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Document C2005/041/02

Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2003, corredata delle risposte dell'Agenzia

GU C 41 del 17.2.2005, pp. 35–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 41/35


RELAZIONE

sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2003, corredata delle risposte dell'Agenzia

(2005/C 41/02)

INDICE

1

INTRODUZIONE

2-6

PARERE DELLA CORTE

3

Affidabilità dei conti

4-6

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

7-16

OSSERVAZIONI

Tabelle 1-4

Risposte dell'Agenzia

INTRODUZIONE

1.

L'Agenzia europea per la ricostruzione (di seguito l'«Agenzia») è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio (1), sostituito dal regolamento (CE) n. 2667/2000 (2). L'Agenzia, avviata nel febbraio 2000, aveva inizialmente il compito di gestire i programmi di assistenza dell'Unione nel Kosovo. In seguito a due estensioni del suo mandato, nel 2001 e nel 2002, le attività dell'Agenzia coprono altresì la Serbia-Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. L'Agenzia, la cui sede è a Salonicco, dispone di centri operativi a Belgrado, Podgorica, Pristina e Skopje. Essa attua una serie di programmi per promuovere le istituzioni e la loro buona amministrazione, per sostenere lo sviluppo dell'economia di mercato e delle infrastrutture fondamentali, nonché per rafforzare la società civile. La tabella 1 presenta, in maniera sintetica, le competenze e le attività dell'Agenzia sulla base delle informazioni trasmesse da quest'ultima.

PARERE DELLA CORTE

2.

La Corte ha esaminato i conti annuali dell'Agenzia, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, e le operazioni sottostanti. Essa ha svolto l'esame conformemente alle proprie politiche e norme di audit, fondate sulle norme internazionali adeguate al contesto comunitario. In tal modo, la Corte ha ottenuto una garanzia ragionevole per formulare il parere espresso di seguito.

Affidabilità dei conti

3.

A parere della Corte, i conti dell'Agenzia non ne rispecchiano fedelmente la situazione economica e patrimoniale (cfr. paragrafi 8 e 10).

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

4.

Non disponendo delle informazioni necessarie sull'impiego finale dei fondi affidati dall'Agenzia a organismi terzi nazionali e internazionali, la Corte non è in grado di pronunciarsi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni alla base di alcuni pagamenti eseguiti nel 2003 per un importo di 21,4 milioni di euro (cfr. paragrafo 15). Per il resto, con riserva di quanto rilevato ai paragrafi 5 e 6, la Corte ritiene che le operazioni alla base dei conti annuali dell'Agenzia siano legittime e regolari.

5.

Per quanto concerne i pagamenti, la Corte ha riscontrato degli errori riguardo alla validità dei documenti giustificativi, al rispetto delle disposizioni contrattuali e alle deleghe di poteri pubblici (cfr. paragrafo 13).

6.

In materia di aggiudicazione degli appalti la Corte ha constatato, in un caso su cinque, fra le operazioni esaminate, alcune anomalie procedurali che danno adito a dubbi circa il rispetto del principio delle pari opportunità tra gli offerenti (cfr. paragrafo 14).

OSSERVAZIONI

7.

L'esecuzione degli stanziamenti dell'esercizio 2003 e degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente è illustrata nella tabella 2. Il conto di gestione e il bilancio finanziario dell'Agenzia per l'esercizio 2003 sono presentati in forma sintetica nelle tabelle 34  (3).

8.

L'articolo 1 del regolamento finanziario dell'Agenzia dispone che il bilancio deve essere autorizzato secondo il principio degli stanziamenti dissociati, che opera una distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento. L'articolo 3 del medesimo regolamento stabilisce che il totale delle entrate deve coprire il totale delle spese; ciò implica che il bilancio deve essere presentato in pareggio per un'esecuzione che si avvicini il più possibile alla situazione di equilibrio. In pratica, però, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio direttivo non rispetta il principio degli stanziamenti dissociati, il che porta l'Agenzia a presentare come spese non solo i pagamenti del periodo in questione imputati agli stanziamenti dell'esercizio, ma anche tutti gli importi ancora da liquidare su impegni dell'esercizio (4), indipendentemente dal grado di esecuzione di tali impegni. Pertanto, non vi è alcun rapporto fra il risultato contabile dell'esercizio e la realtà economica delle operazioni dell'Agenzia. Il deficit cumulato al 31 dicembre 2003, pari a 140,95 milioni di euro, è quindi in gran parte artificioso, in quanto deriva da impegni ancora da liquidare relativi a operazioni economiche non ancora eseguite.

