Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/076E/03

    PROCESSO VERBALE
    Mercoledì, 3 settembre 2003

    GU C 76E del 25.3.2004, p. 117–237 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    25.3.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 76/117


    PROCESSO VERBALE

    (2004/C 76 E/03)

    SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

    PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

    Vicepresidente

    1.   Apertura della seduta

    La seduta è aperta alle 09.00.

    2.   Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

    È stato presentato il documento seguente:

    dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento) di Othmar Karas sull'organizzazione di un referendum europeo sulla Costituzione dell'Unione europea (trattato costituzionale) (16/2003).

    La dichiarazione scritta n. 9/2003 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

    3.   Relazioni UE/Cuba (discussione)

    Interrogazioni orali presentate da Elmar Brok, a nome della commissione AFET, al Consiglio e alla Commissione, sui rapporti Cuba-UE (B5-0271/2003 e 0272/2003).

    Elmar Brok svolge le interrogazioni orali.

    Interviene Franco Frattini (Presidente in carica del Consiglio).

    Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

    Intervengono Gerardo Galeote Quecedo, a nome del gruppo PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Paul Coûteaux, a nome del gruppo EDD, Emma Bonino, non iscritto, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Johannes (Hannes) Swoboda, Jules Maaten, Philip Claeys, Charles Tannock, Concepció Ferrer, Poul Nielson e Marco Pannella.

    Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento, per concludere la discussione:

    Marie Anne Isler Béguin e Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle relazioni UE-Cuba (B5-0365/2003)

    Concepció Ferrer, Gerardo Galeote Quecedo e José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, sulle relazioni fra l'UE e Cuba (B5-0366/2003)

    Jannis Sakellariou, a nome del gruppo PSE, sulle relazioni UE-Cuba (B5-0367/2003)

    Gerard Collins, Luís Queiró e José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, su Cuba (B5-0368/2003)

    Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulle relazioni tra l'Unione europea e Cuba (B5-0369/2003)

    Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle relazioni UE-Cuba (B5-0370/2003)

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 10 del PV del 4.9.2003.

    PRESIDENZA: Pat COX

    Presidente

    4.   Convenzione europea (discussione)

    Valéry Giscard d'Estaing (Presidente della Convenzione europea) illustra il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

    Intervengono: Gianfranco Fini e Franco Frattini (Presidenti in carica del Consiglio).

    Interviene Romano Prodi (Presidente della Commissione).

    Intervengono: Íñigo Méndez de Vigo (Presidente della delegazione del Parlamento europeo presso la Convenzione) e Klaus Hänsch (primo vicepresidente della delegazione).

    Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Charles Pasqua, a nome del gruppo UEN, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, e Georges Berthu, non iscritto.

    Intervengono: Andrew Nicholas Duff (secondo vicepresidente della delegazione del Parlamento europeo presso la Convenzione) e Valéry Giscard d'Estaing.

    La discussione è chiusa.

    5.   Benvenuto

    Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento ucraino, guidata da Boris Tarasyuk, ex ministro per gli affari esteri, presente in tribuna d'onore.

    PRESIDENZA: David W. MARTIN

    Vicepresidente

    TURNO DI VOTAZIONI

    I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

    6.   Progetto di bilancio rettificativo 3/2003 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 Sezione III, Commissione [SEC(2003) 552 — C5-0289/2003 — 2003/2103(BUD)] — Commissione per i bilanci. Relatore: Göran Färm (A5-0261/2003)

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0361)

    7.   Accordo di pesca CE/Guinea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 [COM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Juan Ojeda Sanz (A5-0264/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0362)

    8.   Revisione intermedia del quarto protocollo in materia di pesca fra l'Unione europea e la Groenlandia (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla revisione intermedia del quarto protocollo in materia di pesca fra l'Unione europea e la Groenlandia [COM(2002) 697 — 2003/2035(INI)] — Commissione per la pesca. Relatore: Rosa Miguélez Ramos (A5-0228/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0363)

    9.   Requisiti minimi di formazione per la gente di mare ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare [COM(2003) 1 — C5-0006/2003 — 2003/0001(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Bernard Poignant (A5-0152/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0364)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P5_TA(2003)0364)

    10.   Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [COM(1998) 779 — C4-0137/1999 — 1998/0360(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Jean Lambert (A5-0226/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0365)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P5_TA(2003)0365)

    Interventi sulla votazione:

    Ria G.H.C. Oomen-Ruijtenha chiesto che l'emendamento 42 sia votato dopo l'emendamento 55. Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni a tale richiesta che è stata accolta.

    11.   Daphne II (2004-2008) ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) [COM(2003) 54 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità. Relatore: Lissy Gröner (A5-0280/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0366)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P5_TA(2003)0366)

    12.   Conti economici dell'agricoltura ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità [COM(2003) 50 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: María Izquierdo Rojo (A5-0268/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0367)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P5_TA(2003)0367)

    13.   Basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario (votazione)

    Relazione sulle basi giuridiche e il rispetto del diritto comunitario [2001/2151(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Ioannis Koukiadis (A5-0180/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0368)

    Interventi sulla votazione:

    il relatore ha chiesto che siano soppressi i termini «alla Convenzione» nei paragrafi 9, 10 e 11 e che siano mantenuti i termini «alla CIG»;

    (Il Presidente ha risposto che darà seguito a tale richiesta).

    Manuel Medina Ortega ha segnalato un errore nella versione spagnola del paragrafo 4.

    14.   Quadro di valutazione dell'attuazione dell'agenda per la politica sociale (votazione)

    Relazione sul quadro di valutazione dell'attuazione dell'agenda per la politica sociale [COM(2003) 57 — 2003/2097(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Ilda Figueiredo (A5-0247/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0369)

    Interventi sulla votazione:

    Il relatore è intervenuto prima della votazione

    Anne E.M. Van Lancker ha proposto, in particolare per la versione neerlandese dell'emendamento 15, una modifica di natura linguistica a seguito della quale la richiesta di votazione per parti separate su tale emendamento presentata dal suo gruppo (PSE) non era più giustificata (il relatore ha manifestato il suo accordo su tale proposta).

    15.   Diritti e dignità delle persone con disabilità (votazione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione: Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità [COM(2003) 16 — 2003/0016(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Elizabeth Lynne (A5-0270/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0370)

    16.   Dichiarazioni di voto

    Dichiarazioni di voto scritte:

    Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

    Dichiarazioni di voto orali:

    Relazione Poignant — A5-0152/2003

    Carlo Fatuzzo

    Relazione Lambert — A5-0226/2003

    Carlo Fatuzzo

    Relazione Gröner — A5-0280/2003

    Carlo Fatuzzo

    Relazione Izquierdo Rojo — A5-0268/2003

    Carlo Fatuzzo

    Relazione Koukiadis — A5-0180/2003

    Carlo Fatuzzo

    Relazione Lynne — A5-0270/2003

    Brian Crowley e Carlo Fatuzzo

    17.   Correzioni di voto

    I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

    Relazione Poignant — A5-0152/2003

    emendamento 4

    contro: Carlos Carnero González

    Relazione Lambert — A5-0226/2003

    emendamento 1

    contro: Colette Flesch

    emendamento 43

    a favore: Margrietus J. van den Berg

    astensione: Brian Simpson

    emendamento 48

    astensione: Eryl Margaret McNally

    Relazione Figueiredo — A5-0247/2003

    emendamenti 1 e 5 identici

    a favore: Arlindo Cunha

    emendamento 17, prima parte

    a favore: Barbara Weiler, Claude Turmes

    emendamento 17, seconda parte

    contro: Claude Turmes

    Relazione Lynne — A5-0270/2003

    paragrafo 10, seconda parte

    a favore: Harlem Désir, Fodé Sylla

    astensione: Hans-Peter Martin

    paragrafo 11, seconda parte

    a favore: Fodé Sylla, Eryl Margaret McNally, Cristina Gutiérrez-Cortines

    contro: Arlene McCarthy

    FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

    (La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 15.00)

    PRESIDENZA: Pat COX

    Presidente

    18.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

    Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

    *

    * *

    Giorgio Calò, nuovo deputato (vedi punto 19), ha firmato l'elenco dei presenti della seduta odierna ma, per ragioni tecniche, non è stato possibile inserirvi il suo nome.

    19.   Composizione del Parlamento

    Le competenti autorità italiane hanno comunicato la nomina di Giorgio Calò in sostituzione di Luciano Caveri, come deputato al Parlamento, con decorrenza 3 settembre 2003.

    Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

    20.   Situazione in Iraq (dichiarazioni seguite da discussione)

    Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Situazione in Iraq

    Franco Frattini (Presidente in carica del Consiglio) e Christopher Patten (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

    Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Pernille Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Emma Bonino, non iscritto, Philippe Morillon, Jannis Sakellariou, Nicholson of Winterbourne, Reinhold Messner, Paul Coûteaux, Dominique F.C. Souchet, Hartmut Nassauer, John Hume, Ulla Margrethe Sandbæk, Jonathan Evans, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Franco Frattini e Christopher Patten.

    La discussione è chiusa.

    21.   Diritti umani nel mondo (2002) e politica dell'UE — L'UE e la lotta contro la tortura (discussione congiunta)

    Relazione sulla situazione dei diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'UE in materia [2002/2011(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: Bob van den Bos (A5-0274/2003)

    Interrogazione orale sull'UE e la lotta contro la tortura presentata da:

    Bob van den Bos, Nicholson of Winterbourne, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Bill Newton Dunn, Johan Van Hecke e Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR;

    Nuala Ahern, Matti Wuori, Danielle Auroi, Kathalijne Maria Buitenweg, Alexander de Roo, Jan Dhaene, Raina A. Mercedes Echerer, Jillian Evans, Monica Frassoni, Ian Stewart Hudghton, Jean Lambert, Alain Lipietz, Nelly Maes, Neil MacCormick, Heide Rühle e Inger Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE;

    Francis Wurtz, Pernille Frahm e André Brie, a nome del gruppo GUE/NGL;

    Niall Andrews, Mary Elizabeth Banotti, Marco Cappato, Paulo Casaca, John Walls Cushnahan, Proinsias De Rossa, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Glenys Kinnock, Torben Lund, Antonio Mussa, Ulla Margrethe Sandbæk, Catherine Stihler, Joke Swiebel, Anders Wijkman e Jan Marinus Wiersma;

    (B5-0274/2003)

    Bob van den Bos illustra la sua relazione e svolge l'interrogazione orale.

    PRESIDENZA: Gérard ONESTA

    Vicepresidente

    Interviene Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) che risponde anche all'interrogazione orale.

    Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

    Intervengono Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Michael Cashman, a nome del gruppo PSE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Gérard Caudron, a nome del gruppo GUE/NGL, Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, Arie M. Oostlander, Giovanni Claudio Fava, Sarah Ludford, Konstantinos Alyssandrakis, Lennart Sacrédeus, Véronique De Keyser, Alexandros Alavanos, Geoffrey Van Orden, Richard Howitt, Arlette Laguiller, Amalia Sartori, Roberto Antonione e Poul Nielson.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 11 del PV del 4.9.2003.

    22.   Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002) (discussione)

    Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002) [2002/2013(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Fodé Sylla (A5-0281/2003)

    Fodé Sylla (relatore) illustra la sua relazione.

    Intervengono António Vitorino (membro della Commissione) e Eurig Wyn (relatore per parere della commissione CULT).

    PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

    Vicepresidente

    Intervengono Anna Karamanou (relatore per parere della commissione FEMM), Thierry Cornillet, a nome del gruppo PPE-DE, Joke Swiebel, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, Alima Boumediene-Thiery, a nome del gruppo Verts/ALE, Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Mario Borghezio, non iscritto, Hubert Pirker, Adeline Hazan, Josu Ortuondo Larrea, Koenraad Dillen, Fodé Sylla, per fatto personale in seguito alle osservazioni di Koenraad Dillen, Jorge Salvador Hernández Mollar, Josu Ortuondo Larrea, per fatto personale in seguito alle osservazioni di Jorge Salvador Hernández Mollar, Sérgio Sousa Pinto, Marco Pannella, Giacomo Santini, Olga Zrihen, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso e Fodé Sylla.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 12 del PV del 4.9.2003.

    23.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

    Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0273/2003).

    Interrogazione 1 di Camilo Nogueira Román: Tragica scomparsa di migranti annegati sulle coste atlantiche e mediterranee del sud dell'Unione.

    Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Josu Ortuondo Larrea (in sostituzione dell'autore).

    Interrogazione 2 di Manuel Medina Ortega: Progetto Ulisse.

    Roberto Antonione risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manuel Medina Ortega e Bernd Posselt.

    Interrogazione 3 di Alexandros Alavanos: Immigrazione clandestina e presidenza italiana dell'UE.

    Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Alexandros Alavanos.

    Interrogazione 4 di Malcolm Harbour: Competitività nell'UE.

    Roberto Antonione risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Malcolm Harbour e Paul Rübig.

    Interrogazione 5 di Piia-Noora Kauppi: Continuazione dell'iniziativa «e-vote» di democrazia interattiva su Internet, durante la Presidenza italiana.

    Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Piia-Noora Kauppi.

    Interrogazione 6 di Mihail Papayannakis: Prigionieri in Iraq.

    Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Alexandros Alavanos (in sostituzione dell'autore).

    Interrogazione 7 di María Izquierdo Rojo: Dialogo euromediterraneo e statuto delle donne.

    Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Izquierdo Rojo.

    Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

    L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

    (La seduta, sospesa alle 19.10, è ripresa alle 21.00)

    PRESIDENZA: Joan COLOM I NAVAL

    Vicepresidente

    24.   Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo — Commercio e sviluppo (discussione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione sulla gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo: politica e priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE [COM(2002) 132 - C5-0335/2002-2002/2179(COS)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Paul A.A.J.G. Lannoye (A5-0273/2003)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul commercio e lo sviluppo: Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi [COM(2002) 513 — 2002/2282(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Luisa Morgantini (A5-0277/2003)

    Paul A.A.J.G. Lannoye illustra la sua relazione.

    Luisa Morgantini illustra la sua relazione.

    Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

    Intervengono Karsten Knolle, a nome del gruppo PPE-DE, Karin Scheele, a nome del gruppo PSE, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, Hans Modrow, a nome del gruppo GUE/NGL, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Liam Hyland, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Nirj Deva, Glenys Kinnock, Willy C.E.H. De Clercq, Armonia Bordes, Seán Ó Neachtain, Bent Hindrup Andersen, Eija-Riitta Anneli Korhola, Harlem Désir, Cristina Gutiérrez-Cortines, Margrietus J. van den Berg, Bashir Khanbhai e Poul Nielson.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 13 del PV del 4.9.2003.

    25.   Salute e riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo (discussione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione sulla salute e la riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo [COM(2002) 129 — C5-0334/2002 — 2002/2178(COS)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: John Bowis (A5-0217/2003)

    John Bowis illustra la sua relazione.

    Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

    Intervengono María Elena Valenciano Martínez-Orozco (relatore per parere della commissione FEMM), Jürgen Zimmerling, a nome del gruppo PPE-DE, Karin Junker, a nome del gruppo PSE, Gérard Caudron, a nome del gruppo GUE/NGL, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Eija-Riitta Anneli Korhola e Margrietus J. van den Berg.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 15 del PV del 4.9.2003.

    26.   Partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della Comunità (discussione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della Comunità [COM(2002) 598 — 2002/2283(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Richard Howitt (A5-0249/2003)

    Richard Howitt illustra la sua relazione.

    Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

    Intervengono Bashir Khanbhai, a nome del gruppo PPE-DE, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Jürgen Zimmerling, Michael Gahler, Richard Howitt e Poul Nielson.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 16 del PV del 4.9.2003.

    27.   Politica di sviluppo ed esecuzione dell'assistenza esterna (2001) (discussione)

    Relazione sulla relazione annuale 2001 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della CE e l'esecuzione dell'assistenza esterna [COM(2002) 490 — C5-0607/2002 — 2002/2246(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Miguel Angel Martínez Martínez (A5-0209/2003)

    Miguel Angel Martínez Martínez illustra la sua relazione.

    Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 7 del PV del 4.9.2003.

    28.   Ordine del giorno della prossima seduta

    L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 334.347/OJJE).

    29.   Chiusura della seduta

    La seduta è tolta alle 23.45.

    Julian Priestley

    Segretario generale

    José Alonso Puerta

    Vicepresidente


    ELENCO DEI PRESENTI

    Hanno firmato:

    Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Darras, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Sturdy, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

    Osservatori

    Bagó Zoltán, Balla Mihály, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Biela Adam, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Drzęźla Bernard, Ekert Milan, Ékes József, Falbr Richard, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Figeľ Jan, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Holáň Vilém, Horvat Franc, Jaskiernia Jerzy, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kļaviņš Paulis, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Konečná Kateřina, Kósá Kovács Magda, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kubovič Pavol, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Lepper Andrzej, Lewandowski Janusz Antoni, Liberadzki Bogusław, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Masácová Petra, Maštálka Jiří, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Pęczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Reiljan Janno, Rutkowski Krzysztof, Savi Toomas, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Smorawiński Jerzy, Surján László, Svoboda Pavel, Szabó Zoltán, Szájer József, Szczygło Aleksander, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.


    ALLEGATO I

    RISULTATI DELLE VOTAZIONI

    Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

    +

    approvato

    -

    respinto

    decaduto

    R

    ritirato

    AN (..., ..., ...)

    votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

    VE ( ..., ..., ...)

    votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

    vs

    votazioni per parti separate

    vd

    votazione distinta

    em

    emendamento

    EC

    emendamento di compromesso

    PC

    parte corrispondente

    S

    emendamento di soppressione

    =

    emendamenti identici

    §

    paragrafo

    art

    articolo

    cons

    considerando

    PR

    proposta di risoluzione

    PRC

    proposta di risoluzione comune

    SEC

    votazione a scrutinio segreto

    1.   Progetto di bilancio rettificativo 3/2003

    Relazione: FÄRM (A5-0261/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

    richiesta maggioranza qualificata

    2.   Accordo di pesca CE/Guinea *

    Relazione: OJEDA SANZ (A5-0264/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    3.   Revisione intermedia del quarto protocollo in materia di pesca fra l'Unione europea e la Groelandia

    Relazione: MIGUELEZ RAMOS (A5-0228/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    4.   Requisiti minimi di formazione per la gente di mare ***I

    Relazione: POIGNANT (A5-0152/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-2

    21

    23

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    3

    commissione

    vd

    -

     

    4

    commissione

    AN

    -

    92, 415, 11

    5

    commissione

    vd

    -

     

    6

    commissione

    vd

    -

     

    10

    commissione

    AN

    -

    93, 430, 8

    12

    commissione

    vd

    -

     

    20

    commissione

    vd

    -

     

    art 17

    24

    PIECYK e a.

