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Document 62025CC0697

Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 1° ottobre 2026.


ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:807

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 1º ottobre 2026 (1)

Causa C‑697/25 [Appenzell] (i)

WT

contro

MR,

YF,

EZ

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

« Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Convenzione di Lugano II — Procedimento di esecuzione forzata diretto al recupero di un credito insoluto — Autorità amministrativa per l’esecuzione forzata — Nozione di decisione — Nozione di giudice »






1.        In Svizzera, la competenza per l’esecuzione delle procedure di recupero coattivo dei crediti per ottenere il pagamento di denaro è affidata a un’autorità amministrativa, il Betreibungs- und Konkursamt (Ufficio esecuzioni e fallimenti) (2).

2.        Tale competenza viene esercita, su richiesta del creditore, nell’ambito di un procedimento che sfocia in un precetto esecutivo (Zahlungsbefehl) (3) adottato senza esaminare il merito della causa. In assenza di opposizione da parte del debitore entro il termine prescritto, tale precetto esecutivo consentirà di procedere alla fase di esecuzione forzata propriamente detta.

3.        Dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) è sorta una controversia su un precetto esecutivo, emesso in Svizzera e presentato in Austria per il suo riconoscimento e la sua esecuzione. La relativa domanda pregiudiziale si limita alla possibilità di qualificare tale precetto esecutivo come «decisione emessa da un giudice», ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II (4).

I.      Contesto normativo

A.      Convenzione di Lugano II

4.        A norma del suo articolo 1, paragrafo 1:

«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (...)».

5.        L’articolo 32, che apre il titolo III in materia di «Riconoscimento ed esecuzione», così dispone:

«Ai fini della presente convenzione, con “decisione” si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, quale, ad esempio, un decreto, una sentenza, un’ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

6.        L’articolo 62 dispone quanto segue:

«Ai fini della presente convenzione, con “giudice” si intende l’autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione».

7.        Il contenuto della Convenzione è commentato nella relazione esplicativa elaborata dal professor Fausto Pocar (5).

B.      Diritto svizzero. Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (6)

8.        Ai sensi dell’articolo 38:

«1. L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro (...)

2. L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento. (...)».

9.        L’articolo 67, paragrafo 1, così recita:

«La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’Ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:

1.      il nome ed il domicilio del creditore (...);

2.      il nome ed il domicilio del debitore (...);

3.      l’ammontare del credito (...), in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;

4.      il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito».

10.      Ai sensi dell’articolo 69:

«1.      Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.

2.      Il precetto contiene:

1.      le indicazioni della domanda d’esecuzione;

2.      l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese (...);

3.      l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (“fare opposizione”) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

4.      la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso».

11.      L’articolo 71, paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore».

12.      L’articolo 74, paragrafo 1, così stabilisce:

«Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione».

13.      L’articolo 78, paragrafo 1, stabilisce che «l’opposizione sospende l’esecuzione».

14.      L’articolo 79 dispone quanto segue:

«Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione».

15.      L’articolo 88, paragrafo 1, così recita:

«Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (...)».

II.    Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

16.      Il 4 settembre 2024, l’Ufficio esecuzioni di Appenzell (Svizzera) ha emesso, a favore degli avvocati richiedenti, un precetto esecutivo con cui si ingiungeva alla debitrice di pagare loro, entro il termine di venti giorni, onorari insoluti (oltre alle spese di esecuzione).

17.      La debitrice non ha fatto opposizione entro il termine di cui all’articolo 74 della LEF.

18.      I creditori hanno presentato il precetto esecutivo dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

19.      Il giudice di primo grado ha accordato l’exequatur, autorizzando i creditori all’esercizio dei diritti e delle pretese sulla base del precetto esecutivo.

20.      Il giudice d’appello ha respinto il ricorso presentato contro la decisione di primo grado, ritenendo che il precetto esecutivo costituisse una «decisione emessa da un giudice» ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II.

21.      La sentenza di appello è stata impugnata dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), che sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un precetto esecutivo ex articolo 69 della LEF, emesso da un Ufficio esecuzioni e fallimenti svizzero - non sulla base di un titolo esecutivo precedentemente ottenuto dal creditore, bensì nell’ambito di un’“esecuzione senza titoli” - debba essere considerato una decisione di un giudice ai sensi dell’articolo 32 della convenzione di Lugano [II]».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

22.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 4 novembre 2025.

23.      Hanno presentato osservazioni scritte i creditori, la debitrice, il governo svizzero e la Commissione europea.

24.      La Corte non ha reputato necessario tenere un’udienza pubblica.

IV.    Valutazione

A.      Nozione di «giudice» nella Convenzione di Lugano II

25.      Il giudice del rinvio chiede se un precetto esecutivo svizzero, emesso a seguito di un procedimento di esecuzione «senza titoli» e nei confronti del quale non è stata fatta opposizione, possa essere qualificato come «decisione» ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II (7).

