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Document E2004C0065

    Raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza EFTA n. 65/04/COL, del 31 marzo 2004, concernente un programma coordinato di controlli ufficiali dei mangimi per l'anno 2004

    GU L 126 del 19.5.2005, p. 59–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 13–21 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/65/oj

    19.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 126/59


    RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 65/04/COL

    del 31 marzo 2004

    concernente un programma coordinato di controlli ufficiali dei mangimi per l'anno 2004

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

    visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

    visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31o, dell’accordo SEE [direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (1)], modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario, ai fini del buon funzionamento dello Spazio economico europeo, disporre di programmi coordinati d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale nell'ambito del SEE, al fine di migliorare l'effettuazione armonizzata dei controlli ufficiali da parte degli Stati SEE.

    (2)

    I programmi devono concentrarsi sul rispetto della vigente normativa in materia, conforme all'accordo SEE, sulla tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

    (3)

    I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza con i programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare in futuro le attività di controllo e la legislazione in materia.

    (4)

    Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33, dell’accordo SEE [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2)] definisca il contenuto massimo di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono disposizioni legislative in vigore ai sensi dell'accordo SEE per le altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. Raccogliendo dati sulla presenza delle micotossine in questione mediante un campionamento casuale, sarebbe possibile disporre di informazioni utili per la valutazione della situazione in vista dell'elaborazione della legislazione. Inoltre alcuni componenti dei mangimi, quali i cereali e i semi oleosi, sono particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, stoccaggio e trasporto. Dal momento che la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro, è opportuno, per tutte le micotossine citate, raccogliere dati relativi ad anni consecutivi.

    (5)

    Controlli precedenti per individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in alcuni mangimi per i quali le sostanze in questione non sono autorizzate, rivelano che questo tipo di infrazione continua a verificarsi. La frequenza di queste rilevazioni e il carattere delicato della questione giustificano il proseguimento dei controlli.

    (6)

    La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi ai sensi dell'allegato II della presente raccomandazione concernente le sostanze non autorizzate quali additivi alimentari dovrà essere valutata in rapporto alla loro esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE.

    (7)

    È importante garantire che le restrizioni riguardanti l'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi, conformemente a quanto previsto dalla pertinente normativa SEE, siano effettivamente applicate.

    (8)

    Il caso della contaminazione della catena alimentare da acetato di medrossiprogesterone (MPA) ha sottolineato l'importanza della selezione delle forniture per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi. Alcuni ingredienti dei mangimi sono sottoprodotti dell'industria agroalimentare, di altre industrie o sono di origine minerale. Le fonti dei componenti dei mangimi di origine industriale e i relativi metodi di lavorazione possono risultare particolarmente significative per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e pertanto le autorità competenti devono prendere in considerazione questo aspetto al momento di effettuare i controlli.

    (9)

    Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali, il quale assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

    RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

    1)

    Di effettuare nel 2004 un programma coordinato d'ispezione volto a controllare:

    a)

    la concentrazione di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei mangimi, indicando i metodi d'analisi; il metodo di campionamento dovrebbe comprendere sia un campionamento casuale, che un campionamento mirato; nella seconda ipotesi del campionamento mirato, i campioni devono essere i mangimi sospettati di contenere concentrazioni più elevate di micotossine, quali cereali, semi oleosi, frutti oleosi e relativi prodotti e sottoprodotti, nonché i mangimi immagazzinati per un lungo periodo o trasportati via mare su lunghe distanze; i risultati dei controlli devono essere trasmessi utilizzando il modello che figura all'allegato I;

    b)

    talune sostanze medicinali, autorizzate o meno quali additivi alimentari per talune specie e categorie animali, nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti per i quali queste sostanze medicinali non sono autorizzate; i controlli devono riguardare quelle sostanze medicinali presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, se l'autorità competente ritiene che vi sia una maggiore probabilità di individuare delle irregolarità; i risultati devono essere trasmessi utilizzando il modello dell'allegato II;

    c)

    l'applicazione delle restrizioni in materia di produzione e utilizzazione dei componenti dei mangimi di origine animale, come indicato all'allegato III;

    d)

    le procedure utilizzate dai fabbricanti di mangimi composti per selezionare e valutare le loro forniture di materiali di origine industriale e per garantire la qualità e la sicurezza degli ingredienti in questione, come indicato all'allegato IV.

    2)

    Di includere i risultati del programma coordinato d'ispezione di cui al paragrafo 1 in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività ispettive da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1o aprile 2005, secondo quanto disposto all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE e nella versione più recente del modello armonizzato per la trasmissione delle informazioni.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Bernd HAMMERMAN

    Membro del Collegio

    Niels FENGER

    Direttore


    (1)  GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

    (2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).