9.

Nel 2003, il sistema contabile dell'Agenzia presentava ancora serie lacune. La contabilità generale era infatti tenuta in partita semplice, benché ciò comporti dei rischi per l'integrità dei dati, e nonostante l'articolo 55 del regolamento finanziario dell'Agenzia preveda l'applicazione del metodo della partita doppia.

10.

Malgrado l'osservazione formulata dalla Corte nella relazione sull'esercizio 2002 (5), alcuni fondi versati a intermediari finanziari a titolo di programmi di prestito non sono stati contabilizzati all'attivo del bilancio. L'impiego di tali fondi è menzionato solo nella relazione allegata ai conti (6). Dalla sua creazione, l'Agenzia ha versato 52,4 milioni di euro (7) per questi programmi. Inoltre, vari programmi ancora in fase di esecuzione nel 2003 prevedono la gestione di fondi da parte di contraenti dell'Agenzia. I fondi versati e identificati dalla Corte ammontavano a 43,38 milioni di euro. In entrambi i casi, i saldi ancora disponibili alla fine dell'esercizio 2003 avrebbero dovuto figurare all'attivo del bilancio finanziario dell'Agenzia.

11.

Gli sforzi intrapresi dall'Agenzia per rafforzare la gestione di bilancio, finanziaria e contabile dovrebbero essere intensificati in previsione del consolidamento dei conti dell'Agenzia con quelli delle istituzioni comunitarie, a partire dall'esercizio 2005 (8). È necessario infatti che il bilancio dell'Agenzia sia adottato nelle forme previste dal regolamento finanziario della stessa (cfr. paragrafo 8) e che le norme contabili che regolano le entrate e le spese siano conformate ai principi che governano la contabilità patrimoniale.

12.

La gestione di un organismo finanziario creato dall'Agenzia in Kosovo, affidata a un consulente esterno, presentava carenze considerevoli (lacune sul piano contabile, analisi insufficiente del rischio di credito associato ai mutuatari, documentazione inadeguata fornita all'atto delle domande di prestito). La supervisione esercitata dall'Agenzia non ha consentito a quest'ultima di individuare le carenze e di adottare in tempi brevi le misure correttive necessarie.

13.

Nei pagamenti effettuati nel 2003 sono state riscontrate anomalie dovute, in alcuni casi, all'inosservanza delle disposizioni contrattuali o delle condizioni di pagamento (documenti giustificativi non conformi o addirittura insufficienti). In altri casi, la maggior parte delle anomalie riguardano gli atti, in virtù dei quali sono stati eseguiti i pagamenti, risultati non conformi alle norme che disciplinano le deleghe di poteri pubblici e/o le modifiche di contratti già stipulati. Tali anomalie mostrano che l'Agenzia dovrebbe rafforzare la sorveglianza delle procedure di impegno e di liquidazione delle spese.

14.

Sono state anche riscontrate anomalie suscettibili di influire sulle decisioni di aggiudicazione degli appalti. Alcuni offerenti, infatti, sono stati scartati per motivi amministrativi o tecnici contestabili o non sufficientemente giustificati. In altri casi, alcuni responsabili di progetto sono stati sostituiti, poco dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, da persone che non disponevano delle qualifiche che avevano consentito agli offerenti di ottenere l'appalto. Per ridurre i rischi di errore, l'Agenzia dovrebbe potenziare il proprio sistema di controllo interno, selezionando rigorosamente le persone che partecipano alla valutazione delle gare d'appalto e accertandosi che i comitati di valutazione giustifichino le loro decisioni in maniera esplicita.

15.

