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Document C2005/182/53
Case C-207/05: Action brought on 11 May 2005 by the Commission of the European Communities against the Italian Republic
Causa C-207/05: Ricorso dell'11/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee
Causa C-207/05: Ricorso dell'11/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee
GU C 182 del 23.7.2005, p. 30–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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23.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/30 |
Ricorso dell'11/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-207/05)
(2005/C 182/53)
Lingua di procedura: l'italiano
L'11/05/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.a L. Pignataro, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune con decisione 2003/193/CE (1) della Commissione del 5 giugno 2002, relativa all'aiuto di stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, C 27/99 (ex NN69/98), e comunque non avendo informato la Commissione di tali provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 3 et 4 di tale decisione e dal Trattato CE, |
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2. |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti:
La decisione obbliga l'Italia a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi e già posti illegittimamente a loro disposizione in virtù dei regimi esaminati nella decisione stessa, nonché a comunicare alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica, le misure adottate per conformarvisi.
L'Italia non ha preso le necessarie misure e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione né ha fatto valere che l'esecuzione della decisione è assolutamente impossibile. Recenti iniziative legislative hanno condotto ad allungare ulteriormente i tempi del recupero e non sono comunque idonee ad assicurare un'immediata esecuzione della decisione. Peraltro, la Commissione ha sempre fornito all'Italia la propria leale cooperazione.
(1) G.U. n. L 77 del 24/03/2003, pag. 21