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Document E2007C0028

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 28/07/COL, del 19 febbraio 2007 , relativa alla dichiarazione ufficiale di indennità da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica della Norvegia per quanto riguarda gli allevamenti bovini

    GU L 132 del 24.5.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da E2021C0032

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/28(2)/oj

    24.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/38


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 28/07/COL

    del 19 febbraio 2007

    relativa alla dichiarazione ufficiale di indennità da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica della Norvegia per quanto riguarda gli allevamenti bovini

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

    VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

    VISTO l'atto di cui all'allegato I, capo I, punto 4.1.1, dell’Accordo SEE, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata e adattata all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'allegato A, punto I 4, l'allegato A, punto II 7, e l'allegato D, punto I E, di cui alla suddetta direttiva,

    VISTA la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 24/07/COL, del 14 febbraio 2007, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la decisione relativa alla dichiarazione ufficiale di indennità da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica della Norvegia per quanto riguarda gli allevamenti bovini, qualora il progetto di decisione sia concorde con il parere del comitato veterinario EFTA (CVE),

    CONSIDERANDO che, a norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati EFTA firmatari dell'accordo SEE, ovvero parti o regioni di essi, possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nell'atto,

    CONSIDERANDO che, con lettera in data 29 giugno 2004, la Norvegia ha presentato all'autorità la documentazione pertinente con riguardo alla leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, punto I E, e all'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE,

    CONSIDERANDO che, con lettere in data 14 febbraio 2005, 13 dicembre 2005 e 26 ottobre 2006, la Norvegia ha inviato all'Autorità informazioni aggiornate riguardanti la leucosi bovina enzootica come richiesto dall'Autorità medesima in seguito alla consultazione con la Commissione europea,

    CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato tutta la documentazione inoltrata dalla Norvegia da cui si evince che il programma per la leucosi bovina enzootica presentato dal paese è conforme con le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE,

    CONSIDERANDO che la Norvegia va pertanto dichiarata ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica,

    CONSIDERANDO che, con le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 66/94/COL e n. 67/94/COL, del 27 giugno 1994, la Norvegia è stata dichiarata ufficialmente immune da brucellosi e tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, nel rispetto di determinate condizioni,

    CONSIDERANDO che le decisioni n. 66/94/COL e n. 67/94/COL sono state rispettivamente sostituite dalle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 227/96/COL e n. 225/96/COL, del 4 dicembre 1996,

    CONSIDENRANDO che, nel rispetto della chiarezza, la qualifica della Norvegia per quanto riguarda la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica dovrebbe essere definita in un'unica decisione,

    CONSIDERANDO che, di conseguenza, la presente decisione sostituisce le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 225/96/COL e n. 227/96/COL,

    CONSIDERANDO che i provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    1)

    Conformemente alla direttiva 64/432/CEE, la Norvegia è dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    2)

    Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

    3)

    Conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA inoltra la presente decisione e sue eventuali modifiche alla Commissione europea.

    4)

    Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 227/96/COL e n. 225/96/COL, del 4 dicembre 1996, sono sostituite dalla presente.

    5)

    La presente decisione entra in vigore il 19 febbraio 2007.

    6)

    La presente decisione fa fede in lingua inglese.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2007.

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Bjørn T. GRYDELAND

    Presidente

    Niels FENGER

    Direttore


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.


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