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Document C2005/031/44
Order of the President of the Court of First Instance of 10 November 2004 in Case T-316/04: R Wam SpA v Commission of the European Communities (State aid — Loans at reduced rates intended to enable an undertaking to become established in certain non-member countries — Obligation to recover — Application for interim measures — Suspension of operation — Urgency — None)
Ordinanza del Presidente del Tribunale, 10 novembre 2004, nella causa T-316/04 R: Warm SpA contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire a un'impresa di stabilirsi in taluni paesi terzi — Obbligo di recupero — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)
Ordinanza del Presidente del Tribunale, 10 novembre 2004, nella causa T-316/04 R: Warm SpA contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire a un'impresa di stabilirsi in taluni paesi terzi — Obbligo di recupero — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Assenza)
GU C 31 del 5.2.2005, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
5.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/22 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
10 novembre 2004
nella causa T-316/04 R: Warm SpA contro Commissione delle Comunità europee
(Aiuti di Stato - Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire a un'impresa di stabilirsi in taluni paesi terzi - Obbligo di recupero - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Assenza)
(2005/C 31/44)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-316/04 R, Wam SpA, con sede in Cavezzo di Modena (Italia), rappresentata dall'avv. E. Giliani, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Di Bucci e sig.ra E. Righini, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 19 maggio 2004 [C (2004) 1812 def.], relativa all'aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002), il presidente del Tribunale ha emesso il 10 novembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |