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Document C2006/178/10

    Causa C-98/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — De Danske Bilimportører/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA — Art. 11, parte A, nn. 2, lett. a), e 3, lett. c) — Base imponibile — Imposta sull'immatricolazione dei veicoli a motore nuovi)

    GU C 178 del 29.7.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 178/7


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — De Danske Bilimportører/Skatteministeriet

    (Causa C-98/05) (1)

    (Sesta direttiva IVA - Art. 11, parte A, nn. 2, lett. a), e 3, lett. c) - Base imponibile - Imposta sull'immatricolazione dei veicoli a motore nuovi)

    (2006/C 178/10)

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Østre Landsret

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: De Danske Bilimportører

    Convenuto: Skatteministeriet

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell'art. 11 A, n. 2, lett. a) e n. 3, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Inclusione nella base imponibile relativa alla vendita di un'autovettura nuova di una tassa sull'immatricolazione del veicolo

    Dispositivo

    Nell'ambito di un contratto di compravendita il quale preveda, in conformità all'uso al quale l'acquirente destinerà il veicolo, che il rivenditore consegni quest'ultimo già immatricolato, ad un prezzo comprensivo dell'imposta sull'immatricolazione dei veicoli a motore nuovi da lui versata prima della consegna, tale imposta, il cui fatto generatore non consiste nella citata consegna, ma nella prima immatricolazione del veicolo sul territorio nazionale, non rientra nel concetto di imposte, dazi, tasse e prelievi ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Tale imposta corrisponde ad un importo ricevuto dal soggetto passivo da parte dell'acquirente del veicolo, come rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, ai sensi del n. 3, lett. c), della medesima disposizione.


    (1)  GU C 106 del 20.4.2005.


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