     

    -

     

    art 18, § 3, lettera a)

    25

    PSE

     

    +

     

    7

    commissione

     

     

    art 18, § 3, lettera b)

    26

    PSE

     

    +

     

    8

    commissione

     

     

    art 18, § 3, dopo la lettera b)

    27

    PSE

     

    +

     

    9

    commissione

     

     

    art 18, § 3, lettera c)

    28

    PSE

     

    +

     

    art 18, § 3, lettera d)

    29

    PSE

     

    +

     

    11

    commissione

     

     

    art 18 bis

    30

    PSE

     

    +

     

    13

    commissione

     

     

    14

    commissione

     

     

    art 18 ter, § 1

    15

    commissione

     

    -

     

    31 pc

    PSE

     

    +

     

    art 18 ter, dopo il § 1

    31 pc

    PSE

     

    +

     

    art 18 ter, § 2

    16

    commissione

     

    +

     

    31pc

    PSE

     

    +

     

    art 18 ter, § 3

    17

    commissione

     

    -

     

    art 18 ter, dopo il § 3

    31 pc

    PSE

     

    +

     

    art 18 ter, dopo il § 4

    18

    commissione

     

    -

     

    19

    commissione

     

    -

     

    31 pc

    PSE

     

    +

     

    art 18 quater

    32

    PSE

     

    +

     

    art 2, «entrata in vigore»

    22

    commissione

     

    -

     

    33

    PSE

     

    +

     

    art 2, lettera A

    34

    PSE

     

    +

     

    35

    PSE

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale

    Verts/ALE: emm. 4, 10

    Richieste di votazione distinta

    PSE: emm. 3, 5, 4, 6, 12, 10, 20

    ELDR: emm. 3, 4, 5, 6, 12

    5.   Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I

    Relazione: LAMBERT (A5-0226/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    3-19

    21-26

    28-32

    34-35

    37-40

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    1

    commissione

    AN

    -

    25, 488, 42

    2

    commissione

    AN

    -

    227, 281, 43

    20

    commissione

    vd / VE

    -

    65, 274, 211

    33

    commissione

    vd

    -

     

    43

    commissione

    AN

    -

    229, 290, 42

    44

    commissione

    vs

     

     

    1

    -

     

    2

    +

     

    45

    commissione

    AN

    +

    367, 155, 38

    art 15

    50

    PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

     

    +

     

    art 18

    36

    commissione

     

    -

     

    53

    PPE-DE + PSE + ELDR + Verts/ALE

     

    +

     

    art 20

    41

    commissione

     

    -

     

    54

    PPE-DE + PSE + ELDR + Verts/ALE

     

    +

     

    art 55

    55

    PPE-DE, PSE + Verts/ALE

     

    +

     

    art 27 bis

    42

    commissione

    vd

     

    art 57

    51

    PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

     

    +

     

    art 59

    52

    PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

     

    +

     

    art 72

    56

    PPE-DE + Verts/ALE

    AN

    +

    454, 19, 81

    cons

    (votazione in blocco)

    46-47

    PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

     

    +

     

    cons

    48

    PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

    AN

    +

    443, 64, 42

    cons

    49

    PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

    vd

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    L'emendamento 27 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

    Richieste di votazione per appello nominale

    PPE-DE: em. 56

    BUSHILL-MATTHEWS e a.: emm. 2, 43, 1, 45, 48

    Richieste di votazione per parti separate

    PSE

    em. 44

    prima parte:«promuovere la cooperazione ... diritto di lavoro»

    seconda parte:«elaborare proposte ... previdenza sociale»

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: emm. 2, 20, 43

    PSE: emm. 20, 43, 48, 56

    Verts/ALE: emm. 1, 20, 33, 42, 44, 49

    UEN: emm. 1, 20, 42, 43, 45

    Varie

    Il gruppo PSE ha ritirato la firma sull'em. 56.

    6.   DAPHNÉ II (2004-2008) ***I

    Relazione: GRÖNER (A5-0280/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-10

    12-14

    16-17

    19-29

    31-34

    36-38

    40

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    11

    commissione

    vd/VE

    +

    287, 252, 12

    15

    commissione

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    -

     

    30

    commissione

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    -

     

    35

    commissione

    vd

    +

     

    39

    commissione

    vd

    +

     

    art 5, § 1

    41

    PSE

    AN

    -

    270, 271, 20

    18

    commissione

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

    AN

    +

    506, 0, 53

    Richieste di votazione per appello nominale

    PSE: em. 41, votazione finale

    Richiesta di votazione per parti separate

    PPE-DE

    em. 15

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «e dei potenziali aggressori»

    seconda parte: tali termini

    em. 30

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «e dei potenziali aggressori»

    seconda parte: tali termini

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: emm. 11, 35, 39

    7.   Conti economici dell'agricoltura ***I

    Relazione: IZQUIERDO ROJO (A5-0268/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    insieme del testo — votazione in blocco

    1-5

    PSE

    VE

    -

    213, 298, 37

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

    AN

    +

    532, 5, 21

    Richieste di votazione per appello nominale

    PPE-DE: votazione finale

    8.   Basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario

    Relazione: KOUKIADIS (A5-0180/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    9.   Quadro di valutazione dell'attuazione dell'agenda per la politica sociale

    Relazione: FIGUEIREDO (A5-0247/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 3

     

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    dopo il § 3

    11

    GUE/NGL

     

    -

     

    § 6

    16

    PPE-DE

     

    +

     

    § 7, lettera a)

     

    testo originale

    vd

    +

     

    § 7, dopo la lettera c)

    1 =

    5 =

    PSE

    Verts/ALE

    AN

    +

    398, 141, 14

    17

    PPE-DE

    vs/AN

     

     

    1

    +

    360, 139, 41

    2

    -

    154, 333, 36

    2 =

    6 =

    PSE

    Verts/ALE

    AN

     

    3 =

    7 =

    PSE

    Verts/ALE

    AN

    +

    395, 128, 25

    § 7, lettera g)

    12

    GUE/NGL

     

    -

     

    §

    testo originale

    vd/VE

    +

    419, 91, 12

    § 7, lettera h)

     

    testo originale

    vd

    +

     

    § 7, lettera i)

     

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    § 7, lettera k)

    15

    PPE-DE

     

    +

     

    § 9

    4 =

    8 =

    PSE

    Verts/ALE

    AN

    -

    249, 279, 8

    § 10

     

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    § 13

    14

    GUE/NGL

     

    -

     

    dopo il cons B

    9

    GUE/NGL

     

    -

     

    cons D

    13

    GUE/NGL

     

    -

     

    cons J

    10

    GUE/NGL

     

    -

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale

    PSE: emm. 1, 2, 3, 4

    BUSHILL-MATTHEWS e a.: emm. 2, 4, 6, 2, 8, 17

    Richieste di votazione per parti separate

    PSE

    em. 17

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «del diritto di serrata»

    seconda parte: tali termini

    ELDR

    § 7, lettera i)

    prima parte:«l'elaborazione di un indicatore... Strategia europea dell'occupazione»

    seconda parte: resto

    § 10

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «individuale, intrasmissibile e irrinunciabile»

    seconda parte: tali termini

    GUE/NGL

    § 3

    prima parte:«lamenta che si mantengano... e del patto di stabilità»

    seconda parte:«a tal fine... orientamenti per l'occupazione»

    Richieste di votazione distinta

    ELDR: § 7, lettere a), g) e h)

    Varie

    La on. Cauquil è ugualmente firmataria per l'emendamento 11.

    10.   Diritti e dignità delle persone con disabilità

    Relazione: LYNNE (A5-0270/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 10

     

    testo originale

    vd

     

     

    1

    +

     

    2/AN

    +

    398, 125, 8

    § 11

     

    testo originale

    vd

     

     

    1

    +

     

    2/AN

    +

    387, 111, 11

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Richieste di votazione per parti separate

    PSE

    § 10

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «così come quelle che rappresentano disabili»

    seconda parte: tali termini

    § 11

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «e le organizzazioni che rappresentano disabili»

    seconda parte: tali termini


    ALLEGATO II

    RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

    Relazione Poignant A5-0152/2003

    Emendamento 4

    Favorevoli: 92

    EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

    ELDR: Boogerd-Quaak, Nordmann

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Borghezio, Gobbo, Speroni

    PPE-DE: Wijkman

    PSE: Carnero González, Martin David W., Weiler

    UEN: Hyland

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

    Contrari: 415

    EDD: Booth, Farage, Kuntz, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Turco

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Fitzsimons, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 11

    EDD: Abitbol

    GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

    NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

    Relazione Poignant A5-0152/2003

    Emendamento 10

    Favorevoli: 93

    EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Boogerd-Quaak, Di Pietro

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Kronberger, Raschhofer

    PPE-DE: Wijkman

    UEN: Fitzsimons

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

    Contrari: 430

    EDD: Abitbol, Booth, Farage, Kuntz, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Berlato, Camre, Hyland, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Segni, Turchi

    Astensioni: 8

    NI: Garaud, Martinez

    UEN: Bigliardo, Marchiani, Mussa, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

    Relazione Lambert A5-0226/2003

    Emendamento 1

    Favorevoli: 25

    EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

    ELDR: Boogerd-Quaak, Flesch, Paulsen, Schmidt, Thors

    GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

    NI: Borghezio, Gobbo, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Speroni

    PPE-DE: Oostlander

    PSE: Gröner, Junker

    UEN: Fitzsimons

    Verts/ALE: Gahrton

    Contrari: 488

    EDD: Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Astensioni: 42

    EDD: Abitbol

    GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

    NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Ford, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    Relazione Lambert A5-0226/2003

    Emendamento 2

    Favorevoli: 227

    EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

    ELDR: Boogerd-Quaak, Flesch, Sterckx, Thors

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

    PPE-DE: Wijkman

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 281

    EDD: Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 43

    EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

    NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    UEN: Berlato

    Relazione Lambert A5-0226/2003

    Emendamento 43

    Favorevoli: 229

    EDD: Belder, Blokland, van Dam

    ELDR: Boogerd-Quaak, Flesch, Olsson, Sterckx, Thors, Van Hecke

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

    PPE-DE: Glase, Wijkman

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 290

    EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: van den Berg, Lund, Thorning-Schmidt

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 42

    EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

    NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Poos, Read, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    Relazione Lambert A5-0226/2003

    Emendamento 45

    Favorevoli: 367

    EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Contrari: 155

    EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Varaut

    PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Astensioni: 38

    GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

    NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    Relazione Lambert A5-0226/2003

    Emendamento 56

    Favorevoli: 454

    EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

    NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Rossa, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Ford, Garot, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 19

    EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

    ELDR: Costa Paolo

    NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

    PPE-DE: Costa Raffaele, Mennea, Santini

    PSE: Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Marinho

    UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

    Astensioni: 81

    EDD: Booth, Farage, Titford

    GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Krivine, Laguiller, Patakis, Vachetta

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Cerdeira Morterero, Corbett, Darras, De Keyser, Désir, Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Lund, Moraes, Müller Rosemarie, Paciotti, Poignant, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Wynn, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

    Relazione Lambert A5-0226/2003

    Emendamento 48

    Favorevoli: 443

    EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

    NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 64

    EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

    NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

    PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

    UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 42

    GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller, Vachetta

    NI: Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    UEN: Musumeci

    Relazione Gröner A5-0280/2003

    Emendamento 41

    Favorevoli: 270

    EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

    ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Dybkjær, Thors

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 271

    EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Sichrovsky, Stirbois

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    Astensioni: 20

    EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

    ELDR: Lynne, Newton Dunn

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

    PSE: Bösch, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Wynn

    UEN: Hyland

    Relazione Gröner A5-0280/2003

    Risoluzione

    Favorevoli: 506

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Astensioni: 53

    EDD: Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

    GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

    PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

    UEN: Camre, Musumeci

    Relazione Izquierdo Rojo A5-0268/2003

    Risoluzione

    Favorevoli: 532

    EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 5

    EDD: Booth, Farage, Titford

    GUE/NGL: Alyssandrakis

    PPE-DE: Cesaro

    Astensioni: 21

    EDD: Abitbol

    GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis

    NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

    Relazione Figueiredo A5-0247/2003

    Emendamenti 1 e 5

    Favorevoli: 398

    ELDR: André-Léonard, Thors

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

    PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 141

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk, Titford

    ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Mennea, Nicholson, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

    PSE: Lund, Thorning-Schmidt

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 14

    EDD: Saint-Josse

    GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Fraisse, Herzog, Laguiller

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

    Verts/ALE: Gahrton

    Relazione Figueiredo A5-0257/2003

    Emendamento 17, prima parte

    Favorevoli: 360

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

    PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 139

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Raymond, Sandbæk, Titford

    ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

    NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Mennea, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers, Wachtmeister

    PSE: Lund, Thorning-Schmidt

    UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 41

    EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

    GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martinez, Pannella, Turco

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    UEN: Berlato

    Relazione Figueiredo A5-0257/2003

    Emendamento 17, seconda parte

    Favorevoli: 154

    ELDR: André-Léonard, Sanders-ten Holte

    GUE/NGL: Fraisse, Modrow

    NI: Hager, Ilgenfritz, Sichrovsky

    PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Karas, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Dehousse, Marinho, Martínez Martínez

    Verts/ALE: Turmes

    Contrari: 333

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

    ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Langenhagen, Lulling, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Mauro, Mennea, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers, Wachtmeister

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Astensioni: 36

    EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

    ELDR: Manders

    NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Pannella

    PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

    Relazione Figueiredo A5-0247/2003

    Emendamenti 3 e 7

    Favorevoli: 395

    ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Thors

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

    PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 128

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Lulling, McMillan-Scott, Mennea, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

    UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 25

    EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

    GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Herzog, Korakas, Laguiller, Patakis

    NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

    PPE-DE: Rübig, Xarchakos

    PSE: Adam, Wynn

    Relazione Figueiredo A5-0247/2003

    Emendamenti 4 e 8

    Favorevoli: 249

    EDD: Belder, Blokland, van Dam

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

    NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

    PPE-DE: Kauppi, Pomés Ruiz, Wijkman, Zappalà

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 279

    EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

    UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 8

    NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Pannella, Turco

    PSE: Lund, Thorning-Schmidt

    Relazione Lynne A5-0270/2003

    Paragrafo 10, seconda parte

    Favorevoli: 398

    EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Koukiadis, Lalumière, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Roure, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Swiebel, Terrón i Cusí, Valenciano Martínez-Orozco, Zorba, Zrihen

    UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 125

    EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

    Astensioni: 8

    GUE/NGL: Krivine, Vachetta

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

    Relazione Lynne A5-0270/2003

    Paragrafo 11, seconda parte

    Favorevoli: 387

    EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

    PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Cercas, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Lalumière, Leinen, McNally, Marinho, Martínez Martínez, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Rothley, Roure, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Swiebel, Terrón i Cusí, Zorba, Zrihen

    UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 111

    EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

    PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Kauppi

    PSE: Adam, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, De Rossa, Díez González, Ettl, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

    Astensioni: 11

    GUE/NGL: Krivine, Vachetta

    NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

    PSE: Martin Hans-Peter, Swoboda, Vairinhos


    TESTI APPROVATI

     

    P5_TA(2003)0361

    Progetto di bilancio rettificativo 3/2003

    Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2003 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003, Sezione III — Commissione (10190/2003 — C5-0289/2003 — 2003/2103(BUD))

    Il Parlamento europeo,

    visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e in particolare gli articoli 37 e 38,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003 nella versione finale adottata il 19 dicembre 2002 (2),

    visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

    visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2003 dell'Unione europea relativo all'esercizio finanziario 2003, che la Commissione ha presentato il 14 maggio 2003 (SEC(2003) 552),

    visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2003 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2003, che il Consiglio ha stabilito il 16 giugno 2003 (10190/2003 — C5-0289/2003),

    visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0261/2003),

    A.

    considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2003 mira a iscrivere nel bilancio 2003 l'eccedenza dell'esercizio finanziario 2002, per un importo pari a 7,4 miliardi di EUR,

    B.

    considerando che tale eccedenza consiste in vari elementi, il più importante dei quali è la insufficiente attuazione dei programmi UE per un importo pari a 8,95 miliardi di EUR,

    C.

    considerando tuttavia che 1 miliardo di EUR dell'eccedenza era già incluso al momento dell'adozione del bilancio 2003,

    D.

    considerando che l'importo esatto e definitivo dell'eccedenza dipendeva dal risultato dei bilanci rettificativi 1/2003 e 2/2003, ciascuno contenente elementi che avrebbero potuto influire sul risultato finale,

    E.

    considerando che il Consiglio ha stabilito il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2003 prima del completamento finale delle procedure relative ai bilanci rettificativi 1/2003 e 2/2003,

    1.

    deplora il fatto che l'eccedenza per il 2002 assommi a 7,4 miliardi di EUR; rileva tuttavia che ciò rappresenta un significativo passo avanti rispetto all'importo di 15 miliardi di EUR per il 2001;

    2.

    conviene sulla modifica del Consiglio relativa al progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2003;

    3.

    si rammarica tuttavia per i tempi di adozione da parte del Consiglio del progetto di bilancio rettificativo, che avrebbe dovuto essere adottato solamente dopo il pieno completamento delle procedure relative ai bilanci rettificativi 1/2003 e 2/2003;

    4.

    decide di non presentare emendamenti di bilancio e di accogliere il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2003 del Consiglio;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002.

    (2)  GU L 54 del 28.2.2003.

    (3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    P5_TA(2003)0362

    Accordo di pesca CE/Guinea *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (COM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 107) (1),

    visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0128/2003),

    visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0264/2003),

    1.

    approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e la conclusione dell'accordo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 3 bis (nuovo)

     

    Articolo 3 bis

    Prima della conclusione di ogni negoziato per il rinnovo dell'accordo vigente, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle condizioni in cui l'accordo è stato applicato. Tale relazione comprende un'analisi costibenefici che a sua volta possa garantire che la contropartita finanziaria destinata ad azioni specifiche di sviluppo sostenibile contribuisca al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del paese associato.

    Emendamento 2

    Articolo 3 ter (nuovo)

     

    Articolo 3 ter

    Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce alla Commissione, ove opportuno, un mandato a negoziare in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.