26.      L’articolo 32 della Convenzione di Lugano II definisce cosa si intenda per «decisione» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo III. Conformemente al suo tenore letterale, si intende per «decisione», «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione (...)» (il corsivo è mio).

27.      Tale definizione è riprodotta in modo sostanzialmente identico in tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione transfrontaliera di decisioni (8). Quel che cambia da uno strumento all’altro è la nozione di «giudice [o di “organo giurisdizionale”]», o di «autorità giurisdizionale», che è un elemento costitutivo esplicito della definizione di «decisione [giudiziaria]» (9).

28.      Entrambe le nozioni (decisione e giudice) sono strettamente interconnesse, al punto che la delimitazione dell’una incide direttamente sull’altra. Per tale motivo, benché sia possibile analizzare in astratto le decisioni in quanto tali, scisse dalla loro origine (giudiziaria o meno), diverso è il caso ai fini dell’interpretazione dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II.

29.      Definendo la nozione di «giudice» nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile (e, conseguentemente, la nozione di decisione giudiziaria), si possono identificare tre approcci, o tecniche legislative, in funzione della «degiurisdizionalizzazione» (10) che autorizza ciascuno strumento.

30.      Il primo approccio, adottato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (11) e dalla Convenzione di Lugano I, si basa su una concezione istituzionale (implicita) di «giudice» (12), accompagnata da una clausola (esplicita) che permette di aprire tale statuto a un numero limitato e predeterminato di autorità diverse dai «giudici».

31.      Per interpretare le disposizioni rispondenti a tale primo approccio, la Corte ha dovuto determinare se si potesse qualificare come «decisione» una decisione emessa non da un «giudice in senso istituzionale», bensì da organismi extragiudiziali non citati nella clausola di apertura del regolamento Bruxelles I bis (13).

32.      In tal senso, la Corte ha precisato quanto segue:

–        «[L]a nozione di “autorità giurisdizionale” ai sensi [del regolamento Bruxelles I bis] deve essere interpretata tenendo conto della necessità di consentire ai giudici nazionali degli Stati membri di individuare le decisioni emesse da autorità giurisdizionali di altri Stati membri e di procedere, con la celerità richiesta da tale regolamento, all’esecuzione di tali decisioni» (14).

–        «[L]’atto deve provenire da un organo giurisdizionale (...) che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti» (15).

–        «[I]l rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri (...) presuppone, in particolare, che le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio» (16).

33.      Il secondo approccio ammette la possibilità che un’«autorità amministrativa» (17) o un «professionista legale» (18) si possano qualificare come «autorità giurisdizionale», a condizione che:

–        «esercit[i]no funzioni giudiziarie o (...) agisc[a]no su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria» (19); e

–        osservino alcuni standard minimi in relazione sia alle autorità stesse (garanzie di imparzialità e rispetto dei diritti della difesa), sia alle loro decisioni (che possono essere riviste da un’autorità giudiziaria e avere forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione resa da un’autorità giudiziaria nella stessa materia).

34.      Il terzo approccio, utilizzato dall’articolo 62 della Convenzione di Lugano II (20), adotta una definizione ancora più ampia di «giudice», comprendente, in generale, «l’autorità designata da uno Stato [parte della Convenzione] come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione». Non si richiede, almeno espressamente, che tale autorità eserciti «funzioni giudiziarie» né che rispetti standard minimi in relazione alle sue decisioni.

35.      Intesa da tale punto di vista, la questione pregiudiziale mira a chiarire se, considerando la definizione «ampia» e «aperta» della nozione di «giudice» della Convenzione di Lugano II, affinché sussista una «decisione emessa da un giudice»:

–        basta che la decisione sia stata pronunciata da un’autorità, di qualsiasi natura, alla quale il diritto nazionale conferisca competenza nelle materie disciplinate da detta Convenzione;

–        o, al contrario, è necessario che tale autorità, esercitando la suddetta competenza, svolga una funzione giudiziaria.

36.      Premetto che, a mio parere, l’interpretazione corretta dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II è la seconda delle due che ho appena esposto.

37.      Difatti, l’esercizio di una «funzione giudiziaria», nonché il rispetto dei requisiti minimi di indipendenza e di rispetto del principio del contraddittorio, sono condizioni (implicite) affinché una «decisione» possa circolare conformemente a uno strumento che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri di decisioni.

38.      Esistono vari argomenti a favore di tale tesi. Accennerò, in particolare, alla sentenza Schlömp (21), all’economia della Convenzione di Lugano II e alla sua interpretazione sistematica.

