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Document E2008G0005

    Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2008/SC, del 4 dicembre 2008 , recante modifica delle decisioni del comitato permanente n. 5/2004/SC e n. 1/2007/SC che istituiscono un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

    GU L 67 del 12.3.2009, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/5(2)/oj

    12.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 67/93


    DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

    N. 5/2008/SC

    del 4 dicembre 2008

    recante modifica delle decisioni del comitato permanente n. 5/2004/SC e n. 1/2007/SC che istituiscono un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

    IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE»,

    visto il protocollo 38 bis sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell’accordo SEE dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,

    vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2004/SC, del 23 settembre 2004, che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE,

    visto che il Liechtenstein è attualmente in grado di fornire i suoi dati ufficiali relativi al prodotto interno lordo (PIL), comunque con un ritardo generalmente di due anni,

    Tenuto conto delle raccomandazioni dei direttori degli istituti nazionali di statistica del 24 aprile 2008,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo dell’articolo 1 della decisione del comitato permanente n. 1/2007/SC, recante modifica della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE, è sostituito dal testo seguente:

    «I paragrafi 6 e 7 dell’allegato della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE sono sostituiti dal testo seguente:

    “6.

    I dati relativi al PIL utilizzati per il calcolo dei contributi di un determinato anno t, devono essere comunicati entro il 1o febbraio dello stesso anno e devono riferirsi all’anno t-2. Qualora i dati relativi al PIL per l’anno t-2 non fossero disponibili, per il Liechtenstein è utilizzato un documento sostitutivo basato sui dati relativi al PIL più recenti (t-4) adeguati al tasso di crescita del PIL della Confederazione svizzera, con riferimento agli anni t-3 e t-2. Questo metodo è soggetto a revisione entro tre anni.”»

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto immediato e si applica alla quinta/ultima tranche (2008/2009).

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.

    Per il comitato permanente

    Il presidente

    SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

    Il segretario generale

    Kåre BRYN


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