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Document C2005/132/27

Causa C-131/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 21 marzo 2005

GU C 132 del 28.5.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/14


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 21 marzo 2005

(Causa C-131/05)

(2005/C 132/27)

Lingua processuale: l'inglese

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel Van Beek, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Frédéric Louis e Antonio Capobianco, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), e dagli artt. 12, n. 2 e 13, n. 1, entrambi in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive;

2.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che:

limitando il divieto contenuto all'art. 6, n. 1, della direttiva 79/409/CEE, «direttiva uccelli», concernente la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli selvatici, alle specie residenti in Gran Bretagna o che ivi ritornano, il Regno Unito ha violato il suddetto articolo poiché il divieto si riferisce chiaramente a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;

limitando il divieto di cui all'art. 12, n. 2 della direttiva 92/43/CEE, «direttiva habitat», concernente il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a), della direttiva, alle specie animali la cui area di ripartizione naturale include la Gran Bretagna, il Regno Unito ha violato il suddetto articolo in quanto, a causa di tale limitazione, l'elenco delle specie animali protette di cui alla normativa nazionale è più breve di quello contenuto nell'allegato IV della direttiva;

limitando il divieto sul commercio delle specie vegetali contenuto all'art. 13, n. 1 della direttiva habitat alle specie «la cui area di ripartizione naturale include tutte le aree in Gran Bretagna come elencato nell'appendice 4 [del regolamento del 1994]», il Regno Unito ha violato il suddetto articolo in quanto, in conseguenza di tale limitazione, l'elenco delle specie vegetali protette di cui all'appendice 4 è più breve di quello delle specie protette di cui all'allegato IV, lett. b), della direttiva habitat.


(1)  GU L 103, del 25.4.1979, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


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