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Document 31994D0783

    94/783/CE: Decisione della Commissione, del 14 settembre 1994, relativa al divieto del pentaclorofenolo notificato dalla Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 316 del 9.12.1994, p. 43–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/783/oj

    31994D0783

    94/783/CE: Decisione della Commissione, del 14 settembre 1994, relativa al divieto del pentaclorofenolo notificato dalla Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 09/12/1994 pag. 0043 - 0048


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1994 relativa al divieto del pentaclorofenolo notificato dalla Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (94/783/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO (1) La misura notificata

    La Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, il 2 agosto 1991, la decisione della Germania, basata sull'articolo 100 A, paragrafo 4 del trattato CE, di continuare ad applicare le disposizioni nazionali relative al pentaclorofenolo (PCF) in luogo delle disposizioni della direttiva 91/173/CEE del Consiglio (1).

    Dette norme nazionali sono incluse nel regolamento recante divieto del pentaclorofenolo (Pentachlorphenolverbotsordnung) (2), del 12 dicembre 1989, e sono entrate in vigore dal 23 dicembre 1989.

    Il suddetto regolamento prevede il divieto di fabbricare, di immettere sul mercato e di utilizzare il pentaclorofenolo, i suoi sali e i suoi composti, i preparati che contengono più dello 0,01 % delle suddette sostanze e dei prodotti che, in seguito al loro trattamento mediante i preparati, contengono le suddette sostanze con una concentrazione che supera i 5 mg/kg (ppm). In deroga, le autorità competenti possono ammettere le suddette sostanze, i preparati e i prodotti come agenti di sintesi, come sottoprodotti o qualora siano destinati esclusivamente alla ricerca, o alla sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi, oppure ad esser eliminati senza effetti nocivi.

    (2) La direttiva 91/173/CEE

    La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 94/27/CE (4), prevede il divieto e la restrizione dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

    La direttiva 91/173/CEE, recante la nona modifica della direttiva 76/769/CEE, vieta l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo, dei suoi sali e dei suoi esteri, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa nelle sostanze e nei preparati. Tuttavia, sono previste quattro deroghe a quanto precede. L'utilizzazione del pentaclorofenolo e dei suoi composti negli impianti industriali si applica nei seguenti casi:

    a) per il trattamento del legno;

    b) per l'impregnazione di tessuti e di fibre pesanti;

    c) come agente di sintesi o di trasformazione in alcuni processi industriali;

    d) per il trattamento in situ di edifici facenti parte del patrimonio storico e culturale (che lo Stato membro interessato può autorizzare caso per caso).

    In ogni caso, il pentaclorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddette deroghe, deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina inferiore a 4 ppm.

    Le deroghe di cui sopra devono essere riesaminate, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, entro un termine massimo di tre anni a decorrere dal termine di attuazione della direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 1o luglio 1992.

    Il Consiglio ha adottato la direttiva il 21 marzo 1991, a maggioranza qualificata, sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE.

    (3) I pareri

    L'avviso di ricevimento della notificazione tedesca del 2 agosto 1991 è stato inviato alla Rappresentanza pemanente tedesca il 18 novembre 1991.

    La notificazione è stata trasmessa agli altri Stati membri per parere. La Commissione ha ricevuto i pareri della Grecia, dell'Italia, della Francia, del Belgio e della Danimarca.

    La Grecia ritiene che la direttiva 91/173/CEE fornisca un livello adeguato di protezione per l'uomo e per l'ambiente. La disposizione tedesca può avere l'effetto di ostacolare il commercio intracomunitario.

    L'Italia ritiene ingiustificata l'applicazione dell'articolo 100 A, paragrafo 4 nel caso della direttiva 91/173/CEE. In particolare, il governo italiano ritiene che il limite imposto di 5 mg/kg per le tracce di pentaclorofenolo, abbia conseguenze negative sull'importazione dei prodotti di cuoio provenienti dall'Italia e nello stesso tempo non dà una maggiore protezione per l'uomo e per l'ambiente.

