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Document C2006/060/43

Causa C-458/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con decisione 16 novembre 2005 , nel procedimento Mohamed Jouini Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski e Jovica Vidovic contro PPS Princess Personal Service GmbH contro PPS Princess Personal Service GmbH

GU C 60 del 11.3.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con decisione 16 novembre 2005, nel procedimento Mohamed Jouini Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski e Jovica Vidovic contro PPS Princess Personal Service GmbH contro PPS Princess Personal Service GmbH

(Causa C-458/05)

(2006/C 60/43)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 16 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 dicembre 2005, nel procedimento Mohamed Jouini e a. contro PPS Princess Personal Service GmbH, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se si tratta di trasferimento di un'impresa o di una parte d'impresa, ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, quando, in mancanza di una struttura organizzativa identificabile nella prima società di lavoro interinale, in accordo tra due società di lavoro interinale, un'impiegata, un direttore di filiale e addetto al servizio clienti ed il direttore si trasferiscono dalla prima società di lavoro interinale alla seconda e vi esercitano attività simili, e con essi, sempre in accordo tra le due società, si trasferiscono, parzialmente o completamente, anche circa un terzo dei lavoratori interinali unitamente ai clienti ai quali sono assegnati (con diverse entità, da tre a cinquanta lavoratori interinali).


(1)  GU L 82, pag. 16.


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