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Document C2005/155/10

Causa C-171/05 P: Ricorso del sig. L. Piau avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quarta sezione) pronunciata il 26 gennaio 2005 nella causa T-193/02, tra il sig. L. Piau e la Commissione delle Comunità europee, con l'intervento della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), presentato il 15 aprile 2005

GU C 155 del 25.6.2005, pp. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/5


Ricorso del sig. L. Piau avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quarta sezione) pronunciata il 26 gennaio 2005 nella causa T-193/02, tra il sig. L. Piau e la Commissione delle Comunità europee, con l'intervento della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), presentato il 15 aprile 2005

(Causa C-171/05 P)

(2005/C 155/10)

lingua processuale: il francese

Il 15 aprile 2005, il sig. L. Piau, rappresentato dall'avv. M. Fauconnet, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle comunità europee (quarta sezione), pronunciata il 26 gennaio 2005 nella causa T-193/02, tra il sig. L. Piau e la Commissione delle Comunità europee, con l'intervento della Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-193/02;

2.

annullare la decisione della Commissione 15 aprile 2002;

3.

atteso che lo stato degli atti consente di decidere la causa, in applicazione dell'art. 61, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia, statuire definitivamente sulla controversia;

4.

condannare la FIFA alle spese del giudizio di primo grado nella causa T-193/02 e del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti invocati:

1.

Violazione dei diritti del ricorrente

Il Tribunale, non avendo rilevato d'ufficio la violazione dell'art. 253 del Trattato CE da parte della Commissione, che non ha motivato il rigetto della denuncia del ricorrente con riguardo all'art. 49 del Trattato CE, ha violato la competenze ad esso attribuite. Il Tribunale, inoltre, ha violato l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avendo omesso di tener conto di alcuni motivi del ricorrente.

2.

Violazione dell'art. 81 del Trattato CE

In assenza di prova materiale quanto alla necessaria disciplina della professione, nonché di prove relative al progresso economico o tecnico del regolamento FIFA dei procuratori dei giocatori, il Tribunale ha emesso una decisione priva di fondamento normativo. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere l'assenza di interesse comunitario nella prosecuzione dell'azione, laddove la sentenza è priva di fondamento normativo e sussiste una violazione dell'art. 81 del Trattato CE.

3.

Violazione dell'art. 82 del Trattato CE

In assenza di un'inchiesta della Commissione quanto alla posizione dominante della FIFA e ad un eventuale abuso, il Tribunale non poteva sostituirsi alla Commissione per affermare, dopo aver rilevato tale posizione dominante, che non sussisterebbe abuso, incorrendo in un errore di diritto e violando in tal modo la giurisprudenza nonché l'art. 82 del Trattato CE.

4.

Carattere contraddittorio e insufficiente della motivazione del Tribunale, pari ad un difetto di motivazione quanto alla persistenza degli effetti anticoncorrenziali.

5.

Errore di diritto quanto all'equivalenza dei «diplomi FIFA».

6.

Violazione del principio generale di certezza del diritto.

7.

Errore di diritto sui compiti e le competenze della Commissione.

8.

Violazione dell'art. 39 del Trattato CE

9.

Violazione dell'art. 49 del Trattato CE.

10.

Errore di diritto nella definizione dell'interesse comunitario.


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