    (1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

    P5_TA(2003)0363

    Revisione intermedia del quarto Protocollo in materia di pesca fra l'UE e la Groenlandia

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una revisione intermedia del quarto Protocollo in materia di pesca fra l'UE e la Groenlandia (COM(2002) 697 — (2003/2035(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 697),

    viste le conclusioni del Consiglio dei ministri «Pesca» del 30 ottobre 1997 sugli accordi internazionali di pesca,

    vista la sua posizione del 16 maggio 2001 sulla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (1),

    vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca (2),

    vista la sua risoluzione del 20 novembre 2002 sulla comunicazione della Commissione relativa alla riforma della politica comune della pesca (calendario) (3),

    vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2003 sulla Dimensione nordica — Piano d'azione 2004-2006 (4),

    vista la relazione speciale 3/2001 della Corte dei conti relativa alla gestione da parte della Commissione degli accordi internazionali di pesca (5) nonché la relazione annuale relativa all'esercizio 2001 (6),

    visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0228/2003),

    A.

    considerando che gli accordi internazionali di pesca fra la Comunità e i paesi terzi devono essere retti dagli stessi principi, senza alcuna distinzione, in un quadro integrato ai fini della conclusione degli accordi di pesca, in cui siano compresi i principi di buongoverno, trasparenza e utilizzo ottimale delle risorse di bilancio dell'Unione,

    B.

    considerando che il trattato sul ritiro o trattato sulla Groenlandia, che disciplina le relazioni fra la Comunità e la Groenlandia, stabilisce la libera esportazione dei prodotti della pesca groenlandesi verso la Comunità in cambio di un accordo di pesca che dia possibilità soddisfacenti di accesso,

    C.

    considerando la necessità di riformulare il quadro di relazioni fra la Comunità e la Groenlandia e che, nell'ultima fase della Convenzione sul futuro dell'Europa e alla vigilia di una Conferenza intergovernativa, è questo il momento adeguato se si vogliono introdurre modifiche all'articolo 188 del trattato che consentano di raggiungere un accordo di cooperazione con la Groenlandia nonché un accordo di pesca,

    D.

    considerando che tale accordo è il secondo in ordine d'importanza fra quelli firmati dalla Comunità quanto alla compensazione finanziaria, mentre non può dirsi altrettanto per le possibilità di cattura,

    E.

    considerando che la Corte dei conti ha formulato severe critiche alla gestione degli accordi di pesca da parte della Commissione, in particolare per le caratteristiche atipiche di tale accordo di pesca e perché la compensazione finanziaria sarebbe sproporzionata rispetto alle catture,

    F.

    considerando tuttavia la necessità di mantenere relazioni strette fra la Comunità e la Groenlandia e riconoscendo l'importanza della Groenlandia per il mantenimento dello sviluppo sostenibile in tutta la regione artica e la sua posizione centrale nella dimensione nordica della politica dell'Unione,

    G.

    considerando che attraverso lo scambio di quote l'accordo di pesca permette alle navi comunitarie di pescare nei fondali dell'Islanda, della Norvegia e delle isole Faroe,

    H.

    considerando che d'altra parte ciò costituisce un pregiudizio, poiché si consente alle navi di questi tre paesi, mediante risorse finanziarie comunitarie, di pescare nelle zone di pesca della Groenlandia, mentre le altre navi della flotta comunitaria non possono farlo,

    I.

    considerando l'importanza che tale accordo riveste per la Groenlandia, dato che i 42,82 milioni di euro annui di compensazione finanziaria, pari a 900 EUR pro capite, rappresentano il 4 % del suo PIL,

    J.

    considerando che la cooperazione finanziaria è aumentata con ciascun protocollo, mentre le possibilità di pesca si sono ridotte,

    K.

    considerando che la compensazione finanziaria deve rispecchiare esattamente il valore commerciale dei diritti ottenuti, senza includervi altri elementi, e che i costi devono essere ripartiti in modo adeguato fra la Comunità e gli armatori,

    L.

    considerando che i diritti di pesca ottenuti in un accordo devono corrispondere alla realtà delle catture, per quantità e specie, che ci si possono aspettare sulla base delle informazioni scientifiche disponibili,

    M.

    considerando la necessità che la flotta comunitaria sfrutti in maniera ottimale le possibilità di pesca, evitando che alla fine dell'anno rimangano quote inutilizzate,

    N.

    considerando che la Comunità dispone di una notevole esperienza nella creazione di imprese miste con paesi terzi e che esse producono effetti benefici per la Comunità e per lo sviluppo dei locali settori della pesca,

    O.

    considerando che, alla luce delle caratteristiche del settore della pesca della Groenlandia e dell'esperienza degli ultimi anni, le associazioni temporanee di imprese costituiscono lo strumento più idoneo per la cooperazione tra la Comunità e la Groenlandia in materia di pesca,

    P.

    considerando che le proposte formulate dalla Commissione per la cooperazione con la Groenlandia dopo il 2006 non si limitano agli aspetti relativi alla pesca,

    Q.

    considerando che la Groenlandia gode dello status di paese e territorio d'oltremare,

    1.

    approva la presentazione della revisione intermedia da parte della Commissione e sottolinea che rappresenta un passo importante della Commissione per tener conto della richiesta del Parlamento concernente la presentazione di relazioni generali di valutazione, comprese le analisi costi/benefici, prima dell'inizio dei negoziati su rinnovi o su nuovi protocolli o accordi;

    2.

    riconosce la relazione speciale tra l'Unione europea e la Groenlandia e la situazione economica specifica della Groenlandia;

    3.

    condivide con la Commissione la volontà di conseguire un accordo generale di cooperazione fra la Comunità e la Groenlandia che consenta di rafforzare le relazioni fra le parti e la partecipazione della Groenlandia alle politiche comunitarie;

    4.

    riconosce la necessità di fornire assistenza finanziaria alla Groenlandia, ma respinge la presente impostazione di includere tale assistenza nella compensazione finanziaria concessa in base all'Accordo di pesca;

    5.

    chiede al Consiglio di dare mandato alla Commissione affinché negozi una revisione dell'attuale protocollo nel senso delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti e dal Parlamento, e che in particolare separi da tale accordo gli elementi non attinenti alla pesca;

    6.

    condivide la proposta avanzata dalla Commissione nella sua comunicazione di adeguare il protocollo, nel corso della revisione intermedia, onde assegnare quote di cattura corrispondenti ai pareri scientifici e di destinare parte della compensazione finanziaria al sostegno ad una politica della pesca locale coerente;

    7.

    insiste sul fatto che gli aspetti delle relazioni fra l'UE e la Groenlandia non attinenti alla pesca siano finanziati a carico della rubrica 4 delle prospettive finanziarie (azioni esterne) o dal Fondo europeo di sviluppo;

    8.

    esorta il Consiglio e la Commissione a sottolineare, nel quadro della revisione intermedia, la necessità di una distribuzione equa dei costi di tale accordo tra la Comunità e gli armatori, in modo analogo a quanto avviene per la maggior parte degli accordi internazionali di pesca;

    9.

    ribadisce la sua richiesta alla Commissione di elaborare un'analisi costi/benefici di tale accordo;

    10.

    richiama l'attenzione sullo scarso sfruttamento delle possibilità di pesca fissate nel protocollo e sul conseguente spreco di risorse finanziarie per la Comunità;

    11.

    chiede a tal fine che vengano meglio determinati i diritti di cattura per ciascuna specie, in funzione della situazione reale di ciascuno stock, e che le quote assegnate e non sfruttate dalle flotte degli Stati membri cui fa riferimento il protocollo possano essere utilizzate da altre, come stabilito nell'ambito degli accordi di pesca che implicano compensazioni finanziarie;

    12.

    chiede alla Commissione di dare impulso alla costituzione di imprese miste e, soprattutto, di associazioni temporanee di imprese, fra la Comunità e la Groenlandia, che possono risultare di notevole importanza per lo sviluppo dell'economia locale e per un migliore sfruttamento dei diritti di pesca; chiede che una parte della compensazione finanziaria sia destinata a tale fine;

    13.

    chiede alla Commissione di rispettare l'obbligo di informare debitamente il Parlamento su tale accordo, nelle fasi di preparazione, esecuzione, valutazione e revisione intermedia;

    14.

    chiede di essere associato, nella procedura di revisione intermedia, al negoziato con la Groenlandia;

    15.

    sottolinea che, prima della scadenza dell'attuale quarto protocollo dell'accordo di pesca nel dicembre 2006, la Commissione dovrà presentare una proposta concernente un nuovo protocollo in cui la compensazione finanziaria corrisponderà soltanto all'effettiva utilizzazione delle possibilità di pesca finanziate in base al capitolo 11 03 (ex capitolo B7-80) e, allo stesso tempo, una proposta concernente un accordo per la concessione di assistenza finanziaria alla Groenlandia in linea con le norme generali del bilancio in materia di cooperazione allo sviluppo;

    16.

    reputa opportuna l'elaborazione di una relazione d'iniziativa da parte delle sue commissioni competenti per definire le future relazioni fra la Comunità e la Groenlandia a partire dal 2006;

    17.

    chiede alle autorità groenlandesi di ammettere l'opportunità di introdurre, nel corso della revisione intermedia, le modifiche atte a migliorare tale protocollo senza che sia necessario attenderne la scadenza;

    18.

    chiede al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Regno di Danimarca e al governo locale della Groenlandia.


    (1)  GU C 34 del 7.2.2002, pag. 240.

    (2)  GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 401.

    (3)  P5_TA(2002)0555.

    (4)  P5_TA(2003)0020.

    (5)  GU C 210 del 27.7.2001, pag. 1.

    (6)  GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

    P5_TA(2003)0364

    Requisiti minimi di formazione per la gente di mare ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2003) 1 — C5-0006/2003 — 2003/0001(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 1) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0006/2003),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0152/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    chiede alla Commissione di essere nuovamente consultato qualora essa intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P5_TC1-COD(2003)0001

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3) stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di certificati e ai servizi di guardia, come modificata (di seguito «Convenzione STCW»).

    (2)

    È necessario prestare un'adeguata attenzione alla situazione dei marittimi e della loro formazione all'interno dell'Unione europea al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze dei marittimi all'interno dell'Unione europea.

    (3)

    È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla Convenzione STCW. La direttiva 2001/25/CE definisce le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi.

    (4)

    La direttiva 2001/25/CE prevede che le procedure e i criteri per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi e per il riconoscimento degli istituti di formazione marittima e dei programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima siano riesaminati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

    (5)

    L'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE ha rivelato che alcune modifiche a tali procedure e a tali criteri potrebbero notevolmente migliorare l'affidabilità del sistema di riconoscimento, semplificando nel contempo gli obblighi di monitoraggio e di notifica imposti agli Stati membri.

    (6)

    La conformità ai requisiti della Convenzione STCW dei paesi terzi che offrono corsi di formazione può essere valutata più efficacemente secondo un sistema armonizzato. Occorre pertanto affidare questo compito alla Commissione per conto dell'intera Comunità.

    (7)

    Per garantire che un paese terzo riconosciuto continui a soddisfare pienamente i requisiti della Convenzione STCW il riconoscimento deve essere regolarmente riesaminato e, se opportuno, prorogato. Il riconoscimento di un paese terzo che non soddisfa i requisiti della Convenzione STCW deve essere revocato fino a quando il paese in questione pone rimedio alle carenze.

    (8)

    La decisione di prorogare o revocare il riconoscimento può essere presa in modo più efficace secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario.

    (9)

    Il monitoraggio continuo della conformità dei paesi terzi riconosciuti può essere realizzato più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato.

    (10)

    Uno dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito«l'Agenzia») consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti a questa affidati dalla legislazione comunitaria in materia di formazione della gente di mare, rilascio di certificati e servizi di guardia.

    (11)

    Occorre pertanto che l'Agenzia assista la Commissione nell'esecuzione dei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di paesi terzi. È opportuno inoltre che l'Agenzia collabori nel monitorare la conformità dei paesi terzi ai requisiti della Convenzione STCW.

    (12)

    La Convenzione STCW stabilisce il regime linguistico applicabile ai certificati e alle convalide che attestano il rilascio di un certificato. È necessario che le vigenti disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate ai pertinenti requisiti di tale Convenzione.

    (13)

    La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (di seguito«Convenzione SOLAS») del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra. È necessario che le disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate alle recenti modifiche apportate a tale Convenzione, entrate in vigore il 1o luglio 2002.

    (14)

    Occorre prevedere le necessarie procedure di adeguamento della direttiva 2001/25/CE ai futuri sviluppi del diritto comunitario.

    (15)

    La direttiva 2001/25/CE viene modificata in conseguenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2001/25/CE è modificata come segue:

    (1)

    L'articolo 5 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 3 è modificato come segue:

    «3.   I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1 della Convenzione STCW.»

    b)

    al paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:

    «Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 della Convenzione STCW.»

    (2)

    All'articolo 17, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.»

    (3)

    All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Gli appartenenti alla gente di mare che non possiedono il certificato di cui all'articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, mediante la procedura in appresso, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

    a)

    Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione .

    La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati di abilitazione .

    b)

    La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 bis.

    c)

    Se, entro il termine di cui alla lettera b), non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2.

    d)

    Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione tenendo conto delle disposizioni di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato II .

    e)

    Restano validi i riconoscimenti dei certificati di abilitazione rilasciati da paesi terzi riconosciuti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il... (4). Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 18 bis.

    f)

    La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    (4)  18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»"

    (4)

    Sono inseriti i seguenti articoli 18 bis e 18 ter:

    « Articolo 18 bis

    1.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.

    2.     Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa immediatamente gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.

    3.   Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione .

    4.   La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno ai requisiti della Convenzione STCW.

    5.     Quando sussistono indizi che uno determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutti i requisiti della Convenzione STCW.

    6.   La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.

    7.     Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. La gente di mare titolare di detta convalida non può tuttavia esigere una convalida che attesti una sua qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

    Articolo 18 ter

    1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una nuova valutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), compresi quelli di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera f), per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione .

    2.    La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 20 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.

    3.   La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.»

    (5)

    All'articolo 22, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

    «La presente direttiva può essere modificata secondo la stessa procedura anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria»

    (6)

    L'allegato II è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il ... (5). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Entro il ... (6), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un'analisi e una valutazione approfondite delle disposizioni IMO, della loro applicazione e delle nuove conoscenze acquisite per quanto concerne la relazione tra la sicurezza e il livello di formazione della gente di mare.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ,

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C... del..., pag....

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2003.

    (3)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17 . Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

    (5)   18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    (6)  5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    ALLEGATO

    L'allegato II della direttiva 2001/25/CE è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO II

    CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3, LETTERA A).

    1.

    Il paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.

    2.

    Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.

    3.

    La Commissione, assistita dall'AESM e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati si è accertata , adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.

    4.

    Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.

    5.

    Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.

    6.

    Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW

    P5_TA(2003)0365

    Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(1998) 779 — C4-0137/1999 — 1998/0360(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 779) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 18, 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0137/1999),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0226/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.

    P5_TC1-COD(1998)0360

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 18, 42 e 308,

    vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione delle parti sociali e della Commissione amministrativa per sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 241 del trattato  (3) ,

    considerando quanto segue:

    1)

    considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale s'inscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e debbono contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione;

    2)

    considerando lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso il campo di applicazione rende necessaria una tutela simile, per quanto concerne l'applicazione di dette disposizioni, a quella prevista ai sensi del presente regolamento, in particolare quanto al cumulo dei periodi assicurativi e alla rinuncia alle clausole di residenza per aver diritto a determinate prestazioni;

    3)

    considerando che, in ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro campo d'applicazione quanto alle persone, è preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica a tutte le persone che sono o sono state sottoposte alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro;

    4)

    considerando che il principio della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori frontalieri, i quali affrontano problemi specifici poiché non risiedono nello Stato in cui lavorano,

    5)

    considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

    6)

    considerando che è opportuno, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali;

    7)

    considerando l'esigenza di una maggiore convergenza fra le norme, come quelle che determinano la residenza nella convenzione in materia di doppia imposizione e nel regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità  (4) ;

    8)

    considerando che le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai loro superstiti, la conservazione dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in via d'acquisizione;

    9)

    considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell'apertura e della conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché tramite l'erogazione di prestazioni alle diverse categorie di persone cui si applica il presente regolamento;

    10)

    considerando che all'interno della Comunità non è in linea di principio giustificato far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell'interessato, anche se — in determinati casi specifici — in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente economico e sociale dell'interessato, il luogo di residenza potrebbe essere preso in considerazione;

    11)

    considerando che è opportuno sottoporre le persone che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da far sì che siano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare;

    12)

    considerando che, allo scopo di garantire quanto meglio è possibile la parità di trattamento di tutte le persone occupate sul trerritorio di uno Stato membro, è opportuno determinare quale legislazione applicabile, come norma generale, la legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l'interessato esercita la sua attività subodinata o autonoma, nel pieno rispetto e nel mutuo riconoscimento delle pertinenti regolamentazioni dello Stato membro d'origine ;

    13)

    considerando che è opportuno derogare a tale norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di ricongiungimento;

    14)

    considerando che nel campo delle prestazioni di malattia e di maternità, occorre garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

    15)

    considerando che la posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell'assicurazione malattia adattate a questa situazione;

    16)

    considerando che occorre, in materia di prestazioni d'invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa;

    17)

    considerando che è opportuno elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e di sopravvivenza qualora l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri;

    18)

    considerando che è opportuno prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione e soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto;

    19)

    considerando che, per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l'applicazione di tali clausole;

    20)

    considerando che, in materia di prestazioni dovute ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, occorre, allo scopo di garantirne la protezione, discplinare la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

    21)

    considerando che è opportuno comprendere gli assegni in caso di morte nelle prestazioni di malattia in natura;

    22)

    considerando che, per permettere la mobilità delle persone in condizioni migliori è necessario assicurare un coordinamento più completo tra i regimi d'assicurazione e di assistenza disoccupazione in tutti gli Stati membri;

    23)

    considerando che, in questa prospettiva, per facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri, è opportuno concedere al lavoratore rimasto privo d'occupazione il beneficio, entro limiti precisi, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro cui esso è stato sottoposto da ultimo;

    24)

    considerando che, al fine di evitare perdite ingiustificate di prestazioni, è opportuno prevedere norme di comportamento specifiche per le prestazioni di pensionamento anticipato;

    25)

    considerando che, allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in conformità della legislazione dello Stato competente e in virtù della legislazione del paese di residenza dei familiari;

    26)

    considerando che è necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere la collaborazione fra gli Stati membri;

    27)

    considerando che lo sviluppo e l'impiego di servizi telematici per lo scambio di informazioni richiedono l'istituzione, sotto l'egida della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nei settori del trattamento dell'informazione;

    28)

    considerando che l'impiego di servizi telematici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli su carta;

    29)

    considerando che gli scambi di informazioni si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati di carattere personale;

    30)

    considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento;

    31)

    considerando che conformemente all'invito alla semplificazione espresso dal Consiglio di Edimburgo del dicembre 1992, ed in un intento di trasparenza e leggibilità, è opportuno semplificare le norme relative al coordinamento;

    32)

    considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1408/71 e sostituirlo con un nuovo regolamento;

    33)

    considerando che ciò è conforme alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 5 del trattato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO PRIMO

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo primo

    Campo d'applicazione quanto alle persone

    1.    Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno degli Stati membri e agli apolidi o profughi residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

    2.     Il presente regolamento si applica altresì ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione ratione materiae

    1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni di sicurezza sociale che riguardano in particolare:

    a)

    la malattia;

    b)

    la maternità e la paternità (assimilate) ;

    c)

    l'invalidità;

    d)

    la vecchiaia;

    e)

    gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    f)

    la sopravvivenza o i superstiti;

    g)

    la morte;

    h)

    la disoccupazione;

    i)

    il pensionamento anticipato;

    j)

    la famiglia.

