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Document C2004/077E/02

PROCESSO VERBALE
Martedì 23 settembre 2003

GU C 77E del 26.3.2004, pp. 18–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

26.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 77/18


PROCESSO VERBALE

(2004/C 77 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dalla Commissione:

Comunicazione della Commissione: Una costituzione per l'Unione — Parere della Commissione, a norma dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, in merito alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per la revisione dei trattati (COM(2003) 548 — C5-0441/2003 — 2003/0902(CNS))

deferimento

merito: AFCO

 

parere: AFET, BUDG, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, FEMM, PETI

base giuridica:

articolo 48 paragrafo 2 trattato UE

2)

dai deputati:

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento)

Philip Claeys e Koenraad Dillen sull'indizione di referendum concernenti l'eventuale adesione della Turchia all'Unione europea (20/2003).

3.   Nomina del Presidente della Banca centrale europea * (discussione)

Raccomandazione sulla nomina di Jean-Claude Trichet a Presidente della Banca centrale europea [10893/2003 — C5-0332/2003 — 2003/0819(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0307/2003)

Interviene: Gianluigi Magri (Presidente in carica del Consiglio).

Christa Randzio-Plath illustra la raccomandazione.

Intervengono Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Robert Goebbels, a nome del gruppo PSE, Alain Lipietz, a nome del gruppo Verts/ALE, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, Theresa Villiers, Pervenche Berès, Peter Pex, Manuel António dos Santos, Alexander Radwan, Giorgos Katiforis e Gianluigi Magri.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11

4.   Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici [COM(2002) 92 — C5-0082/2002 — 2002/0047(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Arlene McCarthy (A5-0238/2003)

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Arlene McCarthy illustra la sua relazione.

Intervengono Elly Plooij-van Gorsel (relatore per parere della commissione ITRE), Michel Rocard (relatore per parere della commissione CULT), Joachim Wuermeling, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Toine Manders, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, Raina A. Mercedes Echerer, a nome del gruppo Verts/ALE, Antonio Mussa, a nome del gruppo UEN, Bent Hindrup Andersen, a nome del gruppo EDD, Marco Cappato, non iscritto, Francesco Fiori, Evelyne Gebhardt, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Gérard Caudron, Neil MacCormick, Rijk van Dam, Bruno Gollnisch, Malcolm Harbour, Luis Berenguer Fuster, Willy C.E.H. De Clercq, Geneviève Fraisse, Jan Dhaene, Marcelino Oreja Arburúa, Fiorella Ghilardotti, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Sérgio Sousa Pinto, Angelika Niebler, Olga Zrihen, Marianne L.P. Thyssen, Reino Paasilinna, Proinsias De Rossa e Frits Bolkestein.

Interviene Arlene McCarthy (relatore) per protestare contro le forti pressioni esercitate nei suoi confronti da rappresentanti di gruppi d'interesse.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5 del PV del 24.9.2003.

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

5.   Richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità parlamentare di Jannis Sakellariou (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità parlamentare di Jannis Sakellariou [2003/2023(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A5-0309/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0388)

6.   Attività e situazione giuridica dei gruppi politici (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'inserimento, nel regolamento del Parlamento europeo, di un nuovo articolo 29 bis: Attività e situazione giuridica dei gruppi politici [2003/2114(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Gianfranco Dell'Alba (A5-0283/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

EMENDAMENTI al REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO e PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0389)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il primo giorno del prossimo periodo di sessione.

7.   Bilancio rettificativo n. 4/2003 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 Sezione III — Commissione (SEC(2003) 626 — C5-0339/2003 — 2003/2113(BUD)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: Göran Färm (A5-0285/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0390)

8.   Manuale SIRENE * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle iniziative della Repubblica ellenica in vista dell'adozione:

1.

della decisione del Consiglio sulle procedure di modifica del manuale SIRENE [7180/2003 — C5-0149/2003 — 2003/0808(CNS)]

2.

del regolamento del Consiglio sulle procedure di modifica del manuale SIRENE [7179/2003 — C5-0148/2003 — 2003/0807(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Carlos Coelho (A5-0288/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

INIZIATIVE, EMENDAMENTI e PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0391 e 0392)

Interventi sulla votazione:

Il relatore è intervenuto prima del voto conformemente all'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

9.   Trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi [COM(2003) 91 — C5-0107/2003 — 2003/0038(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Hans-Peter Mayer (A5-0300/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0393)

10.   Stati terzi sicuri ai fini dell'assunzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa della Repubblica austriaca in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che fissa i criteri di determinazione degli Stati definibili Stati terzi sicuri ai fini dell'assunzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo e che stabilisce un elenco degli Stati terzi europei sicuri [14712/2002 — C5-0010/2003 — 2003/0802(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Olle Schmidt (A5-0210/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

INIZIATIVA

Reiezione

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0394)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha chiesto che, per confermare la reiezione dell'iniziativa, venga posto in votazione il progetto di risoluzione legislativa.

11.   Nomina del Presidente della Banca centrale europea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla nomina di Jean-Claude Trichet a Presidente della Banca centrale europea [10893/2003 — C5-0332/2003 — 2003/0819(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0307/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Scrutinio segreto)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0395)

12.   Politiche per l'occupazione nei paesi candidati (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione «Progressi realizzati nell'attuazione dei documenti di valutazione congiunta sulle politiche per l'occupazione nei paesi candidati» [COM(2003) 37 — 2003/2105(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Harald Ettl (A5-0282/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0396)

13.   Sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [COM(2002) 488 — C5-0449/2002 — 2002/0220(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Peter Michael Mombaur (A5-0295/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0397)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0397)

14.   Sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi [COM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Hans Karlsson (A5-0297/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

La Commissione è stata invitata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento, a ritirare la sua proposta. Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione) per associarsi alle osservazioni di Giles Bryan Chichester. Quest'ultimo aveva sottolineato che, nel corso della discussione, Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) aveva assicurato che la Commissione non avrebbe ripresentato la proposta qualora il Parlamento l'avesse respinta.

Su proposta del Presidente, la questione, a norma dell'articolo 68 del regolamento, è rinviata alla commissione competente.

15.   Approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi [COM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Hans Karlsson (A5-0293/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

Poiché la relazione è strettamente collegata alla precedente, il relatore propone di rinviarla ugualmente in commissione.

Su proposta del Presidente, la questione, a norma dell'articolo 68 del regolamento, è rinviata alla commissione competente.

16.   Marchio comunitario * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario [COM(2002) 767 — C5-0009/2003 — 2002/0308(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0236/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0398)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0398)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 3 che il Presidente ha considerato essere un adattamento tecnico.

17.   Espulsione per via aerea (assistenza durante il transito) * (votazione)

Seconda relazione sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea [14848/2002 — C5-0011/2003 — 2003/0801(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Timothy Kirkhope (A5-0291/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

INIZIATIVA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0399)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0399)

(La seduta è sospesa alle 11.50 in attesa della seduta solenne)

(Dalle 12.00 alle 12.35 il Parlamento, sotto la presidenza di Pat Cox, si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di Ion Iliescu, Presidente della Romania)

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

18.   Rafforzamento della sicurezza marittima (votazione)

Relazione sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera «Prestige» [2003/2066(INI)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Dirk Sterckx (A5-0278/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0400)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 11 e un emendamento orale all'emendamento 3.

Konstantinos Hatzidakis è intervenuto per un richiamo al regolamento (il Presidente gli ritira la parola poiché il suo intervento non riguarda il regolamento).

19.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Randzio-Plath — A5-0307/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Mombaur — A5-0295/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Karlsson — A5-0297/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Kirkhope — A5-0291/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Sterckx — A5-0278/2003

Carlo Fatuzzo, Robert Goodwill

20.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Coelho — A5-0288/2003

votazione unica

a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marjo Matikainen-Kallström

Relazione Berenguer Fuster — A5-0236/2003

risoluzione legislativa

a favore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

astensione: Ilda Figueiredo

Relazione Sterckx — A5-0278/2003

emendamento 11

contro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Cristina García-Orcoyen Tormo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Nicole Thomas-Mauro, Isabelle Caullery

astensione: Ward Beysen

emendamento 12/riv.

a favore: Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, James (Jim) Fitzsimons, Florence Kuntz

contro: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

emendamento 16

a favore: Elly Plooij-van Gorsel, Ilda Figueiredo, Georges Berthu

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Marie-Hélène Descamps, María Sornosa Martínez, Ward Beysen

contro: Manuel Pérez Álvarez, Avril Doyle

*

* *

Rainer Wieland segnala il suo ritardo dovuto alla presenza di manifestanti nelle immediate vicinanze del Parlamento. Egli insorge contro tale situazione e chiede al Presidente di sottoporre la questione all'Ufficio di presidenza in merito all'opportunità di creare, intorno al Parlamento europeo, un perimetro di sicurezza, seguendo l'esempio di vari parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Il Presidente gli risponde che sottoporrà la questione all'Ufficio di presidenza e prende atto della sua presenza durante la votazione sulla relazione Sterckx.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Joan COLOM i NAVAL

Vicepresidente

21.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*

* *

Intervengono:

Bart Staes per un richiamo al regolamento in merito alla lettera che il Presidente Prodi ha inviato ieri al Presidente del Parlamento nella quale si propone una determinata procedura per l'esame dei documenti relativi all'inchiesta in corso su Eurostat; egli chiede che le richieste esposte in appresso siano deferite al Presidente del Parlamento e alla Conferenza dei presidenti: chiede, in primo luogo, l'applicazione di una procedura più adeguata rispetto a quella proposta e, in secondo luogo, lo svolgimento pubblico della riunione (il Presidente si impegna a trasmettere tali richieste al Presidente del Parlamento, ricordando tuttavia che la procedura in questione non è stata decisa dal Presidente Prodi, bensì dalla Conferenza dei presidenti);

Neil Parish, il quale valuta positivamente l'annuncio fatto dalla commissione elettorale britannica, secondo il quale gli abitanti di Gibilterra potranno partecipare alle elezioni europee in qualità di elettori del collegio «South-West England» del Regno Unito

22.   Bilancio generale dell'Unione — 2004 (discussione)

Gianluigi Magri (Presidente in carica del Consiglio) illustra il progetto di bilancio generale 2004.

Intervengono Terence Wynn (presidente della commissione BUDG), Jan Mulder relatore generale sul bilancio 2004, Neena Gill (relatore), Michaele Schreyer (membro della Commissione), James E.M. Elles, a nome del gruppo PPE-DE, Ralf Walter, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD e Gianfranco Dell'Alba, non iscritto, Johan Van Hecke (relatore per parere della commissione AFET), Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (relatore per parere della commissione DEVE), Eryl Margaret McNally (relatore per parere della commissione ITRE), Lisbeth Grönfeldt Bergman (relatore per parere della commissione ECON) e Michaele Schreyer.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lissy Gröner, Ilda Figueiredo, Kathalijne Maria Buitenweg, Gianfranco Dell'Alba, Jacques F. Poos, Yasmine Boudjenah, Salvador Garriga Polledo, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Armin Laschet, María Esther Herranz García, Michaele Schreyer (membro della Commissione), Albert Jan Maat (relatore per parere della commissione ITRE), Robert Goodwill (relatore per parere della commissione ENVI), Franz Fischler (membro della Commissione), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Liam Hyland, Jutta D. Haug, Rosa Miguélez Ramos, Franz Fischler (membro della Commissione), Christopher Heaton-Harris, Willi Rothley e Neil Kinnock (Vicepresidente della Commissione).

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

Intervengono Paulo Casaca, Kyösti Tapio Virrankoski e Markus Ferber e Neil Kinnock (Vicepresidente della Commissione), Barbara Weiler (relatore per parere della commissione EMPL), Gianfranco Dell'Alba (relatore per parere della commissione AFCO), Michel Barnier (membro della Commissione), Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Bartho Pronk e Ulpu Iivari, Michel Barnier e Ozan Ceyhun (relatore per parere della commissione LIBE).

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Roy Perry (relatore per parere della commissione CULT), António Vitorino (membro della Commissione), Catherine Guy-Quint, Den Dover, Kathalijne Maria Buitenweg, Paul Rübig, António Vitorino, Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) e Samuli Pohjamo, Loyola de Palacio, Gianluigi Magri (Presidente in carica del Consiglio), Michaele Schreyer e Terence Wynn.

La discussione è chiusa.

23.   Situazione del gruppo Alstom (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Situazione del gruppo Alstom

Interviene Malcolm Harbour sulla procedura.

Mario Monti (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Alain Lipietz, a nome del gruppo Verts/ALE, Charles Pasqua, a nome del gruppo UEN, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, Carl Lang, non iscritto, Christoph Werner Konrad, Michael Cashman, Georges Berthu, Malcolm Harbour, Gilles Savary, a nome del gruppo PSE, Mario Monti e Michael Cashman.

La discussione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

24.   Politica dei consumatori (finanziamento delle attività comunitarie per gli anni 2004-2007) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 [COM(2003) 44 — C5-0022/2003 — 2003/0020(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Phillip Whitehead (A5-0232/2003)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Phillip Whitehead illustra la sua relazione.

Intervengono Cristina Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE-DE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Philip Bushill-Matthews, Inger Schörling e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6 del PV del 24.9.2003.

25.   Pensioni adeguate e sostenibili (discussione)

Relazione sulla relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili [COM(2002) 737 — 2003/2040(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Jan Andersson (A5-0259/2003)

Jan Andersson illustra la sua relazione.

