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Document C2005/143/31
Case C-138/05: Reference for a preliminary ruling from the College van Beroep voor het bedrijfsleven by order of that court of 22 March 2005 in Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(intervener: LTO Nederland)
Causa C-138/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)
Causa C-138/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)
GU C 143 del 11.6.2005, pp. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)
(Causa C-138/05)
(2005/C 143/31)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 22 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland), il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se l'art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari (1) si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all'art. 23 di tale direttiva è scaduto. |
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2) |
Se l'art. 16 della direttiva sui biocidi (2) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ha lo stesso significato di quella contenuta all'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari. |
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3) |
Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato come un obbligo di mantenimento dello status quo, nel senso che ad uno Stato membro spetta la facoltà di modificare un sistema od una prassi esistenti solo nei limiti in cui ciò determini una valutazione in relazione all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva stessa. |
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4) |
Qualora la questione 3 dovesse avere soluzione negativa: se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti. |
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5) |
Qualora alla questione sub 4) dovesse essere data soluzione negativa: alla luce di quali criteri debba considerarsi se si configurino provvedimenti che compromettano gravemente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari. |
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6) |
Qualora la questione sub 2) vada risolta in senso negativo:
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7) |
Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che con riesame nell'accezione di cui all'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere anche intesa una prova di una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario che già si trovava in commercio, in cui si consideri se si producano rischi inaccettabili per l'utilizzatore/agricoltore, per la salute dell'uomo e per l'ambiente, nel contesto di una misura provvisoria a norma dell'art. 16aa Bmw. |
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8) |
Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che le condizioni ivi indicate sono anche determinanti circa il modo in cui un riesame dev'essere predisposto ed espletato. |
(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).