B.      La sentenza Schlömp

39.      Se non erro, esiste un’unica pronuncia della Corte (la sentenza Schlömp) relativa all’interpretazione della nozione di «giudice» ai sensi della Convenzione di Lugano II.

40.      Nella controversia composta da tale sentenza si trattava di determinare se un’autorità di conciliazione di diritto svizzero potesse essere qualificata come «giudice precedentemente adito», ai sensi della norma in materia di litispendenza di cui all’articolo 27 della Convenzione di Lugano II.

41.      Benché la causa non vertesse sull’interpretazione della nozione di «giudice» per identificare una decisione (ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II), vi è un parallelismo tra le norme in materia di litispendenza e l’esistenza di una «decisione» suscettibile di riconoscimento ed esecuzione ai sensi del titolo III della Convenzione di Lugano II.

42.      La Convenzione di Lugano II è una convenzione doppia, che si prefigge l’obiettivo di favorire il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni (22). Le norme relative all’esercizio della competenza giurisdizionale o al suo coordinamento (come le disposizioni in materia di litispendenza) sono concepite per garantire la realizzazione di tale obiettivo. Non sarebbe ragionevole pretendere dal giudice dello Stato richiesto (successivamente adito) che dichiari la propria incompetenza a favore del giudice dello Stato precedentemente adito, se tale giudice non fosse autorizzato a pronunciare una «decisione», ossia una decisione giudiziaria suscettibile di riconoscimento ed esecuzione nel secondo Stato (23).

43.      La definizione di «giudice» che si deduce dalla sentenza Schlömp risulta, dunque, pertinente per valutare la portata di tale nozione nell’ambito dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II.

44.      Facendo riferimento all’articolo 62 della Convenzione di Lugano II (24), la sentenza Schlömp ha tenuto conto, naturalmente, della clausola di apertura in essa inclusa (ai sensi della quale, le autorità di conciliazione svizzere disponevano, in base al diritto nazionale, della «competenza nelle materie disciplinate [dalla Convenzione di Lugano II]».

45.      Orbene, se tale elemento fosse l’unico, o fosse sufficiente, a conferire la qualifica di «giudice», la sentenza Schlömp avrebbe potuto limitarsi a tale constatazione. Non l’ha fatto, anzi, spingendosi al di là della mera considerazione formale, ha esaminato le funzioni delle autorità svizzere e le garanzie riguardanti la loro attuazione.

46.      In particolare, la Corte ha attribuito rilevanza al fatto che tali autorità:

–        agissero nel quadro di una «procedura di conciliazione [che era] prevista dalla legge, [era] soggetta al principio del contraddittorio ed [era], di norma, obbligatoria (...)». Tale procedura [poteva] sfociare o in una decisione vincolante per le parti, (...) o a una proposta di giudizio che può acquisire autorità di giudicato in assenza di contestazione (...), oppure alla ratifica di una conciliazione o al rilascio di un’autorizzazione ad agire» (25);

–        erano «soggette alle garanzie previste (...) in materia di ricusazione dei giudici di pace componenti le autorità medesime e (...) esercita[va]no le loro funzioni in completa autonomia» (26).

47.      Da tale insieme di note la Corte ha dedotto che, «(...) nell’esercizio delle funzioni loro affidate (…), le autorità di conciliazione [svizzere] possono essere qualificate come “giudice” ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II».

48.      Diversi elementi su cui si è soffermata la Corte nella sentenza Schlömp coincidono con quelli che altri strumenti (in particolare il regolamento n. 4/2009) (27) ritengono imprescindibili per identificare una decisione.

49.      Ne costituiscono esempi l’imparzialità dell’autorità, nella sua dimensione interna e in quella esterna; la natura contraddittoria inter partes del procedimento; la competenza ad adottare decisioni dotate di effetti equivalenti a quelli di una decisione [giudiziaria]; nonché l’esistenza di poteri propri che permettano all’autorità di pronunciare decisioni vincolanti.

50.      In sintesi, se la mia lettura della sentenza Schlömp è corretta, essa ha collegato la nozione di giudice all’esercizio di «funzioni giudiziarie» e a uno standard minimo di garanzie procedurali.

C.      Economia della Convenzione di Lugano II e interpretazione sistematica

51.      La relazione Pocar conferma l’interpretazione da me sostenuta dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II, osservando che: «(...) rientrano [nella nozione di “decisione” (...) le decisioni adottate nell’ambito di un organo giudiziario o che svolge una funzione giudiziaria, indipendentemente dal fatto che la persona che le adotta abbia formalmente la qualifica di giudice (...)» (28).

52.      L’opportunità di un’interpretazione uniforme e coerente della Convenzione di Lugano II con le norme corrispondenti dei regolamenti di Bruxelles, postulato che è stato accolto dalla Corte (29), conduce allo stesso risultato.

