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Document 91998E003393

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3393/98 dell'on. Jyrki OTILA Disposizioni sull'orario di lavoro nel settore del trasporto stradale comunitario

GU C 341 del 29.11.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E3393

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3393/98 dell'on. Jyrki OTILA Disposizioni sull'orario di lavoro nel settore del trasporto stradale comunitario

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0004


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3393/98

di Jyrki Otila (PPE) alla Commissione

(17 novembre 1998)

Oggetto: Disposizioni sull'orario di lavoro nel settore del trasporto stradale comunitario

Agli inizi di ottobre, la Commissione ha ufficialmente comunicato che avrebbe rapidamente elaborato una proposta di direttiva sulla manodopera mobile nel settore del trasporto stradale. La Commissione ha fatto altresì sapere che il documento in parola comprenderà disposizioni sull'orario di lavoro degli autisti salariati, di quelli impiegati nel trasporto privato, nonché di quelli in proprio, ossia degli imprenditori, nel territorio comunitario.

Inoltre, la Commissione ha fatto notare che la direttiva si baserà sui risultati delle trattative tripartite fra le organizzazioni europee, i rappresentanti dei datori di lavoro (IRU - Unione internazionale dei trasporti stradali) e quelli dei lavoratori (FST - Federazione dei sindacati del trasporto).

Può la Commissione far sapere la natura dei suoi piani relativi alla proposta di direttiva in questione e se intende tener conto del fatto che non è possibile limitare la libertà di lavorare dell'imprenditore con norme applicabili ai lavoratori salariati? Tali disposizioni non contribuirebbero a creare condizioni di equa concorrenza interna bensì, al contrario, ostacolerebbero la concorrenza fra imprenditori.

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(4 febbraio 1999)

Il 18 novembre 1998 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte(1) relative ai settori e alle attività esclusi dalla direttiva 93/104/CE, del 23 Novembre 1993, concernente l'orario di lavoro(2). Per il trasporto su strada sono previste: l'estensione al personale non viaggiante del settore dell'autotrasporto della direttiva generale sull'orario di lavoro, che regolamenta le ferie annuali, gli esami medici per i lavoratori notturni, riposi adeguati ed la prestazione lavorativa annuale massima per tutti i lavoratori; ed una proposta di direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro di tutto il personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto, ivi compresi gli autotrasportatori autonomi e gli autotrasportatori "per conto proprio".

Detta proposta di direttiva tiene nel debito conto i punti di convergenza raggiunti dai negoziati tra le parti sociali europee.

Sia il personale viaggiante sia gli autotrasportatori autonomi operano in un settore altamente competitivo. Ovviamente, per gli uni come per gli altri le condizioni di lavoro possono avere ripercussioni dirette sulla sicurezza stradale. Un altro motivo per cui la categoria degli autotrasportatori autonomi ha dovuto essere inserita è la necessità di salvaguardare la concorrenza leale ed evitare la polverizzazione del settore. Inoltre il loro inserimento è coerente con la posizione già assunta con il regolamento (CEE) 3820/85, del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(3), anch'esso applicabile agli autotrasportatori autonomi e ai lavoratori che svolgono attività di trasporto su strada per conto terzi o per conto proprio.

Fatte queste premesse, la proposta tiene comunque conto delle peculiarità del lavoro degli autotrasportatori autonomi, formulando di conseguenza la definizione di orario di lavoro e l'obbligo relativo ai registri.

Se si escludessero gli autotrasportatori autonomi da una direttiva specificamente mirata al settore si rischierebbe di instaurare un clima di concorrenza sleale.

(1) COM(98) 662 def.

(2) GU L 307 del 13.12.1993.

(3) GU L 370 del 31.12.1985.

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