    2.   Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

    3.   Tuttavia, le disposizioni del titolo terzo non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

    4.   Il presente regolamento non si applica all'assistenza sociale.

    Articolo 3

    Parità di trattamento

    1.   Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono ammesse al beneficio e soggette agli obblighi della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro, le cui disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attribuiscono effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tiene conto, nella misura del necessario, di questi fatti o avvenimenti sopraggiunti in ogni altro Stato membro come se si fossero verificati sul territorio nazionale.

    3.   Una prestazione concessa a titolo della legislazione di uno Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione di un altro Stato membro, come una prestazione concessa a titolo della legislazione di quest'ultimo Stato membro.

    4.     Fatte salve disposizioni derogatorie e tenuto conto delle disposizioni particolari di attuazione previste dal presente regolamento:

    a)

    se, in virtù della legislazione dello Stato competente, il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producono effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

    b)

    se, in virtù della legislazione dello Stato competente il verificarsi di taluni altri fatti o avvenimenti producono effetti giuridici, detto Stato tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi sopraggiunti nel territorio di un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

    Articolo 4

    Totalizzazione dei periodi

    Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento , la durata, o il recupero del diritto alle prestazioni , o l'ammissione al beneficio di una legislazione o all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata , al compimento di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

    Articolo 5

    Abolizione delle clausole di residenza

    Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri o di questo regolamento non possono essere rifiutate o subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

    Articolo 6

    Relazioni fra questo regolamento e gli altri strumenti di coordinamento

    1.    Nel suo campo di applicazione, il presente regolamento si sostituisce ad ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante continuano ad essere applicabili determinate disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o derivino da circostanze storiche specifiche e abbiano effetti limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell'allegato ..., in cui si specifica inoltre se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il presente regolamento .

    2.     Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

    Articolo 7

    Dichiarazioni degli Stati membri sul campo di applicazione del presente regolamento

    1.     Gli Stati membri notificano le legislazioni e i regimi menzionati all'articolo 2, le convenzioni stipulate menzionate all'articolo 6, paragrafo 2, le dichiarazioni di cui all'articolo ... e le prestazioni minime di cui all'articolo ..., nonché le modifiche sostanziali introdotte successivamente. In tali notifiche è indicata la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, per le dichiarazioni di cui all'articolo ..., la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

    2.     Le notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione l'ultimo mese di ogni anno civile, insieme alla comunicazione, se del caso, delle leggi, delle modifiche ecc. che entreranno in vigore nel corso dell'anno civile seguente. Il loro contenuto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 8

    Divieto di cumulo delle prestazioni

    Il presente regolamento non può conferire né mantenere, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

    Articolo 9

    Definizioni

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

    a)

    il termine «attività subordinata» designa un'attività o situazione assimilata considerata tale ai fini della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro nel territorio del quale è esercitata l'attività in questione oppure in cui si verifichi detta situazione ;

    b)

    il termine «attività autonoma» designa un'attività o situazione assimilata considerata tale ai fini della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro nel territorio del quale è esercitata l'attività in questione oppure in cui si verifichi detta situazione ;

    c)

    il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi persona eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio dello Stato membro e risieda nel territorio di un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;

    d)

    il termine «rifugiato» designa una persona ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

    e)

    il termine «apolide» designa una persona ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

    f)

    il termine «impiegato pubblico» designa qualsiasi persona considerata come funzionario o come funzionario assimilato dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;

    g)

    il termine «persona assicurata» designa qualsiasi persona che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

    h)

    il termine «familiare» designa:

    i)

    ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ad eccezione del titolo III, capitolo 1, in materia di«malattia, maternità e paternità»:

    qualsiasi persona avente diritti derivati e definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale sono erogate le prestazioni;

    ii)

    per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo primo:

    qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato.

    Se, in conformità del comma 1, la legislazione di uno Stato membro non consente di distinguere i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni aventi diritto ad essere mantenuti sono considerati familiari.

    Se, in virtù della legislazione applicabile conformemente al primo e secondo comma, una persona è considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o con il pensionato, si considererà soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

    i)

    il termine «residenza» indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente e in cui si trova anche il centro abituale dei suoi interessi;

    j)

    il termine «dimora» indica la dimora temporanea;

    k)

    il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    Questo termine comprende le disposizioni contrattuali che hanno fatto oggetto di una decisione dei poteri pubblici che le rende vincolanti o che ne estende il campo d'applicazione.

    Questo termine comprende anche le convenzioni di sicurezza sociale stipulate fra due o più Stati membri o fra uno o più Stati membri e uno o più Stati che non fanno parte dell'Unione europea.

    Questo termine esclude le disposizioni contrattuali. Sono tuttavia incluse le disposizioni contrattuali che servono a stabilire un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al primo comma o che hanno formato oggetto di una decisione dei poteri pubblici che le rende vincolanti o che ne estende il campo d'applicazione, purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente del Consiglio dell'Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    l)

    il termine «autorità competente» designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;

    m)

    il termine «commissione amministrativa» designa la commissione di cui all'articolo 57;

    n)

    il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

    o)

    il termine «istituzione competente» designa:

    i)

    l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

    oppure

    ii)

    l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

    oppure

    iii)

    l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

    oppure

    iv)

    se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello stesso Stato membro in questione;

    p)

    i termini «istituzioni del luogo di residenza» e «istituzioni del luogo di dimora» designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

    q)

    il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

    r)

    il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

    s)

    i termini «periodi di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma» designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma;

    t)

    il termine «periodi di residenza» designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;

    u)

    il termine «pensione» comprende anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo terzo, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

    v)

    il termine «prestazioni di pensionamento anticipato» designa:

    tutte le prestazioni in denaro ad eccezione delle indennità di disoccupazione e delle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività retribuite , fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente; una prestazione anticipata di vecchiaia designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età normalmente richiesta per avere diritto alla pensione e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;

    w)

    il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera u).

    TITOLO II

    DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

    Articolo 10

    Norme generali

    1.   Le persone alle quali si applica il seguente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

    2.   Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che hanno diritto ad una prestazione, ad eccezione delle prestazioni d'invalidità o di vecchiaia, a titolo dell'esercizio di un'attività professionale, sono considerate come se esercitassero tale attività.

    3.   Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il lavoro svolto normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerato come un lavoro svolto nel territorio di tale Stato membro . Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa o da una persona con sede o domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, se risiede nel suo territorio. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.

    4.   Fatti salvi gli articoli da 11 a 15:

    a)

    la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

    b)

    gli impiegati pubblici sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

    c)

    la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

    d)

    la persona che non rientra nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale risiede, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni conformemente alla legislazione di uno o più Stati membri.

    Articolo 11

    Norme particolari in caso di distacco

    1.   La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto, nel territorio di un altro Stato membro , rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.

    2.   La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi .

    Articolo 12

    Esercizio di attività nel territorio di due o più Stati membri

    1.   La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta;

    a)

    alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale essa risiede, se vi esercita un'attività sostanziale;

    b)

    alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l'impresa o il datore di lavoro che la occupa principalmente ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita attività sostanziali nel territorio dello Stato membro dove risiede.

    2.   La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta:

    a)

    alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale essa risiede se vi esercita un'attività sostanziale;

    b)

    alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale si trova il centro di interessi delle sue attività, se essa non esercita un'attività sostanziale nel territorio dello Stato membro dove risiede;

    3.   La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente al paragrafo 1.

    4.   Una persona impiegata come impiegato pubblico in uno Stato membro e che esercita un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui essa è coperta in qualità d'impiegato pubblico .

    5.   La persona di cui ai paragrafi precedenti è trattata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a queste disposizioni, come se esercitasse l'insieme delle sue attività subordinate o autonome nel territorio dello Stato membro in questione.

    Articolo 13

    Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

    1.   Gli articoli da 10 a 12 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

    2.     Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato è soggetto a un'assicurazione obbligatoria, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata volta a fornire una copertura analoga. In qualsiasi altro caso in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

    3.   Tuttavia, in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può esser ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto in passato, in un momento della sua carriera, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza della sua attività professionale e sempre che tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

    4.     Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda nel territorio di detto Stato, l'assimilazione della residenza nel territorio di un altro Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione del primo Stato per l'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

    Articolo 14

    Norme particolari concernenti gli agenti ausiliari delle Comunità europee

    Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.

    Articolo 15

    Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 10 a 14

    1.   Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità, possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune categorie di persone o di talune persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 10 a 14.

    2.   Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro, oppure di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esentato a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a questa legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

    CAPITOLO PRIMO

    MALATTIA , MATERNITÀ E PATERNITÀ

    Articolo 16

    Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    Le personae assicurate contro i rischi di spese collegate malattie o maternità, o i loro familiari, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione. Essi beneficiano parimenti nello Stato di residenza delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

    Articolo 17

    Dimora nello Stato competente, qualora la residenza si trovi in Stato membro diverso dallo Stato competente

    1.    Le persone di cui all'articolo 16 possono comunque ottenere le prestazioni nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, come se l'interessato risiedesse nello stesso.

    2.     Anche i familiari di un lavoratore frontaliero devono potersi avvalere delle prestazioni dello Stato nel quale tale lavoratore è impiegato.

    Articolo 18

    Dimora al di fuori dello Stato competente — norme generali

    1.    Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, la persona assicurata o i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente beneficiano delle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione .

    2.     La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere erogate nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.

    Articolo 19

    Autorizzazione per ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato competente

    1.     Salvo disposizioni contrarie ai sensi del presente regolamento, la persona assicurata che si rechi in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente in caso di trattamento ospedaliero.

    2.    La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni che essa applica, come se fosse ad essa iscritta. L'autorizzazione deve essere concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico , tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in causa e della probabile evoluzione della malattia .

    3.     Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

    4.     Se i familiari della persona assicurata risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.

    Articolo 20

    Calcolo delle prestazioni in denaro e relativi controlli

    1.     La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in denaro da parte dell'istituzione competente, conformemente alla legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato competente.

    2.   L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

    3.   L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario, tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

    4.     Per essere ammissibile alle indennità a norma del presente articolo, l'assicurato è tenuto — sempreché sia lavoratore frontaliero e le sue condizioni di salute lo consentano — ad assoggettarsi, in linea con la normativa dello Stato membro interessato, ai controlli e alle misure di reinserimento nello Stato competente.

    5.     Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, anche ai casi in cui la legislazione applicabile all'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato, nonché ai casi in cui tale periodo corrisponda integralmente o in parte ai periodi compiuti dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.

    Articolo 21

    Titolare di pensione — prestazioni in natura

    1.   Il titolare di una o più pensioni e i suoi familiari beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate per conto di tutti gli Stati che versano una pensione, dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni che essa applica, come se il titolare fosse titolare di una o più pensioni dovuta o dovute secondo questa sola legislazione.

    2.     Il titolare di pensione che nei cinque anni precedenti la pensione di vecchiaia o di invalidità ha esercitato un'attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero ha diritto alle prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui ha esercitato un'attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero.

    3.   L'onere delle prestazioni sarà suddiviso tra gli Stati membri che versano una pensione, proporzionalmente ai periodi compiuti in ogni Stato membro, nella misura in cui l'interessato avrà avuto diritto alle prestazioni in virtù della legislazione d'ogni Stato membro in causa, qualora egli abbia risieduto nel loro territorio.

    4.   Nel caso in cui gli altri pensionati assicurati nello Stato di residenza siano soggetti a contributi, anche il titolare di pensione vi è soggetto. Il provento di questi contributi sarà suddiviso fra gli Stati membri che versano una pensione, proporzionalmente ai periodi compiuti in ciascuno Stato membro.

    5.   Due o più Stati membri, oppure le autorità competenti di tali Stati possono prevedere altri sistemi di rimborso o rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni soggette alla loro competenza.

    Articolo 22

    Titolare di pensione e suoi familiari — prestazioni in denaro

    Il titolare o il richiedente di pensione e i suoi familiari beneficiano delle prestazioni in denaro, conformemente alle disposizioni del capitolo «invalidità».

    Articolo 23

    Richiedente di pensione e suoi familiari

    Gli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis alla persona che, durante l'istruzione di una richiesta di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni di malattia, compresi gli assegni in caso di morte, secondo la legislazione dello Stato membro che era competente da ultimo.

    Articolo 24

    Diritto alle prestazioni nel paese di residenza

    In caso di residenza dei familiari nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, a condizioni di assicurazione o di occupazione, si considera che le prestazioni in natura loro erogate lo siano per conto dell'istituzione che applica la legislazione secondo la quale la persona è assicurata, tranne se il suo coniuge o la persona che ha la tutela dei figli esercita un'attività subordinata o autonoma nel territorio di detto Stato membro.

    Articolo 25

    Prestazioni in natura di notevole importanza

    1.   La persona cui l'istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto, per essa stessa o per un suo familiare, il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima di essere assicurata secondo la legislazione applicata dall'istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse quando la persona in questione è assicurata secondo la legislazione applicata dalla seconda istituzione.

    2.   La Commissione amministrativa definisce l'elenco delle prestazioni alle quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

    Articolo 26

    Totalizzazione dei periodi per i lavoratori stagionali

    Le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili ai lavoratori stagionali, anche se si tratta di periodi anteriori ad un'interruzione d'assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che gli interessati non abbiano cessato di essere assicurati per una durata superiore a quattro mesi.

    Articolo 27

    Rimborsi tra istituzioni

    1.   Le prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale, determinato ed effettuato secondo le modalità previste dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 72, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

    2.   Due o più Stati membri, o le autorità competenti di questi Stati, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

    CAPITOLO 2

    INVALIDITÀ

    Articolo 28

    Disposizioni generali

    Le persone, che sono state soggette alle legislazioni di due o più Stati membri, beneficiano delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che si applicano per analogia.

    Articolo 29

    Presa in considerazione da parte di uno Stato membro dei periodi d'indennizzazione dell'incapacità di lavoro da parte di un altro Stato membro

    L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina la concessione d'invalidità alla condizione che, durante un determinato periodo, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro oppure sia stato incapace di lavorare, tiene conto di ogni periodo durante il quale egli ha beneficiato, secondo la legislazione di un altro Stato membro, per quanto riguarda l'incapacità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o di conservazione del suo reddito o di prestazioni d'invalidità, come se si trattasse di un periodo in cui gli sono state erogate prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione che essa applica, o di un periodo in cui egli è stato incapace di lavorare, nel senso previsto da tale legislazione.

    Articolo 30

    Aggravamento dell'invalidità

    In caso d'aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazoni secondo la legislazione di due o più Stati membri, le prestazioni le sono concesse, tenuto conto dell'aggravamento, conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

    Articolo 31

    Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni d'invalidità

    1.   Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 32.

    2.   Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giudica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

    Articolo 32

    Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

    1.   Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

    2.   Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità, secondo la legislazione di uno Stato membro, continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione oppure, per tutto il tempo che l'interessato soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiarne.

    CAPITOLO 3

    VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

    Articolo 33

    Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando una persona è stata soggetta alla legislazione di due o più Stati membri

    1.   Tutte le istituzioni competenti devono procedere alla liquidazione delle prestazioni, rispetto a tutte le legislazioni in causa, non appena l'interessato ha presentato una richiesta di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di rinviare la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia di uno o più Stati membri, oppure se non soddisfa contemporaneamente alle condizioni richieste da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.

    2.   Se l'interessato non soddisfa, in un determinato momento, alle condizioni richieste da tutte le legislazioni degli Stati membri, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, devono prendere in considerazione, in sede di calcolo secondo le disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 2, i periodi compiuti sotto la legislazione le cui condizioni non sono soddisfatte, solamente se questa presa in considerazione dà luogo a prestazioni di importo più elevato.

    3.   Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per analogia quando l'interessato richieda espressamente di rinviare la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

    4.   Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni richieste dalle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia rinviata conformemente al paragrafo 1.

    5.   Le maggiorazioni o gli assegni supplementari di pensione per i figli e le pensioni per gli orfani sono concesse conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

    Articolo 34

    Presa in considerazione dei periodi d'assicurazione o di residenza per l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto a prestazioni

    1.   L'istituzione competente di uno Stato membro tiene conto di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, sia nell'ambito di un regime generale che di un regime speciale.

    2.   Per la concessione delle prestazioni di un regime speciale, qualora la legislazione applicabile lo esiga, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente, o in mancanza di questo, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione.

    3.   Se la persona assicurata non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione, nello Stato interessato, ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.

    4.   Anche i periodi che hanno dato luogo a prestazione di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.

    Articolo 35

    Liquidazione delle prestazioni

    1.   Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza far ricorso alla totalizzazione dei periodi, l'istituzione competente calcola l'importo della prestazione che sarà dovuta:

    a)

    da un lato, secondo le sole disposizioni della legislazione che essa applica (pensione nazionale);

    b)

    dall'altro, secondo le disposizioni del paragrafo 2 (pensione proporzionalizzata).

    2.   Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte solamente dalla totalizzazione dei periodi:

    a)

    l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato potrebbe avere diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza che egli ha compiuto sotto la legislazione degli altri Stati membri fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica, alla data della liquidazione della prestazione stessa. Se secondo questa legislazione l'importo è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato quale importo teorico;

    b)

    l'istituzione competente definisce in seguito l'importo effettivo della prestazione (proporzionalizzata) applicando all'importo teorico il rapporto fra la durata dei soli periodi compiuti prima che si avveri il rischio sotto la legislazione che l'istituzione applica e la durata totale dei periodi compiuti prima che si avveri il rischio, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri interessati.

    3.   All'importo calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione secondo la quale la prestazione è dovuta, nei limiti previsti dalle disposizioni del presente capitolo agli articoli da 37 a 39.

    4.   La persona assicurata ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ogni paese, all'importo più elevato fra l'importo dovuto in applicazione al diritto nazionale e quello che sarebbe dovuto in applicazione del diritto comunitario.