53.      Come ho già segnalato, la definizione di «decisione» presenta una formulazione identica nei regolamenti di Bruxelles (I e I bis) e nelle Convenzioni di Lugano. Quel che cambia è la nozione di «giudice [o di “organo giurisdizionale”]» o di «autorità giurisdizionale», poiché i regolamenti di Bruxelles si ispirano a una concezione meno aperta alla degiurisdizionalizzazione del processo civile (30) rispetto a quella della Convenzione di Lugano II.

54.      Non cerco di minimizzare tali differenze. Ritengo, tuttavia, che il requisito secondo cui un «autorità giurisdizionale» debba esercitare una «funzione giudiziaria» e osservare standard minimi di indipendenza e rispetto del principio del contraddittorio permane inalterato in entrambi i regimi.

55.      Tanto si deduce, a mio parere, dal confronto tra gli elementi costitutivi di un «giudice» ai fini della Convenzione di Lugano II, identificati nella sentenza Schlömp, gli elementi (impliciti) che risultano dalla giurisprudenza relativa alla nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regime di Bruxelles e gli elementi (espliciti) di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009.

56.      In tal modo, si garantisce un’interpretazione armonizzata dei tre strumenti che regolamentano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (ivi comprese le obbligazioni alimentari) nei rapporti tra l’Unione e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

57.      Se, come ho detto, la soluzione da me sostenuta garantisce la coerenza interpretativa dei diversi strumenti, tale esigenza non riveste, però, la stessa intensità rispetto ad altri che regolamentano materie estranee a quelle che costituiscono oggetto della Convenzione di Lugano II. Mi riferisco, in particolare, ai regolamenti relativi alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (31) che contengono una definizione di «autorità giurisdizionale» sostanzialmente identica a quella di cui all’articolo 62 della Convenzione di Lugano II.

58.      In relazione a tali altri regolamenti, la Corte ha interpretato la nozione di «autorità giurisdizionale» in termini (32) che (prima facie) sembrerebbero svincolarla dall’esercizio di funzioni giudiziarie. La sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport in cui si manifesta tale interpretazione non risulta, a mio parere, incompatibile con quanto esposto finora sulla nozione in esame.

59.      In detta sentenza, si trattava di stabilire se uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro potesse essere ammesso come «decisione di divorzio».

60.      In tale preciso contesto, la Corte ha dichiarato che «ogni autorità pubblica chiamata ad adottare una “decisione”, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento [2201/2003], deve mantenere il controllo sulla pronuncia del divorzio, il che implica, nell’ambito dei divorzi consensuali, che essa proceda a un esame delle condizioni del divorzio alla luce del diritto nazionale nonché dell’effettività e della validità del consenso dei coniugi a divorziare» (33).

61.      Orbene, questo costituisce solo l’esemplificazione, in ambito matrimoniale, della soluzione generale definita in materia civile e commerciale dalla sentenza Solo Kleinmotoren, come riconosce la stessa Corte (34).

62.      È vero che, nella sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport, la Corte ha adottato un’interpretazione molto estensiva dell’«esame di merito» in quanto elemento distintivo di una «decisione», che non si concilia pienamente con quella della sentenza WB (35). Tale circostanza, tuttavia, non toglie che l’esigenza di un controllo autonomo (ossia di una competenza decisionale propria nel merito della causa) costituisce una caratteristica fondamentale della funzione giudiziaria (36).

63.      È altrettanto vero che la Corte, nella sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport, non ha menzionato requisiti specifici di indipendenza né l’esigenza di un procedimento in contraddittorio. Tale assenza si spiega con il contesto particolare di quel procedimento (37). Difficilmente la Corte avrebbe qualificato come «decisione» un divorzio unilaterale, pronunciato senza la dovuta audizione di uno dei coniugi e da parte di un’autorità la cui indipendenza risultasse, quanto meno, dubbia (38).

64.      In sintesi, un elemento costitutivo della nozione di «decisione» comune a tutti gli strumenti del diritto dell’Unione che regolamentano il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, ivi compresa la Convenzione di Lugano II, è il fatto che il «giudice» che la adotta eserciti una «funzione giudiziaria». Ne consegue che debba essere investito di una competenza decisionale propria e attenersi a requisiti minimi di indipendenza e di rispetto del principio del contraddittorio.