In diversi casi, l'Agenzia ha stipulato una convenzione con organismi terzi, pubblici o semipubblici, nazionali o internazionali. In tutti questi casi, essa dovrebbe vigilare maggiormente sull'applicazione rigorosa dei meccanismi previsti affinché tali organismi le trasmettano le informazioni necessarie per valutare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

16.

Nella relazione sull'esercizio 2002 (9), la Corte ha sottolineato il numero eccessivo di ordinatori delegati e subdelegati. Alla fine del 2003, il loro numero ammontava a 45 per il titolo III e a 11 per i titoli I e II (ossia 56 persone rispetto alle 67 del giugno 2003). Le deleghe sono illimitate, sia riguardo all'importo sia alla durata. L'Agenzia dovrebbe proseguire i propri sforzi per ridurre il numero di deleghe.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione dell' 8 e 9 dicembre 2004.

Per la Corte dei conti

Juan Manuel Fabra Vallés

Presidente


(1)  GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.

(3)  Tutte le tabelle della presente relazione sono state redatte sulla base dei valori più esatti possibili dei dati utilizzati. Ai fini della presentazione, le cifre sono state arrotondate, il che può comportare differenze minime al livello dei totali. Il trattino indica un valore inesistente o nullo e 0,0 indica un valore inferiore alla soglia di arrotondamento.

(4)  I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio su impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti non sono contabilizzati come spese nel conto di gestione dell'Agenzia (revenue and expenditure account).

(5)  Cfr. il paragrafo 14 della relazione sull'esercizio 2002 (GU C 319 del 30.12.2003, pag. 1).

(6)  Si tratta della situazione dei fondi di contropartita e dei fondi versati nel quadro di meccanismi di prestito o di linee di credito.

(7)  Stima effettuata prima di eventuali rettifiche di valore.

(8)  Cfr. i considerando 32, 35, 48 e 49 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1)].

(9)  Cfr. il paragrafo 15 della relazione sull'esercizio 2002.


 

Tabella 1

Agenzia europea per la ricostruzione (Salonicco)

Ambito delle competenze comunitarie secondo il trattato

Competenze dell'Agenzia quali definite nel regolamento (CE) n. 2667/2000

Organizzazione

Risorse messe a disposizione dell'Agenzia(dati 2002)

Prodotti e servizi forniti nel 2003

 

Obiettivi

Campo di applicazione

Compiti

Consiglio direttivo

Bilancio definitivo

Ripartizione geografica delle spese operative effettuate nel 2003

La Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.

(Articolo 181 A)

Fornire un'assistenza comunitaria i) alla ricostruzione, al ritorno dei profughi e degli sfollati; ii) per promuovere la buona amministrazione, il rafforzamento delle istituzioni e lo stato di diritto; iii) per sostenere lo sviluppo di un'economia di mercato e proseguire gli investimenti nelle infrastrutture fisiche fondamentali, nonché le azioni per l'ambiente; iv) per sostenere lo sviluppo sociale e rafforzare la società civile.

L'Agenzia gestisce i principali programmi di assistenza in Serbia-Montenegro (Repubblica di Serbia, Kosovo e Repubblica del Montenegro) e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM). Possono beneficiarne gli Stati, gli enti sotto l'amministrazione delle Nazioni Unite, gli enti federali, regionali e locali, gli organismi pubblici e parapubblici, i partner sociali, le organizzazioni a sostegno delle imprese, le cooperative, le società di mutua assistenza, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

Informare la Commissione sulle esigenze prioritarie,

elaborare programmi per la ricostruzione e il ritorno dei profughi e degli sfollati,

effettuare tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'assistenza comunitaria.

Composto da un rappresentante per ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da un osservatore della Banca europea per gli investimenti.

Direttore

Nominato dal consiglio direttivo su proposta della Commissione.

Centri operativi istituiti a Belgrado, Pristina, Podgorica e Skopje con un grado elevato di autonomia di gestione.

Controllo esterno

Corte dei conti

Autorità di discarico

Parlamento su raccomandazione del Consiglio.

358,6 milioni di euro (495,9 milioni di euro) di cui sovvenzione comunitaria: 97,4 % (92,5 %)

Effettivi al 31 dicembre 2003:

120 (122) posti previsti nella tabella dell'organico,

di cui occupati: 94 (101),

altri impieghi - agenti locali: 201 (195) posti previsti, di cui 173 (176) posti occupati.

Totale effettivi: 267 (277)

di cui addetti a:

funzioni operative: 140 (136)

funzioni amministrative: 97 (107)

funzioni miste: 30 (34)

Kosovo: 139 milioni di euro.

Serbia: 109 milioni di euro.

Montenegro: 19 milioni di euro.

ERIM: 36 milioni di euro.

Totale: 302 milioni di euro.

Fonte: Informazioni trasmesse dall'Agenzia.


Tabella 2

Agenzia europea per la ricostruzione — Esecuzione del bilancio per l'esercizio 2003

(milioni di euro)

Entrate

Spese

Origine delle entrate

Entrate iscritte nel bilancio definitivo dell'esercizio

Entrate percepite

Destinazione delle spese

Stanziamenti disponibili

Stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti

iscritti

impegnati

pagati

riportati

annullati

saldo da impegnare

impegni riportati

pagati

annullati (1)

impegni ancora da liquidare

Sovvenzioni comunitarie

349,3

270,0

Titolo I

Personale

19,2

17,3

17,0

0,3

1,9

0,2

0,1

0,1

Altre sovvenzioni

4,0

28,4

Titolo II

Funzionamento

7,6

6,5

5,3

1,2

1,1

2,0

2,0

0,1

Altre entrate

5,3

5,5

Titolo III

Attività operative

331,8

182,0

29,8

152,2

149,7

338,2

227,6

30,6

79,9

Totale

358,6

303,9

Totale

358,6

205,8

52,1

153,7

3,0

149,7

340,4

229,7

30,8

79,9

 

Stanziamenti ancora da impegnare (1)

233,5

153,0

39,8

113,2

2,5

78,0

 

 

 

 

 

Totale

592,1

358,7

91,9

266,9

5,5

227,8

340,4

229,7

30,8

79,9

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti dell'Agenzia.


Tabella 3

Agenzia europea per la ricostruzione — Conto di gestione degli esercizi 2003 e 2002

(migliaia di euro)

 

2003

2002

Entrate

Sovvenzioni della Commissione

275 280

462 804

Proventi finanziari

3 955

5 978

Entrate varie

1 517

495

Fondi di contropartita

379

497

Contributi di terzi

28 034

500

Totale entrate (a)

309 164

470 274

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

17 027

17 771

Stanziamenti riportati

306

206

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

5 261

6 211

Stanziamenti riportati

1 215

2 037

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

69 565

138 512

Stanziamenti riportati

265 352

293 106

Totale spese (b)

358 725

457 844

Risultato dell'esercizio (a–b)  (2)

–49 560

12 430

Saldo riportato dall'esercizio precedente

– 112 908

–73 127

Pagamenti per conto della Commissione

–5 231

–25 407

Pagamenti da eseguire per conto della Commissione

– 515

0

Disimpegni di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti

30 649

5 463

Stanziamenti riportati e annullati N–1 (Titoli I e II)

146

135

Riporti di stanziamenti complementari 2001

0

–32 423

Proventi finanziari da riversare

–3 955

0

Adeguamenti dei fondi di contropartita

400

0

Differenze di cambio

23

22

Saldo dell'esercizio

– 140 951

– 112 908

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti dell'Agenzia.


Tabella 4

Agenzia europea per la ricostruzione — Bilancio finanziario al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2002

(migliaia di euro)

Attivo

2003

2002

Passivo

2003

2002

Immobilizzazioni

 

 

Capitali permanenti

 

 

Immobilizzazioni lorde (3)

3 877

3 400

Capitali propri (3)

1 771

1 960

Ammortamenti (3)

–2 106

–1 440

Saldo dell'esercizio

– 140 951

– 112 908

Totale parziale

1 771

1 960

Totale parziale

– 139 180

– 110 948

Crediti a breve termine

 

 

Debiti a breve termine

 

 

Debitori vari

56

58

Riporti di diritto (Titolo III)

345 271

338 112

Anticipi

57

53

Riporti di diritto (Titoli I e II)

1 521

2 244

IVA da recuperare

23

26

Creditori vari

5 002

49

Totale parziale

135

137

Totale parziale

351 794

340 405

Tesoreria

 

 

 

 

 

Banche

210 664

227 307

 

 

 

Cassa

44

53

 

 

 

Totale parziale

210 708

227 360

 

 

 

Totale

212 614

229 457

Totale

212 614

229 457

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti dell'Agenzia.


