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Document C2006/190/03
Case C-255/04: Judgment of the Court (First Chamber) of 15 June 2006 — Commission of the European Communities v French Republic (Admissibility — Inconsistency between the grounds pleaded and the heads of claim in the application initiating proceedings — Rule whereby a Court may not rule ultra petita — Article 49 EC — National legislation making the grant of a licence subject to the needs of the market — National legislation imposing a presumption of salaried status — Reversal of the burden of proof — Absence of detailed procedural rules within the meaning of the Peterbroeck case-law — Social protection — Coordination of the applicable legislation by Regulation (EEC) No 1408/71 — Pre-emption — Action to combat concealed employment)
Causa C-255/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Ricevibilità — Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio — Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita — Art. 49 CE — Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato — Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato — Inversione dell'onere della prova — Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck — Tutela sociale — Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)
Causa C-255/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Ricevibilità — Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio — Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita — Art. 49 CE — Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato — Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato — Inversione dell'onere della prova — Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck — Tutela sociale — Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)
GU C 190 del 12.8.2006, p. 2–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
12.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 190/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-255/04) (1)
(Ricevibilità - Discordanza tra i motivi e le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio - Principio secondo il quale un giudice non può statuire ultra petita - Art. 49 CE - Normativa nazionale che ha assoggettato il rilascio di una licenza alle esigenze del mercato - Normativa nazionale che introduce una presunzione di lavoro subordinato - Inversione dell'onere della prova - Insussistenza di una modalità procedurale ai sensi della giurisprudenza Peterbroeck - Tutela sociale - Coordinamento della normativa applicabile ad opera del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lotta contro l'attività lavorativa dissimulata)
(2006/C 190/03)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: E. Traversa e A.-M. Rouchard-Joet, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (Rappresentanti: G. de Bergues e A. Hare, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 e 49 CE — Regime francese di concessione di licenze agli artisti stabilitisi in un altro Stato membro e che non dispongono di una licenza rilasciata a condizioni paragonabili a quelle vigenti nel loro Stato d'origine — Presunzione di lavoro subordinato applicata ad artisti riconosciuti come prestatori di servizi stabilitisi nel loro Stato d'origine dove forniscono abitualmente servizi analoghi
Dispositivo
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1) |
La Repubblica francese:
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE. |
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2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
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3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano le proprie spese. |