15.5.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; abrogato da 32013D0054(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/259/oj

    15.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 126/14


    DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 26 aprile 2012

    recante modifica alla decisione BCE/2011/8 sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro

    (BCE/2012/8)

    (2012/259/UE)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,

    vista la decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 6 e 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2011/8, la competenza ad adottare le decisioni relative all’accreditamento spetta al Comitato esecutivo, su delega del Consiglio direttivo, in conformità al secondo paragrafo dell’articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

    (2)

    La procedura di concessione e rinnovo dell’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza, di cui alla decisione BCE/2011/8, dovrebbe essere modificata per far sì che le richieste di accreditamento siano elaborate più velocemente, garantendo così la tempestività della concessione o del rinnovo dell’accreditamento, e per alleviare il carico amministrativo gravante sul Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE).

    (3)

    A tal fine, dovrebbe accordarsi al Comitato esecutivo la possibilità di subdelegare, a uno o più dei propri membri, la competenza ad adottare decisioni in relazione agli accreditamenti ordinari. La subdelega, tuttavia, non riguarderà la competenza in merito alla concessione di esenzioni, al rigetto delle richieste di accreditamento, alla sospensione o revoca degli accreditamenti.

    (4)

    La decisione BCE/2011/8 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifica

    L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2011/8 è sostituito dal seguente:

    «3.   Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo può decidere di subdelegare, a uno o più dei propri membri, il potere di concedere o rinnovare l’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza, ai sensi degli articoli 6 e 8.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 aprile 2012

    Il presidente della BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 52.


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