D.      Procedimento svizzero di esecuzione forzata

65.      L’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) parte dalle seguenti premesse:

–        le decisioni emesse dall’Ufficio esecuzioni (svizzero) potrebbero, in linea di principio, inquadrarsi nell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II, ancorché tale ufficio «(...) non sia un organo giurisdizionale in senso classico a livello organico, bensì un “ente” o un’autorità»;

–        questo perché l’articolo 62 della Convenzione di Lugano II «(...) sancisce un approccio funzionale secondo cui anche un’autorità può essere designata quale giudice in base alle funzioni da essa esercitate» (39);

–        orbene, l’analisi del tipo di funzioni esercitate dall’Ufficio esecuzioni (svizzero) «avvalora la tesi secondo cui [tale ufficio] non costituisce un “giudice” ai sensi dell’articolo 32 della convenzione di Lugano [II]», poiché «non dispone (...) dei poteri per verificare la fondatezza sostanziale del diritto, bensì è il creditore che deve avviare un’azione in giudizio in caso di impugnazione del precetto mediante opposizione da parte del debitore» (40).

66.      Con tali premesse, e fatte salve le verifiche svolte dal giudice del rinvio, la Corte può fornire a quest’ultimo indicazioni utili per rispondere ai suoi dubbi.

67.      Tali indicazioni permetterebbero di stabilire se, emettendo un precetto esecutivo come quello di cui trattasi, l’Ufficio esecuzioni svolga una funzione giudiziaria e soddisfi gli altri requisiti della sentenza Schlömp.

68.      Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, in Svizzera il procedimento di esecuzione forzata fa parte della procedura di esecuzione e si articola in due fasi (41):

–        la fase di avvio (articoli 69 e seguenti della LEF), che permette di determinare l’esecutività del diritto fatto valere, la cui esistenza, dal punto di vista del diritto sostanziale, potrebbe non essere stata ancora accertata;

–        l’ulteriore esecuzione forzata propriamente detta (articoli 89 e seguenti della LEF), con cui si liquidano le attività del debitore al fine di soddisfare le richieste dei creditori.

69.      Nella prima fase il creditore presenta una domanda unilaterale dinanzi all’Ufficio esecuzioni. Non è necessario che disponga già di un titolo di credito, cosicché egli può limitarsi a indicare nella propria domanda «la causa del credito» (42). La domanda non deve essere motivata (43).

70.      Una volta ricevuta la domanda del creditore, l’Ufficio esecuzioni emette il precetto esecutivo senza avere prima sentito il convenuto. Il governo svizzero (44) precisa che, in tale fase del procedimento, l’Ufficio esecuzioni si limita in sostanza a trascrivere nel precetto esecutivo, se del caso anche in maniera automatizzata (45), i dati forniti dal creditore nella sua domanda.

71.      L’Ufficio esecuzioni non procede ad alcun esame del contenuto della domanda, né verifica la competenza giurisdizionale a norma della Convenzione di Lugano II (46).

72.      Dopo avere adottato il precetto esecutivo inaudita altera parte, l’Ufficio esecuzioni lo notifica al debitore, comunicandogli che può proporre opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notificazione e che, se non viene effettuato il pagamento né presentata l’opposizione, «l’esecuzione seguirà il suo corso».

73.      Il governo svizzero spiega (47) che, se il debitore non formula opposizione entro il termine stabilito dalla LEF (48), il precetto esecutivo non ha autorità di cosa giudicata sostanziale (49). La mancata opposizione ha il solo effetto di consentire che il procedimento possa avanzare alla seconda fase, ossia passare all’esecuzione forzata propriamente detta.

74.      Tale descrizione del procedimento svizzero e delle funzioni svolte nell’ambito dello stesso dall’Ufficio esecuzioni permette di determinare se quest’ultimo costituisca un «giudice» e se le sue decisioni si possano, di conseguenza, qualificare come «decisioni» ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II.

1.      Indipendenza

75.      Nella decisione di rinvio, il giudice a quo non solleva alcun dubbio per quanto concerne l’indipendenza dell’Ufficio esecuzioni.

76.      Tuttavia, la Commissione rileva (50) che la LEF conferisce alle autorità cantonali di sorveglianza una funzione di controllo sulla condotta dell’Ufficio esecuzioni. Tale funzione implica «(…) una competenza di sorveglianza individuale e specifica, ossia, (…) un controllo diretto sul[l’Ufficio esecuzioni] e, pertanto, (…) il potere di intervenire caso per caso dal punto di vista della vigilanza prudenziale o di decidere autonomamente riguardo a determinate questioni procedurali».

77.      Tutto sembra indicare, pertanto, che l’Ufficio esecuzioni non soddisfi il requisito di indipendenza caratteristico delle autorità giurisdizionali (51). La circostanza (rilevata dalla Commissione) che le autorità cantonali di sorveglianza possano impartire istruzioni al soggetto che ha emesso il precetto esecutivo depone in senso contrario all’idea di considerarlo un organo indipendente.

2.      Natura contraddittoria del procedimento

78.      Nella sentenza Pula Parking, la Corte ha esaminato un procedimento in cui: a) un mandato di esecuzione si basava su un «atto autentico» emesso da un notaio e notificato al debitore, senza che fosse stata precedentemente comunicata a quest’ultimo la domanda presentata dinanzi al notaio; e b) dopo la notifica al debitore, se quest’ultimo presenta un’opposizione «ricevibile e motivata», il notaio deve trasmettere il fascicolo, ai fini del procedimento d’opposizione, al giudice competente, il quale si pronuncerà sull’opposizione.

79.      In quel contesto, la Corte ha dichiarato che «l’esame, da parte del notaio, (...) della domanda di rilascio di un mandato di esecuzione su una tale base non avviene in contraddittorio» (52).

80.      Nella presente causa, i creditori invocano la giurisprudenza Denilauler (53) per escludere la pertinenza della soluzione concepita nella sentenza Pula Parking (54).

81.      Conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte (55):

–        «L’insieme delle disposizioni della Convenzione [di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] (...) esprimono l’intenzione di aver cura che (...) i procedimenti conducenti all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa. (...) Alla luce di queste considerazioni appare chiaramente che la Convenzione si riferisce essenzialmente alle decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengono richiesti in uno Stato diverso da quello d’origine, sono state precedute, o avrebbero potuto essere precedute, in detto Stato d’origine, secondo modalità diverse, da un’istruzione contraddittoria» (56);

–        è necessario che tale decisione «non produc[a] effetti» prima di essere notificata ai convenuti, che possono far valere i loro diritti dinanzi al giudice che l’ha pronunciata contestando il diritto dell’attore (57). In particolare, deve sussistere un’effettiva possibilità di difesa prima che una decisione diventi esecutiva (58);

–        l’esigenza di rispettare i diritti di difesa del convenuto «(...) è particolarmente sentita in caso di contumacia del convenuto». L’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, al pari del suo omologo nel regime di Bruxelles, ha lo scopo di «garantire che una decisione resa in contumacia non possa essere riconosciuta né eseguita (...) qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine». Si richiede, in particolare, che la domanda giudiziale o l’atto equivalente sia stato comunicato o notificato regolarmente e in tempo utile al convenuto per «consentir[gli] di stabilire se egli debba provvedere alla propria difesa» (59).

82.      Secondo i creditori nella presente controversia, l’esistenza di un diritto di opposizione al precetto esecutivo, prima che quest’ultima diventi esecutiva, è sufficiente affinché si possa qualificare il procedimento di esecuzione forzata come contraddittorio.

83.      Mi limiterò a formulare due considerazioni al riguardo.

84.      In primo luogo, la giurisprudenza Denilauler era ben nota alla Corte prima della sentenza Pula Parking; eppure, quest’ultima sembrerebbe discostarsi da detta giurisprudenza. A mio giudizio, nella sentenza Pula Parking, il problema principale risiedeva nel fatto che la competenza del notaio era, per sua stessa natura, limitata alla fase ex parte del procedimento, poiché l’opposizione del debitore obbliga il notaio a trasmettere il fascicolo a un organo giurisdizionale, prima che abbia luogo il «dibattito contraddittorio» vero e proprio tra le parti. Tale separazione funzionale tra le due fasi del procedimento indica che la competenza del notaio non si estendeva oltre la prima fase e non presentava, pertanto, natura contraddittoria.

85.      Da tale punto di vista, risulterebbe più coerente analizzare la sentenza Pula Parking non già in rapporto al rispetto dei diritti di difesa, bensì alla luce del criterio relativo all’esistenza di una competenza decisionale propria, ossia il potere di comporre definitivamente la «controversia» che sorge tra le parti a seguito dell’opposizione. L’assenza di una competenza di tale natura costituisce una caratteristica comune ai notai croati e all’Ufficio esecuzioni svizzero.

86.      In secondo luogo, ammettendo che la giurisprudenza Denilauler sia pertinente ai fini del caso di specie, è dubbio che la facoltà di opporsi al precetto esecutivo emesso dall’Ufficio esecuzioni dia luogo, di per sé, a un vero e proprio «procedimento contraddittorio» e costituisca un esercizio effettivo dei diritti di difesa del convenuto.

87.      Nella sentenza Hengst Import, pronunciata in relazione a un decreto ingiuntivo italiano, la Corte ha precisato che una «decisione» ha carattere contraddittorio se, prima di diventare esecutiva, si notificano al convenuto tutte le informazioni necessarie per «po[rre] quest’ultimo in grado di far valere i suoi diritti» e «consentir[gli] di stabilire se egli debba provvedere alla propria difesa» (60).