    Anche la Francia contesta l'applicazione dell'articolo 100 A nel caso particolare del pentaclorofenolo poiché non ha giustificazioni sufficienti e può provocare gravi perdite sia nel commercio intracomunitario sia nelle relazioni della Comunità con taluni paesi terzi.

    Il Belgio non contesta la regolarità del procedimento, ma ritiene che il limite autorizzato dalle autorità tedesche per le tracce di pentaclorofenolo potrebbe creare problemi per taluni prodotti.

    La Danimarca appoggia la misura tedesca.

    (4) La decisione del 2 dicembre 1992

    Con decisione del 2 dicembre 1992, la Commissione ha confermato il regolamento tedesco del 12 dicembre 1989, che prevede il divieto di fabbricazione, di immissione sul mercato e di impiego del pentaclorofenolo, dei suoi sali e dei suoi composti, dei preparati contenenti le suddette sostanze con un limite superiore allo 0,01 % e dei prodotti che, in seguito al loro trattamento per mezzo dei preparati, contengono le suddette sostanze in una concentrazione superiore a 5 mg/kg (ppm).

    (5) La sentenza della Corte di giustizia e sue conseguenze

    In seguito ad un ricorso per annullamento presentato dalla Francia, la Corte di giustizia, con sentenza del 17 maggio 1994 (5), ha annullato la suddetta decisione a causa della violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 190 del trattato CE, senza pronunciarsi sugli altri mezzi citati dal ricorrente.

    Con lettera del 18 maggio 1994, la Germania ha confermato la sua volontà di continuare ad applicare il regolamento tedesco, precisando, tuttavia, che il regolamento del 1989 era stato codificato in due regolamenti, di cui uno riprende le disposizioni relative alla produzione e all'uso del PCF (regolamento del 26 ottobre 1993, BGBl. I del 30 ottobre 1993, allegato 4, pag. 1782) e l'altro riprende le disposizioni relative all'immissione sul mercato (regolamento del 14 ottobre 1993, BGBl. I del 20 ottobre 1993, pag. 1720). La Commissione ha deciso di far ricorso all'assistenza scientifica di uno scienziato di fama internazionale, il prof. Rappe, docente presso l'istituto di chimica ambientale dell'università di Umea in Svezia, che ha presentato la sua relazione alla Commissione.

    II. ANTEFATTI (6) Il pentaclorofenolo

    Il pentaclorofenolo è una sostanza chimica che viene prodotta artificialmente ed è ritenuta pericolosa. Il PCF è pericoloso per l'uomo e per l'ambiente. La sua classificazione ed etichettatura, armonizzate a livello comunitario, conformemente alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE recante settima modifica, relativa alla classificazione, imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (7), sono le seguenti:

    - cancerogeno di categoria 3, vale a dire una sostanza nociva per l'uomo, visti gli effetti cancerogeni possibili, per i quali tuttavia le informazioni attualmente disponibili non permettono una valutazione soddisfacente. Esistono informazioni risultanti da adeguati studi sugli animali, ma sono insufficienti per classificare la sostanza nella seconda categoria dei cancerogeni ed etichettarla con la frase che indica il livello di rischio « R 40: sostanza che può provocare effetti irreversibili »;

    - estremamente tossico se inalato ed etichettato « R 26: estremamente tossico se inalato »;

    - tossico a contatto con la pelle e per ingestione ed etichettato « R 24/25: tossico a contatto con la pelle e per ingestione »;

    - irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle ed etichettato « R 36/37/38: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle »;

    - pericoloso per l'ambiente ed etichettato « R 50: estremamente tossico per gli organismi acquatici »;

    - pericoloso per l'ambiente ed etichettato « R 53: può avere effetti nefasti a lungo termine per l'ambiente idrico ».

    Tenuto conto dei tre criteri seguenti: tossicità, persistenza, bioaccumulazione, il PCF è stato incluso nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (8), modificata dalla direttiva 91/692/CEE (9). Per poter eliminare l'inquinamento delle varie parti dell'ambiente idrico che potrebbero essere contagiate dagli scarichi di PCF, sono stati fissati dalla direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (10), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, determinati valori limite.

