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Document C2006/178/68

    Causa T-153/06: Ricorso presentato il 13 giugno 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commissione

    GU C 178 del 29.7.2006, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 178/38


    Ricorso presentato il 13 giugno 2006 — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies/Commissione

    (Causa T-153/06)

    (2006/C 178/68)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti W Rehmann, M. Hartmann-Rüppel)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

    annullare la decisione della Commissione 10 aprile 2006, D/201953, recante rigetto di tre denunce della EAEPC contro la GlaxoSmithKline per violazione dell'art. 82 CE;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente domanda l'annullamento della decisione della Commissione nei casi COMP/38.181, 38.274 e 38.275 — EAEPC/Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Severent), concernenti le tre denunce della ricorrente nelle quali essa sosteneva che la controllata ellenica della GlaxoSmithKline avrebbe violato l'art. 82 CE, rifiutandosi di fornire i tre prodotti Imigran, Lamictal e Severent ai distributori farmaceutici all'ingrosso e con ciò limitando le importazioni parallele. La decisione impugnata informa i denuncianti che l'autorità ellenica della concorrenza si sta occupando del caso e rigetta le denunce ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1).

    A sostegno del proprio ricorso l'associazione ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'obbligo di fornire una sufficiente motivazione. Secondo la ricorrente un mero riferimento al testo dell'art. 13 del regolamento n. 1/2003 non è sufficiente a permettere al denunciante di valutare se la Commissione abbia preso in considerazione tutti i fatti e le circostanze e non consente ai giudici di esercitare il loro potere di sindacato.

    La ricorrente inoltre deduce che la Commissione ha violato gli artt. 211 CE e 85 CE e il regolamento n. 1/2003 non avocando un caso dall'autorità ellenica della concorrenza ai sensi dell'art. 11, n. 6, del regolamento n. 1/2003. Secondo il ricorrente, la Commissione ha mancato di tenere in conto che il procedimento nazionale necessita di un tempo troppo lungo per raggiungere un risultato soddisfacente, che la denuncia sollevava nuove e fondamentali questioni riguardo al diritto comunitario della concorrenza e concerneva problemi che esistono in più di uno Stato membro, e che la Commissione deve assicurare l'applicazione efficiente del diritto comunitario della concorrenza.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).


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