This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/115/42
Case T-507/04: Action brought on 30 December 2004 by Arturo Ruiz Bravo-Villasante against the Commission of the European Communities
Causa T-507/04: Ricorso del sig. Arturo Ruiz Bravo-Villasante contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 dicembre 2004
Causa T-507/04: Ricorso del sig. Arturo Ruiz Bravo-Villasante contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 dicembre 2004
GU C 115 del 14.5.2005, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/22 |
Ricorso del sig. Arturo Ruiz Bravo-Villasante contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 dicembre 2004
(Causa T-507/04)
(2005/C 115/42)
Lingua di procedura: lo spagnolo
Il 30 dicembre 2004 il sig. Arturo Ruiz Bravo-Villasante, con domicilio a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. D. José Luis Fuertes Suárez, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione dell'Autorità investita del potere di nomina (AIPN): Direttore dell'ufficio europeo di selezione del personale, datata 23 agosto 2004, che statuisce sul reclamo avverso la decisione della giuria del concorso COM/B/2/02, concernente la valutazione della prova orale e l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati vincitori del concorso del 22 aprile 2004. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente nel presente procedimento si oppone alla decisione della giuria del concorso COM/B/2/02, con la quale, visto l'esito della valutazione della sua prova orale, è stato escluso dall'elenco dei candidati ritenuti infine idonei.
Tale parte sostiene, in proposito, di aver richiesto al presidente della giuria di concorso la revisione della sua prova orale; e che gli è stato comunicato, a titolo di risposta, che la giuria si era limitata ad applicare, nel suo caso, i criteri di valutazione («grille d'évaluation») utilizzati per tutti i candidati, e che la forma in cui la giuria aveva fatto ricorso al procedimento di valutazione risultava coperta dal segreto delle deliberazioni.
A sostegno delle sue richieste, la parte ricorrente fa valere la violazione del principio di trasparenza e l'inosservanza del concetto comunitario di «documento», in quanto la decisione di esclusione si basa su un documento esistente (la «grille d'évaluation»), il cui contenuto, tuttavia, non è reso esplicito e viene mantenuto segreto.