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Document C2006/190/03

Causa C-255/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Ricevibilità — Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio — Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita — Art. 49 CE — Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato — Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato — Inversione dell'onere della prova — Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck — Tutela sociale — Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)

GU C 190 del 12.8.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-255/04) (1)

(Ricevibilità - Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio - Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita - Art. 49 CE - Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato - Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato - Inversione dell'onere della prova - Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck - Tutela sociale - Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)

(2006/C 190/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: E. Traversa e A.-M. Rouchard-Joet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (Rappresentanti: G. de Bergues e A. Hare, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 e 49 CE — Regime francese di concessione di licenze agli artisti stabilitisi in un altro Stato membro e che non dispongono di una licenza rilasciata a condizioni paragonabili a quelle vigenti nel loro Stato d'origine — Presunzione di lavoro subordinato applicata ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato d'origine dove forniscono abitualmente servizi analoghi

Dispositivo

1)

La Repubblica francese:

subordinando la concessione di una licenza ad agenti di collocamento di artisti stabiliti in un altro Stato membro alle esigenze di collocamento degli artisti e

imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato membro di origine nel quale forniscono abitualmente servizi analoghi

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


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