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Document C2005/281/35
Case T-101/03: Judgment of the Court of First Instance of 22 September 2005 — Suproco v Commission (Association of the OCTs — Sugar not entitled to OCT origin — Request for a derogation from the rules of origin — Rejection of the request for a derogation — Duty to give reasons)
Causa T-101/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione («Regime di associazione PTOM — Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM — Domanda di deroga alle norme d'origine — Rigetto della domanda di deroga — Obbligo di motivazione»)
Causa T-101/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione («Regime di associazione PTOM — Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM — Domanda di deroga alle norme d'origine — Rigetto della domanda di deroga — Obbligo di motivazione»)
GU C 281 del 12.11.2005, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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12.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/19 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione
(Causa T-101/03) (1)
(«Regime di associazione PTOM - Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM - Domanda di deroga alle norme d'origine - Rigetto della domanda di deroga - Obbligo di motivazione»)
(2005/C 281/35)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Suproco NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi) [Rappresentanti: avv.ti M. Slotboom e N.J. Helder]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. T. van Rijn e X. Lewis, in qualità di agenti]
Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi [Rappresentante: sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente]
Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea [rappresentato inizialmente dai: sigg. G. Houttuin e M. Bishop, successivamente dai sigg.G. Houttuin e D. Canga Fano, in qualità di agenti] e da Regno di Spagna [rappresentato da: sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi (GU L 11, pag. 50)
Dispositivo della sentenza
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1) |
La decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, è annullata. |
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2) |
La Commissione sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Suproco. |
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3) |
Il Consiglio, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese. |