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Document E2017P0011

Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-11/17)

GU C 67 del 22.2.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/10


Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-11/17)

(2018/C 67/10)

In data 20 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti e/o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA le misure adottate per attuare l’atto medesimo, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto di cui ai punti 30, 31bb, 31eb, 31i e 31d dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, nonché agli obblighi previsti dall’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, di cui ai punti 30, 31bb, 31eb, 31i e 31d dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


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