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Document C2015/004A/01

Invito a manifestare interesse, rivolto a dodici esperti esterni, per la nomina a membri del Comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (Francoforte sul Meno, Germania)

GU C 4A del 9.1.2015, pp. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 4/1


Invito a manifestare interesse, rivolto a dodici esperti esterni, per la nomina a membri del Comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (Francoforte sul Meno, Germania)

(2015/C 004 A/01)

 

Introduzione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) lancia, con il presente bando, una procedura per la selezione dei membri del proprio Comitato scientifico consultivo (CSC) (1). Il CERS invita a manifestare interesse a divenire membro del CSC. In seguito a tale invito, il CERS nominerà dodici esperti per il CSC e costituirà un elenco di riserva per lo stesso comitato (2).

Il CSC è parte integrante del CERS. Su richiesta del presidente del CERS, il CSC svolge per il CERS funzioni di consulenza e di assistenza. Tra le varie funzioni, la consulenza e l’assistenza comprendono:

contributi al miglioramento delle metodologie di analisi per l’individuazione dei rischi e la valutazione dei potenziali effetti della loro materializzazione;

contributi alla progettazione e alla definizione di efficaci strumenti di politica macroprudenziale, ivi inclusi il miglioramento degli strumenti o modelli esistenti, nonché la proposta di strumenti e modelli analitici nuovi e/o complementari;

funzioni di consulenza, comprendenti una revisione aperta, indipendente e analitica delle strategie macroprudenziali e del contesto operativo, al fine di contribuire a garantire un quadro aggiornato della politica del CERS.

I rapporti del CSC sono pubblicati sul sito Internet del CERS (3).

1.   Il CERS e il CSC

Il CERS è un organismo a livello dell’Unione, responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario. La sua missione è di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1092/2010, il Consiglio generale del CERS seleziona e approva la nomina ai membri del CSC di esperti esterni, e costituisce un elenco di riserva per lo stesso comitato.

2.   Il ruolo del CSC

2.1.

Il CSC fornisce consulenza e assistenza al CERS, su richiesta del presidente del CERS. Si attende che i membri del CSC forniscano un contributo sostanziale ai fini dell’assolvimento del mandato del CSC. Le riunioni del CSC si svolgono, di norma, trimestralmente presso i locali della Banca centrale europea (BCE) a Francoforte sul Meno.

2.2.

Tutti i documenti e i rapporti del CSC sono redatti in inglese, lingua di lavoro del CERS.

2.3.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1092/2010, il CSC, ove opportuno, organizza, nella fase preliminare, consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le organizzazioni dei consumatori e gli esperti accademici, in maniera aperta e trasparente, tenendo allo stesso tempo in considerazione le esigenze di riservatezza.

3.   Composizione del CSC

3.1.

Il CSC è composto da quindici esperti, nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni a rappresentanza di un’ampia gamma di capacità ed esperienze. È membro del CSC anche il presidente del Comitato tecnico consultivo (CTC). Fatta eccezione per il presidente del CTC, i membri del CSC non possono essere dipendenti di una delle istituzioni che compongono il CERS. I candidati alla carica di membro del CSC sono proposti dal Comitato direttivo e approvati dal Consiglio generale del CERS.

3.2.

I membri del CSC prestano particolare attenzione al rispetto delle regole in materia di riservatezza. Inoltre, firmano un contratto con la BCE relativo alle indennità e al rimborso delle spese.

4.   Il presidente ed i vicepresidenti del CSC

Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono nominati dal Consiglio generale su proposta del presidente del CERS. La presidenza del CSC ruota, ogni sedici mesi, fra il presidente e i due vicepresidenti del CSC. Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono membri del Consiglio generale con diritto di voto (4). Il presidente del CSC è anche membro del Comitato direttivo (5). Il Consiglio generale si riunisce almeno quattro volte all’anno e il Comitato direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale, prima di ogni riunione del Consiglio generale.

5.   Criteri di selezione

5.1.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1092/2010, i membri del CSC sono scelti in base alla loro competenza generale e in funzione del diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.

5.2.

Le candidature sono sottoposte ad una valutazione comparativa effettuata dal CERS in particolare sulla base dei seguenti criteri di selezione:

competenze approfondite nel settore finanziario e rispetto alle relazioni tra questo e l’intera economia, nonché una comprovata competenza generale su questioni di rischio sistemico, in particolare a livello dell’Unione;

contributi di carattere scientifico alla comprensione dell’interazione tra i settori menzionati all’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1092/2010;

dottorati di ricerca in finanza, economia o un altro settore pertinente, ovvero qualifiche equivalenti; nonché una solida esperienza accademica, quale, ad esempio, l’insegnamento, all’interno di un’università, in uno o più settori di pertinenza del CERS; e/o un’importante produzione in termini di pubblicazioni, sono considerati come distinte note di merito;

la capacità di condurre attività di valutazione tra pari su attività scientifica e pubblicazioni nonché di analizzare informazioni e casi complessi;

esperienze professionali in ambienti multidisciplinari, preferibilmente in contesti internazionali;

comprovate capacità di comunicazione, in lingua inglese, orale e scritta, basate su esperienze d’insegnamento, presentazioni al pubblico, partecipazione attiva a riunioni di esperti e pubblicazioni.

6.   Criteri di selezione aggiuntivi per il presidente e per i vicepresidenti del CSC

Il presidente e i due vicepresidenti del CSC hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze in ambito accademico nei settori bancario, dei mercati finanziari, nonché delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (6). Tuttavia, il presidente e i vicepresidenti del CSC, essendo membri del Consiglio generale, non possono svolgere alcuna funzione nel settore finanziario (7). Il presidente e i vicepresidenti del CSC devono essere cittadini di uno Stato membro.

7.   Nomina, mandato ed elenco di riserva

7.1.

La procedura di selezione si svolge ai sensi del Regolamento (UE) n. 1092/2010 e del Regolamento interno del CERS (8). I membri del CSC sono nominati dal Consiglio generale a titolo personale e non demandano pertanto le proprie responsabilità ad altri membri o a terzi. Ciascun membro del CSC firma inoltre un contratto con la BCE, in cui sono stabiliti i suoi obblighi, in particolare, in materia di riservatezza, indennità e rimborso delle spese.

7.2.

I candidati che non siano nominati membri del CSC, e non siano stati tuttavia scartati nel corso della procedura di selezione, sono compresi in un elenco di riserva. I candidati compresi in tale elenco di riserva possono essere invitati a ricoprire la posizione dei membri che si dimettano o siano impossibilitati a ricoprire l’incarico per altre ragioni. In ogni caso l’inclusione nell’elenco di riserva non attribuisce il diritto a divenire membro del CSC. L’elenco di riserva rimane valido per un periodo di due anni dalla sua approvazione. La validità dell’elenco può essere estesa sino al momento della pubblicazione di nuovi inviti a manifestare interesse.

8.   Indennità e rimborso delle spese

8.1.

I membri del CSC hanno diritto alle indennità relative alla loro partecipazione alle attività del Comitato. Tali indennità sono pagate dalla BCE ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno del CERS e del regolamento della BCE.

8.2.

Le indennità di un membro del CSC ammontano a:

500 EUR per la partecipazione alle riunioni del CSC;

250 EUR per la partecipazione ad una riunione mattutina o pomeridiana del CSC;

una somma forfettaria di 500 EUR per singola riunione per le attività preparatorie e successive.

8.3.

Il presidente e il vicepresidente hanno diritto a:

un’indennità di 1  000 EUR per ciascuna riunione del CSC, del Consiglio generale e/o del Comitato direttivo;

un’indennità di 500 EUR per la partecipazione ad una riunione mattutina o pomeridiana del CSC;

una somma forfettaria di 1  000 EUR per le attività preparatorie e successive per singola riunione.

8.4.

Le medesime condizioni si applicano al rappresentante del CSC in seno al CTC. L’indennizzo per la partecipazione ad altre riunioni o eventi sarà appositamente negoziato in accordo con il capo del segretariato del CERS e previa autorizzazione della BCE.

8.5.

Inoltre, le spese relative al viaggio e al pernotto, e, se del caso, quelle relative al soggiorno, sostenute dai membri del CSC in conseguenza delle riunioni legate al loro incarico sono rimborsate in conformità alle disposizioni della BCE sul rimborso delle spese sostenute dai relatori invitati a tenere una relazione.

8.6.

L’ammontare complessivo annuo dell’indennizzo per le attività preparatorie e per la partecipazione alle riunioni (escluse le spese di viaggio, pernotto e soggiorno) sarà limitato, rispettivamente, a 15  000 EUR per ciascun membro e a 35  000 EUR per il presidente e il vicepresidente del CSC.

8.7.

Qualora un membro del CSC non partecipi personalmente a tre riunioni consecutive del Comitato, sarà ritenuto dimissionario, salvo che dimostri che motivi di salute ne abbiano reso impossibile la partecipazione.

9.   Indipendenza, dichiarazione d’impegno, e dichiarazione concernente gli interessi

9.1.

La nomina dei membri del CSC è condizionata alla presentazione di dichiarazioni mediante le quali i membri si impegnano ad agire in modo indipendente rispetto ad ogni influenza esterna, ad essere guidati dall’interesse pubblico dell’intera Unione europea, nonché ad attenersi alle norme in tema di riservatezza.

9.2.