    Articolo 36

    Clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione, applicabili alle prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e morte (pensioni) in applicazione delle legislazioni degli Stati membri (clausole anticumulo) — disposizioni generali

    1.   A meno che non sia disposto alterimenti nel presente capitolo, le clausole di riduzione, di sospensione e di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale relative allo stesso periodo d'assicurazione obbligatoria o con altri redditi di ogni natura, sono opponibili al beneficiario, anche se si tratta di prestazioni acquisite secondo la legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti sul territorio di un altro Stato membro.

    2.   Le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività subordinata o autonoma, gli sono opponibili anche se egli esercita la sua attività nel territorio di un altro Stato membro.

    3.   Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, e di vecchiaia e morte (pensioni) calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, compiuti da una stessa persona, sonso considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

    4.   I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 3, sono considerati quali cumuli di prestazioni di natura diversa.

    5.   L'istituzione competente deve prendere in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero solamente se la legislazione che essa applica lo prevede in modo esplicito.

    6.   L'istituzione competente deve prendere in considerazione l'importo delle prestazioni da versare da parte di un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi di sicurezza sociale e delle altre trattenute individuali.

    7.   L'istituzione competente non deve prendere in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite secondo le legislazioni di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

    8.   Se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa secondo la legislazione di altri Stati membri, oppure di redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell'importo totale delle prestazioni dovute in virtù della legislazione degli altri Stati membri o dei redditi acquisiti nel loro territorio.

    Articolo 37

    Cumulo delle prestazioni della stessa natura, dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri — disposizioni particolari

    1.   Le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 (proporzionalità).

    2.   Una prestazione calcolata conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) — prestazione nazionale — può essere ridotta, sospesa o soppressa tramite l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, unicamente se si tratta:

    a)

    di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi d'assicurazione o di residenza

    oppure

    b)

    di una prestazione il cui importo è determinato prendendo in considerazione un periodo fittizio fra la realizzazione del rischio e una data ulteriore, in caso di cumulo con

    i)

    una prestazione dello stesso tipo, tranne se due o più Stati membri hanno stipulato un accordo per evitare di prendere in considerazione, due o più volte, lo stesso periodo fittizio,

    oppure

    ii)

    una prestazione il cui importo è indipendente dai periodi di assicurazione o di residenza.

    Articolo 38

    Cumulo di una o più prestazioni nazionali con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri — disposizioni particolari

    1.   Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta l'applicazione delle clausole anticumulo relativamente a:

    a)

    due o più prestazioni calcolate secondo la legislazione nazionale, le istituzioni competenti devono dividere gli importi che non sarebbero pagati in caso di stretta applicazione delle clausole anticumulo, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;

    b)

    due o più prestazioni calcolate secondo il metodo della proporzionalizzazione (prorata), le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni degli altri Stati membri o degli altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza, definito per il calcolo di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera b) (proporzionalità) di prestazioni;

    c)

    una o più prestazioni calcolate secondo la legislazione nazionale e una o più prestazioni proporzionalizzate, le istituzioni competenti applicano le clausole anticumulo:

    i)

    conformemente alla lettera a) per quanto concerne le prestazioni nazionali

    ii)

    conformemente alla lettera b) per quanto concerne le prestazioni proporzionalizzate.

    2.   L'istituzione competente non effettua la divisione prevista per le prestazioni nazionali se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli elementi di calcolo per una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera b).

    3.   L'insieme delle disposizioni sopracitate si applica per analogia se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che la prestazione non possa essere concessa nel caso in cui una persona benefici di una prestazione di natura diversa secondo la legislazione di un altro Stato membro oppure di altri redditi.

    Articolo 39

    Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

    1.   Ai fini del calcolo dell'importo teorico e della proporzionalità, di cui all'articolo 35, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

    a)

    l'istituzione competente prende in considerazione la durata massima richiesta dalla legislazione che essa applica, se la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti prima della realizzazione del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati, è superiore a detta durata massima. Questa disposizione non si applica alla prestazioni il cui importo non è funzione della durata dei periodi d'assicurazione;

    b)

    l'istituzione competente prende in considerazione i periodi che si sovrappongo secondo le modalità stabilite nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 72;

    c)

    se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, maggiorazioni o importi, medi, forfettari o fittizi, l'istituzione competente:

    i)

    determina la base di calcolo, media o proporzionale, delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica,

    ii)

    impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi medi, proporzionali, forfettari o fittizi, determinati o constatati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

    2.   L'importo teorico di una prestazione, calcolata in base agli elementi indicati nel paragrafo precedente, deve essere debitamente rivalutato e maggiorato come se l'interessato avesse continuato ad esercitare nelle stesse condizioni la sua attività nello Stato membro in causa.

    Articolo 40

    Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede il beneficiario

    Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione, conformemente alle disposizioni di questo capitolo.

    L'istituzione competente di tale Stato gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

    Articolo 41

    Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

    1.   Se, per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo devono essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite, conformemente all'articolo 35, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.

    2.   Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 35.

    CAPITOLO 4

    INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

    Articolo 42

    Diritto alle prestazioni in natura e in denaro

    1.   Fatte salve le disposizioni più favorevoli del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 28 si applicano mutatis mutandis alle prestazioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

    2.   La vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni in natura previste nell'ambito del regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritta.

    Articolo 43

    Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

    1.   Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che può provocare detta malattia, le prestazioni cui la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati, le cui condizioni si trovano soddisfatte tenuto conto eventualmente di quanto disposto dai paragrafi da 2 a 4.

    2.   Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale, secondo la legislazione di uno Stato membro, è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata da un punto di vista medico per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

    3.   Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione d'ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato.

    4.   Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività che può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata di tempo, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi nei quali tale attività è stata svolta sotto la legislazione d'ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato.

    Articolo 44

    Calcolo delle prestazioni in denaro

    1.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un reddito medio, determina tale reddito medio esclusivamente in funzione dei redditi accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

    2.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un reddito forfettario, tiene conto esclusivamente del reddito forfettario o, se del caso, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

    Articolo 45

    Spese di trasporto dell'infortunato

    1.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro dove risiede l'infortunato.

    2.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo d'inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale la vittima risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

    Articolo 46

    Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

    In caso d'aggravamento di una malattia per la quale una persona ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni che essa applica;

    b)

    se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro.

    c)

    la clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate dalle istituzioni di due Stati membri conformemente alla lettera b).

    Articolo 47

    Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

    1.   Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l'interessato si trova, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.

    2.   Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro sono considerate come erogate da tale servizio medico.

    3.   Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

    4.   Quando il regime dello Stato competente, relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro, non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.

    5.   Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alle prestazioni o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

    6.   Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alle prestazioni o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica, a condizione che:

    a)

    l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo

    e

    b)

    l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 5, ad indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

    Articolo 48

    Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora — durata massima delle prestazioni

    1.   Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi d'assicurazione, le disposizioni applicabili alle vittime di un infortunio sul lavoro che dimorano o risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

    2.   Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tenere conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

    CAPITOLO 5

    DISOCCUPAZIONE

    Articolo 49

    Norma specifica sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma

    1.   L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'assicurazione o di periodi attività autonoma, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi d'assicurazione, d'occupazione o d'attività autonoma compiuti sotto la legislazione d'ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi d'assicurazione, occupazione o attività autonoma compiuti sotto la legislazione che essa applica.

    Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'assicurazione, occupazione o attività autonoma, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato, tali periodi sono presi in considerazione unicamente a condizione che essi sarebbero stati considerati come periodi d'assicurazione, se fossero stati compiuti sotto tale legislazione.

    2.   L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

    o dei periodi d'assicurazione

    o dei periodi d'occupazione

    o dei periodi d'attività autonoma,

    secondo le disposizioni della legislazione al titolo della quale sono richieste le prestazioni.

    3.   Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

    Articolo 50

    Calcolo delle prestazioni

    L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo del reddito anteriore, tiene conto esclusivamente del reddito percepito dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato sotto questa legislazione. Tuttavia se l'interessato non ha esercitato la sua ultima occupazione per almeno quattro settimane sotto tale legislazione, le prestazioni sono calcolate in base al reddito usuale corrispondente, nel luogo in cui ha sede l'istituzione competente, a una occupazione equivalente o analoga a quella che l'interessato ha esercitato da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro.

    Articolo 51

    Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    1.   La persona assicurata che si trova in disoccupazione e si reca in uno Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

    a)

    prima della sua partenza, l'interessato deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

    b)

    entro sette giorni a decorrere dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato che ha lasciato, egli deve iscriversi come richiedente lavoro presso i servizi del lavoro dello Stato membro dove si reca, indi sottoporsi ai controlli che vi sono organizzati e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato. In casi eccezionali, questo termine può essere prorogato dagli uffici o dalle istituzioni competenti;

    c)

    l'interessato rispetta le condizioni relative al beneficio alle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro di cui al paragrafo 2, previste dalla legislazione dello Stato dove si reca per cercare una occupazione;

    d)

    il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di sei mesi al massimo, a decorrere dalla data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di tale Stato. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo le disposizioni che essa applica e a suo carico.

    2.   La persona di cui al paragrafo 1 beneficia, nel territorio dello Stato ove si reca per cercare un'occupazione, delle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro, il cui scopo consiste nel facilitare l'accesso al lavoro, alle stesse condizioni dei propri cittadini nazionali, che ricevono una prestazione di disoccupazione nel senso del presente regolamento. Il beneficio delle prestazioni è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato dove il disoccupato è alla ricerca di un'occupazione e le prestazioni sono erogate da tale Stato e a suo carico.

    3.   Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), egli continua ad avere diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

    4.   Le modalità di cooperazione e la reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato competente e dello Stato in cui la persona si reca per cercare un'occupazione saranno definite nel regolamento di applicazione, di cui all'articolo 72.

    Articolo 52

    Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    La persona assicurata che si trova in disoccupazione e che nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, che si pone a disposizione dei servizi del lavoro nel territorio dello Stato dove risiede, beneficia delle prestazioni erogate dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se si fosse posta a disposizione dei servizi del lavoro di tale Stato.

    CAPITOLO 6

    PENSIONE ANTICIPATA

    Articolo 53

    Norma specifica sulla totalizzazione dei periodi d'assicurazione o d'occupazione

    1.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di occupazione, tiene conto nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o d'impiego compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

    Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al compimento di periodi assicurazione, i periodi d'occupazione, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono presi in considerazione solo a condizione che essi sarebbero stati considerati come periodi d'assicurazione se fossero stati compiuti sotto tale legislazione.

    2.   L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

    dei periodi d'assicurazione

    oppure dei periodi d'occupazione,

    secondo le disposizioni della legislazione a titolo della quale sono richieste le prestazioni.

    CAPITOLO 7

    PRESTAZIONI FAMILIARI, PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI, PRESTAZIONI PER ORFANI

    Articolo 54

    Norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni

    Qualora siano dovute da più Stati membri, in virtù della loro legislazione o del presente regolamento, prestazioni familiari, prestazioni per orfani o prestazioni per figli a carico del titolare di pensione, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato, eroga integralmente tale importo. L'onere sarà suddiviso in modo uguale fra gli Stati membri interessati, tramite rimborso fra le istituzioni competenti nel limite dell'importo previsto dalle legislazioni che esse applicano.

    Articolo 55

    Erogazione delle prestazioni — persona che ha effettivamente a carico i familiari

    Se le prestazioni familiari, le prestazioni per orfani o le prestazioni per figli a carico del titolare di pensione non sono destinate alla persona a cui devono essere erogate al mantenimento dei familiari, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari.

    CAPITOLO 8

    PRESTAZIONI SPECIALI

    Articolo 56

    1.    Le disposizioni del presente articolo si applicano alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo concesse a norma della legislazione che, in vista del proprio campo di applicazione, obiettivi e/o condizioni di conferimento ha caratteristiche tanto di legislazione di sicurezza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quanto di assistenza sociale.

    2.    Ai fini dell'applicazione del presente capitolo per «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» si intendono:

    a)

    quelle destinate a fornire:

    i)

    copertura supplementare, sostitutiva o complementare contro i rischi coperti dai rami della sicurezza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che garantiscono alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza tenendo conto della situazione economica e sociale esistente nello Stato membro interessato; oppure

    ii)

    unicamente una protezione specifica per le persone disabili strettamente collegata all'ambiente sociale in cui vivono tali persone nello Stato membro interessato, e

    b)

    quelle il cui finanziamento deriva esclusivamente dall'imposizione fiscale obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo delle prestazioni non dipendono da alcun contributo versato dal beneficiario; tuttavia, le prestazioni accordate per integrare una prestazione contributiva non sono considerate prestazioni contributive soltanto per questo motivo,

    e

    c)

    quelle che sono elencate all'allegato I.

    3.    Le disposizioni dell'articolo 5 e degli altri capitoli del Titolo III non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2.

    4.    Le persone a cui è applicabile il presente regolamento ottengono le prestazioni di cui al paragrafo 2 esclusivamente nel territorio dello Stato membro in cui risiedono e in base alla legislazione di tale Stato. Le prestazioni vengono concesse dall'istituzione del luogo di residenza a sue spese.

    TITOLO IV

    COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

    Articolo 57

    Composizione e funzionamento

    1.   La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.

    2.   Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dei suoi membri di comune accordo.

    3.   La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

    Articolo 58

    Compiti della commissione amministrativa

    La commissione amministrativa è incaricata di:

    a)

    trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal Trattato;

    b)

    promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale;

    c)

    promuovere la cooperazione istituzionale fra Stati membri nell'intento di reperire soluzioni ai problemi specifici in materia di previdenza sociale dei lavoratori frontalieri, con specifico riferimento ai loro contributi previdenziali e al diritto alle indennità e prestazioni;

    d)

    trovare una soluzione quando i diritti di una persona o di un gruppo di persone siano limitati da una persistente divergenza d'interpretazione o applicazione del presente regolamento fra due o più istituzioni interessate, qualora non si sia potuta trovare una soluzione nel quadro dell'articolo 60;

    e)

    elaborare proposte destinate agli Stati membri tese a far fronte ad eventuali conseguenze negative risultanti per i lavoratori frontalieri da modifiche apportate all'organizzazione o al finanziamento dei sistemi di previdenza sociale;

    f)

    modernizzare le procedure necessarie allo scambio di informazioni, in particolare adattando agli scambi telematici i flussi di informazioni fra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione del trattamento dell'informazione in ciascuno Stato membro. La commissione amministrativa adotta le norme d'architettura comune per i servizi telematici, in particolare in materia di sicurezza e d'impiego delle norme. Essa stabilisce le modalità di funzionamento della parte comune dei servizi telematici;

    g)

    esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;

    h)

    presentare ogni utile proposta alla Commissione in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

    Articolo 59

    Commissione tecnica per il trattamento dell'informazione

    1.   È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per il trattamento dell'informazione, qui di seguito denominata «commissione tecnica». Essa elabora relazioni e formula un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione in virtù dell'articolo 58, lettera f). Le modalità di funzionamento e la composizione della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.

    2.   La commissione tecnica:

    a)

    raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;

    b)

    sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;

    c)

    realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 60

    Cooperazione delle autorità competenti

    1.   Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

    a)

    i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;

    b)

    le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento;

    c)

    le modifiche previste alle loro normative in materia di prelievi fiscali, protezione sociale, spese di malattia e diritto del lavoro che incidono sui diritti previdenziali dei lavoratori migranti e, in particolare, dei lavoratori frontalieri.

    2.     Qualora per una persona o per un gruppo di persone sorgano problemi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, le istituzioni interessate si contattano l'un l'altra per trovare una soluzione entro un termine ragionevole.

    3.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è in linea di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di talune spese.

    4.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

    5.   Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro.

    Articolo 61

    Protezione dei dati di carattere personale

    1.   Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 72, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione ulteriore, nonché la memorizzazione, la modificazione o la distruzione dei dati sono soggette alle disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve.

    2.   L'invio di dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del suo regolamento d'applicazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro deve essere attuato nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale.

    Articolo 62

    Elaborazione elettronica dell'informazione

    1.   Gli Stati membri impiegano progressivamente servizi telematici per lo scambio elettronico fra istituzioni dei dati richiesti per l'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione. Lo scopo dell'impiego dei servizi telematici è di permettere un'applicazione efficace del regolamento e del suo regolamento d'applicazione, nonché un'accelerazione dell'erogazione e del pagamento delle prestazioni. La Commissione appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi telematici.

    2.   Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche, in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale.

    3.   Un messaggio elettronico inviato da un'istituzione conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del suo regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro per il motivo che esso è stato ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione destinataria si è dichiarata in grado di ricevere messagi elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali messaggi è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

    Un messaggio elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un messaggio elettronico è trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale verso un'altra, sono prese misure di sicurezza adeguate, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione al trattamento dei dati di carattere personale.

    Articolo 63

    Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

    Nel contesto del presente regolamento, la Commissione può finanziare:

    azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazione tra le autorità e istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri compreso lo scambio elettronico di dati

    ogni altra azione, quali studi e riunioni di esperti, nonché azioni miranti ad informare i cittadini e le categorie professionali interessate sui diritti derivanti dal presente regolamento, in particolare tramite pubblicazioni, nonché l'organizzazione di conferenze e seminari.

    Articolo 64

    Esenzioni o riduzioni di tasse — dispensa dal visto di legalizzazione

    1.   Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

    2.   Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

    Articolo 65

    Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

    Articolo 66

    Perizie mediche

    1.   Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 72 o, in mancanza, alle condizioni concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    2.   Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

    Articolo 67

    Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento

    Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento, hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tale genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

    Articolo 68

    Modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri

    Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri che si rivelano necessarie per garantire i diritti derivanti dal presente regolamento o che prevedono norme più favorevoli per gli interessati, figurano nell'allegato II.

    Articolo 69

    Recupero di contributi e reclamo di prestazioni indebitamente erogate

    1.   Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro, nonché il reclamo di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno Stato membro, possono essere effettuati sul territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché al reclamo delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

    2.   Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative, riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di spese definiti oppure il reclamo di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sui quali non è più possibile presentare ricorso, sono poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente nel territorio di un altro Stato membro, secondo le procedure previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Queste decisioni sono dichiarate esecutive nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'istituzione alla quale ha persentato richiesta l'istituzione competente, nella misura in cui la legislazione di tale Stato lo esige.

    3.   In caso d'esecuzione forzosa, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato membro beneficeranno, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato riconosce nel suo territorio ai crediti della stessa natura.

    4.   Le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno regolamentate, se del caso, dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 72 o tramite accordi fra gli Stati membri.

    Articolo 70

    Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili

    1.   Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

    a)

    quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stati membro;

    b)

    quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

    2.   Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

    Le disposizioni del paragrafo 1 dono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

    3.   Qualora ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

    a)

    qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;

    b)

    per l'applicazione della lettera a):

    i)

    il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza e

    ii)

    la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice,

    c)

    si continuano ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia nel quale si fa riferimento nel presente paragrafo.