88.      Alla luce delle caratteristiche del procedimento svizzero di esecuzione forzata, non sembra che la sola notifica del precetto esecutivo permetta di conseguire tali obiettivi. Per emetterlo, non è necessario che il creditore giustifichi o dimostri la sussistenza del credito, né che esponga alcun motivo a sostegno del diritto che ha fatto valere: in assenza di titolo giustificativo, è sufficiente indicare «la causa del credito» (articolo 67 della LEF). Secondo quanto sostiene il governo svizzero, l’Ufficio esecuzioni si limita a riprodurre nel precetto che sarà notificato al debitore tali (esigue) informazioni fornite dal creditore.

89.      Risulta altresì significativo che, a fronte dell’opposizione del debitore, il successivo procedimento (contenzioso) dinanzi al giudice debba essere avviato dal creditore che ha richiesto il precetto esecutivo. È il creditore, infatti, a dover presentare un ricorso che specifichi «la causa del credito» e i motivi che giustificano la sua pretesa (61).

90.      Tale circostanza rivela che il dibattito in contraddittorio effettivo può aver luogo soltanto a decorrere dalla notifica di tale ricorso, ossia dal ricorso che pone il debitore in condizione di conoscere e confutare le pretese del creditore nel merito.

91.      Non si può affermare altrettanto per quanto riguarda la notifica del precetto esecutivo, che permette soltanto di formulare un’obiezione formale (e non motivata) per paralizzare il procedimento di esecuzione, senza costituire un vero strumento di difesa nel merito.

92.      Di conseguenza, la possibilità di formulare un’opposizione contro il precetto esecutivo prima che quest’ultimo diventi esecutivo non osta a che il procedimento dinanzi all’Ufficio esecuzioni sia privo di natura contraddittoria vera e propria.

3.      Esistenza di una competenza decisionale propria

93.      Il giudice del rinvio sottolinea che l’Ufficio esecuzioni non dispone dei poteri per verificare autonomamente la fondatezza sostanziale del diritto.

94.      Le parti del procedimento di rinvio pregiudiziale confermano che l’Ufficio esecuzioni non ha competenza per esaminare, nemmeno prima facie, l’esistenza e la fondatezza del su cui si fonda la pretesa del creditore, almeno nel caso di un’esecuzione senza titoli (62).

95.      Si concorda altresì sul fatto che la mancata opposizione del debitore abbia il solo effetto di consentire che il procedimento possa avanzare alla fase di esecuzione (propriamente detta) del precetto esecutivo. Quest’ultima non contiene, tuttavia, alcuna dichiarazione riguardo all’esistenza del debito e non è idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata (63).

96.      Certamente, ai fini della sua esecuzione nello Stato richiesto, l’articolo 38 della Convenzione di Lugano II non impone che una decisione abbia autorità di cosa giudicata, purché essa sia esecutiva nello Stato d’origine. Orbene, come rileva la Commissione (64), un titolo che non abbia ancora acquisito autorità di cosa giudicata (sostanziale) si distingue da un titolo che, fin dall’inizio, non è idoneo ad acquisirla.

97.      L’inidoneità del titolo ad acquisire autorità di cosa giudicata è una conseguenza diretta dell’assenza, nel precetto esecutivo emesso dall’Ufficio esecuzioni, di qualsiasi pronuncia nel merito della pretesa oggetto della domanda.

98.      Se gli effetti di cosa giudicata sostanziale si possono attribuire esclusivamente a una decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso nel merito, ciò non accade quando la decisione non si pronuncia nel merito della pretesa.

99.      Del resto, in caso di opposizione da parte del debitore, la controversia si sposta a livello della procedura civile o amministrativa, a norma dell’articolo 79 della LEF. L’Ufficio esecuzioni non ha neppure il potere di verificare la legittimità dell’esecuzione per quanto riguarda i requisiti formali di cui agli articoli 80 e 82 della LEF, qualora esista già una decisione esecutiva o un legittimo riconoscimento di debito (65).

100. In tali condizioni, l’Ufficio esecuzioni non dispone di una competenza decisionale propria. Di conseguenza, i precetti esecutivi che emette non si possono qualificare come «decisione» ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Lugano II.

101. I creditori sostengono che tale soluzione condurrebbe a un risultato «diplomaticamente dubbio», nella misura in cui la Corte negherebbe a un procedimento svizzero l’idoneità a produrre un titolo esecutivo nel quadro di un trattato multilaterale del quale è parte non solo l’Unione, ma anche gli Stati dell’EFTA. Se ben comprendo la loro tesi, essi sostengono che, nei negoziati sulla Convenzione di Lugano II, il governo svizzero avrebbe confidato nel riconoscimento della condizione di «giudice» ai suoi Uffici esecuzioni (66).

102. Per respingere tale obiezione è sufficiente tenere presente che il governo svizzero ha negato, nel presente procedimento di rinvio pregiudiziale, che gli Uffici esecuzioni del suo paese possano considerarsi «giudici» ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II.

