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Document C2005/281/35

Causa T-101/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione («Regime di associazione PTOM — Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM — Domanda di deroga alle norme d'origine — Rigetto della domanda di deroga — Obbligo di motivazione»)

GU C 281 del 12.11.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2005 — Suproco/Commissione

(Causa T-101/03) (1)

(«Regime di associazione PTOM - Zucchero che non beneficia dell'origine PTOM - Domanda di deroga alle norme d'origine - Rigetto della domanda di deroga - Obbligo di motivazione»)

(2005/C 281/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Suproco NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi) [Rappresentanti: avv.ti M. Slotboom e N.J. Helder]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. T. van Rijn e X. Lewis, in qualità di agenti]

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi [Rappresentante: sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente]

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea [rappresentato inizialmente dai: sigg. G. Houttuin e M. Bishop, successivamente dai sigg.G. Houttuin e D. Canga Fano, in qualità di agenti] e da Regno di Spagna [rappresentato da: sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi (GU L 11, pag. 50)

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 10 gennaio 2003, 2003/34/CE, che respinge la richiesta di deroga alla decisione del Consiglio 2001/822/CE per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero proveniente dalle Antille olandesi, è annullata.

2)

La Commissione sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Suproco.

3)

Il Consiglio, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


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