    Il pentaclorofenolo contiene impurità pericolose, soprattutto fino allo 0,1 % di policlorodibenzodiossine e dall'1 al 5 % di fenossifenoli policlororati. Il PCF da solo e le sudette impurità sono responsabili della diffusione giornaliera di diossine nell'ambiente. Le diossine si diffondono quando i prodotti trattati con il PCF vengono esposti al sole e quando al termine della loro vita vengono incinerati. Anche il PCF che si trova nei fanghi di depurazione è una fonte di diossine.

    Il PCF viene utilizzato come:

    - agente di trattamento del legno (azione funghicida e agente antimuffa),

    - agente di impregnazione dei tessili industriali (azione funghicida),

    - battericida nella concia delle pelli e nell'industria della pasta da carta,

    - agente di sterilizzazione dei suoli,

    - molluschicida nel trattamento delle acque industriali e in particolare delle acque di raffreddamento.

    Vista la sua tossicità, il PCF è stato sottoposto a varie limitazioni in più di una trentina di paesi.

    III. VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DICHIARATI (7) Come altri Stati membri, la Germania è particolarmente preoccupata degli effetti tossici del PCF sulla salute umana, sull'ambiente idrico e sul contributo che il PCF dà alla formazione delle diossine disseminante nell'ambiente.

    A. La protezione della salute contro gli effetti diretti del PCF

    Il pentaclorofenolo rappresenta un problema di salute particolarmente grave per la Germania, visto che in passato è stata un grande produttore di PCF e vista l'utilizzazione che ne è stata fatta. Più precisamente, fino al 1985, la Germania è stata il più grande produttore di pentaclorofenolo; per esempio, nel 1978, la sua maggiore impresa del settore produceva 4 503 t, vale a dire tre volte il consumo totale attuale in tutta la Comunità. Una parte di questa produzione è stata assorbita dalla Germania stessa e inoltre il PCF è stato utilizzato in gran quantità all'interno delle case.

    L'utilizzazione di tale sostanza all'interno delle case rappresenta un rischio potenziale per la salute umana. Viste le grandi quantità che sono state prodotte e l'uso che in altri tempi ne è stato fatto, la popolazione tedesca continua ad esser esposta a dosi di PCF anormalmente elevate (11).

    B. La protezione dell'ambiente idrico

    Il PCF è una sostanza che uccide taluni organismi acquatici con concentrazioni nell'acqua anche di soli 0,1 mg/litro. Nei corsi d'acqua tedeschi, prima del divieto, tale livello era generalmente superiore. Attualmente la maggior parte di tali corsi d'acqua hanno concentrazioni inferiori a 0,1 mg/litro. Se la direttiva 91/173/CEE dovesse essere attuata dalla Germania senza modifiche le concentrazioni medie rischierebbero, tenuto conto del tessuto industriale e delle attività legate al PCF, di superare di nuovo il limite constatato prima del divieto; le concentrazioni nei corsi d'acqua vicini alle industrie che utilizzano il PCF potrebbero aumentare e raggiungere una concentrazione tra i 300 e i 400 mg/litro. Con questa ipotesi sarebbe inoltre possibile che le concentrazioni nell'acqua sotterranea utilizzata per il consumo (circa il 72 % di tutta l'acqua potabile) ritornino ad essere superiori a 0,1 mg/litro.

    Per concludere, le circostanze specifiche di produzione e di utilizzazione del pentaclorofenolo in Germania nel passato, continuano a minacciare l'ambiente idrico.

    C) La protezione della salute e dell'ambiente contro le dissosine

    a) La particolarità delle diossine

    Il pentaclorofenolo rappresenta un problema a causa dello stretto legame che questa sostanza ha con le diossine. Infatti, durante la produzione del PCF, o mediante la clorazione del fenolo per via catalitica o mediante l'idrolisi alcalina dell'esaclorobenzene, anche un certo numero di prodotti secondari o d'impurità vengono sintetizzati e fra questi vi sono le diossine (0,1 %).

    Le diossine si formano anche durante i processi di combustione, ad alta temperatura, delle materie organiche che contengono cloro: questo è ciò che avviene durante l'incinerazione dei prodotti che contengono il PCF.

    Tuttavia, le diossine sono emesse anche nell'ambiente da tutta una serie di processi industriale e domestici.

    Le diossine si accumulano nei sedimenti dei fiumi e degli oceani, dove vengono assorbite dai pesci. Si accumulano anche nel suolo, dove sono assorbite direttamente o indirettamente dalle piante e dagli animali.

    L'uomo è in contatto con le diossine quando consuma prodotti alimentari.

    Talune diossine sono assai tossiche e provocano il cancro.

    b) La presenza delle diossine in Germania

    La Germania ha sempre ritenuto, con altri paesi industrializzati, che il cancro nell'uomo come per gli animali, potesse provenire, tra l'altro, da un contatto con le diossine.

    Il problema delle diossine è considerato particolarmente grave in quei paesi in cui i tassi medi di assorbimento da parte dell'uomo arrivano a 1,3 pg/kg del peso corporeo/giorno e in cui i tassi di assorbimento di certi gruppi della popolazione, per esempio i neonati, arrivano a 180 pg/kg/giorno.

    Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità condotto nel 1989 in 12 paesi europei, sui livelli di talune diossine nel latte materno, le maggiori concentrazioni di diossine si trovavano in Belgio, in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Le concentrazioni constatate in Germania hanno cominciato a descrescere dopo il divieto.

    Il livello elevato di concentrazione di diossine constatato in Germania nel latte materno è stato confermato da altri studi comparativi realizzati sulle diossine presenti nei fanghi di depurazione (studio realizzato in Germania, Svizzera e Svezia nel 1989) e nella composta di giardino.

    L'elevato livello di diossine in Germania sembra dovuto ad un certo numero di fattori specifici. La Germania è uno dei paesi più industrializzati e più popolati della Comunità europea. Questo significa che esiste un gran numero di fonti di diossine, oltre al PCF, come per esempio gli incineratori municipali, gli incineratori di rifiuti, le fabbriche che producono acciaio e gli impianti collegati all'industria metallurgica, l'alto livello di combustibile consumato dalle autovetture, l'utilizzazione massiccia dei fanghi di depurazione, il numero di impianti di riciclaggio dei rifiuti, ecc.

    Altri fattori locali sono all'origine del problema delle diossine in Germania. Si tratta delle condizioni climatiche che favoriscono il trasferimento (grazie alla neve) delle diossine nell'atmosfera (comprese quelle che provengono dalle varie zone frontaliere della Germania) la terra e l'acqua. Le abitudini alimentari della popolazione tedesca possono contribuire alla presenza elevata di diossine.

    Non esiste un consenso internazionale su quale deve essere il livello di protezione della popolazione contro le diossine. Determinati paesi e determinate organizzazioni internazionali hanno estrapolato i risultati dalle prove realizzate sugli animali per fissare il loro livello di protezione per l'uomo utilizzando vari fattori di sicurezza. Gli esempi che seguono mostrano la differenza delle dosi giornaliere ammissibili fissati nei vari paesi industrializzati:

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    Qualunque sia il valore della dose giornaliera ammissibile, fissato tra 0 e 10 pg/kg/giorno, è chiaro che in Germania è necessaria un'azione per proteggere determinati gruppi di popolazione che sono esposti a valori di 180 pg/kg/giorno. La Commissione ritiene ragionevole che le autorità tedesche chiedano di ridurre il livello di esposizione di talune popolazioni a rischio.

    c) La politica tedesca di lotta contro le diossine

    Le autorità tedesche hanno reagito di fronte a questa situazione particolare adottando tutto un programma legislativo destinato a controllare le fonti di emissione di diossine.

    In Germania, le emissioni di diossine provocate dagli incineratori municipali, dai combustibili dei motori, dai fanghi di depurazione e dai prodotti chimici come i PCB e i PCF sono state disciplinate con un'apposita normativa. È stato approvato anche un accordo volontario per controllare il livello delle diossine negli imballaggi industriali utilizzati per le derrate alimentari liquide.

