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Document C2004/106/131

    Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 febbraio 2004 nella causa T-120/03, Synopharm GmbH & Co KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere)

    GU C 106 del 30.4.2004, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/64


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    9 febbraio 2004

    nella causa T-120/03, Synopharm GmbH & Co KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

    (Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a provvedere)

    (2004/C 106/131)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nella causa T-120/03, Synopharm GmbH & Co KG, rappresentata dall'avv. G. Hodapp, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. G. Schneider e U. Pfleghar), in cui l'altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è la Pentafarma-Sociedade Técnico-Medicinal, Lda, rappresentata dall'avv. J. Pereira da Cruz, avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2003 (procedimento R 44/2002-3), nell'ambito del procedimento di opposizione tra la Synopharm GmbH & Co KG e la Pentafarma-Sociedade Técnico-Medicinal, Lda, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 febbraio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

    2)

    La ricorrente e la interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese della convenuta.


    (1)  GU C 171 del 19.7.2003.


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