Interviene Anna Diamantopoulou (membro della Commissione)

Intervengono Johanna L.A. Boogerd-Quaak (relatore per parere della commissione FEMM), Carlo Fatuzzo, a nome del gruppo PPE-DE, Alejandro Cercas, a nome del gruppo PSE, Anne Elisabet Jensen, a nome del gruppo ELDR, Sylviane H. Ainardi, a nome del gruppo GUE/NGL, Theodorus J.J. Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Bartho Pronk, Stephen Hughes, Ilda Figueiredo, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Herman Schmid, Manuel Pérez Álvarez, Chantal Cauquil, Piia-Noora Kauppi e Ioannis Patakis.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9 del PV du 24.9.2003.

26.   Imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità * (discussione)

Relazione sul progetto di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Nuova consultazione [8084/2003 — C5-0192/2003 — 1997/0111(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Pierre Jonckheer (A5-0302/2003)

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Pierre Jonckheer illustra la sua relazione.

Intervengono Gérard Caudron, relatore per parere della commissione ITRE, Piia-Noora Kauppi, a nome del gruppo PPE-DE, Christa Randzio-Plath, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Eija-Riitta Anneli Korhola e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7 del PV del 24.9.2003.

27.   Trasferimento di dati personali da parte delle compagie aeree nel caso di voli transatlantici (Interrogazione orale con discussione)

Interrogazione orale: Trasferimento di dati personali da parte delle compagie aeree nel caso di voli transatlantici — autrice: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome della commissione LIBE (B5-0277/2003)

Johanna L.A. Boogerd-Quaak svolge l'interrogazione orale.

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Intervengono Giacomo Santini, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, e Bernd Posselt.

La discussione è chiusa.

Votazione: giovedì, 9 ottobre 2003.

28.   Servizi di investimento e mercati regolamentati ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2002) 625 — C5-0586/2002 — 2002/0269(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Theresa Villiers (A5-0287/2003)

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Theresa Villiers illustra la sua relazione.

Intervengono Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Giorgos Katiforis, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean-Louis Bourlanges, Christa Randzio-Plath, Astrid Lulling, Pervenche Berès, Othmar Karas, Ieke van den Burg, Peter William Skinner e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9 del PV del 25.9.2003.

29.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 334.423/OJME).

30.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 00.05.

Julian Priestley

Segretario generale

José Pacheco pereira

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lulling, Lund, Lynne, Maat, McAvan, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Biela Adam, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Brejc Mihael, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Didžiokas Gintaras, Drzęla Bernard, Ékes József, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Fico Róbert, Filipek Krzysztof, Frendo Michael, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Horvat Franc, Ilves Toomas Hendrik, Jaskiernia Jerzy, Kamiński Michał Tomasz, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kowalska Bronisława, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Pęczak Andrzej, Peterle Alojz, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Reiljan Janno, Rutkowski Krzysztof, Savi Toomas, Sefzig Luděk, Siekierski Czesław, Smorawiński Jerzy, Surján László, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vella George, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund.


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari dell'on. Jannis Sakellariou

Relazione: LEHNE (A5-0309/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Attività e situazione giuridica dei gruppi politici

Relazione: DELL'ALBA (A5-0283/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

maggioranza qualificata

3.   Bilancio rettificativo n. 4/2003

Relazione: FÄRM (A5-0285/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

maggioranza qualificata

4.   Manuale «Sirene» *

Relazione: COELHO (A5-0288/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

369, 48, 39

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

5.   Trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi *

Relazione: Hans-Peter MAYER (A5-0300/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Assunzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo *

Relazione: Olle SCHMIDT (A5-0210/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

testo dell'iniziativa

 

-

 

risoluzione legislativa

 

+

 

7.   Nomination du président de la BCE *

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0307/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

315, 83, 75

scrutinio segreto (art. 136, paragrafo 1 del regolamento)

8.   Politiche per l'occupazione nei paesi candidati

Relazione: ETTL (A5-0282/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ***I

Relazione: MOMBAUR (A5-0295/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di reiezione

20

EDD

 

-

 

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-19

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

10.   Sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ***I

Relazione: KARLSSON (A5-0297/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di reiezione

27 =

29 =

CHICHESTER ea

ELDR

VE

+

337, 130, 6

rinviata in commissione (art. 68 del regolamento)

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-13

15-26

commissione

 

 

art 3

28

PSE

 

 

14

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

 

votazione: risoluzione legislativa

 

 

11.   Approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi *

Relazione: KARLSSON (A5-0293/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta legislativa

 

 

rinviata in commissione

votazione: risoluzione legislativa

 

 

 

12.   Marchio comunitario *

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0236/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-10

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

464, 10, 30

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Varie

Il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 3 volto ad aggiungere i termini «o indicazione geografica comunitaria» dopo i termini «marchio anteriore».

Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto.

13.   Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea *

Relazione: KIRKHOPE (A5-0291/2003)

Oggetto dell'emendamento

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazione Osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

5

commissione

vd/VE

+

294, 203, 0

art 3

6

PPE-DE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: emm. 5, 6

14.   Rafforzamento della sicurezza marittima

Relazione: STERCKX (A5-0278/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

prima del § 1

11

ELDR

AN

+

315, 183, 6

17

PSE + GUE + Verts + EDD

 

 

§ 3

 

testo originale

vd

-

 

§ 4

 

testo originale

vd

-

 

§ 5

 

testo originale

vd/VE

-

242, 259, 13

§ 7

 

testo originale

vd

+

 

§ 9

18 S

PSE

 

R

 

3

ELDR

vs

 

 

1/VE

-

247, 257, 1

Modificato oralmente

2

+

 

§

testo originale

vd

 

§ 10

25

Verts/ALE

 

decade in seguito all'approvazione dell'em. 3

19

PSE

 

decade in seguito all'approvazione dell'em. 3

§ 11

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 3

§ 12

20 S

PSE

 

decade in seguito all'approvazione dell'em. 3

§ 14

12/riv.

PPE-DE

AN

-

239, 268, 2

§

testo originale

vd

-

 

§ 16

 

testo originale

vd

-

 

§ 17

26

Verts/ALE

 

+

 

§ 18

 

testo originale

vd

-

 

§ 21

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 22

 

testo originale

VE

+

288, 229, 3

§ 23

4

ELDR

 

+

 

§

testo originale

vd

 

§ 24

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 4

§ 25

5

ELDR

VE

+

309, 203, 7

§

testo originale

vd

 

§ 26

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 5

§ 27

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 4

§ 33

 

testo originale

vd/VE

+

310, 198, 5

§ 35

 

testo originale

vd/VE

+

324, 196, 0

§ 36

 

testo originale

vd/VE

+

317, 187, 3

§ 37

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 5

§ 38

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 5

§ 39

 

testo originale

vd

-

 

§ 43

6

ELDR

 

+

 

§ 45

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 6

§ 46

 

testo originale

vd

-

 

§ 48

 

testo originale

vd

-

 

§ 50

 

testo originale

vd

+

 

§ 51

7

ELDR

 

+

 

§ 52

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 7

dopo il § 53

27

Verts/ALE

 

-

 

§ 55

 

testo originale

vd

-

 

§ 62

 

testo originale

vd

-

 

§ 63

 

testo originale

vd

-

 

§ 64

21 S

PSE

 

-

 

§ 65

22

PSE

VE

-

221, 286, 11

§ 66

 

testo originale

vd

-

 

dopo il § 66

28

Verts/ALE

 

-

 

§ 69

 

testo originale

vd

-

 

§ 70

 

testo originale

vd

-

 

§ 71

 

testo originale

vd

-

 

§ 72

29

Verts/ALE

VE

+

291, 221, 4

§ 73

8

ELDR

 

+

 

§

testo originale

vd

 

§ 74

 

testo originale

vd

decade in seguito all'approvazione dell'em. 8

§ 75

 

testo originale

vd/VE

+

320, 180, 5

§ 78

9

ELDR

 

+

 

1

EDD

 

 

§

testo originale

vd

 

dopo il § 78

30

Verts/ALE

 

-

 

§ 80

2 S

EDD

 

-

 

§ 82

 

testo originale

vd/VE

+

278, 223, 1

dopo il § 82

31

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 84

10

ELDR

 

+

 

§ 85

 

testo originale

vd

-

 

§ 89

 

testo originale

vd/VE

+

323, 184, 4

§ 90

 

testo originale

vd/VE

+

298, 181, 0

§ 92

 

testo originale

vd

-

 

§ 94

 

testo originale

vd/VE

+

315, 193, 1

§ 95

 

testo originale

vd

+

 

§ 97

 

testo originale

vd

+

 

§ 98

 

testo originale

vd

-

 

§ 99

 

testo originale

vd

-

 

§ 100

 

testo originale

vd

-

 

§ 104

 

testo originale

vd/VE

+

271, 231, 3

§ 106

32 S

PSE

 

+

 

§ 109

 

testo originale

vd

+

 

§ 110

 

testo originale

vd/VE

+

277, 228, 6

§ 111

 

testo originale

vd

+

 

prima del cons A

16

PSE + GUE + Verts + EDD

AN

+

294, 224, 7

cons B

13

PSE

 

-

 

cons G

14

PSE

 

-

 

cons L

 

testo originale

vd

+

 

cons M

 

testo originale

vd

+

 

cons N

23

Verts/ALE

VE

+

288, 213, 12

cons O

15 S

PSE

 

-

 

cons P

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons R

 

testo originale

vd

+

 

dopo il cons R

24

Verts/ALE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

336, 171, 14

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 11, 2

PSE: emm. 11, 12 + votazione finale

ELDR: em. 11

Verts/ALE: emm. 11, 16 + votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

cons. P

prima parte:«considerando che ... e salvare la nave»

seconda parte:«e che le autorità ... tale richiesta;»

PSE

em. 3

prima parte:«prende atto degli sforzi compiuti dalle autorità spagnole ma»

seconda parte:«deplora che ... della normativa comunitaria»

ELDR

§ 21

prima parte:«ritiene necessario istituire ... traffico marittimo»

seconda parte:«e dotare le autorità ... gravi incidenti»

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: cons. L, M, R; §§ 22, 25, 50, 75

ELDR: §§ 3, 4, 5, 7, 14, 16, 18, 23, 25, 33, 35, 36, 39, 46, 48, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 73, 78, 82, 85, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 104, 109, 110, 111

Verts/ALE: cons O (irricevibile vedi em 15 S), § 55

Varie

Il gruppo PSE ha ritirato il proprio em. 18.

Il gruppo ELDR ha proposto un emendamento orale all'amendement 11, alla cui presa in considerazione più di 32 deputati si sono opposti.

Il gruppo ELDR ha proposto un emendamento orale all'emendamento 3 volto a sostituire «30 000 tonnellate» con «14 000 tonnellate».

Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Coelho A5-0288/2003

Risoluzione

Favorevoli: 369

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen, Lisi, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Wuori

Contrari: 48

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: McMillan-Scott, Stockton

Astensioni: 39

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Raymond, Saint-Josse, Titford

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Villiers

2.   Relazione Randzio-Plath A5-0307/2003

Risoluzione— Scrutinio segreto

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Staes, Turmes

3.   Relazione Berenguer Fuster A5-0236/2003

Risoluzione

Favorevoli: 464

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Buitenweg, Celli, Echerer, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Contrari: 10

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Titford

ELDR: Paulsen

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Garaud, de La Perriere

Astensioni: 30

EDD: Coûteaux, Kuntz

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Krarup, Krivine, Laguiller, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Gollnisch, Lang, Pannella, Stirbois, Turco

UEN: Andrews, Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

4.   Relazione Sterckx A5-0278/2003

Emendamento 11

Favorevoli: 315

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bourlanges, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ferrer, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Grosch, Grossetête, Hermange, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lechner, Martin Hugues, Mombaur, Pacheco Pereira, Schaffner, Schröder Jürgen, Smet, Thyssen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Caullery, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 183

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: André-Léonard

NI: Beysen, Garaud, Martinez, Speroni

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Descamps, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Segni, Turchi

Astensioni: 6

EDD: Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

PPE-DE: Maat, Marques

5.   Relazione Sterckx A5-0278/2003

Emendamento 12/riv.

Favorevoli: 239

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Fraisse

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Inglewood, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 268

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni

PPE-DE: Doorn

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 2

EDD: Coûteaux

NI: Kronberger

6.   Relazione Sterckx A5-0278/2003

Emendamento 16

Favorevoli: 294

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Brienza, Maij-Weggen, Smet, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 224

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Sanders-ten Holte

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Gasòliba i Böhm, Vallvé

NI: Kronberger

PPE-DE: Ferrer

7.   Relazione Sterckx A5-0278/2003

Risoluzione

Favorevoli: 336

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, Martinez, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Andria, Bourlanges, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Ferrer, Ferri, Fourtou, Grosch, Grossetête, Hermange, Kauppi, Lamassoure, Langen, Laschet, Lulling, Maat, McCartin, Marini, Martin Hugues, Moreira Da Silva, Nisticò, Oomen-Ruijten, Podestà, Schaffner, Schnellhardt, Smet, Stockton, Thyssen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 171

EDD: Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

NI: Beysen, Garaud, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lechner, Liese, Lisi, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 14

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Souchet, Speroni

PPE-DE: Cocilovo, Doorn, Martens, Pex, Pronk

PSE: Sornosa Martínez

UEN: Queiró


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2003)0388

Difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari dell'on. Jannis Sakellariou

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari dell'on. Jannis Sakellariou (2003/2023(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento pendente dinanzi a un tribunale greco, trasmessa in data 20 gennaio 2003 dall'on. Jannis Sakellariou e comunicata in seduta plenaria il 29 gennaio 2003,

visti gli articoli 9 e 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0309/2003),

A.

considerando che l'on. Jannis Sakellariou è stato eletto deputato al Parlamento europeo a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del 10-13 giugno 1999 (2) e che in data 15 dicembre 1999 il Parlamento ha proceduto alla verifica del suoi poteri,

B.

considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (3),

C.

considerando che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario (4),

D.

considerando che l'on. Jannis Sakellariou è stato eletto deputato al Parlamento europeo nella Repubblica federale di Germania e che di conseguenza non può essere oggetto di un procedimento giudiziario nella Repubblica ellenica,

E.

considerando che il divieto di procedere per via giudiziaria comprende anche il divieto di intentare un'azione civile a carico di un membro del Parlamento europeo,

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità parlamentari dell'on. Jannis Sakellariou;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla sezione civile del tribunale di primo grado di Atene.


(1)  Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia 1964, pag. 419, causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier nonché Raccolta 1986, pag. 2391, causa 149/85, Wybor/Faure.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo svoltasi dal 10 al 13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

(4)  Articolo 10, lettera b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2003)0389

Modifica del regolamento: Attività e status giuridico dei gruppi politici

Decisione del Parlamento europeo sull'inserimento, nel regolamento del Parlamento europeo, di un nuovo articolo 29 bis sull'attività e lo status giuridico dei gruppi politici (2003/2114(REG))

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente in data 28 maggio 2003,

visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0283/2003),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche figuranti in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per informazione, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 29 bis (nuovo)

 

Articolo 29 bis

Attività e status giuridico dei gruppi politici

I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione, compresi i compiti loro assegnati dal Regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, e delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

L'Ufficio di Presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.

Tali disposizioni prevedono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

Emendamento 2

Articolo 30, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. L'Ufficio di presidenza fissa altresì le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei membri non iscritti.

P5_TA(2003)0390

Bilancio rettificativo n. 4/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2003 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003, Sezione III — Commissione (10620/2003 — C5-0339/2003 — 2003/2113(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003 nella versione finale adottata il 19 dicembre 2002 (2),

visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2003 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003, che la Commissione ha presentato il 28 maggio 2003 (SEC(2003) 626),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2003 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003, che il Consiglio ha stabilito il 15 luglio 2003 (10620/2003 — C5-0339/2003),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0285/2003),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2003 si riferisce alla parte del bilancio relativa alle entrate e comprende vari elementi che incidono sul livello dei contributi degli Stati membri alle risorse proprie della Comunità,

B.

considerando che tali elementi riguardano la revisione annuale delle previsioni per i dazi doganali, le basi IVA, le basi RNL e un ricalcolo tecnico dei contributi necessari per il finanziamento della deduzione a favore del Regno Unito,

C.

considerando che il presente bilancio rettificativo tiene anche conto del riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne del 2002, che viene iscritto come voce di entrata nel bilancio per l'esercizio 2003,

1.

approva, senza modificarlo, il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2003;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002.

(2)  GU L 54 del 28.2.2003.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

P5_TA(2003)0391

Manuale SIRENE (decisione) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica ellenica relativa alla decisione del Consiglio sulle procedure di modifica del Manuale SIRENE (7180/2003 — C5-0149/2003 — 2003/0808(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica (7180/2003) (1),

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica (7179/2003) (2),

visti gli articoli 30, paragrafo 1, lettere a) e b), 31, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0149/2003),

consultato dal Consiglio a norma del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0288/2003),

1.

approva l'iniziativa della Repubblica ellenica quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ellenica;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica ellenica.

TESTO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) L'accordo di Schengen non prevede espressamente la creazione di uffici SIRENE.

Emendamento 2

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) Con il trattato di Amsterdam si è deciso di integrare l'accordo di Schengen e il suo acquis nell'ambito dell'Unione europea. Il Protocollo di Schengen allegato al trattato prevedeva una decisione del Consiglio relativa alla base giuridica di ciascuna parte di detto acquis. Al momento dell'adozione della decisione non è stato possibile raggiungere alcun accordo su una base giuridica per il manuale SIRENE, per cui tale manuale è rimasto nel terzo pilastro senza disporre di una base giuridica specifica. Pertanto, la presente decisione costituisce anche la decisione sulla base giuridica del manuale.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 1

1. L'introduzione, la parte 1 e la parte 2, l'introduzione della parte 3 e i punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 e 3.2 della parte 3 , l'introduzione della parte 4 e i punti 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2, 3 e 4, l'introduzione e i formulari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e P dell'allegato 5 e l'allegato 6 del Manuale SIRENE sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3.

1. L'introduzione, la parte 2 (fatta eccezione per il punto 2.1.3) , l'introduzione della parte 4 e i punti 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7 e 4.8 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2, 3 e 4, l'introduzione e i formulari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e P dell'allegato 5 e l'allegato 6 del Manuale SIRENE sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3.

Emendamento 4

Articolo 3

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione .

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione (qui di seguito denominato il «Comitato») .

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano, per analogia, gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

 

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare e ne informa il Parlamento europeo.

 

6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

 


(1)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 25.

(2)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 21.

P5_TA(2003)0392

Manuale SIRENE (regolamento) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica ellenica relativa al regolamento del Consiglio sulle procedure di modifica del Manuale SIRENE (7179/2003 — C5-0148/2003 — 2003/0807(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica (7179/2003) (1),

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica (7180/2003) (2),

visto l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0148/2003),

consultato dal Consiglio a norma del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0288/2003),

1.

approva l'iniziativa della Repubblica ellenica quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ellenica;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica ellenica.

TESTO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) L'accordo di Schengen non prevede espressamente la creazione di uffici SIRENE.

Emendamento 6

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) Con il trattato di Amsterdam si è deciso di integrare l'accordo di Schengen e il suo acquis nell'ambito dell'Unione europea. Il Protocollo di Schengen allegato al trattato prevedeva una decisione del Consiglio relativa alla base giuridica di ciascuna parte di detto acquis. Al momento dell'adozione della decisione non è stato possibile raggiungere alcun accordo su una base giuridica per il manuale SIRENE, per cui tale manuale è rimasto nel terzo pilastro senza disporre di una base giuridica specifica. Pertanto, il presente regolamento costituisce anche la decisione sulla base giuridica del manuale.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1

1. L'introduzione, la parte 1 e la parte 2, l'introduzione della parte 3 e i punti 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 e 3.1.10 della parte 3, l'introduzione della parte 4 e i punti 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6 , 4.8 , 4.9 e 4.10 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2 e 3, le tabelle 3 e 4 dell'allegato 4, l'introduzione e i formulari C, E, G, I, J, K, L, M, N e O dell'allegato 5 e l'allegato 6 del Manuale Sirene sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3.

1. L'introduzione, la parte 2 (fatta eccezione per il punto 2.1.3) , l'introduzione della parte 4 e i punti 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6 e 4.8 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2 e 3, le tabelle 3 e 4 dell'allegato 4, l'introduzione e i formulari C, E, G, I, J, K, L, M, N e O dell'allegato 5 e l'allegato 6 del Manuale Sirene sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3.


(1)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 21.

(2)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 25.

P5_TA(2003)0393

Trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (COM(2003) 91 — C5-0107/2003 — 2003/0038(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 91) (1),

vista la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(2003) 228) (2),

visto l'articolo 83 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0107/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0300/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando - 1 (nuovo)

 

(- 1) Occorre garantire al settore del trasporto aereo europeo, data la portata internazionale del suo campo d'azione, condizioni paritarie nel mercato unico. Tale misura potrebbe altresì contribuire a fornire una maggiore sicurezza del posto di lavoro per i suoi dipendenti.

Emendamento 2

Considerando - 1 bis (nuovo)

 

(- 1 bis) È necessario un meccanismo procedurale rapido ed efficace per le indagini e l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, analogo al meccanismo esistente per le rotte intracomunitarie.

Emendamento 3

Articolo 1

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3 che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

soppresso

Emendamento 4

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Articolo 3 bis

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1/2003 è modificato nel modo seguente:

Articolo 39

Modifica del regolamento (CEE) n. 3975/87

Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del presente regolamento e fino alla data di scadenza di tali decisioni.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0394

Stati terzi sicuri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che fissa i criteri di determinazione degli Stati definibili Stati terzi sicuri ai fini dell'assunzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo e che stabilisce un elenco degli Stati terzi europei sicuri (14712/2002 — C5-0010/2003 — 2003/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (14712/2002) (1),

visto l'articolo 63 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0010/2003),

visti gli articoli 67 e 61 paragrafo 4 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0210/2003),

1.

respinge l'iniziativa della Repubblica d'Austria;

2.

chiede al Consiglio e alla Commissione di presentargli al più presto la proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2)e di fornire, in questo ambito, la soluzione al problema degli Stati terzi sicuri;

3.

invita la Repubblica d'Austria a ritirare l'iniziativa;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e al governo della Repubblica d'Austria.


(1)  GU C 17 del 24.1.2003, pag. 6.

(2)  GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 143.

P5_TA(2003)0395

Nomina del Presidente della Banca centrale europea *

Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di Jean-Claude Trichet a Presidente della Banca centrale europea (10893/2003 — C5-0332/2003 — 2003/0819(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio del 15 luglio 2003 (C5-0332/2003),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE,

visto l'articolo 50 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

visto l'articolo 36 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0307/2003),

A.

considerando che nella riunione dell'11 settembre 2003 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Jean-Claude Trichet, designato dal Consiglio a ricoprire la carica di Presidente della Banca centrale europea per un mandato di otto anni, e che nella stessa riunione dell'11 settembre 2003 ha esaminato le qualifiche del candidato alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 112 del trattato CE,

B.

considerando che l'11 settembre 2003 il candidato ha presentato una dichiarazione scritta e ha fornito spiegazioni orali alla commissione per i problemi economici e monetari, ai fini dell'esame del Parlamento,

C.

considerando che la BCE deve essere politicamente indipendente e che, tuttavia, la nomina dei candidati al Comitato esecutivo della BCE è un atto politico,

1.

conferma la nomina di Jean-Claude Trichet in quanto candidato idoneo alla carica di Presidente della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Presidente del Consiglio per il successivo inoltro ai governi degli Stati membri.

P5_TA(2003)0396

Politica dei paesi candidati, documenti di valutazione congiunta

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sui progressi realizzati nell'attuazione dei documenti di valutazione congiunta sulle politiche per l'occupazione nei paesi candidati (COM(2003) 37 — 2003/2105(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 37),

visto l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0282/2003),

A.

considerando che i paesi candidati e la Commissione hanno concordato l'attuazione e il monitoraggio degli impegni per la politica dell'occupazione stabiliti nei documenti di valutazione congiunta,

B.

considerando che le linee direttrici per le politiche occupazionali degli Stati membri e le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 hanno gettato le basi per le misure di lotta contro la disoccupazione,

C.

considerando che una buona gestione presuppone che ogni individuo venga valorizzato per le sue caratteristiche, capacità e competenze specifiche e che ad esso venga offerta la possibilità di svilupparsi insieme ad altre persone sul luogo di lavoro; considerando che il lavoro, di conseguenza, riveste importanza per le possibilità che offre in termini di sviluppo dell'identità della persona,

D.

considerando che i necessari processi di un rapido adeguamento dell'industria, dei servizi e dell'agricoltura richiedono la pronta attuazione di misure di sostegno a favore di progetti specifici che, oltre a garantire lo sviluppo sostenibile, rafforzano la competitività,

E.

considerando che la base per raggiungere la competitività dovrebbe essere un migliore coordinamento tra l'occupazione, la formazione professionale e il settore sociale,

1.

rileva che per conseguire una politica stabile si richiede ai paesi candidati di compiere particolari sforzi e agli Stati membri di dar prova di particolare empatia;

2.

chiede che la Commissione proponga misure atte ad agevolare l'utilizzo di fondi provenienti dai diversi programmi di sostegno, eliminando ad esempio gli ostacoli burocratici;

3.

sostiene la creazione, nei paesi candidati, di un sistema di sicurezza sociale dotato di norme elevate ed accessibile a tutti; chiede pertanto che vengano compiuti ulteriori sforzi per prevenire e combattere l'occupazione illegale, che compromette seriamente la base finanziaria dei regimi di sicurezza sociale fondati sul finanziamento solidale, e in particolare l'assicurazione contro le malattie e il regime pensionistico;

4.

rileva che nella configurazione dei regimi di sicurezza sociale va applicato il principio di sussidiarietà e va tenuto conto della necessità di garantire a tutti l'accesso a servizi di qualità, indipendentemente dalla situazione economica, sociale e geografica;

5.

invita i paesi candidati ad elaborare strategie per l'occupazione a favore di talune regioni in crisi, al fine di evitare ulteriori flussi di emigrazione e processi di pauperizzazione;

6.

chiede ai paesi interessati, il cui tasso di disoccupazione giovanile è del 20% e più, di compiere particolari sforzi per ridurre questa percentuale ad almeno i livelli medi di disoccupazione nell'Unione europea e per prevenire perdita di valori ed estremismo;

7.

chiede una politica mirata di insediamento delle imprese nei paesi candidati per prevenire la tendenza all'impoverimento della popolazione, legata alla perdita di posti di lavoro nonché alla perdita di strutture relative alla formazione e al perfezionamento; ritiene inoltre oltremodo importante promuovere un sano spirito imprenditoriale, ad esempio nell'ambito dell'insegnamento scolastico;

8.

chiede, nel quadro dei meccanismi di aiuto strutturale, la creazione di uno strumento supplementare atto a prevenire l'impoverimento delle regioni nel contesto della ristrutturazione industriale;

9.

sottolinea che l'esistenza di un dialogo sociale rappresentativo e autonomo costituisce un elemento indispensabile dei preparativi di adesione e invita i paesi candidati ad associare strettamente le parti sociali e le ONG nei processi di elaborazione delle politiche economiche e sociali;

10.

chiede che vengano promossi i contatti transfrontalieri e la cooperazione tra parti sociali nelle regioni di confine, in modo da contribuire a diffondere i modelli di partenariato sociale dell'UE;

11.

chiede che, nel creare le strutture di economia mista previste, siano adottate misure che impediscano lo sviluppo di monoculture industriali e promuovano un'economia diversificata; ricorda che nella transizione verso l'economia di mercato, taluni settori di attività possono essere utilmente sviluppati da imprese del terzo settore (ad esempio, cooperative di produzione);

12.

ricorda che la premessa fondamentale per la creazione di strutture industriali e commerciali di economia mista è data dall'elaborazione di una vasta strategia modulabile di istruzione e di formazione che renda possibile il processo di apprendimento durante tutto l'arco della vita;

13.

chiede un maggiore recepimento dell'acquis comunitario nel settore della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; riconosce che il recepimento dell'acquis in questo settore comporta costi estremamente elevati; invita i paesi candidati a presentare alla Commissione, in vista di un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una valutazione realistica delle difficoltà legate al recepimento pratico dell'acquis nel settore della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; invita i paesi candidati a rafforzare le capacità dei servizi di ispezione del lavoro, in particolare nella loro missione di accompagnamento delle imprese nel processo di recepimento dell'acquis comunitario;

14.

chiede alla Commissione di attribuire priorità elevata alla messa in atto di misure volte ad assicurare un buon ambiente di lavoro negli Stati membri;

15.

ricorda che la corporate governance è considerata la premessa fondamentale per uno sviluppo efficiente e sostenibile delle imprese competitive e che essa è tenuta a integrare il partenariato sociale quale elemento essenziale di un moderno sistema di gestione; ritiene che una strategia imprenditoriale equilibrata debba prevedere un maggior rispetto dei diritti dei lavoratori ed una maggiore consapevolezza della responsabilità etica e sociale delle imprese;

16.

chiede che vengano stanziati fondi pubblici per investimenti nelle risorse umane e nel settore della ricerca e dello sviluppo; ritiene che a questo riguardo possano essere creati anche meccanismi di incentivazione fiscale a favore dell'innovazione;

17.

invita gli investitori privati dell'UE a destinare una parte dei loro investimenti anche alla formazione e al perfezionamento dei loro dipendenti, al fine di sostenere in tal modo i lavoratori in caso di difficoltà di adeguamento nei nuovi mercati del lavoro deregolamentati;

18.

ritiene che, in una moderna politica dell'occupazione, la mobilità dei lavoratori debba manifestarsi, ad esempio, nei sistemi di formazione e di perfezionamento professionale e in un forte spirito imprenditoriale, che una politica della mobilità così concepita consenta di evitare che, in futuro, vengano a crearsi nell'Europa allargata regioni caratterizzate dall'esodo dei lavoratori a causa della mancanza di posti di lavoro;

19.

chiede alla Commissione di individuare gli ostacoli finanziari incontrati dai cittadini dei nuovi Stati membri in materia di formazione e perfezionamento in altri paesi e di prendere in considerazione la creazione di ulteriori misure volte a promuovere la mobilità transfrontaliera nel settore dell'istruzione;

20.

plaude agli sforzi compiuti per creare moderne istituzioni del mercato del lavoro orientate verso la domanda; insiste tuttavia affinché venga creata una rete di agenzie regionali e locali di servizi, in considerazione del fatto che nei paesi candidati esistono regioni che presentano particolari carenze;

21.

invita la Commissione a non valutare le aziende agricole soltanto dal punto di vista della redditività, bensì di riconoscere la loro importanza sia per la protezione dell'ambiente e la conservazione del paesaggio che per il loro effetto di sgravio sul settore sociale, fintanto che non esiste un numero sufficiente di posti di lavoro alternativi al settore agricolo; sottolinea al riguardo l'importanza di programmi di formazione tali da mettere in grado di affrontare questi cambiamenti e da consentire in particolare alle donne occupate nel settore agricolo di sviluppare attività innovative;

22.

ritiene che i servizi di interesse pubblico non debbano soccombere sotto la pressione della privatizzazione; invita la Commissione a rispettare, conformemente al principio di sussidiarietà, il ruolo delle autorità nazionali, regionali e locali, che devono garantire il benessere dei loro cittadini e possibilità di scelta democratiche; sottolinea l'importanza che rivestono le autorità locali nell'elaborazione di strategie per l'occupazione, adattate ai problemi specifici delle regioni oggetto di riconversioni o di ristrutturazioni industriali, e nell'attivazione dei territori particolarmente interessati dalla trasformazione del settore agricolo;

23.

rileva la necessità di adottare misure specifiche a favore delle persone particolarmente svantaggiate (scarse qualifiche, età), dei disabili e delle minoranze sotto forma di programmi volti a combattere le discriminazioni, ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE, e chiede alla Commissione di agevolare l'accesso ai finanziamenti previsti a tal fine nei programmi comunitari;

24.

sottolinea il ruolo delle organizzazioni non governative nel fornire servizi sociali alle minoranze etniche e ai disabili; sottolinea che i paesi candidati devono consentire alla minoranza Rom di partecipare in misura crescente alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione di progetti e misure specifiche miranti a favorire la loro integrazione;

25.

plaude ai piani nazionali di azione intesi a lottare contro le discriminazioni e a migliorare le condizioni di vita delle minoranze nei paesi candidati; pone l'accento sul persistere delle discriminazioni e chiede pertanto ai paesi candidati di compiere ulteriori sforzi per conformare le loro legislazioni alle disposizioni dell'UE in materia di lotta contro le discriminazioni;

26.

chiede l'attuazione di programmi specifici volti a garantire rapidamente e adeguatamente ai disabili parità di trattamento nell'occupazione e professione nonché ad accrescere progressivamente i tassi di occupazione; ritiene a tal fine essenziale che si effettuino periodicamente rilevamenti esaustivi e realmente trasparenti sulla situazione dei lavoratori disabili;

27.

invita i paesi candidati a partecipare attivamente agli sforzi europei intesi a conseguire l'integrazione sociale nel quadro del metodo di coordinamento aperto;

28.

chiede l'elaborazione di adeguate misure individuali nei singoli paesi candidati per promuovere la parità tra uomini e donne;

29.

chiede l'adozione di misure e di pratiche in materia di occupazione che si basino sulla parità tra i sessi (parità di remunerazione per lo stesso lavoro) nonché misure concrete (come quelle previste all'articolo 141 del trattato) volte a promuovere l'accesso delle donne all'istruzione, alla formazione professionale e all'occupazione, a migliorare la situazione delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro per poter conciliare la vita familiare con la vita professionale, e a prevenire le discriminazioni;

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle parti sociali europee e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

P5_TA(2003)0397

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (COM(2002) 488 — C5-0449/2002 — 2002/0220(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 488 (1)),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0449/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0295/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

insiste sull'idoneità della base giuridica proposta dalla Commissione e chiede che la materia gli sia nuovamente deferita qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 262.

P5_TC1-COD(2002)0220

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (5), ha dato un contributo estremamente importante per la realizzazione del mercato interno del gas. Essa consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese fornitrici di gas naturale anche in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento.

(2)

Il Consiglio europeo di Barcellona ha raccomandato un'adozione rapida delle proposte all'esame concernenti il completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità. Tale completamento cambierà sensibilmente il quadro del mercato e deve essere integrato da norme comuni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento e dalla politica necessaria in tale contesto.

(3)

La garanzia di un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento è pertanto una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno del gas. Per completare il mercato interno del gas, e garantire in tal modo condizioni eque per tutti, è necessario un minimo approccio comune sulla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta la Comunità, che eviterà distorsioni del mercato.

(4)

Il gas occupa un posto sempre più importante nell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. In funzione di questa maggiore importanza del gas, garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale nell'Unione tutelando la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, assume a sua volta un'importanza strategica crescente.

(5)

Un mercato unico del gas nell'Unione, improntato alla concorrenza, presuppone politiche trasparenti e non discriminatorie di sicurezza dell'approvvigionamento che siano compatibili con le esigenze di tale mercato. La definizione di regole e responsabilità chiare per tutti i soggetti che operano sul mercato diventa pertanto un elemento cruciale per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno e la sicurezza di approvvigionamento di gas e al contempo evita di creare ostacoli all'entrata di nuovi soggetti o serie difficoltà alle imprese che detengono una quota ridotta di mercato.

(6)

Come indicato nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», si prevede che a lungo termine l'Unione europea diventerà sempre più dipendente dalle importazioni di gas provenienti da fonti esterne all'Unione. Secondo la Commissione, nel 2020 la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di gas naturale potrebbe essere pari a circa il 75 %. Un ulteriore aumento della dipendenza dalle importazioni di gas naturale farà aumentare anche il rischio d'insicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

(7)

Come indicato nella comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale, il gas naturale costituisce una delle tre opzioni, a medio termine, per la sostituzione dei carburanti per autotrazione derivati dal petrolio .

(8)

Per rispondere alla crescente domanda di gas e diversificare gli approvvigionamenti come presupposto per un mercato interno concorrenziale del gas, l'Unione europea dovrà mobilitare importanti quantità supplementari di gas nel corso dei prossimi decenni, la maggior parte delle quali dovrà provenire da fonti molto distanti percorrendo lunghe distanze.

(9)

L'Unione europea condivide un forte interesse con i paesi fornitori di gas e i paesi di transito quando si tratta di garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas. Il problema della dipendenza dalle importazioni di gas naturale non può tuttavia essere trascurato. Tale dipendenza genera rischi legati all'instabilità politica nei paesi produttori, il che può pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas .

(10)

I contratti a lungo termine hanno svolto un ruolo estremamente importante per garantire l'approvvigionamento di gas in Europa e continueranno a farlo. Anche se il livello attuale di contratti a lungo termine è ampiamente soddisfacente a livello comunitario si prevede che essi continueranno a dare un notevole contributo all'approvvigionamento complessivo di gas, visto che le imprese continuano a inserirli nel loro portafoglio di approvvigionamenti globale, ed è opportuno predisporre un dispositivo di sicurezza in proposito.

(11)

Lo sviluppo di approvvigionamenti fluidi di gas nel mercato interno svolge un ruolo importante per consentire il funzionamento adeguato ed in regime di concorrenza del mercato interno del gas. Si sono realizzati progressi significativi grazie allo sviluppo di piattaforme di scambio e grazie a programmi di svincolo del gas a livello nazionale e si prevede che questa tendenza continui. Purtuttavia, è opportuno predisporre un dispositivo di sicurezza in proposito.

(12)

È importante che gli Stati membri stabiliscano un quadro di regolamentazione privo di ambiguità per favorire la sicurezza dell'approvvigionamento ed incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas. Bisogna anche controllare che siano prese misure adeguate per garantire quadri di regolamentazione e fiscali concernenti l'esplorazione e la produzione, lo stoccaggio e il trasporto del gas naturale, che incentivino opportunamente gli investimenti.

(13)

Le risorse nazionali di gas e le misure quale l'immissione di biogas nel sistema — volte ad ampliarne la disponibilità in maniera non discriminatoria e compatibile con i requisiti di un mercato interno concorrenziale del gas naturale e con le norme sulla concorrenza, contribuiscono a potenziare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno del gas.

(14)

Nell'interesse di un mercato interno del gas ben funzionante per il quale è determinante la sicurezza dell'approvvigionamento, occorre sorvegliare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda nei vari Stati membri ed adottare opportune misure se la sicurezza dell'approvvigionamento è compromessa a livello comunitario.

(15)

Per il buon funzionamento del mercato interno del gas e la sicurezza dell'approvvigionamento, è essenziale la solidarietà tra gli Stati membri in situazioni critiche di approvvigionamento.

(16)

La creazione e lo sviluppo di un mercato interno aumentano inevitabilmente l'interdipendenza degli Stati membri quanto alla sicurezza dell'approvvigionamento. Uno Stato membro che non prende le misure necessarie può provocare gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno in tutta la Comunità. Di conseguenza, è essenziale, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, prevedere un livello minimo di armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

(17)

In caso di situazione straordinaria dell'approvvigionamento di gas, la Commissione deve, in funzione della gravità della situazione, intervenire per assicurare l'adozione delle misure necessarie affinché gli Stati membri particolarmente colpiti dall'interruzione dell'approvvigionamento ricevano l'assistenza utile per garantire, nei limiti del possibile, che il mercato interno del gas continui a funzionare.

(18)

Per assistere nella preparazione ed attuazione della legislazione comunitaria nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, monitorarne l'applicazione e assistere nella valutazione dell'efficacia delle misure in vigore nonché per meglio monitorare l'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, occorre istituire presso i servizi della Commissione, un sistema europeo di osservazione dell'approvvigionamento di idrocarburi.

(19)

Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(20)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè la creazione di un mercato interno del gas interamente operativo, basato sulla concorrenza equa e sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della portata o degli effetti dell'azione prevista, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per consentire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. Essa stabilisce un quadro comune, entro il quale gli Stati membri definiscono politiche di sicurezza dell'approvvigionamento generali, trasparenti e non discriminatorie , qualora la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale non possa essere garantita mediante i meccanismi dell'economia di mercato oppure non possa essere garantita in modo tempestivo o in misura sufficiente.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1)

«fonte di approvvigionamento di gas»: le forniture di gas originarie di un unico paese fornitore di gas;

2)

«contratto a lungo termine»: un contratto di approvvigionamento di gas di durata normalmente pari o superiore a 15 anni ;

3)

« clienti vulnerabili»: utenti privati e altri utenti finali che a breve termine non hanno la possibilità di optare per altri combustibili.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano misure per definire le politiche generali in materia di sicurezza dell'approvvigionamento , tenendo conto delle loro rispettive circostanze nazionali. Tali politiche dovranno essere il più possibile compatibili con il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva, i contenuti specifici della politica di sicurezza dell'approvvigionamento e le modalità di definizione di tale politica sono stabiliti in base al principio di sussidiarietà.

2.   Le misure che garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento devono essere conformi al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 4. Queste misure sono attuate in modo trasparente e non discriminatorio e sono pubblicate.

3.    Nel fissare le misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono nel massimo conto gli elementi seguenti:

a)

l'importanza di garantire la continuità delle forniture di gas in condizioni obiettivamente difficili per i clienti privati di cui all'articolo 2, paragrafo 25, della direttiva 2003/55/CE (7) ;

b)

la necessità di creare incentivi per nuove forniture di gas sul mercato interno europeo, da fonti interne ed esterne o eventualmente di garantire livelli adeguati di stoccaggio di gas o la disponibilità di combustibili di sostituzione ;

c)

il rischio del guasto o dell'interruzione più gravi della rete che colpisca la fonte di approvvigionamento di gas naturale più importante e il costo da sostenere per attenuare gli effetti di questa perturbazione dell'approvvigionamento;

d)

il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

e)

l'importanza dei contratti a lungo termine e la loro flessibilità.

4.    Ogni Stato membro attua la propria politica in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in maniera non discriminatoria. Nel far ciò, esso non può ostacolare l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti .

Articolo 4

1.   Al fine di applicare le politiche in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l'approvvigionamento dei clienti vunerabili sia assicurato, quanto più possibile, alla luce delle loro rispettive circostanze nazionali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate.

2.    Gli Stati membri possono a tal fine combinare almeno i seguenti elementi:

a)

consumatori interrompibili;

b)

stoccaggio di gas;

c)

flessibilità dell'approvvigionamento;

d)

mercati «spot»;

e)

diversificazione delle fonti di approvvigionamento anche attraverso lo sfruttamento del biogas.

Articolo 5

1.    Gli Stati membri elaborano e pubblicano una relazione annuale a norma dell'articolo 5 della direttiva 2003/55/CE, che trasmettono alla Commissione .

2.    Tenendo conto, in particolare, delle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta una relazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 6

Entro il ...  (8), la Commissione presenta una relazione di analisi al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva , per permettere loro di esaminare in tempo utile se occorre adattarla .

Articolo 7

Per incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire procedure di autorizzazione non discriminatorie per la costruzione di gasdotti, impianti di stoccaggio e impianti GNL e per rimuovere qualsiasi ostacolo alla loro costruzione. Queste procedure si applicano in modo identico alle imprese di gas naturale dell'Unione europea e ai fornitori di gas esterni all'Unione europea.

Articolo 8

Qualora

l'interruzione di singole vie di trasporto oppure

l'interruzione di forniture da parte di interi paesi produttori di gas naturale

comporti situazioni straordinarie per quanto riguarda l'approvvigionamento, che non possono essere risolte dai soggetti del mercato e dagli Stati membri anche in cooperazione con altri soggetti del mercato o Stati membri, gli Stati membri interessati possono comunicarlo alla Commissione. In questi casi, la Commissione può effettuare consultazioni con gli Stati membri e le imprese, adottare altre misure appropriate e, se necessario, imporre agli Stati membri, mediante decisione a norma della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di adottare misure speciali per sostenere gli Stati membri particolarmente colpiti dall'interruzione dell'approvvigionamento di gas naturale.

Nella decisione sono garantiti indennizzi e pagamenti compensativi basati sul prezzo di mercato attuale.

Articolo 9

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione .

2.    Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di una settimana.

3.    Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 10

La Commissione segue la maniera in cui gli Stati membri attuano la presente direttiva, in particolare la compatibilità delle misure prese con riferimento all'articolo 4. Alla luce dei risultati di questo controllo, la Commissione eventualmente presenta, entro il ... (9), proposte concernenti ulteriori misure per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento .

Ove necessario, la Commissione formula raccomandazioni o presenta opportune proposte.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (10) . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 262 .

(2)  GU C 133 del 6.6.2003, pag. 16 .

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2003.

(5)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

(8)  Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DELL'UNIONE EUROPEA — OBIETTIVI INDICATIVI NAZIONALI

La tabella qui di seguito illustra le capacità di stoccaggio di gas in termini assoluti e in percentuale del consumo.

Capacità di stoccaggio al 1o gennaio 2001

 

Volume operativo (in miliardi di m3)

In percentuale della domanda nel 2000

Capacità di svincolo (in milioni di m3/giorno)

Obiettivo per il 2010 Stoccaggio (in miliardi di m3)

Obiettivo per il 2010 (%)

Obiettivo per il 2010 Capacità di svincolo

Austria

2,295

31,6

24

 

 

 

Belgio

0,675

4,2

19

 

 

 

Danimarca

0,810

17,6

25

 

 

 

Francia

11,1

26,2

180

 

 

 

Finlandia

0,0

0,0

0

 

 

 

Germania

18,556

22,3

425

 

 

 

Grecia

0,075

3,8

5

 

 

 

Irlanda

0,0

0,0

0

 

 

 

Italia

15,1

22,0

265

 

 

 

Lussemburgo

0,0

0,0

0

 

 

 

Paesi Bassi

2,5

6,1

145

 

 

 

Portogallo

0,0

0,0

0

 

 

 

Spagna

1,0

5,5

8

 

 

 

Svezia

0,0

0,0

0

 

 

 

Regno Unito

3,577

3,7

137

 

 

 

UE-15

55,688

14,2%

1 233

 

 

 

P5_TA(2003)0398

Marchio comunitario *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (COM(2002) 767 — C5-0009/2003 — 2002/0308(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 767) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0009/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0236/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO — 2 (NUOVO)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera j) (regolamento (CE) n. 40/94)

 

— 2)

All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita con la seguente:

j)

i marchi di vini e di bevande alcoliche che contengano indicazioni geografiche che identifichino i vini o le bevande alcoliche o che comportino dette indicazioni geografiche allorquando detti vini o bevande alcoliche non abbiano dette origini compreso quando venga indicata la vera origine del prodotto o venga utilizzata l'indicazione geografica tradotta o accompagnata da espressioni come «classe», «tipo», «stile», «imitazione» o altre analoghe.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera k) (regolamento (CE) n. 40/94)

k)

i marchi che contengono o consistono in una denominazione depositata, purché registrata ad altro titolo come indicazione geografica protetta o denominazione d'origine protetta a termini del regolamento (CEE) n. 2081/92 qualora i prodotti coperti dal marchio non abbiano il diritto di recare detta indicazione geografica o denominazione d'origine.

k)

i marchi che consistono in una denominazione geografica depositata o in una denominazione d'origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 o che contengono tale denominazione qualora i prodotti coperti dal marchio non abbiano il diritto di recare detta indicazione geografica o denominazione d'origine , purché la domanda di registrazione del marchio sia posteriore alla data di deposito presso la Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o della denominazione geografica .

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (NUOVO)

Articolo 8, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 40/94)

 

3 bis)

All'articolo 8 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio o indicazione geografica anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio o indicazione geografica depositata è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio o indicazione geografica anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio o indicazione geografica anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario o indicazione geografica comunitaria anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale o indicazione geografica anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio o indicazione geografica richiesta possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o indicazione geografica anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 60, titolo (regolamento (CE) n. 40/94)

Revisione delle decisioni in casi inter partes

Decisione preliminare sul ricorso

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 21

Articolo 77 bis (regolamento (CE) n. 40/94)

Qualora una decisione presa dall'Ufficio o una sua iscrizione nel registro lede i diritti di una parte e se tale decisione o iscrizione sia inficiata da un evidente errore materiale in contrasto col regolamento, l'Ufficio può revocare tale decisione o iscrizione se la revoca si rivela necessaria al fine di correggere l'errore e ripristinare la legalità e purché i diritti di una o più parti lese dalla revoca non superino gli interessi della o delle parti per le quali la revoca ha effetti positivi e se infine, nell'atto correttivo, l'interesse pubblico prevale sul fatto di non correggere l'errore. La revoca è ammissibile solo se viene dichiarata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione o dell'iscrizione da revocare.

Qualora una decisione presa dall'Ufficio o una sua iscrizione nel registro lede i diritti di una parte e tale decisione o iscrizione sia inficiata da un evidente errore materiale in contrasto col presente regolamento, l'Ufficio può revocare tale decisione o iscrizione se la revoca si rivela necessaria al fine di correggere l'errore e ripristinare la legalità. Tale revoca può avvenire entro sei mesi a partire dalla data in cui la decisione o l'iscrizione revocata abbiano avuto luogo, e può avvenire soltanto qualora venga ritenuta positiva per l'interesse pubblico e non vengano lesi gli interessi delle parti da tutelare.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 32

Articolo 127, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 40/94)

2. Le divisioni d'opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, almeno uno dei quali sarà un giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. In ogni caso, le decisioni prese da un solo membro devono riguardare casi semplici .

2. Le divisioni d'opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, almeno uno dei quali sarà un giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 33

Articolo 129, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 40/94)

2. Le divisioni d'opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, almeno uno dei quali sarà un giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. In ogni caso, le decisioni prese da un solo membro devono riguardare casi semplici .

2. Le divisioni d'opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, almeno uno dei quali sarà un giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 34

Articolo 130 (regolamento (CE) n. 40/94)

34. L'articolo 130 è modificato come segue:

34.

L'articolo 130 è modificato come segue:

— 1)

Il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

Il Tribunale amministrativo dell'UAMI

1. In seno all'Ufficio è in funzione un Tribunale amministrativo composto da commissioni di ricorso competenti per pronunciarsi sui ricorsi presentati contro le risoluzioni degli esaminatori, dalle divisioni di opposizione, dalla divisione legale e di amministrazione dei marchi e dalle divisioni di annullamento. A capo del Tribunale figura un Presidente.

1)

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le commissioni di ricorso prendono decisioni in sede di commissione composta da tre membri, almeno due dei quali devono essere giuristi. In alcuni casi specifici le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro .

1)

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Le commissioni di ricorso prendono decisioni in sede di commissione composta da tre membri, almeno due dei quali devono essere giuristi.

2)

È aggiunto un nuovo paragrafo 3:

3. Le decisioni prese in sede di commissione allargata fissano gli orientamenti che le commissioni di ricorso devono seguire in casi analoghi. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata, si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. La composizione della commissione allargata è definita ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 140, paragrafo 3 .

2)

È aggiunto un nuovo paragrafo 3:

3. In determinati casi previsti dal regolamento di procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 3, le risoluzioni possono essere adottate in composizione unipersonale .

3)

È aggiunto un nuovo paragrafo 4:

4. Per stabilire quali casi particolari siano di competenza di un solo membro, si terrà conto della scarsa difficoltà dei problemi di diritto o di fatto sollevati, della limitata importanza della fattispecie del caso, dell'assenza di altre circostanze particolari. Si possono considerare anche casi legati a problemi già chiariti da una consolidata dottrina dell'Ufficio o che rientrano in una serie di casi avente lo stesso oggetto uno dei quali sia già stato risolto con sentenza definitiva. La decisione di attribuire una causa a un membro, nei casi citati è presa dalla commissione che tratta la causa all'unanimità, sentite le parti. Il membro rinvia la causa dinanzi alla camera se constata che le condizioni della devoluzione non sono più soddisfatte. Queste misure sono completate, se necessario, ai sensi del regolamento di procedura delle camere di cui all'articolo 140, paragrafo 3 .

3)

È aggiunto un nuovo paragrafo 4:

4. Inoltre, il regolamento di procedura determina i casi in cui le decisioni sono adottate dal Tribunale al completo, che è composto dal Presidente del Tribunale, dai presidenti di tutte le commissioni di ricorso e da un numero di membri di queste ultime che viene stabilito dal regolamento di procedura.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 35

Articolo 131 (regolamento (CE) n. 40/94)

35.

Il testo dell'articolo 131 è sostituito dal seguente:

Articolo 131

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso è nominato per un periodo di cinque anni seguendo la procedura di cui all'articolo 120 per la nomina del vicepresidente dell'Ufficio. Il potere di revocare l'incarico al presidente delle commissioni spetta al Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il presidente dell'Ufficio. Il mandato del presidente delle commissioni è rinnovabile per periodi supplementari di cinque anni o fino al suo pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

35.

Il testo dell'articolo 131 è sostituito dal seguente:

Articolo 131

Il presidente del Tribunale amministrativo dell'UAMI

1. Il presidente del Tribunale amministrativo è nominato per un periodo di cinque anni seguendo la procedura di cui all'articolo 120 per la nomina del vicepresidente dell'Ufficio. Il suo mandato è rinnovabile per periodi supplementari di cinque anni o fino al suo pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato. Il presidente potrà essere destituito soltanto in caso di mancanze molto gravi, con decisione adottata dalla Corte di giustizia su richiesta del Consiglio di amministrazione e ascoltato il presidente dell'Ufficio.

Il presidente delle commissioni di ricorso ha poteri di gestione e di organizzazione, che consistono in particolare nel:

a)

definire le norme e l'organizzazione del lavoro con i presidenti delle camere;

b)

attribuire le cause fissando eventuali termini di decisione, su proposta del presidente della commissione interessata;

c)

chiedere al presidente dell'Ufficio di informare il consiglio d'amministrazione in caso di inadempimenti ripetuti agli obblighi così posti .

2. Il presidente del Tribunale amministrativo ha poteri di gestione e di organizzazione, che consistono in particolare nel:

a)

definire le norme e l'organizzazione del lavoro con i presidenti delle camere;

b)

attribuire le cause fissando eventuali termini di decisione, su proposta del presidente della commissione interessata ;

c)

chiedere al Presidente dell'Ufficio di informare il consiglio d'amministrazione in caso di inadempimenti ripetuti agli obblighi imposti ai presidenti e ai membri delle commissioni di ricorso;

d)

comunicare al Presidente dell'Ufficio le esigenze in materia di spesa del Tribunale, allo scopo di elaborare lo stato di previsione delle spese.

Questi poteri sono completati se necessario ai sensi del regolamento di procedura delle camere di cui all'articolo 140, paragrafo 3.

2. I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per periodi supplementari di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

3. Le azioni disciplinari nei riguardi dei presidenti e dei membri delle commissioni di ricorso sono prese dalla Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni.

4. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

5. I presidenti ed i membri delle commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi o delle divisioni di annullamento.

Questi poteri sono completati se necessario ai sensi del regolamento di procedura delle camere di cui all'articolo 140, paragrafo 3.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 35 bis (NUOVO)

Articolo 131 bis (regolamento (CE) n. 40/94)

 

35 bis.

Dopo l'articolo 131 è inserito il seguente articolo 131 bis:

Articolo 131 bis

Indipendenza dei membri del Tribunale amministrativo

1. I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per periodi supplementari di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

2. Le azioni disciplinari nei riguardi dei presidenti e dei membri delle commissioni di ricorso sono prese dalla Corte di Giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni.

3. I membri delle commissioni sono indipendenti. Nell'adempimento delle loro funzioni non accettano alcuna istruzione.

4. I presidenti e i membri delle commissioni non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi, o delle divisioni di annullamento.


(1)  Non ancora pubblicato sulla GU.

P5_TA(2003)0399

Espulsione per via aerea (assistenza durante il transito) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (14848/2002 — C5-0011/2003 — 2003/0801(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (14848/2002) (1),

visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0011/2003),

visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica della proposta,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0104/2003),

vista la seconda relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0291/2003),

1.

approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda apportare modifiche sostanziali all'iniziativa della Repubblica federale di Germania;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

TESTO PROPOSTO DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure coercitive immediate nei confronti delle persone espulse renitenti, rimane impregiudicata.

(4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure coercitive immediate nei confronti di cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente renitenti, rimane impregiudicata.

Emendamento 2

Articolo 5, paragrafo 1, punto f)

f)

la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta; e

f)

la presa in consegna, la conservazione in condizioni di sicurezza e l'inoltro alle autorità competenti nello Stato di destinazione dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta; e

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 1, punto g bis) (nuovo)

 

g bis)

l'informazione alla compagnia aerea in partenza dallo Stato membro richiesto.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 3

3. I componenti della scorta non dispongono di alcun potere sovrano nel territorio dello Stato membro richiesto. Le misure adottate ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto nell'ambito dei diritti generali di legittima difesa e soccorso restano impregiudicate . I componenti della scorta non portano armi nel corso del transito e su richiesta dello Stato membro richiesto si qualificano esibendo un passaporto di servizio.

3. I componenti della scorta non dispongono di alcun potere sovrano nel territorio dello Stato membro richiesto. I componenti della scorta possono adottare misure necessarie alla legittima difesa e al soccorso ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto. I componenti della scorta non portano armi nel corso del transito e su richiesta dello Stato membro richiesto si qualificano esibendo un passaporto di servizio.

Emendamento 5

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

7 bis. Conformemente all'articolo 4 del protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro richiesto non fornisce assistenza per le espulsioni collettive e per le espulsioni a destinazione di paesi in cui i diritti fondamentali politici, sociali o culturali non sono rispettati.


(1)  GU C 4 del 9.1.2003, pag. 4.

P5_TA(2003)0400

Rafforzamento della sicurezza marittima

Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige (2003/2066(INI))

Il Parlamento europeo,

visti i pacchetti Erika I e II,

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2002 sulla catastrofe causata dal naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia (1),

vista la sua risoluzione del 19 dicembre 2002 sulla sicurezza marittima e le misure per ovviare alle conseguenze causate dal disastro della petroliera Prestige (2),

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002 sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige (COM(2002) 681 — C5-0156/2003)),

viste le conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 6 dicembre 2002,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002,

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2003 sulle misure da prendere per far fronte alle conseguenze della catastrofe della Prestige (COM(2003) 105),

vista la relazione del ministero dei trasporti spagnolo, del 7 marzo 2003, sulla sicurezza marittima e il naufragio della petroliera Prestige,

visto il documento di lavoro della Commissione del 17 marzo 2003 sul naufragio della petroliera Prestige (SEC(2003) 351),

vista la relazione della IACS (Associazione internazionale delle società di classificazione) sull'audit ad hoc dell'ABS (American Bureau of Shipping) relativa al naufragio della petroliera Prestige,

viste le analisi tecniche svolte il 28 febbraio 2003 dall'ABS relative al naufragio della petroliera Prestige,

vista la dichiarazione scritta del capitano Apostolos Mangouras, comandante della petroliera Prestige, a questo Parlamento, presentata nel corso dell'audizione pubblica del 19 e 20 marzo 2003,

viste le dichiarazioni di Serafin Diaz Reguiero, comandante del porto di La Coruña e del sig. H. van Rooij, amministratore delegato della SMIT Salvage, nel corso della precitata audizione pubblica del 19 e 20 marzo 2003,

vista la relazione della Universe Maritime LTD, società di gestione della petroliera Prestige,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 20 e 21 marzo 2003,

vista la decisione della Conferenza internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), del 12-16 maggio 2003, relativa all'istituzione di un fondo supplementare per il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la pesca (A5-0278/2003),

A.

considerando che questa relazione parlamentare rappresenta un passo importante per chiarire le cause dell'incidente della Prestige; che tuttavia, alla luce dei numerosi sviluppi avutisi recentemente, come le nuove stime circa la quantità di petrolio fuoriuscita dal relitto, e della necessità di identificare tutte le responsabilità, il lavoro parlamentare andrebbe aggiornato e continuato al fine di ottenere un quadro completo delle cause e delle conseguenze dell'incidente,

B.

considerando che il naufragio della petroliera Prestige ha arrecato danni enormi all'ambiente marino, alle zone costiere spagnole e francesi, e in particolare della Galizia, nonché agli abitanti di tali regioni e al loro stile di vita,

C.

considerando che l'azione delle autorità locali spagnole, accompagnata dallo straordinario impegno profuso dalla popolazione locale e da migliaia di volontari appartenenti ad organizzazioni ambientalistiche e di altro tipo nei mesi successivi al disastro ha evitato danni ancora più gravi a tali zone costiere,

D.

considerando che dalla petroliera Prestige continua a fuoriscire combustibile pesante che raggiunge le coste della Galizia, il Nord della penisola iberica e il versante atlantico francese, superando la Bretagna e minacciando anche le coste inglesi,

E.

considerando che occorre in primo luogo regolamentare in misura sufficiente l'accoglienza delle navi in difficoltà e la disponibilità e l'accessibilità di luoghi e porti di rifugio,

F.

considerando che è molto difficile stabilire le vere cause dei danni subiti dalla petroliera Prestige, in quanto la nave è affondata in acque molto profonde e non può essere recuperata,

G.

considerando che gran parte del carico è affondato assieme alla nave e può costituire a termine una nuova minaccia,

H.

considerando che, secondo quanto accertato, il 13 novembre 2002 la Prestige è stata danneggiata in corrispondenza delle cisterna di zavorra dove erano state compiute importanti riparazioni a Guangzhou (Cina) nel 2001 soltanto 18 mesi prima e che durante l'ultima ispezione, compiuta a Dubai nel maggio 2002, gli ispettori della società di classificazione ABS non avevano controllato l'interno delle succitate cisterne di zavorra,

I.

considerando che la petroliera Prestige è stata utilizzata per circa un anno come serbatoio galleggiante e che lo stesso punto dello scafo è stato pertanto usato per l'ormeggio e il disormeggio; che è importante comunicare questo tipo di impiego a rischio alla società di classificazione affinché possa intensificare i controlli oppure concentrarsi sui relativi rischi specifici,

J.

considerando che il giudizio delle autorità spagnole circa lo stato della nave, la competenza dell'equipaggio, la qualità dei controlli effettuati sulla nave non concordano con le testimonianze rese tra l'altro dalla società SMIT-Salvage, dagli assicuratori e dalle società di classificazione; considerando che la presenza di una «scatola nera» avrebbe potuto fare chiarezza,

K.

considerando che per catastrofi del genere il fattore tempo ha un'importanza cruciale; che le strutture per il rimorchiaggio di emergenza situate nella parte posteriore della nave, data la situazione della nave in quel momento, erano inaccessibili e che, anche per la mancanza di personale, sono trascorse quasi 24 ore prima che la Prestige fosse agganciata ai rimorchiatori,

L.

considerando che tutti gli interessati ritenevano fin dal principio che i danni subiti dalla Prestige fossero così gravi che la nave non avrebbe potuto resistere alla tempesta,

M.

considerando che l'imbarcazione aveva perso soltanto tra le 1000 e le 3000 tonnellate di combustibile nel momento in cui avrebbe potuto essere diretta verso un luogo di rifugio, come hanno posto in evidenza gli esperti in occasione dell'audizione parlamentare,

N.

considerando che in un luogo di rifugio si sarebbero evitati ulteriori sversamenti e si sarebbero concentrati i mezzi di estrazione del combustibile scaricato, evitando l'inquinamento generalizzato e l'affondamento della nave,

O.

considerando che le autorità spagnole hanno ordinato alla nave in avaria di prendere il mare aperto perché erano convinte che avrebbero avuto più tempo per combattere l'inquinamento; che tale decisione ha provocato la diffusione dell'inquinamento su un'area geografica molto più ampia; che, in base ai dati noti, prima di prendere una decisione su cosa fare con la Prestige, le autorità spagnole non hanno proceduto alle necessarie ispezioni per determinare l'entità dei danni subiti dallo scafo dell'imbarcazione,

P.

considerando che la decisione di allontanare la nave è stata appoggiata dalla maggior parte degli abitanti e dalle istituzioni della zona adiacente al luogo dell'incidente,

Q.

considerando che i soccorritori e il capitano hanno invece chiesto ripetutamente che la nave fosse portata in un luogo o porto di rifugio in quanto erano convinti che in tal modo avrebbero potuto controllare l'inquinamento e salvare la nave, e che le autorità spagnole hanno sempre rifiutato di accogliere tale richiesta,

R.

considerando che dall'analisi degli eventi è emerso che nelle situazioni di emergenza tutti gli interessati devono adottare in tempi ristretti, fronteggiando i rischi che tali situazioni comportano per le persone, i beni e l'ambiente e in condizioni difficili decisioni che hanno conseguenze dirette per l'economia e l'ecologia; che è pertanto di estrema importanza che le autorità competenti dispongano di un protocollo di azione comune , di una chiara struttura di comando, di piani di emergenza e luoghi di rifugio ben attrezzati,

S.

considerando che le perdite di produzione accumulate dal settore peschiero galiziano (secondo le statistiche ufficiali) nelle prime 15 settimane del 2003, comparate con lo stesso periodo del 2002, ammontano a 32 milioni di euro, e che in alcuni porti tali perdite rappresentano fino al 50% della produzione dell'anno precedente; che d'altro canto le catture non superano in tutta la Galizia il 50-60% rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente; considerando che si sta rilevando a livello biologico una riduzione di alcune specie e dell'habitat marino (alghe) di cui queste vivono,

T.

considerando che quasi 400 soldati che hanno partecipato ai lavori di pulizia del combustibile scaricato dalla nave Prestige sono stati colpiti da varie patologie sino allo scorso mese di marzo, secondo fonti del governo spagnolo, mentre le patologie che hanno colpito la popolazione e i volontari sono ancora allo studio e potrebbero ammontare a un numero di casi anche superiore,

U.

considerando che, in seguito ad una decisione giudiziaria, il capitano della petroliera Prestige deve restare a disposizione della giustizia spagnola e che pertanto non ha potuto partecipare di persona, con grande rammarico di questo Parlamento, all'audizione pubblica; deplorando altresì che nella stessa occasione non fosse rappresentata nemmeno l'IMO,

1.

invita la Conferenza dei presidenti a esaminare favorevolmente un'eventuale richiesta di istituzione di una commissione temporanea che, dopo una dettagliata analisi, approfondirà l'esame delle cause e delle conseguenze del disastro della «Prestige», valuterà gli standard di sicurezza marittima in generale e il rispetto della normativa UE, cercherà di garantire l'applicazione delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione e presenterà eventuali misure supplementari che saranno ritenute necessarie, per evitare il ripetersi di un disastro come quello della «Prestige» e le sue conseguenze;

2.

