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Document C2007/095/49

Causa C-107/07 P: Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Friedrich Weber avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione) 11 dicembre 2006 , causa T-290/05, Friedrich Weber/Commissione delle Comunità europee

GU C 95 del 28.4.2007, pp. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/26


Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Friedrich Weber avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda sezione) 11 dicembre 2006, causa T-290/05, Friedrich Weber/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-107/07 P)

(2007/C 95/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Friedrich Weber (rappresentante: sig. W. Declair, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006, nella causa T-290/05 (1).

Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 2005.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda l'impugnazione della suddetta ordinanza del Tribunale sui seguenti argomenti e motivi.

Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso in cui il sig. Weber chiedeva fosse ingiunto alla convenuta di permettergli la visione di determinati documenti. Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il Tribunale non avrebbe un tale potere di istruzione. Al tempo stesso, nell'ordinanza impugnata è affermato che la rettificata istanza del ricorrente non poteva essere interpretata nel senso che questi chiedeva implicitamente l'annullamento della decisione della convenuta. Ciò non sarebbe vero: in quella sede il ricorrente avrebbe chiesto non implicitamente, ma addirittura esplicitamente l'annullamento della decisione della convenuta. Là dove, come rettificato, conclude per l'annullamento della decisione della Commissione, il ricorso del sig. Weber sarebbe ricevibile. Dichiarare l'intero ricorso irricevibile sarebbe, perciò, illegittimo.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale afferma che il ricorso contiene «accuse contro organismi di radiodiffusione e altri enti pubblici tedeschi». Questa definizione delle allegazioni del ricorrente discrediterebbe intollerabilmente l'oggetto del ricorso. Svilire il contenuto dello stesso come «accuse »dimostrerebbe che il Tribunale non ha riconosciuto la straordinaria importanza delle censure e della connessa violazione del diritto comunitario a fondamento del ricorso, con ciò infrangendo il principio del contraddittorio. Il modo in cui sono state valutate le moderate allegazioni del ricorrente lascerebbe, anzi, dubitare dell'imparzialità e della correttezza del procedimento.

L'ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con i principi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea. Contravverrebbe la volontà dichiarata della Comunità di promuovere e rafforzare la democrazia e lo stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali. Negherebbe altresì l'importanza del principio della pubblicità nell'ambito della dichiarata e convinta tensione della Comunità alla democrazia. Il Tribunale avrebbe omesso di verificare se la decisione della convenuta fosse compatibile con gli obiettivi comunitari. L'ordinanza impugnata violerebbe, per questo, essa stessa il diritto comunitario in vigore.

Non risponderebbe a vero che la conclusione relativa all'accesso al documento della Commissione di cui trattasi mancherebbe di oggetto. La convenuta avrebbe, sì, confermato dinanzi al Tribunale l'autenticità del testo attribuitole in una certa rivista, ma il ricorrente avrebbe espressamente chiarito che tale conferma non esaurisce il merito della sua richiesta. Fa valere, in particolare, che la detta rivista non è l'organo di pubblicazione ufficiale delle comunicazioni della Commissione.

Per tutte queste ragioni l'ordinanza del Tribunale di primo grado impugnata dovrebbe essere annullata.


(1)  GU C 331, pag. 42.


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