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Document C2007/199/73
Case T-431/04 R: Order of the President of the Court of First Instance of 18 June 2007 — Italy v Commission (Interim relief — Application for interim measures — Regulation (EC) No 1429/2004 — Common organisation of the market in wine — System for the use of names of vine varieties and their synonyms — Use limited in time — Application devoid of purpose)
Procedimento T-431/04 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 giugno 2007 — Italia/Commissione ( Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o di loro sinonimi — Limitazione dell'utilizzazione nel tempo — Domanda divenuta senza oggetto )
Procedimento T-431/04 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 giugno 2007 — Italia/Commissione ( Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o di loro sinonimi — Limitazione dell'utilizzazione nel tempo — Domanda divenuta senza oggetto )
GU C 199 del 25.8.2007, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 199/38 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 giugno 2007 — Italia/Commissione
(Procedimento T-431/04 R)
(«Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti provvisori - Regolamento (CE) n. 1429/2004 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o di loro sinonimi - Limitazione dell'utilizzazione nel tempo - Domanda divenuta senza oggetto»)
(2007/C 199/73)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Richiedente: Repubblica italiana (rappresentante: M. Fiorilli, agente)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente E. Righini e L. Visaggio, poi F. Jimeno Fernández e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della parte resistente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: inizialmente P. Gottfried, poi R. Somssich e J. Stadler, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in via principale, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C-23/07 e C-24/07, dell'esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «tocai friulano» contenuta, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11), e, in subordine, la sospensione dell'esecuzione della stessa disposizione nel territorio della Repubblica italiana, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C-23/07 e C-24/07, con divieto di esportazione della produzione nella Comunità e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella Comunità.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |