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Document 62025TN0622

Causa T-622/25: Ricorso proposto il 12 settembre 2025 – Kayser Berndorf e Kayser / Commissione

GU C, C/2025/5857, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5857/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5857/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5857

10.11.2025

Ricorso proposto il 12 settembre 2025 – Kayser Berndorf e Kayser / Commissione

(Causa T-622/25)

(C/2025/5857)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kayser Berndorf GmbH (Vienna, Austria), Kayser s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentanti: D. Abrahams e Z. Romata, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare il regolamento delegato (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze (GU 2025, L 1222) (in prosieguo: il «provvedimento impugnato»), nella parte in cui riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate («CLH») dell'ossido di diazoto («la sostanza» o «N2O») come categoria di pericolo «Repr. 1B (H360Df)» (presunto tossico per la riproduzione umana) (in prosieguo: la «classificazione contestata»); e,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo: la Commissione ha commesso un errore di diritto in violazione dell'articolo 37, paragrafo 5 del regolamento CLP (1), adottando la classificazione contestata sulla base del parere del RAC viziato. Il parere del RAC è viziato dalla «decisione segreta» dell'Agenzia di raccomandare la classificazione contestata, che ha posto un ostacolo alla generazione dei dati necessari per informare il futuro processo decisionale normativo sulla classificazione. Il parere del RAC è inscindibile dalla classificazione contestata. Il modo in cui il parere del RAC è stato viziato era noto alla Commissione, che tuttavia vi ha fatto affidamento come base per la sua adozione della classificazione contestata, di conseguenza viziata, nel provvedimento impugnato.

2.

Secondo motivo, attinente al fatto che la Commissione, basandosi sulla «decisione segreta» dell'Agenzia, ha privato le ricorrenti dell'opportunità di generare i dati necessari, il che costituisce una violazione dei diritti della difesa.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto in violazione dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento CLP adottando la classificazione contestata nel provvedimento impugnato sulla base del parere del RAC, che è viziato da dati materialmente incompleti che non sono idonei a suffragare le conclusioni tratte. Ciò è dovuto al fatto che l'Agenzia non ha colmato le lacune nei dati contenuti nel fascicolo di registrazione a causa dell'errata applicazione della sezione 8.7 dell'allegato IX del regolamento REACH (2). Il modo in cui il parere del RAC è stato viziato era noto alla Commissione, che tuttavia vi ha fatto affidamento come base per la sua adozione della classificazione contestata, di conseguenza viziata, nel provvedimento impugnato.

4.

Quarto motivo, attinente al fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare la classificazione contestata nel provvedimento impugnato. In particolare, la sua valutazione dei dati disponibili (materialmente incompleti) non era in grado di corroborare le conclusioni raggiunte. In particolare, la Commissione non poteva giungere alla conclusione legalmente richiesta che l'adozione fosse «appropriata», in violazione dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento CLP. Inoltre, o in subordine, la Commissione non poteva giungere alla conclusione legalmente richiesta che esistevano «prove evidenti di un effetto negativo», in violazione del punto 3.7.2.1.1, tabella 3.7.1, lettera a), dell'allegato I.


(1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5857/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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