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Document E2002P0003

    Richiesta di un parere consultivo della Corte EFTA da parte della Høyesterett con decisione di tale Corte del 17 dicembre 2002 nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri (Causa E-3/02)

    GU C 75 del 27.3.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E2002P0003

    Richiesta di un parere consultivo della Corte EFTA da parte della Høyesterett con decisione di tale Corte del 17 dicembre 2002 nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri (Causa E-3/02)

    Gazzetta ufficiale n. C 075 del 27/03/2003 pag. 0012 - 0012


    Richiesta di un parere consultivo della Corte EFTA da parte della Høyesterett con decisione di tale Corte del 17 dicembre 2002 nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri

    (Causa E-3/02)

    (2003/C 75/12)

    È stata presentata alla Corte EFTA, con decisione del 17 dicembre 2002 del Høyesterett (Corte suprema norvegese), una richiesta, pervenuta alla Cancelleria della Corte il 24 dicembre 2002, di parere consultivo nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri, in merito alle seguenti questioni:

    1. Sussistono "legittimi motivi" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/104/SEE del Consiglio, cfr. gli articoli 11 e 13 SEE, quando le condizioni che permettono a un importatore parallelo di riconfezionare prodotti farmaceutici e di riapporre il marchio d'impresa sono soddisfatte, ma il titolare del marchio si oppone alla commercializzazione del prodotto riconfezionato con la riapposizione del marchio in una confezione che l'importatore parallelo ha decorato con strisce colorate e/o altri elementi grafici che fanno parte del design della confezione?

    2. Nella risposta alla richiesta dovrebbe essere precisato se il criterio della necessità che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha applicato nell'interpretazione dei "legittimi motivi" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/104/SEE del Consiglio si applica anche al disegno più specifico della confezione, o se il disegno più specifico della confezione deve essere valutato unicamente sulla base della condizione secondo cui il riconfezionamento non deve pregiudicare la reputazione del titolare del marchio o del marchio d'impresa.

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