chiede alla Commissione di informarlo e di informare il pubblico in generale sui nuovi risultati delle inchieste circa le cause e le circostanze del disastro della Prestige, sui piani adottati e avviati dagli Stati membri per recuperare il combustibile contenuto nel relitto e porre fine agli incessanti sversamenti inquinanti, sulla compensazione finanziaria di tutte le persone colpite, sul ripristino di tutte le attività economiche compromesse nonché sul contenimento e sulla riparazione dei danni all'ambiente nelle regioni colpite;

3.

esprime la sua ammirazione per lo straordinario lavoro che, in Galizia e negli altri paesi colpiti, è stato svolto dai marittimi, dalle loro organizzazioni professionali e dai volontari, risultato decisivo per impedire l'ingresso dell'olio combustibile nelle foci dei fiumi e per realizzare l'immenso e indispensabile intervento di ripulitura delle spiagge e degli scogli;

4.

si rallegra del fatto che non si siano registrate perdite umane nel corso del naufragio dato che la regolamentazione sulla sicurezza marittima ha come primo obiettivo la salvaguardia delle vite umane;

5.

ritiene che le priorità consistono nel garantire, da una parte, la sicurezza dei marittimi, poiché in caso di grave incidente in mare deve essere sempre possibile mettersi alla ricerca dell'equipaggio per salvarlo e, dall'altra, garantirne l'attività economica e salvaguardare le risorse marine;

6.

chiede che la sezione della cisterna di zavorra di tribordo, persa in mare prima del naufragio, sia riportata alla superficie e analizzata per verificare la qualità dell'acciaio e delle saldature;

7.

deplora che, a quasi un anno dall'incidente, il relitto — che contiene ancora più di 14 000 tonnellate di combustibile — perde ancora; è preoccupato al riguardo per la mancanza di trasparenza associata alle decisioni e della procedura finora adottata che non hanno impedito il ripetersi di maree nere lungo la costa atlantica; invita il Consiglio, la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ad assistere le autorità spagnole con tutte le risorse tecniche disponibili per arrestare lo sversamento e recuperare il relitto; invita la Commissione a fornire regolari aggiornamenti sul trattamento del relitto; chiede il trattamento e lo stoccaggio in luogo adatto e protetto dell'olio combustibile recuperato; sollecita al proposito un inventario dei luoghi di stoccaggio degli inquinanti provenienti da precedenti maree nere lungo i litorali comunitari, la richiesta di informazioni alle autorità interessate sul trattamento dei rifiuti e i sistemi di trattamento utilizzati e la definizione di un calendario per lo smaltimento o il trattamento di tali sostanze, consentendo come metodo di trattamento l'incenerimento soltanto laddove tale pratica venga effettuata nel rispetto della normativa comunitaria;

Rafforzare la sicurezza marittima a livello europeo

8.

sottolinea che, in particolare con i due pacchetti Erika, sono già state prese misure importanti per rendere più sicura la navigazione nelle acque dell'Unione e che quindi occorre dare priorità ad una completa applicazione e soprattutto ad un rigoroso rispetto di tale normativa da parte degli Stati membri; plaude alle proposte della Commissione di ridurre i termini di attuazione;

9.

constata che il disastro della Prestige ha mostrato chiaramente che l'accoglienza delle navi in pericolo non è sufficientemente regolamentata; invita gli Stati membri a procedere, in cooperazione con l'EMSA, ad una rapida e completa integrazione degli obblighi relativi ai piani di emergenza nazionali nonché l'indicazione di luoghi di rifugio, facendo sì che gli Stati membri precisino tra l'altro le circostanze nelle quali essi prevedono l'obbligo di impiegare luoghi di rifugio, dotandoli dei mezzi necessari per l'esecuzione dei rispettivi piani di emergenza;

10.

invita la Commissione a presentare entro il febbraio 2004 proposte di compensazione finanziaria per i luoghi di rifugio e a valutare la possibilità di stabilire un regime di responsabilità finanziaria per i porti che rifiutano l'accesso alle navi in difficoltà;

11.

sottolinea che ciascuno Stato membro deve disporre di una chiara struttura decisionale e di comando in casi di emergenza in mare nonché di un'autorità indipendente che disponga a sua volta del necessario potere decisionale a livello giuridico , finanziario e tecnico per prendere decisioni di carattere vincolante in casi di emergenza all'interno delle acque territoriali e della zona economica esclusiva;

12.

chiede alla Commissione di commissionare all'EMSA un inventario delle varie strutture di comando e delle autorità competenti nelle situazioni di emergenza in mare (quali la «Préfecture marittime» in Francia e il «Secretary of State Representative» nel Regno Unito) e di avanzare raccomandazioni per lo scambio di migliori prassi, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e introducendo orientamenti europei o requisiti minimi in materia;

13.

ritiene necessario istituire piani di emergenza specifici nelle zone di grande traffico marittimo e dotare le autorità delle regioni interessate dell'autonomia necessaria per agire in caso di gravi incidenti;

14.

chiede che l'Unione europea, attraverso i servizi della Commissione, si doti di una struttura di coordinamento e di azione per intervenire in situazioni di emergenza, canalizzando l'aiuto europeo sin dal primo momento;

15.

accoglie con favore la proposta della Commissione di dotare l'EMSA di navi disinquinanti e delle strumentazioni tecniche correlate;

16.

chiede al Consiglio e alla Commissione di avviare all'interno dell'IMO la definizione di rotte obbligatorie e di zone di separazione del traffico in regioni ecologicamente vulnerabili e di difficile navigazione, ricorrendo all'attuale esperienza degli Stati membri, e di riferirne al Parlamento;

17.

chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta al Consiglio e al Parlamento per far sì che nelle nuove navi il combustibile di stiva sia contenuto in serbatoi a doppio scafo più sicuri poiché spesso le navi da trasporto o le navi container detengono combustibili pesanti (HFO) nelle loro stive, in quantità che frequentemente sono molto superiori al carico delle petroliere più piccole;

18.

chiede agli Stati membri, pur consapevole del fatto che le questioni concernenti la difesa sono di competenza esclusiva di questi ultimi, di eliminare dalle loro flotte militari le petroliere monoscafo e quelle che, ai sensi della normativa europea, dovrebbero essere ritirate dalle acque europee;

19.

chiede agli Stati membri di controllare efficacemente la pulizia illegale delle sentine delle navi in mare, i cui scarichi costituiscono una delle cause principali di inquinamento;

20.

plaude all'iniziativa adottata dal settore di obbligare le petroliere ad essere coperte 24 ore su 24 da un «Emergency Response System» che, in caso di emergenza, possa offrire assistenza per valutare la situazione della nave e provvedere a che tale situazione sia stabilizzata; propone che tale iniziativa sia estesa a tutte le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti;

21.

constata che le navi a doppio scafo presentano rischi specifici per la sicurezza (corrosione, fatica dei metalli, rischi di esplosione, robustezza degli scafi, rischi in caso di collisione); chiede alla Commissione di incaricare l'EMSA di approfondire con urgenza questi aspetti, proponendo misure per ridurre al mimino i rischi;

22.

sollecita inoltre l'Unione a dare impulso alla costruzione di navi a doppio scafo nei cantieri navali europei e, se possibile e in qualità di misura compensatoria, nelle regioni più danneggiate dagli incidenti del trasporto marittimo di merci pericolose;

23.

invita gli Stati membri a controllare attentamente il traffico delle navi che trasportano merci pericolose e inquinanti a meno di 200 miglia dalle loro coste; esprime comunque preoccupazione per la decisione di alcuni Stati membri di non ammettere tali navi nella loro zona di 200 miglia dalla costa; teme che esse siano costrette a navigare ad una distanza eccessiva dalla costa e che in situazioni di pericolo (tempesta o avaria) aumentino pertanto i rischi per l'equipaggio e l'ambiente; chiede inoltre agli Stati membri di assicurare che in tali casi siano disponibili dei mezzi tecnici di salvataggio necessari per garantire l'aiuto all'equipaggio e la salvaguardia dell'ambiente marino;

24.

chiede che il divieto di accesso ai porti o agli ancoraggi dell'Unione europea che sarà eventualmente istituito per le navi monoscafo che trasportano gasolio pesante e in generale sostanze pericolose sia esteso, sulla base di una normativa specifica dell'Unione, alle navi che transitano nelle acque comunitarie;

25.

sostiene la proposta della Commissione volta ad avviare un'azione coordinata degli Stati membri al fine di esaminare e di contemplare diverse formule che consentiranno di adottare misure per la protezione delle loro acque costiere, in particolare delle acque territoriali e della zona economica esclusiva, nei confronti delle navi che costituiscono una minaccia per l'ambiente marino, attraverso l'obbligo imposto ai paesi costieri di rifiutare l'accesso nelle acque costiere alle imbarcazioni che rappresentano un evidente pericolo per l'ambiente e non rispettano le più elementari norme di sicurezza;

26.

chiede alla Commissione di promuovere l'impiego nei servizi di assistenza al traffico marittimo e nei sistemi di rotte navali delle nuove tecnologie satellitari e basate su transponder, che permettono di seguire con precisione le navi a grande distanza, traendo vantaggio dallo sviluppo del Progetto Galileo e dai servizi GMES;

27.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di studiare in seno all'IMO l'opportunità di requisiti tecnici integrativi per tutte le navi che trasportano merci pericolose per migliorare la sicurezza, in particolare l'obbligo di avere a bordo dispositivi per il rimorchiaggio di emergenza oppure dispositivi di lotta immediata all'inquinamento su piccola scala, nonché l'utilità di un'ispezione interna di tutte le zavorre segregate, a carattere annuale, nel caso di imbarcazioni di oltre 15 anni;

28.

si compiace dell'atteggiamento positivo della Commissione nei confronti delle misure fiscali adottate da alcuni Stati membri per favorire il ritorno delle navi sotto bandiera europea; chiede con insistenza agli Stati membri di provvedere a una sufficiente capacità amministrativa per rendere possibile il ritorno di navi sotto bandiera europea nonché un controllo più severo dello Stato di bandiera; invita la Commissione e gli Stati membri a riprendere in considerazione l'istituzione di un registro delle navi europeo;

29.

invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta per rafforzare il controllo dello stato di approdo, riducendo gli intervalli tra le ispezioni delle navi ad elevato rischio, ampliando gli obblighi di rendicontazione dei piloti onde includere anche le navi in transito al largo della costa europea e applicando l'obiettivo del 25% (percentuale delle navi soggette ad ispezione) ad ogni porto che registri un «traffico marittimo rilevante» anziché al paese nel suo insieme; ritiene che la definizione «traffico marittimo rilevante» dovrebbe basarsi sul volume del traffico nonché sulla quantità di merci pericolose e inquinanti trasportate; invita gli Stati membri a fornire le risorse necessarie per questo tipo di controllo dello stato di approdo e ad incrementare quindi il numero degli ispettori nonché ad adottare i passi necessari per quanto riguarda le proprie condizioni e strutture di lavoro;

30.

ritiene che vada parimenti affrontato il problema di una lingua comune per gli operatori marittimi; ritiene che il «vocabolario standardizzato» sviluppato dall'IMO debba essere migliorato, prevedendo in tale contesto che l'IMO si assuma l'incarico di diffondere, a bordo delle navi, video di formazione durante il servizio, iniziativa adottata attualmente da alcuni armatori;

31.

valuta positivamente la proposta di direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento (COM(2003) 92), visto che l'inquinamento marino è per lo più riconducibile agli scarichi illeciti in mare;

32.

è preoccupato per la crescente criminalizzazione dei marittimi e per il danno che ciò arreca all'immagine della professione;

33.

deplora il fatto che il capitano Mangouras sia stato trattato come un delinquente pur non essendo responsabile dell'avaria della sua nave; chiede alle autorità giudiziarie spagnole di revocare gli arresti domiciliari cui è sottoposto il capitano della Prestige;

34.

chiede la creazione di un servizio di guardia costiera europeo dotato dei poteri e degli strumenti necessari che, oltre ad effettuare una rigorosa sorveglianza, a perseguire gli scarichi illegali dalle navi e a far rispettare specifiche rotte di navigazione, dovrebbe garantire in particolare il coordinamento più rapido possibile delle misure necessarie da adottare in caso di incidente, compresa l'assegnazione di approdi e porti di emergenza;

35.

constata che attualmente le indagini relative a incidenti in mare sono condotte dallo Stato di bandiera della nave in questione e dallo Stato costiero; ritiene necessario, onde evitare altri incidenti, che siano elaborate all'interno dell'Unione linee direttrici chiare per quanto concerne l'effettuazione di indagini indipendenti sugli incidenti in mare; ritiene che tale compito debba essere affidato a un organo d'inchiesta indipendente a livello degli Stati membri o, se opportuno, a livello europeo;

Rafforzare la sicurezza marittima a livello globale

36.

invita gli Stati membri a provvedere affinché l'Unione europea aderisca all'IMO e a dare mandato alla Commissione per negoziare in seno all'IMO a nome dell'Unione;

37.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi affinché siano raggiunti accordi nel quadro dell'IMO sulla progressiva eliminazione a livello mondiale delle navi monoscafo mediante una modifica della Convenzione MARPOL;

38.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di fare tutto il possibile per giungere a un accordo all'interno dell'IMO in merito a una convenzione internazionale di diritto pubblico concernente i luoghi di rifugio;

39.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di riesaminare, nell'ambito dell'IMO, il regime di classificazione delle navi e d'imporre requisiti più rigorosi per gli armatori in materia di comunicazione alla società di classificazione di informazioni relative a modifiche nell'impiego della nave;

