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Document C2006/326/76

Causa C-444/06: Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

GU C 326 del 30.12.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/36


Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-444/06)

(2006/C 326/76)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, C. Fernandez Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, abogados)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo fissato all'autorità aggiudicatrice un termine obbligatorio entro il quale notificare la decisione di aggiudicazione a tutti gli offerenti, non avendo previsto un intervallo di tempo obbligatorio tra l'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto ed avendo permesso che un contratto annullato continuasse a produrre effetti giuridici, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa spagnola relativa alle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici non è conforme alla direttiva 89/665 quale interpretata dalla Corte nella sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel Austria AG e a. (Racc. pag. I-7671).

In particolare, la normativa spagnola:

non fissa all'autorità aggiudicatrice un termine obbligatorio entro il quale notificare la decisione di aggiudicazione a tutti gli offerenti;

non prevede un intervallo di tempo obbligatorio tra l'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto, e

permette che un contratto annullato continui a produrre effetti giuridici.


(1)  GU L 395, pag. 33.


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