    Le iniziative più recenti riguardano il controllo di tutti i prodotti chimici che costituiscono una fonte di diossine (Gefahrstoff) e si prefiggono di sviluppare un concetto di « suoli ripuliti dall'inquinamento provocato dalle diossine ». Si sta riflettendo attualmente per cercare di ridurre le emissioni di diossine provocate dalla produzione metallurgica dagli impianti di riciclaggio e dall'industria della pasta da carta.

    Secondo alcune stime, un tale programma legislativo potrebbe ridurre le emissioni di diossine fino a un decimo del loro valore del 1991 intorno all'anno 2000. Queste stesse stime prevedono che, allora, il PCF proveniente dalle utilizzazioni passate sarà responsabile di un terzo del totale delle emissioni di diossine.

    Infine, se il PCF fosse di nuovo ammesso in Germania, i primi risultati delle disposizioni adottate in questo paese sarebbero compromessi a causa delle nuove emissioni provenienti dalle fabbriche che utilizzano il PCF per il trattamento del legno, dei tessili e dei prodotti che sarebbero di nuovo immessi sul mercato tedesco.

    Inoltre, l'aumento del livello di diossine che ne risulterebbe, comporterebbe, costi economici importanti. Queste nuove emissioni metterebbero in discussione il programma di riduzione delle diossine attuato per gli incineratori municipali, programma che è costato più di 400 Mio di DM. Il suddetto aumento del livello di diossine comprometterebbe anche l'utilizzazione, nel settore agricolo, di 50 Mio t di fanghi di depurazione.

    Per le ragioni espsote, la Commissione ritiene che la richiesta tedesca di mantenere le disposizioni nazionali esaminate, relative al PCF, in luogo delle norme della direttiva 91/173/CEE, è giustificata da circostanze specifiche collegate alla protezione della salute e dell'ambiente in Germania. La Commissione evince inoltre, dalle argomentazioni esposte, che le disposizioni sono necessarie e proporzionate agli obiettivi che si prefiggono.

    (8) Verifica dell'assenza di carattere discriminatorio delle misure nazionali

    La produzione mondiale del PCF varia tra 25 000 a 30 000 t all'anno. La Germania non produce più PCF e non esiste più una produzione comunitaria di tale sostanza da quando la Rhône Poulenc ha cessato l'attività in questo settore nel 1992. Nel 1978, il principale produttore di PCF in Europa era un'azienda tedesca, la Dynamit Nobel, che arrivava ad una produzione di 4 503 t. Dopo i negoziati con gli enti pubblici, tuttavia, le aziende riunite in seno all'associazione tedesca di fabbricanti di prodotti di produzione del legno, hanno rinunciato al PCF nel 1985. Le grandi aziende produttrici di PCF sono americane e vi sono vari importatori.

    Uno studio dell'Agenzia tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt), pubblicato nel 1992, su una parte dell'industria chimica della Germania dell'Ovest, ha individuato 250 produttori di più di 1 000 preparazioni destinate al trattamento del legno. In queste preparazioni sarebbero utilizzate più di 75 sostanze chimiche diverse. Un totale di 47 000 t annue di queste preparazioni, tra cui 17 000 t di creosoto, erano utilizzate per il trattamento del legno. Il commercio tra l'ex Germania Ovest e altri paesi, nel settore delle preparazioni destinate al trattamento del legno, viene considerato estremamente ridotto. Circa 1 000 t all'anno di questi prodotti vengono importate in questa parte della Germania.