    TITOLO VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 71

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.

    2.   Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

    3.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato.

    4.   Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ristabilita a richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

    5.   Il diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

    6.   Se la domanda di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata nel termine di due anni dalla data di applicazione del presente regolamento sul territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

    7.   Se la domanda di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

    8.   Se, in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento, una persona era soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla legislazione del quale è soggetta in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona non sarà soggetta alla legislazione del secondo Stato membro a meno che non ne faccia domanda. La domanda deve essere presentata presso l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile conformemente al regolamento (CEE) n. 1408/71, in un termine di due anni a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 72

    Regolamento d'applicazione

    Un regolamento ulteriore definirà le modalità d'applicazione del presente regolamento. Il regomento d'applicazione dovrà essere adottato entro e non oltre un anno a decorrere dalla data d'adozione del presente regolamento.

    Articolo 73

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dalla data d'entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 72.

    Per quanto riguarda il Lussemburgo, l'articolo 50 entrerà in vigore il primo giorno del quinto anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 74

    Abrogazione

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5), sono abrogati.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)   GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.

    (2)   GU C 75 del 15.3.2000, pag. 29.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2003.

    (4)   GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

    (5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

    ALLEGATO I

    (Articolo 56)

    Prestazioni speciali

    A. Belgio

    ...

    B. Danimarca

    ...

    C. Germania

    ...

    D. Spagna

    ...

    E. Francia

    ...

    F. Grecia

    ...

    G. Irlanda

    ...

    H. Italia

    ...

    I. Lussemburgo

    ...

    J. Paesi Bassi

    ...

    K. Austria

    ...

    L. Portogallo

    ...

    M. Finlandia

    ...

    N. Svezia

    ...

    O. Regno Unito

    ...

    ALLEGATO II

    (Articolo 68)

    Disposizioni particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri

    A. Belgio

    ...

    B. Danimarca

    ...

    C. Germania

    ...

    D. Spagna

    ...

    E. Francia

    ...

    F. Grecia

    ...

    G. Irlanda

    ...

    H. Italia

    ...

    I. Lussemburgo

    ...

    J. Paesi Bassi

    ...

    K. Austria

    ...

    L. Portogallo

    ...

    M. Finlandia

    ...

    N. Svezia

    ...

    O. Regno Unito

    ...

    P5_TA(2003)0366

    Daphne II (2004-2008) ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (COM(2003) 54 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 54) (1),

    vista la sua risoluzione del 4 settembre 2002 sulla revisione intermedia del programma Daphne (2000-2003) (2),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0060/2003),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0280/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    ritiene che la scheda finanziaria figurante nella proposta della Commissione quale emendata possa essere compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie solo a condizione di una riprogrammazione delle politiche esistenti, che dovrà essere decisa dall'autorità di bilancio nel rispetto del massimale rivisto;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    (2)  P5_TA(2002)0398.

    P5_TC1-COD(2003)0025

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2003 in vista dell'adozione della decisione n. .../2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne , ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire una grave minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

    (2)

    Alcune categorie di donne, come le donne appartenenti a minoranze, le rifugiate, le migranti, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le detenute e le donne in istituti, le bambine, le lesbiche, le donne disabili e le anziane, sono particolarmente vulnerabili alla violenza.

    (3)

    È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

    (4)

    Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione (3) dell'Assemblea mondiale per la sanità, adottata nel corso della 49a Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione mondiale sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure preventive, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

    (5)

    Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, le conferenze mondiali sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali devono essere integrate dalle attività dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 3, lettera p), del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

    (6)

    La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (4) ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà. La Carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché a proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.

    (7)

    La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, nella risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo per ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne (5) e nella risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (6).

    (8)

    Il programma di azione, fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (7), ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

    (9)

    Il programma Daphne (2000- 2003) ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Nella fase iniziale il programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica della UE in materia di violenza, tratta, abuso sessuale e pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.

    (10)

    Il programma presta attenzione alla situazione dei bambini di strada, che sta assumendo dimensioni drammatiche, non solo nei paesi in via di sviluppo ma anche nei grandi centri urbani dei paesi candidati, poiché essi sono vittime non solo di trafficanti di droga e di trafficanti di esseri umani, ma anche di violenze e di abusi sessuali. Il reinserimento di questi minori nella società presuppone un programma che offra risposte ai problemi sociali e familiari e consideri le esigenze dei bambini in questione.

    (11)

    Nella risoluzione del 4 settembre 2002sulla revisione intermedia del programma Daphne 2000-2003, il Parlamento europeo sottolinea la necessità fondamentale di strategie efficaci per combattere la violenza e l'importanza di continuare il programma dopo il 2003 e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un programma d'azione che inglobi tutte le esperienze acquisite dopo il 1997 destinandovi un finanziamento adeguato.

    (12)

    È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne (2000-2003), basarsi sulle esperienze acquisite e mettere a frutto le opportunità del valore aggiunto scaturito da tali esperienze e a tal fine rinnovare il programma per una seconda fase.

    (13)

    La Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative che devono essere prevalentemente adottate dagli Stati membri per prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne, e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Tali iniziative dovranno altresì essere rivolte alle donne e ai bambini introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani. La Comunità può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.

    (14)

    Questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle diverse azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative e sanzioni e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire e combattere la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.

    (15)

    Pertanto, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, stabiliti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta (prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne) possono essere meglio raggiunti dalla Comunità, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario. Tale decisione si limita al minimo richiesto per raggiungere detti obiettivi e non va oltre quanto strettamente necessario a tal fine.

    (16)

    Tale fase del programma dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea.

    (17)

    Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8), devono essere adottate misure per l'esecuzione di questa decisione mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di tale decisione.

    (18)

    La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (9).

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo d'applicazione

    È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione di tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in appresso «il programma») per il periodo dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2008; tale programma può essere prorogato.

    Ai fini del programma, per «bambini» s'intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

    Tuttavia, i progetti le cui attività siano destinate specificamente a beneficiari come, ad esempio, i «teenagers» (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei «giovani».

    Articolo 2

    Obiettivi del programma

    1.   Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la protezione della salute fisica e psichica.

    Obiettivo del programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza , comprese le mutilazioni genitali femminili, che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne , inclusi quelli introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani, mediante misure preventive e il sostegno alle vittime, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza, nonché assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

    2.   Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono:

    a)

    promuovere azioni transnazionali:

    i)

    costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;

    ii)

    assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

    iii)

    sensibilizzare destinatari specifici (come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

    iv)

    studiare i fenomeni collegati alla violenza nonché i possibili metodi di prevenzione della stessa e indagare ed approfondire le origini della violenza a tutti i livelli della società;

    b)

    introdurre, su iniziativa della Commissione, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, realizzazione di statistiche ripartite per sesso e per età, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

    Articolo 3

    Accesso al programma

    1.   Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (gli enti locali a livello comunale, i dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o ancora di fornire sostegno alle vittime o che contribuiscano a una maggiore sensibilizzazione sulla questione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne .

    2.   Il programma è aperto alla partecipazione:

    a)

    dei paesi SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE,

    b)

    dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione,

    c)

    di Cipro, di Malta e della Turchia, in virtù di accordi bilaterali da concludere con questi paesi,

    d)

    anche di altri paesi terzi, se ciò è utile alle finalità dei progetti, in particolare i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, conformemente ai loro accordi di partenariato e cooperazione, nonché i paesi ACP e i paesi mediterranei, nel quadro dei rispettivi accordi.

    3.   I progetti, per poter avvalersi di un finanziamento nell'ambito di tale programma, devono coinvolgere almeno due Stati membri, avere una durata massima di due anni e puntare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

    4)     La Commissione dovrebbe operare per assicurare la partecipazione di tutti i paesi ai quali il programma è aperto e incoraggia in special modo la presenza delle ONG, nella fattispecie dei gruppi di autoassistenza.

    Articolo 4

    Azioni del programma

    1.    Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

    a)

    individuazione e scambi di migliori pratiche ed esperienze , in particolare in vista dell'attuazione di misure preventive e di assistenza alle vittime ;

    b)

    studi analitici per categoria e ricerche;

    c)

    attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;

    d)

    costituzione di reti multidisciplinari durature;

    e)

    azioni di formazione ed ideazione di strumenti didattici in contatto con le associazioni impegnate nella lotta contro la violenza e nel sostegno alle vittime ;

    f)

    elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori e, dall'altra, delle vittime e delle potenziali vittime ;

    g)

    preparazione ed esecuzione di attività di sensibilizzazione rivolte a pubblici specifici, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari in contatto con le associazioni impegnate nella lotta contro la violenza e nel sostegno alle vittime ;

    h)

    divulgazione dei risultati ottenuti dal programma Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche.

    2.     Tutti i prodotti (studi, materiali, strumenti didattici, ecc.) finanziati o cofinanziati dal presente programma sono accessibili gratuitamente al pubblico in formato elettronico.

    Articolo 5

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2004-2008 è fissata a 50 milioni di euro. Gli stanziamenti d'impegno previsti oltre il 2006 sono subordinati al raggiungimento di un accordo, da parte dell'autorità di bilancio, in merito alle prospettive finanziarie dopo il 2006 .

    2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    3.   Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.

    4.   L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare l'80 % del costo complessivo del progetto.

    Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100 %, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il programma.

    Articolo 6

    Attuazione del programma

    1.   La Commissione è responsabile della gestione e dell'esecuzione del programma.

    2.   La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani , soprattutto ragazze, e donne nell'esecuzione del programma.

    3.   La Commissione garantisce un approccio equilibrato, in termini di scala del progetto, riservando una quota del bilancio annuale per progetti su larga scala che consentano partenariati più estesi per attuare attività a più ampio raggio.

    4.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Procedura del comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato con rappresentazione equilibrata di uomini e donne composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2.   Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8.

    Articolo 8

    Coerenza e complementarità

    Nell'attuazione del programma, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità globale con le politiche, gli strumenti e le azioni comunitari pertinenti aventi rilevanza quanto alla violenza contro i bambini, i giovani e le donne. A questo riguardo potrebbe essere prevista la possibilità di includere progetti complementari finanziati attraverso altri programmi comunitari.

    Articolo 9

    Controllo e valutazione

    1.   La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 1 e dall'allegato.

    2.    Al più tardi entro il primo semestre del 2006, la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la rilevanza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di Daphne II realizzate fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future.

    Inoltre, contestualmente alla presentazione del PPB, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio i risultati della valutazione qualitativa e quantitativa derivanti dal raffronto tra il piano annuale di esecuzione e i progressi realizzati.

    3.     Il Parlamento europeo può, se del caso, chiedere alla Commissione una relazione sull'attività realizzata mediante i progetti finanziati e sulle azioni complementari, in particolare le azioni volte all'individuazione degli aspetti politici e strategici, in quanto informazione utile per valutare la necessità di azioni politiche.

    4.   Al termine del programma, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   La relazione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo è inviata anche al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a ..., il

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C ...

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2003.

    (3)  Risoluzione dell'AMS 49.25.

    (4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

    (5)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

    (6)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126..

    (7)  GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

    (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    ALLEGATO

    OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE

    I.   AZIONI TRANSNAZIONALI

    1.   Individuazione e scambi di migliori pratiche ed esperienze

    Obiettivo: sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche

    Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche a livello comunitario in materia di assistenza e protezione di bambini, giovani e donne — vittime o gruppi a rischio — con particolare attenzione ai seguenti settori:

    a)

    prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);

    b)

    protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica e medica, sociale, scolastica e giuridica, messa a disposizione di alloggi, allontanamento e protezione delle vittime, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);

    c)

    procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;

    d)

    valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata

    2.   Studi analitici per categoria e ricerche

    Obiettivo: studiare i fenomeni connessi alla violenza

    Finanziare attività di ricerca e studi analitici per categoria , per sesso e per età, nel settore della violenza al fine di:

    a)

    indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e incrementare gli atti di violenza;

    b)

    analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;

    c)

    elaborare misure di prevenzione e di protezione;

    d)

    valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici;

    e)

    studiare la possibilità di creare filtri che vietino la diffusione di informazioni di tipo pedopornografico in rete;

    f)

    sviluppare programmi per studiare la situazione dei bambini di strada nelle grandi città e promuovere misure specifiche di reinserimento.

    3.   Attività sul posto con la partecipazione dei beneficiari

    Obiettivo: mettere in atto metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza

    Finanziare la messa in atto di metodi, moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, sociale, scolastica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

    4.   Costituzione di reti multidisciplinari durature

    Obiettivo: sostenere ed incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità pubbliche locali (a livello comunale) attive nella lotta contro la violenza, a collaborare

    Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

    Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

    a)

    realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;

    b)

    valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;

    c)

    promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

    5.   Azioni di formazione ed ideazione di strumenti didattici

    Obiettivo: elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza

    Ideare e sperimentare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, nonché sulla risoluzione dei conflitti, da utilizzare nelle scuole e negli istituti di istruzione per gli adulti , nelle associazioni, nelle imprese, nelle istituzioni pubbliche e nelle ONG .

    6.   Elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento

    Obiettivo: elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori al fine di prevenire la violenza e, dall'altra, delle vittime e delle potenziali vittime

    Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'incremento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale a scopo commerciale

    Elaborare, sperimentare ed attuare trattamenti basati sui risultati degli studi di cui sopra.

    7.   Attività di sensibilizzazione destinate a un pubblico specifico

    Obiettivo: sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza

    Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

    a)

    l'elaborazione e l'esecuzione di attività di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, mezzi di comunicazione, ecc.;

    b)

    lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubbliche disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;

    c)

    l'incoraggiamento all'introduzione di misure che aumentino il numero di denunce alle autorità riguardanti episodi di violenza contro le donne, i bambini e i giovani nonché le diverse forme di sfruttamento sessuale di donne e bambini a scopo commerciale;

    d)

    promuovere, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, campagne pubblicitarie di riprovazione delle azioni di violenza e di sostegno alle vittime, grazie all'offerta di aiuto psicologico, morale e concreto.

    Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

    II.   AZIONI COMPLEMENTARI

    Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte — o di proposte adeguate — per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

    Pertanto, il programma finanza azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

    a.

    l'aiuto all' elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti ; tale azione dovrebbe poggiare sull'esperienza acquisita ed essere rafforzata nell'ambito di un meccanismo di controllo permanente che permetta di seguire i progressi realizzati e di identificare le lacune concernenti tutte le forme di violenza ai danni delle donne ;

    b.

    l'istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;

    c.

    l'istituzione di una banca dati europea delle persone scomparse, in collaborazione con Europol ed Interpol, che includa informazioni specificamente registrate sulle persone scomparse che si presume siano state vittime di trafficanti di esseri umani;

    d.

    l'individuazione, ove possibile, di questioni politiche basandosi sulle attività realizzate nel quadro dei progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;

    e.

    l'istituzione di una «cellula di riflessione» incaricata di fornire alla Commissione linee direttrici ed orientamenti sul contesto sociale, culturale e politico per agevolare la scelta delle priorità ai fini della selezione dei progetti e delle azioni complementari. Tale «cellula di riflessione» sarebbe composta da rappresentanti della commissione competente del Parlamento europeo e includerebbe rappresentanti delle maggiori organizzazioni non organizzative che si occupano del tema della violenza;

    f.

    l'analisi/valutazione dei progetti finanziati al fine di preparare un Anno europeo contro la violenza;

    g.

    la divulgazione su scala europea delle buone pratiche scaturite dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:

    1)

    mediante la realizzazione e la distribuzione di materiali scritti, di CD-ROM, di filmati video e di siti Internet , la realizzazione di campagne e di spot pubblicitari ;

    2)

    mediante la cooperazione più stretta possibile con i mass media;

    3)

    mediante il distaccamento e l'organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;

    4)

    mediante l'autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati di Daphne ad un'altra zona europea o ad un'altra categoria di beneficiari;

    5)

    l'istituzione di un servizio di assistenza incaricato di aiutare le organizzazioni non governative, in particolare quelle dei nuovi Stati membri, ad elaborare i loro progetti, a stabilire contatti con altri partner nonché ad utilizzare l'acquis Daphne e trarne profitto;

    h.

    la conduzione di studi e analisi di fattibilità al fine di lanciare un Anno europeo contro la violenza;

    i.

    l'organizzazione di seminari per tutti coloro che partecipano ai progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;

    j.

    lo svolgimento di studi e l'organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

    Inoltre, la Commissione può ricorrere, nello svolgimento del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

    P5_TA(2003)0367

    Conti economici dell'agricoltura ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (COM(2003) 50 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 50) (1),

    visti l'articolo 285 e l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0020/2003),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0268/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P5_TA(2003)0368

    Basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario

    Risoluzione del Parlamento europeo sulle basi giuridiche e il rispetto del diritto comunitario (2001/2151(INI))

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 163 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0180/2003),

    A.

    considerando numerose proposte legislative presentate dalla Commissione, segnatamente le proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relative rispettivamente alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1), alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità (2), alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46) nonchè all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento (COM(2003) 92) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli ufficiali degli alimenti per animali e delle derrate alimentari (COM(2003) 52), miranti a meglio garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie ricorrendo al quadro penale,

    B.

    considerando che l'attuazione efficace delle norme del diritto comunitario figura tra le preoccupazioni primarie degli organi comunitari e costituisce un obbligo fondamentale per gli Stati membri,

    C.

    considerando che l'obiettivo dell'attuazione efficace delle norme del diritto internazionale è formulato a più riprese e sotto varie forme nel trattato, ad esempio con i riferimenti alla necessità di adottare delle misure e al farsi carico di azioni per dare efficacia alle misure prese,

    D.

    considerando che si tratta in queste proposte di obbligare gli Stati membri, su delle basi giuridiche comunitarie (metodo misto), a imporre sanzioni penali per talune violazioni gravi del diritto comunitario, e non di fissare direttamente delle norme penali o di pervenire a un'armonizzazione penale,

    E.

    considerando che occorre esaminare se vi siano nel trattato CE basi giuridiche che consentano alla Comunità di obbligare gli Stati membri a introdurre sanzioni penali a tutela del diritto comunitario e, in caso affermativo, quali ne siano i limiti rispetto alle disposizioni del Titolo VI del trattato UE,

    F.

    considerando che è necessario delimitare l'estensione della competenza della Comunità a esigere che gli Stati membri impongano delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario, che potrebbe andare dalla semplice incriminazione di talune condotte o violazioni fino a una armonizzazione dei livelli di pena o persino a un ravvicinamento delle disposizioni di competenza giudiziaria,