    ALLEGATO I

    Concentrazione di talune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) nei mangimi

    Singoli risultati per tutti i campioni sottoposti a controllo; modello per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a)

    Mangimi

    Campiona-mento (casuale o mirato)

    Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per mangimi con tenore di umidità pari al 12 %)

    Tipo

    Paese d'origine

    Aflatossina B1

    Ocratossina A

    Zearalenone

    Deossinivalenolo

    Fumonisine (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L'autorità competente deve inoltre indicare:

    le azioni intraprese nei casi in cui risultano superati i livelli massimi per il tenore di aflatossina B1,

    il metodo d'analisi utilizzato,

    il limite d'individuazione.


    (1)  La concentrazione di fumonisine corrisponde alla concentrazione totale di fumonisine B1, B2 e B3.


    ALLEGATO II

    Presenza di talune sostanze non autorizzate quali additivi alimentari

    Alcuni antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze possono essere legittimamente presenti in qualità di additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati a talune specie e categorie di animali, qualora siano autorizzati ai sensi dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, dell’accordo SEE [direttiva del Consiglio 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nei mangimi (1)].

    La presenza di sostanze non autorizzate nei mangimi costituisce un'infrazione.

    Le sostanze la cui presenza deve essere oggetto di controllo devono essere selezionate a partire dal seguente elenco:

    1)

    Sostanze autorizzate quali additivi alimentari esclusivamente per talune specie o categorie animali:

     

    avilamicina

     

    decochinato

     

    diclazuril

     

    flavofosfolipolo

     

    bromidrato di alofuginone

     

    lasalocid A sodico

     

    maduramicina ammonio alfa

     

    monensina sodica

     

    narasin

     

    narasin — nicarbazin

     

    cloridrato di robenidina

     

    salinomicina sodica

     

    semduramicina sodica

    2)

    Sostanze il cui uso quali additivi dei mangimi non è più autorizzato:

     

    amprolium

     

    amprolium/etopabato

     

    arprinocid

     

    avoparcina

     

    carbadox

     

    dimetridazolo

     

    dinitolmid

     

    ipronidazolo

     

    meticlorpindolo

     

    meticlorpindolo/metilbenzoquato

     

    nicarbazin

     

    nifursol

     

    olaquindox

     

    ronidazolo

     

    spiramicina

     

    tetracicline

     

    fosfato di tilosina

     

    virginiamicina

     

    zinco-bacitracina

     

    altre sostanze antimicrobiche

    3)

    Sostanze mai autorizzate quali additivi dei mangimi:

    altre sostanze

    Singoli risultati per tutti i campioni non conformi; modello per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera b)

    Tipo di mangime

    (specie e categoria animale)

    Sostanza individuata

    Livello individuato

    Motivo dell'infrazione (2)

    Azione intrapresa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L'autorità competente deve inoltre indicare:

    il numero totale di campioni esaminati,

    i nominativi delle sostanze oggetto di controllo,

    il metodo d'analisi utilizzato,

    i valori limite del controllo.


    (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2)  Motivazione all'origine della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un'indagine effettuata dall'autorità competente.


    ALLEGATO III

    Restrizioni relative alla produzione e all'impiego di prodotti d'origine animale

    Fatto salvo quanto disposto agli articoli da 3 a 13 e all'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA devono, nel corso del 2004, realizzare un programma d'ispezione coordinato per determinare se le restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime d'origine animale siano state rispettate.

    In particolare, per garantire che il divieto di utilizzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione di alcuni animali, definito all'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12, dell’accordo SEE [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1)] sia effettivamente applicato, gli Stati EFTA devono attuare un programma specifico d'ispezione basato su controlli mirati. Secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, il programma di controllo deve conformarsi a una strategia basata sui rischi, in cui si tiene conto di tutte le fasi della produzione e di tutti i tipi di locali in cui i mangimi sono prodotti, manipolati e somministrati. Gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla definizione di criteri che possono essere connessi ad un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza delle ispezioni e il numero di campioni prelevati nei vari locali devono essere in correlazione con il totale delle ponderazioni attribuite ai locali in questione.

    In sede di elaborazione di un programma d'ispezione è opportuno prendere in considerazione i seguenti criteri indicativi, relativi anche ai locali:

    Locali

    Criteri

    Ponderazione

    Fabbriche di mangime

    Fabbriche di mangimi a doppia linea di produzione, che producono mangimi per ruminanti e mangimi per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga

    Fabbriche di mangimi la cui non conformità è stata già comprovata in passato, ovvero sospette di non conformità

    Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi con un elevato contenuto proteico, quali farine di pesce, farine di soia, farina di glutine di mais e concentrati proteici

    Fabbriche di mangimi caratterizzate da un'elevata produzione di mangimi composti

    Rischio di contaminazione incrociata derivante da procedure interne (destinazione dei silos, controllo della separazione effettiva delle linee di produzione, controllo degli ingredienti, laboratorio interno, procedure di campionamento, ecc.)

