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Document E2005C1208(01)

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure adeguate in relazione alla garanzia di Stato concessa a favore della Liechtensteinische Landesbank. La proposta è stata accettata dal Principato del Liechtenstein

GU C 310 del 8.12.2005, pp. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/17


Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure adeguate in relazione alla garanzia di Stato concessa a favore della Liechtensteinische Landesbank. La proposta è stata accettata dal Principato del Liechtenstein

(2005/C 310/11)

Titolo

Garanzia di Stato a favore della Liechtensteinische Landesbank — decisione di proporre misure adeguate al Principato del Liechtenstein

Stato EFTA

Liechtenstein

Data di adozione della decisione

15 luglio 2005

Approvazione delle misure adeguate da parte dello Stato EFTA

29 luglio 2005

Aiuto n.

Caso 48084

Obiettivo

Garanzia di Stato sui depositi a risparmio e titoli a medio termine della Liechtensteinische Landesbank

Base giuridica

Articolo 5 della legge relativa alla Liechtensteinische Landesbank (Gesetz über die Liechtensteinische Landesbank, LLBG)

Durata

15 anni a partire dal 1o agosto 2005

Decisione

La garanzia statale costituisce un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo b, parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

La proposta modificata di misure adeguate comprende le seguenti disposizioni:

Le autorità del Liechtenstein adotteranno, senza indugio, qualsiasi misura di carattere legislativo o amministrativo o altri provvedimenti necessari per eliminare tutti gli aiuti incompatibili derivanti dall'articolo 5 della legge relativa alla Liechtensteinische Landesbank. Qualsiasi aiuto di questo tipo deve essere abolito a partire dal 1o agosto 2005.

La garanzia di Stato verrà concessa esclusivamente a favore dei depositi a risparmio e dei titoli a medio termine della Liechtensteinische Landesbank, il cui importo annuale medio (basato su valori trimestrali) dovrà essere calcolato entro il 1o giugno di ogni anno per l'anno precedente. Verrà versato un premio adeguato, secondo quanto stabilito in uno studio specializzato presentato all'Autorità di vigilanza e menzionato nella decisione, in relazione all'importo garantito dei depositi a risparmio e dei titoli a medio termine, calcolato nel modo sopraindicato.

La garanzia statale sarà limitata ad un periodo di 15 anni, calcolato a partire dal 1o agosto 2005.

Per l'anno 2005 il premio sarà pagato pro rata.

Il 1o giugno di ogni anno le autorità del Liechtenstein presenteranno all'Autorità di vigilanza una relazione annuale della Liechtensteinische Landesbank relativa all'anno precedente e la informeranno sull'importo medio dei depositi a risparmio e dei titoli a medio termine dell'anno precedente (ivi compresa la documentazione relativa alla media basata su valori trimestrali) e sul premio calcolato sulla base di questo importo. Le autorità del Liechtenstein dovranno inoltre fornire all'Autorità di vigilanza le prove che il premio sia stato versato.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


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