    G.

    considerando la posizione di questo Parlamento in favore della capacità giuridica del legislatore comunitario di costringere gli Stati membri a stabilire delle sanzioni per garantire il rispetto del diritto comunitario,

    H.

    segnalando che l'incertezza che regna quanto all'esistenza di una competenza comunitaria di imporre agli Stati membri l'obbligo di comminare sanzioni penali nei casi di violazioni gravi del diritto comunitario o anche quanto alle condizioni e all'estensione di tale obbligo è fonte di esitazioni nell'avvalersi di tale possibilità,

    I.

    considerando che questo Parlamento ha espresso la sua inquietudine per la mancanza di sicurezza del diritto che è riconducibile alla coesistenza di due quadri legislativi paralleli, uno del primo e uno del terzo pilastro,

    J.

    considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea acquisterà tra breve un carattere vincolante,

    K.

    considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee non esclude che delle misure necessarie a garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto comunitario comportino delle sanzioni penali,

    L.

    considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia è ancora limitata e che quest'ultima non ha ancora avuto l'opportunità di pronunciarsi in particolare sui limiti e le caratteristiche della competenza della Comunità di obbligare gli Stati membri a sanzionare penalmente,

    1.

    afferma che gli Stati membri, conformemente al principio di lealtà sancito all'articolo 10 del TCE, hanno l'obbligo di provvedere affinché le violazioni del diritto comunitario siano accompagnate da sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive, analoghe a quelle vigenti per le violazioni comparabili del diritto nazionale e che il legislatore comunitario può pertanto stabilire il principio di tali sanzioni;

    2.

    ritiene che il legislatore comunitario abbia la capacità giuridica di imporre agli Stati membri l'obbligo di stabilire delle sanzioni sufficientemente dissuasive per garantire il rispetto del diritto comunitario;

    3.

    ritiene che anche se il trattato CE non offre una base giuridica atta a far sì che l'Unione europea stessa preveda una base giuridica generale delle sanzioni penali per il rispetto degli obblighi, nondimeno offre una base giuridica generica al suo articolo 10 per costringere gli Stati membri a garantire il rispetto del diritto comunitario mediante diverse sanzioni, comprese le sanzioni penali, e che esiste una base giuridica per definire in termini generali il comportamento da incriminare e le condizioni di incriminazione;

    4.

    chiede al Consiglio di rispettare gli articoli 29 e 47 del trattato UE che stabiliscono chiaramente la supremazia del trattato CE sul trattato UE, da cui deriva che uno strumento basato sul titolo VI del trattato UE non può essere adottato allorché il trattato CE offre la possibilità di raggiungere lo stesso obiettivo;

    5.

    ritiene che la portata della competenza comunitaria di imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere delle sanzioni penali debba essere limitata, allo stato attuale del diritto ai casi in cui il legislatore comunitario ritenga che il rispetto delle norme comunitarie può soltanto essere garantito mediante tale mezzo;

    6.

    attesta che la giurisprudenza della Corte di giustizia, conformemente alla quale si fa obbligo allo Stato membro di prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionali, analoghe alle sanzioni previste per le violazioni del diritto nazionale, si iscrive nel quadro dell'obbligo di cooperazione leale previsto dall'articolo 10 del trattato CE e che a più forte ragione comprende anche il diritto della Comunità di prevedere un obbligo corrispondente;

    7.

    ritiene che l'articolo 10 del trattato CE faccia obbligo agli Stati membri di prendere tutte le misure, anche di carattere penale, per far fronte in maniera efficace agli atti che violano il diritto comunitario, ma che non obblighi in alcun caso gli Stati membri ad adottare delle misure penali specifiche, qualora un'applicazione efficace del diritto comunitario possa essere conseguita con misure più blande, conformemente ai principi della proporzionalità e della sussidiarietà;

    8.

    ritiene che la Commissione, in quanto depositaria degli interessi comunitari possa esercitare l'azione penale o costituirsi parte civile, per lo meno nei casi riconosciuti dal diritto corrispondente degli Stati membri;

    9.

    chiede alla CIG di studiare la situazione attuale, che non è soddisfacente, e di definire chiaramente una competenza penale comunitaria stabilendo chiaramente la sua portata e, se del caso, i suoi limiti e, qualora sussista la struttura a pilastri, di stabilire anche i suoi limiti e la sua connessione con il pilastro comunitario;

    10.

    chiede alla CIG di stabilire un corpus di diritto penale materiale per reati contro l'interesse comune europeo o contro delle politiche comuni europee;

    11.

    chiede alla CIG di definire, su scala europea i principi generali del diritto penale che disciplineranno gli obblighi degli Stati membri in vista dell'adozione di sanzioni penali (principio di legittimità, non retroattività della pena, ne bis in idem ecc.);

    12.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


    (1)  GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 238.

    (2)  GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 125.

    P5_TA(2003)0369

    Quadro di valutazione dei progressi dell'agenda per la politica sociale

    Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale (COM(2003) 57 — 2003/2097(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 57),

    viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 e l'Allegato I relativo all'agenda sociale europea,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

    vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2000 (1) sulla comunicazione della Commissione relativa all'agenda per la politica sociale,

    vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 (2) sulla comunicazione della Commissione sul quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale,

    vista la sua risoluzione del 4 settembre 2002 (3) sulla comunicazione della Commissione sul quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale,

    visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0247/2003),

    A.

    considerando che il quadro di valutazione annuale dei progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale, che la Commissione presenta al Parlamento europeo, deve permettere di seguire i progressi registrati, avvisare circa i ritardi nell'implementazione delle misure annunciate e formulare proposte di adeguamento tese a colmare lacune e deficit nella sua realizzazione o a rispondere a nuovi problemi manifestatisi nel frattempo,

    B.

    considerando che si assiste ad una notevole flessione dell'attività economica, che le recenti previsioni di primavera aggravano i timori di crescita di disoccupazione, povertà ed emarginazione sociale, particolarmente preoccupanti in Stati membri e regioni più fragili a livello economico-sociale, il che rende difficile la coesione economica e sociale,

    C.

    considerando che la crescita economica, l'istruzione e la creazione di posti di lavoro di qualità sono gli strumenti più efficaci per combattere l'emarginazione sociale,

    D.

    considerando che gli immigranti, le donne, i disabili e altre categorie svantaggiate continuano a incontrare gravi ostacoli sul mercato del lavoro,

    E.

    considerando che per raggiungere gli obiettivi di Lisbona per il 2010 si dovranno creare 15 milioni di nuovi posti di lavoro, di qualità e con diritti, che però le previsioni di primavera non garantiscono,

    F.

    considerando che le debolezze strutturali individuate sul mercato del lavoro sono, in larga misura, responsabili del persistere della povertà e dell'emarginazione sociale, a cui vanno aggiunti altri fattori come: problemi di salute e handicap, disgregazione familiare, mancanza di una formazione di base e problemi di alloggio,

    G.

    considerando che i dati più recenti sul reddito rivelano che il 15 % della popolazione, ossia circa 56 milioni di persone, è a rischio di povertà, in quanto vive al di sotto di una soglia pari al 60 % del reddito medio nazionale, mentre il 9 % della popolazione dell'UE è a rischio costante di povertà, essendosi trovata in tale situazione per lo meno in 2 dei 3 anni precedenti,

    H.

    considerando che la previdenza sociale è essenziale per ridurre il rischio di povertà; senza trasferimenti sociali, il rischio di povertà sarebbe stato del 24 % (escludendo le pensioni dalla definizione di trasferimenti sociali) o del 40 % (pensioni incluse),

    I.

    considerando che nel Consiglio di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003 è stata creata una task force per l'occupazione,

    J.

    considerando che le delocalizzazioni di multinazionali aggravano la disoccupazione nei luoghi dove esse avvengono, per cui i poteri pubblici e le imprese interessate dovrebbero fare tutto il possibile per ridurre al minimo le conseguenze negative,

    K.

    considerando che la revisione intermedia dei programmi 2000-2006 dei fondi strutturali, prevista per quest'anno, costituisce un'opportunità per coordinare i programmi dei fondi, in particolare del Fondo sociale europeo, e gli obiettivi dei piani nazionali d'integrazione, la cui seconda serie è in fase di elaborazione da parte degli Stati membri,

    L.

    considerando che in vari Stati membri rimangono assai elevati i tassi di abbandono scolastico precoce, che i passi compiuti per quanto riguarda la creazione di strutture di accoglimento destinate ai bambini piccoli e all'istruzione prescolare non sono sufficienti, che gli investimenti a favore dell'istruzione, formazione ed apprendimento lungo tutto l'arco della vita permangono su livelli insoddisfacenti, dove i dati disponibili dimostrano che si investe in misura insufficiente nel capitale umano,

    M.

    considerando che permangono i ritardi nell'elaborazione di strumenti e politiche che possano contribuire a migliorare la situazione sociale nell'Unione europea,

    N.

    considerando che l'adesione di 10 nuovi paesi candidati, con indicatori sociali più deboli, implica un raddoppio dello sforzo necessario per riuscire a muoversi verso la convergenza economica e sociale in termini di migliore qualità di vita e maggiore giustizia sociale,

    1.

    prende atto della comunicazione della Commissione sul quadro di valutazione dell'attuazione dell'agenda per la politica sociale e spera che la prossima relazione di revisione intermedia tenga conto delle posizioni di questo Parlamento e rivolga particolare attenzione ai costi legati all'assenza di una politica sociale di qualità;

    2.

    ritiene che l'utilità del quadro di valutazione si avverta maggiormente nella misura in cui dà un'idea dell'attuazione dell'agenda sociale in una prospettiva di lungo termine e non si limita a passare in rassegna le attività della Commissione dell'anno precedente nonché i programmi per l'anno in corso; si augura che il successivo quadro di valutazione indicherà in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi della riformata agenda sociale;

    3.

    lamenta che si mantengano elevati, in vari Stati membri dell'UE, i tassi sia di disoccupazione sia di povertà, compresa la povertà persistente, e chiede che si dia priorità alla risoluzione di tali problemi nelle politiche comunitarie, nonché nella revisione intermedia dei Fondi strutturali e del patto di stabilità; a tal fine invita gi Stati membri, insieme alle parti sociali e alle altre parti interessate, ad intensificare gli sforzi volti ad attuare gli orientamenti per l'occupazione;

    4.

    è preoccupato per le persistenti debolezze diffuse individuate nel quadro di valutazione, che devono essere affrontate con urgenza e che comprendono i permanenti alti livelli di disoccupazione a lungo termine, i tassi di occupazione femminile ancora bassi, la distribuzione irregolare dei tassi di occupazione in base ai livelli di età, con una situazione in cui sono particolarmente i lavoratori più anziani e più giovani a dover affrontare significativi ostacoli sul mercato del lavoro, e la persistenza di strozzature e carenze di competenze nei mercati del lavoro regionali;

    5.

    ribadisce la richiesta di rendere operative le iniziative politiche annunciate nell'agenda per la politica sociale, usando a tale fine il quadro di valutazione, che dovrebbe indicare, per ogni elemento, lo strumento politico utilizzato (legislazione, situazione relativa al metodo di coordinamento aperto, negoziati con le parti sociali, nuovi indicatori elaborati, segnali d'allarme, eccetera), i responsabili e le scadenze;

    6.

    prende atto dell'insediamento di una task force per l'occupazione sotto la presidenza di Wim Kok; chiede con insistenza che gli obiettivi della task force per l'occupazione siano meglio definiti, tanto più che esistono già organi che operano in questo ambito; si augura che essa intensifichi la portata della strategia occupazionale degli Stati membri ed insiste affinché sia potenziata la cooperazione tra detta task force, la Commissione ed il Comitato per l'occupazione; si compiace per l'instaurazione di un Vertice sociale tripartito; si augura di essere coinvolto in dette iniziative e di essere consultato in futuro sull'insediamento di siffatti nuovi organi e gruppi di lavoro;

    7.

    lamenta che la Commissione continui a non prevedere la presentazione di nuove iniziative in settori già indicati da questo Parlamento e insiste sulla loro rapida elaborazione, segnatamente:

    a)

    integrazione della dimensione sociale nella politica di concorrenza, tenendo conto, specie nell'ambito delle decisioni della Commissione su fusioni aziendali, di fattori collegati all'occupazione, alla formazione professionale, all'accesso ai servizi di interesse generale di qualità nonché alle relazioni industriali e allo sviluppo regionale;

    b)

    modifica della direttiva 94/45/CE (4) riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo, modifica promessa già per il 2002; il Parlamento sottolinea che obiettivi fondamentali di tale modifica dovrebbero essere: i) estendere la portata e rafforzare i diritti in materia di informazione e consultazione in caso di ristrutturazione e ii) fornire migliori infrastrutture di lavoro per i rappresentanti dei lavoratori nel comitato aziendale europeo;

    c)

    modifica della direttiva 93/104/CE (5) sull'orario di lavoro, tenendo conto delle recenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

    d)

    elaborazione di una proposta di direttiva sui licenziamenti individuali;

    e)

    definizione a livello europeo del diritto all'azione collettiva e, segnatamente, del diritto di sciopero;

    f)

    elaborazione di una proposta di direttiva sulla protezione sociale delle nuove forme di lavoro;

    g)

    modifica della direttiva 92/85/CEE (6) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento richiamandosi alle proposte di risoluzione approvate dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000 (7) con specifico riferimento alla durata del congedo di maternità;

    h)

    definizione dei criteri per il riconoscimento di un handicap e adozione di un piano d'azione teso a prevenire in maniera efficace le lesioni mio-scheletriche sul posto di lavoro;

    i)

    creazione di un quadro di incentivi e aiuti allo sviluppo dell'economia sociale, visto il suo ruolo nella creazione di occupazione e nel miglioramento della qualità di vita della popolazione, specie nelle aree svantaggiate;

    j)

    creazione di meccanismi d'intervento efficace nel campo della delocalizzazione di aziende, in particolare di quelle che hanno ricevuto aiuti comunitari e nazionali, tesi sia a tutelare l'occupazione e altri diritti dei lavoratori sia ad impedire il blocco dello sviluppo delle zone e dei settori in cui operano, tenuto conto della precitata risoluzione approvata dal Parlamento il 4 settembre 2002;

    k)

    adozione di un'iniziativa legislativa sull'introduzione di un controllo preliminare degli effetti transfrontalieri della legislazione sociale e fiscale, tenendo conto di precedenti decisioni del Parlamento europeo;

    l)

    elaborazione di un indicatore che consenta di valutare la riduzione delle disparità per il tempo di lavoro non retribuito tra donne e uomini e, nell'attuale revisione della strategia europea dell'occupazione, gli obiettivi programmati per garantire tale riduzione;

    m)

    elaborazione di un Libro verde sull'analfabetismo e l'emarginazione sociale, teso a preparare, in consultazione con gli Stati membri, compresi i nuovi paesi, un piano d'azione sui modi migliori per affrontare questi problemi reali e a istituire un Osservatorio europeo dell'analfabetismo nell'ambito di un centro esistente quale, ad esempio, la Fondazione uropea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché aiuti speciali alle zone dove esiste l'analfabetismo nell'intento di eradicarlo;

    n)

    definizione di una base giuridica adeguata per la promozione del dialogo nella società civile e del sostegno finanziario che consenta alle ONG, che perseguono obiettivi riconducibili a quelli dell'Agenda sociale, di recare il proprio contributo all'Agenda sociale europea;

    o)

    varo di una iniziativa tesa a conciliare meglio la vita di lavoro e la vita familiare grazie all'adattamento dell'orario di lavoro in base a modalità da negoziare tra le parti sociali contestualmente ad iniziative sulla qualità del lavoro;

    8.

    prende atto del programma di lavoro contestuale al dialogo sociale 2003-2005; invita la Commissione ad appoggiare le azioni delle parti sociali e ad avvalersi del suo diritto d'iniziativa onde potenziare il quadro normativo a livello europeo;

    9.

    invita la Commissione a presentare una revisione della direttiva 93/104/CE precisando la definizione dell'orario di lavoro e il periodo di disponibilità al lavoro;

    10.

    esorta la Commissione a presentare una proposta di direttiva che riconosca il diritto individuale, intrasmissibile e irrinunciabile, al congedo di paternità pagato, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 3 del Trattato, in risposta all'appello contenuto nella sua posizione del 12 giugno 2002 (8) sull'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donna sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomo e donna, poiché l'assenza delle donne dal posto di lavoro legata all'esercizio del diritto al congedo di maternità — senza congedo di paternità remunerato e irrinunciabile — contribuisce in larga misura a che le donne siano discriminate;

    11.

    spera che la seconda tavola rotonda sulla povertà e l'emarginazione sociale, che si terrà a Torino il 16 e 17 ottobre 2003, sia un momento importante per la valutazione dei risultati dell'applicazione dei primi piani nazionali d'integrazione e abbia effetti positivi sull'applicazione di un'effettiva politica d'integrazione sociale che i secondi piani nazionali d'integrazione, attualmente in fase di elaborazione negli Stati membri, devono privilegiare, rivolgendo particolare attenzione all'integrazione degli immigranti, all'istruzione, compresa quella lungo tutto l'arco della vita, e alla formazione professionale;

    12.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la corretta, piena e tempestiva attuazione delle direttive esistenti, in particolare di quelle adottate sulla base dell'articolo 13 del trattato; invita inoltre la Commissione a non esitare a dar corso a procedure d'infrazione contro gli Stati membri a tale riguardo;

    13.

    plaude alla comunicazione della Commissione «Accrescere il tasso di attività e prolungare la vita attiva» (COM(2002) 9); si compiace del recente accordo fra le parti sociali europee sui lavoratori anziani nel settore commerciale; sottolinea che la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero nei prossimi anni sviluppare misure attive e coordinate in ordine all'occupazione degli anziani;

    14.

    insiste sulla necessità di presentare, nell'Anno europeo delle persone con disabilità, una proposta di direttiva basata sull'articolo 13 del Trattato, per combattere la discriminazione fondata su motivi di handicap;

    15.

    sottolinea l'esigenza di investire maggiormente nella creazione di strutture di accoglienza per bambini piccoli e nell'istruzione prescolare, che permangono a livelli insoddisfacenti, nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in vari Stati membri — obiettivi per i quali riveste molta importanza la garanzia dell'istruzione pubblica gratuita e di qualità — prestando particolare attenzione alle tecnologie dell'informazione, al fine di lottare contro gli elevati tassi di abbandono scolastico precoce e la questione delle persone che desiderano chiedere il prepensionamento, al fine di migliorare le condizioni d'istruzione e formazione, nonché agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e promuovere la conciliazione fra la vita familiare e quella professionale degli uomini e delle donne;

    16.

    sottolinea la rilevanza della lotta contro il lavoro sommerso; plaude all'apposito articolo nella proposta di decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2003) 176); reitera il suo invito alla Commissione di promuovere iniziative nella lotta contro il lavoro sommerso, compresa la predisposizione di un apposito statuto per mansioni che difficilmente si prestano ad essere inserite nel regolare circuito come, per esempio, le incombenze domestiche e la custodia dei bambini;

    17.

    ricorda che l'adesione di 10 nuovi paesi candidati, con indicatori sociali più sfavorevoli, implica il raddoppio dello sforzo necessario per riuscire a muoversi verso la convergenza economica e sociale in termini di migliore qualità di vita e maggiore giustizia sociale;

    18.

    si augura che l'Unione europea continui a sostenere e a recare un diretto contributo al recepimento della vasta portata del problema della povertà e dell'emarginazione sociale delle regioni ultraperiferiche, definendo politiche di inserimento sociale in dette regioni e promuovendo aiuti specifici in determinate zone;

    19.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 180.