(1)  L'importo degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente annullati nel 2003 (30,6 milioni di euro) rappresenta dei disimpegni. Gli stanziamenti corrispondenti sono stati ricostituiti e aggiunti agli stanziamenti ancora da impegnare all'inizio dell'esercizio.

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti dell'Agenzia.

(2)  Calcolo effettuato secondo i principi dell'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti dell'Agenzia.

(3)  Le immobilizzazioni lorde e gli ammortamenti relativi all'esercizio 2002 sono stati rivalutati secondo i metodi applicati per l'esercizio 2003.

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Questa tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei conti dell'Agenzia.


RISPOSTE DELL'AGENZIA

8.

Poiché l’Agenzia non dispone di una propria linea di bilancio nel bilancio comunitario, la procedura annuale di bilancio si svolge esclusivamente all’interno del proprio consiglio direttivo, sotto la guida della Commissione. In tal senso, in conformità della prassi della Commissione, l’Agenzia presenta il proprio progetto di bilancio sotto forma di stanziamenti dissociati, corredati dall’indicazione dello «scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni». Tale dissociazione non è tuttavia visibile quando il suo bilancio annuale viene pubblicato nell’edizione speciale della GU riservata alle agenzie, in quanto il formato comune ivi impiegato è quello degli stanziamenti non dissociati applicabili alla maggior parte delle agenzie. L’Agenzia si è ora attivata per chiarire la presentazione finanziaria delle proprie operazioni. Il conseguente conto di gestione consolidato per l’intero periodo sarà completato per il 2004 e utilizzato per il bilancio d’apertura 2005 al fine di conformarsi all’approccio ABAC.

9.

L’Agenzia ha pienamente ovviato alle carenze menzionate dalla Corte e si serve ora di un sistema di contabilità generale informatizzato a partita doppia oltre allo strumento di bilancio SI2. Durante il primo semestre 2004 i dati contabili riferiti al 2003 sono stati introdotti in tale strumento contabile e i conti finali per l’esercizio 2003 sono stati stabiliti su tali basi. L’integrità (completezza e affidabilità) dei dati presentati avvalendosi del sistema precedente è stata corroborata in tale contesto.

10.

L’importo di 52,4 milioni di euro rappresenta il totale cumulato dei pagamenti effettuati a tutti questi intermediari dal 2000. Di tale somma, solo 15 milioni di euro sono stati erogati a organismi istituiti dall’Agenzia (3,71 milioni di euro nel 2003). La clausola di proprietà transitoria dei fondi, utilizzata dall’Agenzia, ha essenzialmente salvaguardato gli interessi della Comunità fino al momento in cui è stato possibile trasferire in sicurezza i fondi alle autorità di gestione. L’Agenzia integrerà il valore di tali fondi e riferirà in merito al loro uso nel proprio rendiconto finanziario a decorrere dal 2004. Dei dodici «fondi speciali», tre erano stati chiusi prima della fine del 2003; al 31 dicembre 2003 il saldo ancora da corrispondere dei fondi rimanenti era pari a 5,87 milioni di euro mentre, alla fine del 2004, tale importo è quasi del tutto liquidato.

11.

Nel 2003, il posto di contabile dell’Agenzia è stato considerevolmente potenziato e si è proceduto all’assunzione di un controllore interno, all’acquisto di nuovi strumenti contabili, alla riorganizzazione dei servizi finanziari e del libro mastro, nonché al riesame del sistema delle deleghe. Nel 2004, l’Agenzia ha proseguito le proprie attività volte a migliorare ulteriormente il proprio sistema di gestione finanziaria, in particolare mediante il rafforzamento del servizio contabile.

