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Document C2006/048/08

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 dicembre 2005 , nella causa C-26/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/160/CEE — Qualità delle acque di balneazione — Designazione delle zone di balneazione — Direttiva 79/923/CEE — Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura — Adozione di un programma di riduzione dell'inquinamento)

GU C 48 del 25.2.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-26/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 76/160/CEE - Qualità delle acque di balneazione - Designazione delle zone di balneazione - Direttiva 79/923/CEE - Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura - Adozione di un programma di riduzione dell'inquinamento)

(2006/C 48/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nel procedimento C-26/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: sig. E. Braquehais Conesa), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato alcun programma di riduzione dell'inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura della Ría de Vigo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


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