I candidati selezionati quali membri del CSC rendono una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione concernente gli interessi. Pertanto, nelle dichiarazioni sono indicati interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza o la mancanza di interessi di tal genere.

9.3.

I membri del CSC si impegnano a rispettare il Codice di condotta del CERS.

10.   Trattamento dei dati personali nell’ambito del presente invito a manifestare interesse

10.1.

Tutte le informazioni personali relative ai candidati sono trattate dal CERS ai sensi del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

10.2.

I destinatari dei dati personali dei candidati sono i membri dei membri del Comitato direttivo nonché i membri del Consiglio generale.

10.3.

Il CERS svolge la funzione di responsabile di tale operazione di trattamento dei dati e il capo del segretariato del CERS svolge la funzione di responsabile dell’unità incaricata del trattamento.

10.4.

Il fine del trattamento dei dati è quello di organizzare la selezione dei membri del CSC e del presidente e dei due vicepresidenti del CSC, nonché di istituire un elenco di riserva. Tutti i dati personali sono trattati esclusivamente a tal fine.

10.5.

I candidati hanno diritto di accedere ai propri dati, nonché di aggiornare o correggere i propri dati identificativi. Nondimeno, i dati relativi al soddisfacimento dei criteri di idoneità non possono essere aggiornati o corretti dopo la data di scadenza del presente invito a manifestare interesse, conformemente ai principi della parità di accesso, della leale concorrenza e della trasparenza e di non discriminazione, e al fine di garantire che la procedura di selezione sia equa e trasparente per tutti i candidati.

10.6.

I candidati hanno diritto di accedere ai dati relativi alla loro valutazione nel corso dell’intera procedura. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e dei processi decisionali del Comitato direttivo e del Consiglio generale del CERS e per tutelare i diritti e le libertà degli altri candidati, l’accesso dei candidati è limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione che li riguardano.

10.7.

Tutti i dati personali dei candidati che rispondono all’invito a manifestare interesse sono conservati presso il segretariato del CERS per i seguenti periodi:

a)

i dati relativi ai membri nominati del CSC sono conservati presso il segretariato del CERS per un periodo di cinque anni dalla scadenza del loro mandato;

b)

dopo scadenza della validità dell’elenco di riserva, i dati riguardanti i candidati ivi elencati sono conservati per un periodo di due anni;

c)

i dati relativi ai candidati non risultati vincitori sono conservati per un periodo di due anni successivi al termine della procedura di selezione;

d)

in caso di controversia, il periodo di conservazione dei dati sarà prolungato per i due anni successivi al termine di tutti i relativi procedimenti.

10.8.

I candidati hanno diritto di fare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

10.9.

I nominativi dei membri del CSC e la loro professione, oltre alle dichiarazioni menzionate al paragrafo 9, sono pubblicati sul sito Internet del CERS.

11.   Procedura per la candidatura

11.1.

Le candidature possono essere presentate solo mediante compilazione del modulo per la candidatura disponibile sul sito Internet del CERS (www.esrb.europa.eu) e mediante presentazione di un curriculum vitae (CV). Il modello di CV europeo (raccomandato) può essere scaricato allo stesso indirizzo Internet.

11.2.

Le candidature devono essere presentate entro ventuno giorni di calendario dalla pubblicazione dell’invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale (fa fede la data di ricezione).

11.3.

Le candidature possono essere presentate:

a)

via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ascapplications@esrb.europa.eu (raccomandato); o

b)

ove necessario, attraverso posta raccomandata o servizio di corriere privato al seguente indirizzo:

European Systemic Risk Board

Indirizzo postale: c/o European Central Bank

Casella postale (Postfach) 60640

60314 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

11.4.

Le candidature presentate successivamente alla scadenza del termine o attraverso altri mezzi (ad esempio a mezzo fax) non sono prese in considerazione. Le candidature poco chiare o incomplete non sono valutate. Al fine di rendere più agevole il processo di selezione, tutte le comunicazioni con i candidati, relative al presente invito a manifestare interesse, saranno in lingua inglese.

11.5.

I candidati devono informare il segretariato del CERS, per iscritto e senza ritardo, di ogni modifica relativa alla loro situazione ovvero al loro indirizzo.

11.6.

Ogni candidatura sarà esaminata in base ai criteri sopra stabiliti. Tutti i soggetti che presentino la propria candidatura in risposta al presente invito a manifestare interesse saranno informati sul risultato della procedura di selezione e di nomina.

12.   Giurisdizione

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni eventuale controversia.


(1)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(2)  Ai sensi dell’articolo 2 della Decisione del Consiglio generale del CERS n. 2011/2 del 20 gennaio 2011, disponibile sul sito Internet del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu

(3)  https://www.esrb.europa.eu/pub/asc/html/index.en.html

(4)  Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(5)  Articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(6)  Articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(7)  Articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(8)  Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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