    (2)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 346.

    (3)  P5_TA(2002)0399.

    (4)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

    (5)  GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

    (6)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

    (7)  GU C 121 del 24.4.2001, pag. 473.

    (8)  P5_TA(2002) 0298.

    P5_TA(2003)0370

    Diritti e dignità delle persone con disabilità

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (COM(2003) 16 — 2003/2100(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 16),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (CESE 407/2003),

    visti l'articolo 13 del trattato CE e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1) sulla lotta alle discriminazioni, tra cui quelle fondate sugli handicap, nonché visti l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vieta ogni tipo di discriminazione,

    visto l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali, concernente l'integrazione dei disabili e il loro diritto a beneficiare di misure intese a garantire tale integrazione,

    viste le sue risoluzioni sui linguaggi gestuali del 17 giugno 1988 (2) e del 18 novembre 1998 (3), la sua risoluzione del 4 aprile 2001 (4) dal titolo «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» e la sua posizione del 15 novembre 2001 (5) sull'Anno europeo dei disabili 2003,

    visti i principi espressi nella Dichiarazione di Madrid del marzo 2002, i risultati concreti di iniziative dell'Unione europea quali «Districts» (1983-1987), «Helios I» (1987-1991) e «Helios II» (1993-1997) e l'attuale programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), incluse quelle fondate sulle disabilità,

    viste la Dichiarazione universale dei diritti umani, del 1948, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone mentalmente ritardate, del 1971, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, del 1975, le Regole ONU per la parità di opportunità dei disabili, del 1993, e visti tutti gli altri strumenti concernenti i diritti umani,

    viste le conclusioni della riunione del 2002 del comitato speciale delle Nazioni Unite su una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, come stabilito dalla risoluzione 56/168,

    visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0270/2003),

    A.

    considerando che i circa 600 milioni di disabili nel mondo sono spesso i più poveri fra i poveri e le persone più vulnerabili, che più di due terzi di essi vivono in paesi in via di sviluppo e che in molti paesi continuano ad essere emarginati e a vedersi negati diritti umani fondamentali quali l'istruzione e l'accesso a un lavoro remunerato, e che tuttora non hanno accesso a taluni edifici nonché all'informazione e alla comunicazione;

    B.

    considerando che nell'Unione europea vi sono quasi 40 milioni di persone affette da disabilità di vario tipo,

    C.

    considerando che la situazione delle persone disabili deve essere analizzata sotto il profilo dei diritti umani e non sotto quello della carità, il che implica che tali persone siano considerate soggetti dotati di diritti, non portatori di problemi,

    D.

    considerando che in alcuni paesi molte persone con disabilità intellettive, psichiatriche e fisiche sono tuttora tenute in istituti, spesso a causa della mancanza di strutture adeguate, atte a consentire una vita indipendente, e sono talvolta soggette a un trattamento indegno e inumano (come l'essere rinchiuse in letti gabbia o imprigionate con altri mezzi),

    E.

    considerando che nel 2003 ricorre il decimo anniversario delle regole ONU per la parità di opportunità dei disabili, che non sono tuttavia uno strumento giuridicamente vincolante,

    F.

    considerando che il 2003 è anche l'Anno europeo dei disabili, oltre a segnare l'inizio del secondo Decennio Asia e Pacifico dei disabili (2003-2012), e che il periodo 2000-2009 è stato proclamato Decennio africano dei disabili,

    G.

    considerando che è necessaria una maggiore visibilità per quanto riguarda i problemi legati alle disabilità al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica degli Stati membri attuali e futuri dell'UE,

    H.

    considerando che i linguaggi gestuali e gli alfabeti dattilologici si sono evoluti in modo indipendente in ciascuno Stato membro,

    1.

    si rallegra del fatto che, con la sua decisione 2001/903/CE (6), il Consiglio abbia proclamato il 2003 «anno europeo dei disabili» per richiamare l'attenzione sulle questioni connesse alla disabilità e per promuovere politicamente, sia a livello dell'Unione che a livello internazionale, la parità di diritti delle persone disabili;

    2.

    accoglie con favore l'iniziativa del governo del Messico e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, volta ad istituire un comitato speciale incaricato di esaminare proposte in vista dell'elaborazione di una convenzione internazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone disabili; plaude alla decisione presa nel 2003 dal comitato speciale e concernente la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di preparare e presentare un progetto di testo che dovrebbe fungere da base per i negoziati in vista dell'elaborazione di un progetto di convenzione da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite e dei paesi con status di osservatori, in occasione della prossima riunione del comitato stesso, nonché per il coinvolgimento delle ONG delle persone disabili;

    3.

    accoglie con favore la comunicazione con cui la Commissione indica la propria posizione nei riguardi di questa possibile convenzione, ma sottolinea che la Commissione, pur chiedendo una convenzione ONU, non ha ancora fornito un calendario relativo a una futura direttiva globale dell'UE sui diritti delle persone disabili, né si è assunta alcun impegno politico reale per integrare i diritti dei disabili nella sua politica di cooperazione allo sviluppo;

    4.

    constata che gli Stati membri dell'Unione non dispongono di una normativa specifica che tenga conto della situazione peculiare delle persone disabili, mentre i loro sistemi giuridici continuano a perpetuare profonde disparità in questo settore;

    5.

    constata che le misure attinenti alle persone disabili adottate dall'Unione europea sono state minime e quasi esclusivamente riferite alla creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, nel quadro della lotta contro la discriminazione prevista dall'articolo 13 del trattato CE;

    6.

    insiste sul fatto che l'Unione europea deve dare l'esempio, a prescindere dall'esito del processo in corso alle Nazioni Unite, introducendo una direttiva sui diritti delle persone disabili;

    7.

    chiede agli Stati membri di includere nella futura Costituzione dell'Unione europea, nell'articolo riferito agli obiettivi dell'Unione, la menzione esplicita della «tutela dei diritti delle persone disabili»;

    8.

    raccomanda che tutte le misure proposte in virtù della base giuridica dell'articolo 13 del trattato CE passino dalla decisione all'unanimità alla votazione a maggioranza qualificata;

    9.

    insiste sul fatto che il processo deve sfociare in una convenzione giuridicamente vincolante dotata di un meccanismo effettivo di monitoraggio, analoga alle sei convenzioni sui diritti umani che sono già state adottate dall'ONU, tra cui le tre convenzioni specifiche sulla lotta alla discriminazione nei confronti dei bambini e delle donne e alla discriminazione razziale; invita gli Stati membri dell'Unione ad accordarsi per operare ai fini del conseguimento di tale risultato e contribuire a dare concretezza alla futura convenzione anche nei paesi più poveri del mondo, conferendo priorità ai disabili e ai loro diritti nell'ambito delle politiche di sviluppo e cooperazione a livello comunitario e nazionale;

    10.

    ritiene che gli Stati membri presenti e futuri dell'UE debbano svolgere un ruolo determinante nell'assicurare che le organizzazioni di disabili così come quelle che rappresentano disabili siano pienamente associate all'elaborazione della convenzione e al controllo della sua applicazione; chiede che anche il Parlamento sia coinvolto in tale processo nel quadro dell'apporto fornito dall'Unione europea;

    11.

    ritiene che il punto di vista delle persone disabili stesse debba costituire parte integrante dei negoziati; sottolinea che occorre fare in modo che le famiglie, i genitori e le persone che hanno la custodia dei disabili contribuiscano al processo e che le organizzazioni di disabili e le organizzazioni che rappresentano disabili siano anch'esse attivamente associate a tale processo;

    12.

    ritiene che gli obiettivi della convenzione debbano consistere nei punti seguenti:

    offrire alle persone disabili la piena tutela dei loro diritti umani;

    precisare i diritti esistenti e adattarli alle esigenze dei disabili, tra l'altro contrastando gli ostacoli che impediscono il pieno godimento dei diritti;

    agevolare la realizzazione delle aspirazioni dei disabili e consentire loro di sviluppare le proprie potenzialità;

    attribuire priorità ai disabili nelle agende politiche e aumentare la cooperazione e la consapevolezza a livello internazionale;

    mettere in atto un dispositivo permanente di monitoraggio dei diritti umani delle persone disabili nel mondo;

    13.

    ritiene che tutte le parti interessate otterrebbero vantaggi pratici, dal momento che gli obblighi specifici degli Stati membri della convenzione e dell'Unione europea in materia di disabilità risulterebbero più chiari e che anche la società civile potrebbe basarsi su un insieme di norme coerenti, in luogo dei sei attuali pacchetti distinti di norme sui diritti umani adottati in seno alle Nazioni Unite;

    14.

    ritiene che la convenzione dovrebbe essere vincolante per tutti gli Stati firmatari;

    15.

    ritiene che una convenzione futura sui diritti delle persone disabili debba includere i seguenti principi e fondarsi su di essi:

    approccio basato sui diritti, sottolineando i diritti umani (civili e politici, nonché economici, sociali e culturali) già inclusi in vari trattati ed adattandoli alle esigenze dei disabili;

    riconoscimento della necessità di rispondere alle esigenze generali o precipue delle persone disabili, incluse quelle con disabilità «nascoste», riconoscendo in tal modo la diversità dei disabili, in particolare di quelli affetti da disabilità multiple e gravi, e delle loro famiglie;

    messa a punto di campagne d'informazione rivolte alle categorie pertinenti (insegnanti, medici e genitori) sulle disabilità cosiddette «nascoste», le cui manifestazioni sono in realtà evidenti nella vita quotidiana e scolastica;

    piena partecipazione delle persone disabili e delle organizzazioni di persone disabili e che rappresentano persone disabili all'istituzione di politiche ed organismi nazionali ed internazionali che le riguardano;

    riconoscimento del fatto che molti disabili sono confrontati a molteplici forme di discriminazione basate sul genere, la razza, l'età, ecc.;

    16.

    ritiene che, dove possibile, i diritti debbano essere giuridicamente applicabili e corredati da scadenze concrete per la loro attuazione;

    17.

    ritiene che la definizione di disabilità debba includere tutte le persone disabili, a prescindere dal livello di gravità, considerando la disabilità come l'interazione tra una persona avente una minorazione e le barriere sociali, tanto ambientali che comportamentali, e che la definizione di discriminazione debba riflettere ampiamente quella utilizzata nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (7) e contemplare la discriminazione diretta e indiretta, soluzioni ragionevoli (adeguamenti) e le molestie;

    18.

    ritiene che la possibilità di far valere i propri diritti a livello giurisdizionale dovrebbe essere abbinata ad azioni volte a promuovere la piena partecipazione delle persone disabili alla società e a lottare contro i pregiudizi e l'immagine distorta dei disabili;

    19.

    chiede agli Stati membri dell'ONU di assicurarsi che nella futura convenzione vengano specificati per lo meno i seguenti diritti dei disabili:

    a)

    diritto alla qualità della vita:

    protezione da trattamenti inumani o degradanti e dal ricovero in istituto;

    b)

    accesso all'occupazione:

    promozione dell'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro e della formazione;

    rimozione di tutte le barriere giuridiche e amministrative all'occupazione;

    proibizione di ogni forma di discriminazione in materia di assunzioni, management e promozione sul posto di lavoro, compreso il rifiuto di fornire soluzioni ragionevoli (adeguamenti); la direttiva 2000/78/CE rappresenta un modello valido per la redazione di un tale articolo;

    diritto dei disabili alla parità di retribuzione per pari lavoro o per lavoro di pari valore;

    c)

    accesso all'istruzione e alla formazione professionale:

    diritto a un'istruzione di pari qualità che incoraggi lo sviluppo, l'indipendenza e la partecipazione dei disabili — tanto adulti che bambini — alla società; ritiene che ciò possa essere conseguito sia, quale opzione ideale, mediante l'accesso pieno e su un piede di parità all'istruzione ordinaria, prevedendo le risorse, gli strumenti e le altre forme di sostegno necessarie (quale l'accesso alle nuove tecnologie) per consentire la partecipazione e lo sviluppo, sia, ove necessario al fine di rispondere ad esigenze individuali particolari, mediante un tipo di istruzione speciale insieme a bambini e giovani con disabilità analoghe; in ognuna delle due ipotesi debbono essere previste risorse finanziarie sufficienti;

    diritto alla parità di accesso all'istruzione post-secondaria, inclusa la formazione professionale, e diritto di disporre delle risorse, degli strumenti e del sostegno necessari (quale l'accesso alle nuove tecnologie) per consentire agli studenti disabili di partecipare pienamente a tali corsi ed attività e di completare la propria formazione;

    diritto a una formazione professionale adeguata per le persone che aiutano volontariamente gli adulti e i bambini disabili, onde fornire un'assistenza specifica adeguata alle varie forme di disabilità;

    d)

    diritto di inclusione:

    prevenzione e progressiva eliminazione di ogni barriera nell'accesso ad edifici e strutture (tra cui l'accesso per i cani da assistenza ai disabili), ai trasporti pubblici (stazioni, servizi, disponibilità in formati accessibili di informazioni relative ai trasporti, ecc.);

    diritto di vivere in modo autonomo nella società invece che in un istituto, nonché diritto ad un alloggio accessibile e/o a una sistemazione assistita, se del caso unita ad altri servizi di supporto, per consentire una vita indipendente;

    diritto di accesso alle attrezzature tecniche e all'assistenza necessaria per aumentare il livello di indipendenza dei disabili;

    accesso non discriminatorio a beni e servizi, garantito da leggi idonee;

    previsione, da parte di ogni agenzia e organizzazione, di azioni di sensibilizzazione alla disabilità per il proprio personale;

    e)

    diritti civili e politici:

    parità di diritti in materia di cittadinanza e non discriminazione nelle regolamentazioni relative all'immigrazione;

    diritto di voto libero e segreto con adeguate informazioni e dotazioni (seggi elettorali accessibili, voto mobile o postale, disponibilità in formati accessibili e in un linguaggio chiaro di schede elettorali e informazioni sui candidati e i partiti politici), nonché diritto di eleggibilità;

    promozione del coinvolgimento delle persone disabili nella vita pubblica e loro diritto di partecipare all'elaborazione di politiche e alla presa di decisioni che le concernono direttamente o indirettamente, facendo in modo che tutti gli atti legislativi contemplino una valutazione dell'impatto sulla disabilità;

    diritto alla libertà di espressione (riconoscimento del linguaggio gestuale, Braille),

    diritto di ottenere informazioni, inclusi documenti pubblici, in un linguaggio semplice e chiaro, scevro di una terminologia per soli addetti ai lavori, e in formati accessibili (in particolare una concezione delle banconote e delle monete atta a far sì che esse possano essere riconosciute dai ciechi e dalle persone con minorazioni della vista);

    f)

    accesso al sostegno finanziario:

    diritto a un'assistenza finanziaria pubblica sufficiente e adeguata, atta a consentire una vita decorosa;

    diritto a indennità, a titolo dei programmi di sicurezza sociale, per i costi aggiuntivi correlati alle esigenze specifiche dei disabili e, se del caso, delle persone che se ne prendono cura;

    g)

    accesso all'assistenza sanitaria:

    diritto di parità di accesso ai servizi sanitari (compresa la fornitura di informazioni equilibrate e obiettive in formati accessibili sui servizi sanitari disponibili);

    diritto di dare il proprio consenso e la propria autorizzazione per quanto riguarda i trattamenti e le procedure individuali e, laddove risulti necessario limitare i diritti dei disabili mentali, introduzione di adeguate salvaguardie giuridiche e previsione di un riesame periodico onde evitare qualsiasi abuso;

    diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni concernenti la propria situazione sanitaria;

    diritto di ricevere trattamento e consulenza da parte di personale medico che abbia seguito una formazione volta alla sensibilizzazione alle esigenze dei disabili;

    h)

    accesso alla cultura e ad attività ricreative:

    diritto all'accessibilità della televisione, della radiodiffusione e di Internet (ivi inclusi la descrizione audio, l'interpretazione nel linguaggio gestuale e la sottotitolazione dei programmi, ove opportuno);

    diritto alla parità di accesso e di partecipazione alle strutture ricreative, culturali e sportive;

    integrazione dei disabili negli sport e nelle competizioni sportive ordinari;

    i)

    uguaglianza dinanzi alla legge e diritto alla giustizia:

    diritto alla consulenza legale e diritto a disporre gratuitamente, se del caso, di servizi di interpretazione e traduzione nonché di guide per la comunicazione, senza discriminazioni nei confronti di coloro che non sono in grado di comunicare verbalmente;

    diritto di beneficiare della protezione e della compensazione alle vittime, che tenga conto delle speciali circostanze legate alla condizione di disabilità;

    diritto di esercitare le funzioni di avvocato, giudice o giurato e di disporre di tutta l'assistenza eventualmente necessaria per l'espletamento di tali mansioni;

    20.

    ritiene che sia opportuno creare un Comitato di sorveglianza delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, che dovrebbe essere composto in maggioranza da disabili, quale valido e efficace sistema di monitoraggio inteso a individuare misure per superare gli ostacoli a una corretta attuazione della convenzione che:

    valuti le relazioni presentate periodicamente dagli Stati contraenti e dalle ONG sui progressi compiuti e i problemi incontrati nell'attuazione della Convenzione e la formulazione di raccomandazioni all'indirizzo di tali Stati;

    identifichi gli ambiti di cooperazione tra Stati e tra questi ultimi e le agenzie competenti al fine di facilitare l'attuazione della Convenzione;

    riceva i ricorsi presentati da singoli individui o da ONG e dia seguito a eventuali richieste di indagini indipendenti;

    21.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle Nazioni Unite, al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei futuri Stati membri dell'Unione europea nonché al governo del Messico.


    (1)  GU C 364 del 18.12.2000.

    (2)  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

    (3)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

    (4)  GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 246.

    (5)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 599.

    (6)  GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

    (7)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.


    Top