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Document C2006/281/07

Cause riunite da C-181/04 a C-183/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias) — Elmeka NE/Ypourgos Oikonomikon (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 15, nn. 4, lett. a), 5 e 8 — Esenzione per il noleggio di navi — Portata)

GU C 281 del 18.11.2006, pp. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias) — Elmeka NE/Ypourgos Oikonomikon

(Cause riunite da C-181/04 a C-183/04) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 15, nn. 4, lett. a), 5 e 8 - Esenzione per il noleggio di navi - Portata)

(2006/C 281/07)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elmeka NE

Convenuto: Ypourgos Oikonomikon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 15, punti 4, 5 e 8, della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — Esenzioni — Esenzione della locazione di navi marittime — Portata

Dispositivo

1)

L'art. 15, n. 4, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, al quale rinvia il n. 5 del medesimo articolo, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, si applica non soltanto alle navi adibite alla navigazione d'alto mare, utilizzate nel trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi adibite alla navigazione d'alto mare che esercitano attività commerciali, industriali e della pesca.

2)

L'art. 15, n. 8, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione da esso prevista riguarda le prestazioni di servizi direttamente fornite all'armatore per sopperire ai bisogni immediati delle navi.

3)

Nell'ambito del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, le autorità tributarie nazionali sono tenute a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze delle cause principali, il soggetto passivo potesse ragionevolmente presumere che la decisione controversa era stata adottata da un'autorità competente.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004

GU C 201 del 7.8.2004.


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