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Document E1996C0201(02)

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Norvegia

GU C 28 del 1.2.1996, pp. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

E1996C0201(02)

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. C 028 del 01/02/1996 pag. 0004 - 0005


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Norvegia (96/C 28/04)

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Norvegia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico, a decorrere dal 1° agosto 1996, sulle seguenti rotte:

- Fagernes-Oslo (Fornebu),

- Fagernes-Bergen.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

- Frequenze minime:

- Fagernes-Oslo: due servizi giornalieri senza scalo da lunedì a venerdì e un servizio senza scalo la domenica, per tutto l'anno ad eccezione di un periodo estivo di cinque settimane (luglio e agosto), nel quale deve essere effettuato un servizio minimo giornaliero senza scalo da domenica a venerdì.

- Fagernes-Bergen: un servizio giornaliero senza scalo per cinque giorni la settimana (ogni giorno ad eccezione del sabato e di un altro giorno a scelta del vettore) per tutto l'anno.

- Orari:

- Durante la settimana (ad eccezione del suddetto periodo estivo) gli orari devono permettere ai passeggeri provenienti da Fagernes di arrivare a Oslo e a Bergen prima di mezzogiorno e di ritornare nel pomeriggio o in serata.

- Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, le seguenti bande orarie, attualmente utilizzate sulla rotta di Fagernes, sono riservate presso l'aeroporto di Oslo (Fornebu) per la gestione del servizio:

- 9.10 e 9.40, ora locale, da lunedì a venerdì,

- 17.55 e 18.30, ora locale, da domenica a venerdì.

- Categoria di aeromobili:

Sulle rotte in questione possono essere utilizzati aerei con una capacità minima di 15 posti.

- Tariffe:

- Le tariffe di base di sola andata per il 1996 non possono superare 650 NKR sulla rotta Fagernes-Oslo e 1 150 NOK sulla rotta Fagernes-Bergen. Una riduzione minima del 15 % rispetto alla tariffa di base sarà offerta ai passeggeri che cumulano la rotta in questione con altri voli interni. Le tariffe saranno adeguate il 1° agosto di ogni anno successivo entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi concluso il 15 giugno dello stesso anno, che è pubblicato dall'Ufficio centrale norvegese delle statistiche.

- Saranno offerti sconti di carattere sociale secondo la prassi consueta.

3. Accesso alle rotte

L'accesso alle rotte Fagernes-Oslo e Fagernes-Bergen è aperto a tutti i vettori SEE (1) senza alcuna restrizione, poiché per queste rotte la Norvegia non applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

4. Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, PO Box 8010 Dep., N-0030 Oslo, tel. 47 22 24 90 90, telefax 47 22 24 95 72, telex 21439 sdep n.

(1) Per «vettore aereo SEE» si intende un vettore aereo comunitario oppure un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato EFTA parte dell'accordo SEE, in conformità dell'atto di cui al punto 66b dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei].

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