    La legislazione tedesca si applica indistintamente a tutti i prodotti, nazionali o importati, che contengono il PCF. La Commissione non ha mai ricevuto esposti contro la suddetta legislazione. Benché alcuni Stati membri abbiano espresso nel corso della procedura di consultazione le preoccupazioni relativamente agli effetti che la misura tedesca potrebbe avere sul commercio comunitario, essi non hanno presentato né un dato, né un'analisi di impatto sui settori economici che si ritengono potrebbero essere colpiti dalla legislazione tedesca: cuoio, tessili, ecc. I servizi della Commissione hanno contattato varie federazioni europee di industrie i cui membri utilizzano in gran quantità il PCF: le informazioni raccolte non indicano alcun impedimento agli scambi commerciali. Nel caso dell'industria del legno sembra che non ci siano mutamenti nel commercio del legno collegati al divieto del PCF, visto che il legno utilizzato viene trattato con altri prodotti.

    (9) Verifica dell'assenza di restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri nelle disposizioni nazionali esaminate

    Tale nozione, annunciata al secondo comma dell'articolo 100 A, paragrafo 4, ha per scopo di impedire che le restrizioni fondate sui criteri di detta norma non vengano deviate dal loro fine e siano in realtà misure con un fine economico, introdotte cioè per porre ostacoli all'importazione di prodotti originari di un altro Stato membro o per proteggere indirettamente una produzione nazionale. La Commissione ritiene, tuttavia, che dai dati di fatto e dall'analisi di tutte le circostanze connesse con l'introduzione delle disposizioni, qui sopra descritte, non si possa concludere che ciò si verifichi.

    Infatti, non vi è un interesse particolare della Germania per lo sviluppo, la produzione o l'esportazione dei prodotti di sostituzione del PCF. È vero invece il contrario, se si esamina per esempio il caso del creosoto, menzionato anteriormente: il regolamento del 14 ottobre 1993 ne vieta l'immissione sul mercato, pur essendo la Germania il primo produttore mondiale di questo prodotto. Il commercio tra la Germania e gli altri Paesi membri per quanto riguarda il PCF utilizzato nel settore del trattamento del legno, non raggiunge cifre importanti.

    Le importazioni di PCF in tutta la Comunità non supererebbero, secondo il parere delle aziende consultate, le 1 200 t all'anno, una quantità assai modesta. Il PCF è un prodotto assai poco costoso, e quindi il valore di mercato del PCF è trascurabile. Tenuto conto che non vi è mercato per questo prodotto né in Germania, né in tutti i paesi scandinavi, né in Austria e considerato il suo scarso valore, gli effetti sul commercio intracomunitario sono praticamente inesistenti.

    IV Tenuto conto dei pericoli per la salute e l'ambiente descritti nella relazione dell'esperto, la Commissione ha chiesto che si prepari una relazione sull'attuazione della direttiva e sulle possibilità di sostituzione del PCF, in base alla quale essa valuterà entro la fine dell'anno la possibilità di proporre un divieto totale di produrre e utilizzare il PCF.

    CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali notificate dalla Germania in conformità dell'articolo 100 A, paragrafo 4 del trattato:

    - siano da considerarsi giustificate in considerazione dei motivi enunciati all'articolo 36 del trattato CE nonché dalla tutela dell'ambiente, necessarie in relazione a tali motivi e, infine, sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;

    - non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria

    e

    - non costituiscano inoltre una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

    La Commissione ritiene, quindi, di poter confermare le suddette disposizioni nazionali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le disposizioni del Pentachlorphenolverbotsverordnung (Regolamento relativo al divieto di produrre e utilizzare il pentaclorofenolo), del 12 dicembre 1989, notificato dalla Germania, codificato dai regolamenti del 26 ottobre 1993 e del 14 ottobre 1993, sono confermate.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 34.

    (2) BGBl. I 1989, pag. 2235.

    (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

    (4) GU n. L 188 del 22. 7. 1994, pag. 1.

    (5) Causa C-41/93 (Francia/Commissione), Racc. 1994, pag. I-1829.

    (6) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

    (7) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

    (8) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

    (9) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

    (10) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

    (11) Il problema tedesco dell'impiego dei prodotti per il trattamento del legno a base di PCF all'interno delle case è stato illustrato nel corso di una causa pendente dal 1984 a Francoforte. Più di 3 000 persone sporto querela contro i dirigenti aziendali che avevano venduto i prodotti che erano stati la causa dei problemi di salute delle vittime.

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