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Document 21989A1230(17)

    Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

    GU L 400 del 30.12.1989, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1989/692/oj

    Related Council decision

    21989A1230(17)

    Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

    Gazzetta ufficiale n. L 400 del 30/12/1989 pag. 0017 - 0020


    ACCORDO tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento elettronico di dati per uso commerciale

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    in seguito denominata «Comunità», e

    IL REGNO DI NORVEGIA,

    in seguito denominata «Norvegia»,

    entrambi in seguito denominati «parti contraenti»,

    CONSIDERANDO che, con la decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, in seguito denominato «programma TEDIS»;

    CONSIDERANDO che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, in seguito denominata «EFTA», partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali

    in questo settore; che esiste un interesse reciproco per lo sviluppo della cooperazione in campi quali il progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

    CONSIDERANDO che la partecipazione della Norvegia al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa;

    TENENDO CONTO della dichiarazione comune che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. La Norvegia è associata al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

    2. La Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

    Articolo 2

    Le imprese, incluse le piccole e medie imprese, gli istituti di ricerca e gli altri organismi stabiliti in Norvegia possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS secondo condizioni e modalità identiche a quelle applicabili alle imprese, agli istituti di ricerca ed agli altri organismi stabiliti nella Comunità.

    Articolo 3

    I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle parti contraenti.

    Articolo 4

    1. Il contributo finanziario della Norvegia, per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

    2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo della Norvegia si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Norvegia ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti

    interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Norvegia. Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

    3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo della Norvegia figurano nell'allegato B.

    4. Le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Norvegia figurano nell'allegato C.

    Articolo 5

    La Commissione informa regolarmente la Norvegia sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS

    Articolo 6

    1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

    2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le parti contraenti possono estinguere l'accordo secondo condizioni stabilite di comune accordo.

    Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato

    alla Norvegia nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una parte contraente notifica all'altra parte contraente la propria intenzione di denunciare l'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

    3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato

    per la durata del nuovo programma, salvo denuncia di una parte contraente entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

    4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

    5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

    6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra parte contraente la propria decisione di denunciare il presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite nell'accordo.

    Articolo 7

    Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

    Articolo 8

    Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Articolo 9

    Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentottantanove.

    Per il Consiglio

    delle Comunità europee

    Jean VIDAL

    Gianluigi GIOLA

    Per il governo

    del Regno di Norvegia

    Eivinn BERG

    ALLEGATO A

    Il programma TEDIS per il periodo 1988/1989 si prefigge di:

    1) coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri in occasione dello sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;

    2) sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;

    3) sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;

    4) concedere un appoggio logistico ai gruppi europei del settore;

    5) tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale negli e tra gli Stati membri della Comunità, nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;

    6) sostenere la creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

    7) ricercare soluzioni per i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare affinché eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non possano ostacolare lo sviluppo del trasferimento elettronico per uso commerciale;

    8) studiare le esigenze dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali in materia di sicurezza onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;

    9) studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, in materia di plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran ed Eurotra;

    10) esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dei software specializzati, necessari al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

    11) redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o potenziali in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparativa di detti progetti settoriali;

    12) recensire le esigenze speciali che appaiono nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e che potrebbero essere risolte più facilmente con un intervento comunitario;

    13) studiare più particolarmente l'aiuto che potrebbe essere dato alle piccole e medie imprese perché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

    14) prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generalizzabili dei problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale.

    ALLEGATO B

    Disposizioni finanziarie per il 1989

    Stanziamento necessario per l'esecuzione del programma TEDIS, deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il segretariato del comitato EDIFACT: 3,84 milioni di ecu.

    Importo stimato del contributo finanziario della Norvegia: 73 344 ecu.

    ALLEGATO C

    Modalità di finanziamento

    Articolo 1

    Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario della Norvegia previsto all'articolo 4 dell'accordo.

    Articolo 2

    1. Il contributo finanziario della Norvegia è gestito da segretariato EFTA.

    2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal segretariato EFTA, la Commissione invia al segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.

    3. Tale contributo è espresso in ecu e in franchi svizzeri; la composizione dell'ecu è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78. Il valore del contributo in ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.

    4. Il segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo.

    5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.

    6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.

    7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso alla Norvegia e al segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.

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