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Document 32007D0667

2007/667/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2007 , che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE [notificata con il numero C(2007) 4648]

GU L 271 del 16.10.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/667/oj

16.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2007

che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE

[notificata con il numero C(2007) 4648]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), e in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Il primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, stabilisce le misure di eradicazione che devono essere applicate quando è stata confermata ufficialmente la presenza di una TSE. Tali misure consistono in particolare nell'abbattimento e nella completa distruzione degli animali e dei prodotti di origine animale considerati a rischio («animali bovini a rischio») a causa di un legame epidemiologico con gli animali colpiti.

(2)

La Germania ha presentato alla Commissione una richiesta di decisione che consenta l'impiego di animali bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva, mediante deroga al primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.

(3)

Le misure di controllo presentate dalla Germania prevedono la rigida limitazione dei movimenti e la tracciabilità dei bovini in modo tale che non sia messo in pericolo il livello attuale di protezione della salute dell'uomo e degli animali.

(4)

Sulla base di una valutazione favorevole del rischio, dovrà perciò essere consentito alla Germania di impiegare bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva purché siano soddisfatte talune condizioni.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Mediante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Germania può utilizzare i bovini di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, dell'allegato VII di detto regolamento fino alla fine della loro vita produttiva, alle condizioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo.

2.   La Germania garantisce che i bovini di cui al paragrafo 1:

a)

siano permanentemente rintracciabili nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamennto europeo e del Consiglio (2);

b)

vengano spostati dalla loro azienda unicamente sotto controllo ufficiale e al fine di una distruzione;

c)

non siano inviati ad altri Stati membri o esportati verso paesi terzi.

3.   La Germania realizzerà controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.

4.   La Germania informerà la Commissione e gli altri Stati membri dell'impiego dei bovini conformemente al paragrafo 1 attraverso il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

La Germania presenterà anche informazioni pertinenti nella relazione annua prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(2)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.


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