     

    Posti d'ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nel SEE

    Volume elevato/ridotto di importazioni di mangimi

    Mangimi con un elevato contenuto proteico

     

    Azienda agricole

    Miscelatori fissi che usano proteine animali trasformate, oggetto di deroga

    Aziende agricole che allevano ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata)

    Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi

     

    Rivenditori

    Depositi e stoccaggio intermedio di mangimi ad alto contenuto proteico

    Volume elevato di mangimi sfusi oggetto di commercio

    Rivenditori di mangimi composti prodotti all'estero

     

    Miscelatori mobili

    Miscelatori utilizzati per ruminanti e non ruminanti

    Miscelatori la cui non conformità è già stata comprovata in passato ovvero sospetti di non conformità

    Miscelatori che incorporano mangimi ad alto contenuto proteico

    Miscelatori con un'elevata produzione di mangimi

    Numero elevato di aziende agricole servite, ivi comprese aziende che allevano ruminanti

     

    Mezzi di trasporto

    Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e di mangimi

    Veicoli la cui non conformità è già stata comprovata in passato, ovvero sospetti di non conformità

     

    In alternativa ai criteri e ai locali indicativi, gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 30 aprile 2004.

    Il campionamento deve essere effettuato sulla base di lotti o eventi, nei casi in cui è più probabile che si verifichi la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle linee di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati al materiale sfuso).

    Ogni Stato EFTA deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, l'identificazione e la stima devono essere effettuate tramite analisi al microscopio, come disposto nella direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti d'origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2). La presenza di costituenti d'origine animale vietati deve essere considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.

    I risultati dei programmi d'ispezione vanno comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.

    Sintesi dei controlli sulle restrizioni relative all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)

    A.   Ispezioni documentate

    Fase

    Numero di ispezioni, compresi i controlli della presenza di proteine animali

    Numero di infrazioni, sulla base di controlli documentari, piuttosto che in base a prove di laboratorio

    Importazioni di materie prime

     

     

    Stoccaggio di materie prime

     

     

    Fabbriche di mangime

     

     

    Miscelatori fissi/miscelatori mobili

     

     

    Intermediari di mangime

     

     

    Mezzi di trasporto

     

     

    Aziende agricole con allevamento di non ruminanti

     

     

    Aziende agricole con allevamento di ruminanti

     

     

    Altro: …

     

     


    B.   Campionamento e analisi di materie prime e mangimi composti per determinare la presenza di proteine animali trasformate

    Locali

    Numero di campioni ufficiali analizzati per determinare la presenza di proteine animali trasformate

    Numero di campioni non conformi

    Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri

    Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci

    Materie prime

    Mangimi composti

    Materie prime

    Mangimi composti

    Materie prime

    Mangimi composti

    per ruminanti

    per non ruminanti

    per ruminanti

    per non ruminanti

    per ruminanti

    per non ruminanti

    All'importazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fabbriche di mangime

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Intermediari/stoccaggio

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mezzi di trasporto

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Miscelatori fissi/miscelatori mobili

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nell'azienda agricola

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altro: …

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    C.   Tabella riassuntiva dei campionamenti dei mangimi destinati a ruminanti in cui è stata rilevata la presenza di proteine animali trasformate vietate

     

    Mese del campionamento

    Tipo, livello e origine della contaminazione

    Sanzioni (o altre misure applicate)

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    4

     

     

     

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gli Stati EFTA devono inoltre analizzare i grassi e gli oli vegetali destinati ai mangimi per individuare la presenza di tracce di ossa e inserire i risultati di dette analisi nella relazione di cui al paragrafo 2 della presente raccomandazione.


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.


    ALLEGATO IV

    Procedure di selezione e di valutazione delle forniture di materie prime di origine industriale

    Le autorità competenti devono identificare e fornire una breve descrizione delle procedure adottate dai fabbricanti di mangimi composti per selezionare e valutare le forniture di materiale di origine industriale destinato alla composizione dei mangimi. Alcune procedure possono riferirsi ad una definizione preliminare di caratteristiche e requisiti applicati ai prodotti da fornire o ai fornitori. Altre procedure possono riferirsi a controlli effettuati autonomamente per la verifica della conformità ad alcuni parametri, a cura dei fabbricanti di mangimi composti, al momento della ricezione della fornitura.

    Per ogni procedura identificata (procedura di selezione e valutazione delle forniture), le autorità competenti devono indicare i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione della procedura in questione in termini di sicurezza dei mangimi. Infine devono valutare se, tenendo presenti i rischi potenziali, le varie procedure sono accettabili, insufficienti o non accettabili per garantire la sicurezza dei mangimi, indicando i motivi alla base della conclusione.

    Valutazione delle procedure

    Procedura (breve descrizione, ivi compresi criteri di ammissione/ non ammissione delle materie prime)

    Vantaggi

    Svantaggi

    Valutazione dell'accettabilità della procedura

     

     

     

     

     

     

     

     


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