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Document 62025CN0546

Causa C-546/25, Beteiligungsgesellschaft: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 agosto 2025 – Beteiligungsgesellschaft / Finanzamt B

GU C, C/2026/82, 5.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/82/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/82/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/82

5.1.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 agosto 2025 – Beteiligungsgesellschaft / Finanzamt B

(Causa C-546/25, Beteiligungsgesellschaft)

(C/2026/82)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e ricorrente per cassazione: Beteiligungsgesellschaft

Resistente in primo grado e resistente nel giudizio di cassazione: Finanzamt B

Con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 90/435/CEE (1) osti a disposizioni nazionali in virtù delle quali le distribuzioni di dividendi effettuate da una società figlia residente in un altro Stato membro dell’Unione europea a favore di una società madre tedesca che registra delle perdite determinano una riduzione del riporto delle perdite di quest’ultima in misura pari alle suddette distribuzioni di utili, laddove però le imposte pagate dalla società figlia sulle distribuzioni di utili non vengono imputate né nell’anno della percezione dei dividendi né nell’anno in cui la società madre consegue utili superiori alle perdite riportate.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se – nel caso in cui uno Stato membro, in sede di trasposizione della direttiva 90/435 nel diritto nazionale, abbia optato per il sistema dell’imputazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, di detta direttiva ed abbia strutturato tale facoltà di imputazione in maniera non conforme alla direttiva per il fatto che esso opera un’imputazione di imposta esclusivamente nell’anno della percezione dei dividendi, malgrado che una tassazione di tali dividendi possa intervenire anche in periodi di imposta successivi in ragione di possibilità di riporto di perdite previste dal diritto nazionale – la direttiva suddetta riconosca un diritto soggettivo ad un’imputazione di imposta sotto forma di un riporto di imputazione.

3)

Nel caso in cui la direttiva 90/435 non conferisca un diritto soggettivo ad un riporto di imputazione [questioni 1) e 2)]: se un diritto siffatto scaturisca quale conseguenza di una violazione della libertà di stabilimento (articolo 52 del Trattato istitutivo della Comunità europea nella versione di cui al Trattato di Maastricht ovvero articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea nella versione di cui al Trattato di Amsterdam, ora divenuto articolo 49 TFUE nella versione di cui al Trattato di Lisbona).

4)

Se una diversa valutazione delle questioni 1), 2) e 3) si imponga in relazione ai dividendi che la società madre non abbia essa stessa percepito direttamente, ma che siano stati percepiti dalla sua società figlia detenuta al 100 % la quale anch’essa registrava esclusivamente delle perdite (nel presente caso, negli anni dal 1993 fino al 1996), prima che tale società figlia venisse incorporata dalla società madre con conseguente traslazione anche del suo riporto di perdite in capo a quest’ultima.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/82/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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