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Document C2006/010/26

Causa C-393/05: Ricorso proposto il 4 novembre 2005 contro la Repubblica d'Austria dalla Commissione delle Comunità europee

GU C 10 del 14.1.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/13


Ricorso proposto il 4 novembre 2005 contro la Repubblica d'Austria dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-393/05)

(2006/C 10/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 novembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Gerald Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare, che esigendo dagli organismi di controllo privati del settore dell'agricoltura biologica, stabiliti e autorizzati in un altro Stato membro, di gestire uno stabilimento o altra durevole infrastruttura in Austria per poter ivi esercitare le loro attività, la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 49 CE.

2)

Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le autorità austriache hanno preteso che ogni organismo di controllo privato del settore dell'agricoltura biologica, stabilito e autorizzato in un altro Stato membro, gestisca uno stabilimento o altra infrastruttura permanente in Austria per poter ivi esercitare le sue attività. Questo requisito in contrasto con la libera prestazione dei servizi poiché impedisce la prestazione dei servizi in Austria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri.

Con libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE si intende il diritto di fornire senza ostacoli prestazioni di servizio da uno Stato membro verso un altro senza gestire stabilimenti fissi in questo secondo Stato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la garanzia della libera prestazione dei servizi non richiede unicamente la soppressione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, ma anche la soppressione di tutti gli ostacoli idonei a impedire, ostacolare o rendere meno attrattive le attività di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro e che ivi fornisce, conformemente alla legge, servizi analoghi. L'art. 49 CE è pertanto di ostacolo all'applicazione di una normativa o di una prassi amministrativa nazionale che limita, senza obiettiva giustificazione, la possibilità per un prestatore di servizi di fare effettivamente uso della libera prestazione dei servizi.

I motivi invocati dalla Repubblica d'Austria — l'asserito esercizio del pubblico potere da parte degli organismi di controllo e l'interesse generale — non possono giustificare tale limitazione alla libera prestazione dei servizi. Invocare l'esercizio del pubblico potere — come motivo a giustificazione della presente restrizione alla libera prestazione dei servizi — sarebbe conforme al diritto e accettabile solo se si trattasse di un'attività che implica una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del pubblico potere. Gli organismi di controllo non sono tuttavia autorità: essi non possono applicare sanzioni coercitive, essi non rilasciano certificati ufficiali e il rapporto giuridico tra un organismo di controllo e un produttore rientra nell'ambito del diritto privato.

L'interesse generale non è minacciato in conseguenza del fatto che un organismo di controllo non possieda stabilimenti in Austria, poiché, secondo i criteri del diritto comunitario, il controllo effettivo viene esercitato con l'autorizzazione degli organismi di controllo e la loro ispezione da parte delle autorità dello Stato membro ove è data l'autorizzazione. Nella specie, esistono inoltre disposizioni comunitarie di coordinamento e di armonizzazione che garantiscono che l'interesse generale invocato dalla Repubblica d'Austria sia egualmente perseguito secondo gli stessi standard negli altri Stati membri.


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