12.

L’organismo in questione è stato istituito nel 2000, nell’immediato dopoguerra, quando il sistema bancario era inesistente. Con il miglioramento progressivo della situazione sul campo, sono state apportate migliorie alla gestione di detto ufficio. Nel quadro della propria supervisione attiva del programma, l’EAR ha infatti commissionato nel 2002 un controllo (la cui relazione costituisce la base per le osservazioni della Corte) comprendente un riesame della gestione del fondo. È vero che l’EAR ha reagito con un certo ritardo, ma tale ritardo è stato determinato dalla trasmissione tardiva della relazione di controllo. Sulla base delle relative constatazioni, l’EAR ha affidato ai consulenti l’incarico di prendere le misure correttive necessarie.

13.

Per la prima categoria di constatazioni della Corte, l’Agenzia ha effettuato pagamenti a organizzazioni pubbliche in condizioni diverse da quelle previste dal contratto. Ciò è avvenuto per armonizzare meglio i tempi dei pagamenti alle esigenze di flusso di cassa e alle norme interne delle organizzazioni interessate, evitando in questo modo ritardi nell’esecuzione del progetto. In altri casi, l’Agenzia ha considerato che le informazioni tecniche e finanziarie fornite dal contraente fossero sostanzialmente equivalenti ai documenti formalmente richiesti dal contratto. In taluni casi, inoltre, le leggi e le condizioni locali non hanno consentito all’Agenzia di ottenere documenti giustificativi di livello equivalente a quello dell’Unione europea. La seconda categoria, cui si riferisce la maggior parte delle constatazioni della Corte, riguarda i contratti di responsabile acquisti. I contratti di questo tipo non vengono più utilizzati dal 1o gennaio 2003, data dell’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario. Alcuni di essi si sono già conclusi e il saldo ancora da corrispondere degli altri è ora in via di liquidazione. L’azione dell’EAR è sempre stata improntata dalla volontà di assicurare una gestione efficace dei progetti (in condizioni spesso difficili e di urgenza), nel rispetto delle norme applicabili. Si prende tuttavia debitamente atto delle raccomandazioni formulate dalla Corte e si presterà particolare attenzione a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali dei pagamenti.

14.

La stragrande maggioranza delle constatazioni della Corte interessano appalti e valutazioni precedenti al 2003. In alcuni casi l’Agenzia ha accettato, da parte dei comitati di valutazione, un’interpretazione delle norme comunitarie diversa da quella della Corte e ciò ha effettivamente portato all’esclusione di talune imprese. In materia di sostituzione di capigruppo che si ritirano da un progetto, una situazione che di tanto in tanto si verifica contro la volontà dell’Agenzia, l’EAR ha concretamente ritenuto che il nuovo esperto proposto fosse ugualmente in grado di realizzare il contratto in modo efficace. L’Agenzia nomina quali membri dei comitati di valutazione, oltre al proprio personale esperto in materia, anche esperti indipendenti o persone competenti designate dalle autorità nazionali interessate. Il monitoraggio e l’orientamento centralizzati sono ora di responsabilità del consulente principale in materia di acquisti assunto nel 2004 al fine di migliorare ulteriormente il sistema pertinente di controllo interno.

15.

L’osservazione in questione riguarda gli accordi di sovvenzione con l’UNMIK e altre organizzazioni internazionali firmati prima del 2003 in conformità della prassi della Commissione (norme comunitarie). Non appena l’Agenzia si è resa conto dell’esistenza di problemi nell’esecuzione di una sovvenzione, sono state prese misure correttive di concerto con il beneficiario e previo chiarimento dei punti controversi. Alla luce dell’osservazione formulata dalla Corte, in futuro l’Agenzia verificherà l’esecuzione di tali sovvenzioni più da vicino.

16.

Il processo di riduzione del numero di deleghe è iniziato nel 2003, come evidenziato dall’osservazione della Corte, ed è stato completato nel febbraio 2004. In totale, vi sono ora soltanto 20 deleghe e sottodeleghe, un numero che consente un’esecuzione adeguata del flusso di lavoro adattato (circuito finanziario).


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