40.

ribadisce la necessità di istituire, a livello internazionale e comunitario, procedure capillari di controllo tecnico che consentano di conoscere in maniera affidabile le condizioni reali delle navi;

41.

chiede un adeguamento dell'interpretazione e dell'applicazione dei paragrafi della Convenzione ONU sul diritto del mare relativi alla navigazione all'interno della zona economica esclusiva affinché gli Stati costieri possano intervenire contro le navi che costituiscono una minaccia all'ambiente e alla sicurezza marittima;

42.

invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che in seno all'IMO siano introdotti rotte marittime obbligatorie e la limitazione della navigazione in zone particolarmente sensibili a tutela delle coste, una procedura obbligatoria di audit dello Stato di bandiera per combattere il fenomeno delle navi battenti bandiere di comodo nonché un inasprimento dei requisiti per il controllo dello Stato del porto;

43.

sottolinea l'importanza di buone comunicazioni, in particolare nei casi di emergenza, tra le navi, le squadre di soccorso e le autorità a terra; sostiene pertanto la necessità di una sufficiente conoscenza dell'inglese nella navigazione;

Aspetti economici

44.

sostiene la necessità di aumentare l'entità della responsabilità finanziaria gravante sugli armatori modificando, nel quadro dell'IMO, le relative disposizioni della normativa internazionale concernenti la compensazione e la responsabilità; in caso di insuccesso, invita la Commissione a presentare una proposta relativa ad un regime di compensazione e responsabilità per l'Unione europea ampliata;

45.

sollecita la piena applicazione del principio «chi inquina paga» in campo marittimo tramite un sistema specifico di responsabilità penale nei confronti dei responsabili di incidenti e sviluppando ulteriormente un fondo internazionale di compensazione basato sul principio «chi inquina paga» destinato a risarcire gli abitanti delle coste colpite e finanziare il risanamento dell'ambiente; è dell'avviso che il fondo dovrebbe essere finanziato dall'intera catena di trasporto (Stati di bandiera, noleggiatori, proprietari del carico e proprietari della nave) ed essere articolato in due sezioni, una relativa al trasporto di idrocarburi e l'altra relativa al trasporto di altre sostanze pericolose;

46.

plaude alla decisione dell'IMO di aumentare l'importo massimale del Fondo IOPC (Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi) a un massimo pari a circa 1 miliardo di euro di indennizzo per incidente; invita gli Stati membri a ratificare quanto prima il protocollo in questione; invita la Commissione e il Consiglio a provvedere affinché le vittime del disastro della Prestige siano risarcite integralmente e il prima possibile;

47.

chiede che l'Unione europea disponga rapidamente un aumento del massimale assicurativo della catena di operatori del trasporto marittimo, traendo le debite conclusioni dall'esperienza legislativa degli USA dopo l'incidente della Exxon Valdez; ritiene che detta decisione dell'UE innescherebbe la necessaria modifica delle norme vigenti nell'Organizzazione marittima internazionale a beneficio di tutti i mari e di tutti i paesi, specialmente dei paesi in via di sviluppo;

48.

invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a breve e a lungo termine per affrontare i problemi nei vari settori dell'economia che sono stati colpiti dal punto di vista economico e sociale che, oltre ai settori del turismo, della pesca e della molluschicoltura, comprendono anche altri settori di attività come quello conserviero, del commercio, dei trasporti, delle riparazioni e della manutenzione, del servizio ristorazione etc.; ritiene che questo aiuto dovrebbe includere incentivi per il ripristino delle campagne promozionali e di iniziativa privata, una volta riparato pienamente il danno ambientale;

49.

ritiene che propulsori di emergenza efficienti potrebbero permettere un netto incremento della manovrabilità di grandi petroliere in situazioni di pericolo e contribuire a prevenire i rischi delle avarie; evidenzia i progetti già disponibili di propulsori di emergenza nella tecnologia della costruzione navale europea e in detto contesto sollecita la Commissione a promuovere e far avanzare l'equipaggiamento delle navi con propulsori d'emergenza efficienti;

50.

chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che gli aiuti destinati alle persone e alle imprese spagnole dei settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura a titolo del regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 (3) siano mantenuti a beneficio di tutti coloro che continuano a patire le conseguenze del naufragio, in particolare nel caso delle persone e delle imprese più direttamente colpite; chiede altresì alla Commissione di presentare per le regioni francesi una proposta analoga a quella presentata per le zone costiere spagnole colpite;

51.

chiede la mobilitazione di tutti i fondi e mezzi tecnici comunitari interessati e la creazione di una rete per lo scambio di esperienze in materia di inquinamento da idrocarburi; invita la Commissione ad informare il Parlamento in merito alle possibili riprogrammazioni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione 2000-2006 eventualmente necessarie per destinare aiuti alle zone interessate dall'incidente della «Prestige»; raccomanda che tale riprogrammazione sia realizzata in tempi rapidi e sia orientata tanto alla rigenerazione ecologica della fascia costiera quanto al recupero economico dei settori colpiti;

52.

ritiene che le grandi catastrofi marine come quella del Prestige dovrebbero essere coperte dal Fondo europeo di solidarietà contro le catastrofi naturali o da un Fondo specifico di aiuto per gravi danni all'ambiente;

53.

chiede alla Commissione di includere nel programma di lavoro per il 2004 del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ricerche in vista della definizione di piani di emergenza per tutte le coste comunitarie, che consentano di far fronte a qualsiasi tipo di rischio e catastrofe, nonché in vista della progettazione e della costruzione di nuove navi tecnologicamente avanzate ai fini della raccolta degli inquinanti riversati in mare, e la promozione di nuove tecnologie di recupero ambientale e trattamento dei rifiuti;

54.

chiede alla Commissione di elaborare, un anno dopo la catastrofe della «Prestige», una relazione di valutazione dell'impatto delle misure comunitarie volte a rimediare agli effetti di detta catastrofe, riservando un'attenzione particolare al recupero ambientale e agli aiuti concessi ai vari settori della pesca e dell'industria colpiti;

Aspetti ambientali

55.

sottolinea la necessità di procedere al recupero dei relitti pericolosi che si trovano nelle acque europee ai fini della sicurezza marittima e dell'ambiente; invita la Commissione a promuovere gli investimenti in questo settore;

56.

rileva che l'accelerazione della progressiva eliminazione delle navi monoscafo porterà ad un significativo aumento del numero delle navi da rottamare; chiede l'adozione, in nome della tutela della salute umana e dell'ambiente, di orientamenti obbligatori da parte dell'IMO concernenti tra l'altro la preparazione delle navi in vista del riciclaggio, la riduzione dei rifiuti e dell'impiego di materiali pericolosi nonché la promozione della cooperazione internazionale su questo aspetto;

57.

invita la Commissione, parallelamente alla definizione di orientamenti IMO e fatta salva un'analisi costo/benefici, a presentare una proposta che stabilisca requisiti minimi in materia di ambiente e salute per il riciclaggio delle navi fuori uso, con il sostegno di un sistema di certificazione;

58.

constata che, nell'ottica della salute pubblica, non è stato reso noto alcun dettaglio in merito ai livelli di contaminazione interna delle persone che avrebbero potuto essere coinvolte, direttamente o indirettamente, dalla contaminazione del Prestige e deplora il fatto che si stia perdendo del tempo fondamentale per poter ottenere dati sulle conseguenze degli sversamenti per la popolazione;

59.

chiede alla Commissione di modificare le direttive europee concernenti l'olio combustibile pesante solforato n. 2, il cui uso è vietato nell'Unione, benché si continui a produrlo e trasportarlo in Europa e nei suoi porti e ad esportarlo verso altri paesi quale fonte energetica; rivendica pertanto l'interdizione della produzione di questo tipo di idrocarburo;

60.

insiste affinché siano valutate le ripercussioni ecologiche negative nei siti proposti da Natura 2000 e nelle zone di interesse ecologico che si trovano nelle regioni colpite dalla marea nera e affinché siano adottate misure per porre rimedio ai danni provocati; chiede l'adozione immediata dei siti proposti per Natura 2000;

61.

invoca l'applicazione immediata della direttiva 92/43/CEE (4) sugli habitat concernente le aree di valore ecologico situate in prossimità delle regioni marittime dell'Unione e il loro immediato inserimento nella rete Natura 2000;

62.

rammenta la carenza di attrezzature di ricezione e di trattamento dei rifiuti in buona parte dei porti comunitari; invoca in tal senso la creazione, attraverso un piano europeo, delle infrastrutture necessarie per il degassamento e la pulizia delle imbarcazioni in tutti i porti comunitari; è dell'avviso che questi porti debbano essere in grado di rispondere contemporaneamente a varie importanti difficoltà;

63.

chiede che l'Unione aderisca all'IMO, che gli Stati membri ratifichino la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (Convenzione HNS) e che la convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (Convenzione «Montego Bay»)sia rafforzata nel suo elemento «sicurezza marittima e protezione dell'ambiente marino», in particolare per quanto riguarda la sezione XII;

64.

chiede studi europei sull'evoluzione e il ripristino degli ecosistemi e uno studio epidemiologico sulle popolazioni esposte all'olio combustibile in modo da raccogliere dati in merito alle conseguenze per la salute nel breve periodo (congiuntiviti, dolori di testa, affezioni respiratorie) e nel medio e lungo periodo (conseguenze che possono manifestarsi nel futuro e dovute ad una esposizione prolungata a composti potenzialmente tossici);

65.

invita la Commissione a proporre misure per prevenire qualsiasi tipo di inquinamento delle banchine, in quanto esso aggrava pesantemente il degrado degli ambienti marini e mette in pericolo la salute del personale interessato;

66.

chiede un coordinamento migliore, più efficace e più rapido in favore della fauna selvatica in caso di incidenti marittimi e la creazione di una infrastruttura per la riabilitazione degli animali, la definizione di norme rigorose e la creazione di reti strutturate di organizzazioni con esperienza nel settore;

67.

rivendica per le associazioni specializzate nella pulizia della fauna vittima dell'inquinamento mezzi finanziari corrispondenti a tale compito;

68.

propone la creazione di un archivio comunitario sulle maree nere (dati storici, studi, rilevamenti) che comprenda una banca dati aggiornata e facilmente accessibile da parte di tutte le istituzioni e del pubblico;

Aspetti sociali

69.

sottolinea l'importanza di marittimi qualificati e invita gli Stati membri a verificare, nell'ambito del controllo dello Stato del porto, se l'equipaggio dispone delle qualifiche e dei titoli necessari; esige nel contempo il miglioramento della loro formazione e delle loro condizioni di vita e di lavoro, il che andrà a vantaggio della sicurezza marittima; sollecita la Commissione a promuovere l'armonizzazione e la rivalorizzazione di tale professione a livello europeo;

70.

chiede alla Commissione di tener conto, nell'elaborazione della normativa sulla sicurezza marittima, della sicurezza degli equipaggi con riferimento ad eventuali operazioni di salvataggio in caso di incidenti;

71.

fa presente che la formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro deve essere accompagnata da un'azione permanente intesa a promuovere una cultura della prevenzione, tenuto conto dei rischi specifici di quest'attività, della struttura demografica dei marittimi e del fatto che le imbarcazioni costituiscono la loro «casa», e che tutto ciò dovrebbe avvenire nello spirito della strategia europea di salute sul lavoro 2002-2006;

72.

sottopone all'esame della Commissione e degli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso le organizzazioni internazionali, la necessità di effettuare una profonda revisione del diritto internazionale del mare che risponda alle esigenze del moderno trasporto marino, in termini di sicurezza e di salute dei lavoratori;

73.

plaude all'iniziativa del settore imprenditoriale privato volta a incentivare l'occupazione nelle zone interessate, come per esempio la Costa da Morte, una delle più colpite del litorale della Galizia;

Aspetti legati alla pesca

74.

rileva che gli inquinamenti marini coinvolgono direttamente i pescatori, i pescatori di frutti di mare e gli acquicoltori, che vedono colpite le loro risorse e assottigliarsi notevolmente il loro reddito;

75.

si congratula vivamente con i pescatori, i pescatori di frutti di mare e gli acquicoltori, che con grande efficacia e utilizzando i propri attrezzi di pesca hanno recuperato una parte del petrolio prima che raggiungesse le coste; si congratula altresí con i numerosi volontari di tutta Europa per i loro sforzi di ripulitura della coste;

76.

chiede alla Commissione di finanziare un programma che consenta l'integrazione dei pescatori, dei pescatori di frutti di mare e degli acquicoltori nella preservazione dell'ambiente marino in caso di catastrofi, affinché possano dotarsi degli strumenti più idonei a questo scopo in base alle esperienze acquisite;

77.

reitera, pertanto, le richieste approvate nelle sue precitate risoluzioni del 21 novembre 2002 e del 19 dicembre 2002, di creare zone europee marine di pesca sensibili per la loro ricchezza in termini di risorse ittiche e la grande dipendenza da tali risorse dei suoi abitanti, come nel caso della Galizia;

78.

chiede che in sede di predisposizione dell'elenco dei luoghi rifugio, siano considerate le zone di attività dei pescatori , dei pescatori di frutti di mare e degli acquicoltori;

79.

chiede che le flottiglie di pesca antinquinamento facciano d'ora in avanti parte dei piani d'emergenza, affinché i pescatori siano pienamente coinvolti nella lotta contro l'inquinamento e riconosciuti come attori efficaci e motivati;

*

* *

80.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  P5_TA(2002)0575.

(2)  P5_TA(2002)0629.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81.

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


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