103. Il governo svizzero, inoltre, evidenzia che i precetti esecutivi emessi da detti uffici attengono alla fase di esecuzione, trattandosi pertanto di atti di portata essenzialmente territoriale, destinati a produrre effetti nell’ordinamento svizzero, e non di «decisioni» con il compito di circolare in altri Stati (67).

V.      Conclusione

104. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nei termini seguenti:

«Gli articoli 32 e 62 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,

devono essere interpretati nel senso che:

un precetto esecutivo emesso da un Ufficio esecuzioni nell’ambito di un procedimento di esecuzione “senza titoli” non può essere qualificato come “decisione emessa da un giudice” quando tale Ufficio non svolge funzioni giudiziarie né è dotato di garanzie di indipendenza, agisce nel quadro di un procedimento privo di carattere contraddittorio e non vi esercita una competenza decisionale propria».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


2      In prosieguo: l’«Ufficio esecuzioni».


3      Nota irrilevante ai fini della versione italiana.


4      Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»).


5      GU 2009, C 319, pag. 1; in prosieguo: la «relazione Pocar».


6      Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (legge federale sull’esecuzione e sul fallimento), dell’11 aprile 1889, nella versione applicabile alla controversia (RS 281.1); in prosieguo: la «LEF».


7      La Corte ha già avuto modo di analizzare un precetto di questo tipo nella sentenza del 30 marzo 2023, PT (Ingiunzione di pagamento di diritto svizzero) (C‑343/22, EU:C:2023:276), che, tuttavia, non si è pronunciata sulla questione in esame.


8      V. articolo 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»); in materia matrimoniale, articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II ter»); in materia di successioni, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107); in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1).


9      In alcune versioni linguistiche, come quella spagnola, la denominazione ufficiale della Convenzione di Lugano II fa riferimento alle «resoluciones judiciales» [decisioni giudiziarie].  Altre, come quella tedesca, quella italiana o quella francese, utilizzano solo il termine «decisioni» («Entscheidungen»; «décisions»). Nella presente causa, i creditori (punto 21 delle loro osservazioni scritte) sostengono come argomento a favore della loro tesi che la denominazione tedesca della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano I»), conteneva un riferimento alle «gerichtlicher Entscheidungen» [lett. «decisioni giudiziarie»], mentre la Convenzione di Lugano II fa unicamente riferimento alle «Entscheidungen» (decisioni). Tuttavia, tale modifica riguarda soltanto la versione tedesca. Nelle altre versioni linguistiche che ho potuto consultare (inglese, italiana, francese, portoghese, neerlandese, spagnola) la denominazione di entrambe le Convenzioni è identica.


10      Intendendo per «degiurisdizionalizzazione» il riconoscimento di vie alternative a quella giudiziaria per la risoluzione di controversie.


11      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), articolo 3. Nello stesso senso, l’articolo 62 del regolamento Bruxelles I.


12      Un «giudice in senso istituzionale» rappresenta un organo dello Stato integrato nell’organizzazione giurisdizionale e dotato, perciò, di una struttura permanente e delle garanzie di indipendenza, imparzialità e funzionamento inerenti all’esercizio della funzione giudiziaria.


13      Sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193; in prosieguo: la «sentenza Pula Parking»). La Corte ha dichiarato che i notai croati, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento Bruxelles I bis.


14      Sentenza Pula Parking, punto 54. Il corsivo è mio.


15      Sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221), punto 17; in prosieguo: la «sentenza Solo Kleinmotoren». Come affermava l’avvocata generale Kokott nelle sue conclusioni relative alla causa Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2008:748), paragrafo 27, una «decisione» non deve limitarsi alla «mera trascrizione» della volontà di una o di entrambe le parti: il suo contenuto deve dipendere in larga misura dalla volontà dell’organo decisionale.


16      Sentenza Pula Parking, punto 54.


17      Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).


18      Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, nonché articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2016/1103. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU 2016, L 183, pag. 30), comprende una definizione identica.


19      In relazione al regolamento n. 650/2012, «la Corte ha dichiarato che l’esercizio delle funzioni giudiziarie comporta il potere di statuire con poteri propri su eventuali questioni controverse tra le parti interessate. (…) Affinché si possa considerare, alla luce della specifica natura dell’attività da essa esercitata, che un’autorità esercita una funzione giudiziaria, a tale autorità dev’essere riconosciuto il potere di risolvere un’eventuale controversia (...). Ciò non avviene quando la competenza del professionista di cui trattasi dipende dalla sola volontà delle parti» (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, punto 55, con citazione della sentenza Solo Kleinmotoren).


20      E da altri strumenti dell’Unione: in tal senso, l’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1); e l’articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento Bruxelles II ter.


21      Sentenza del 20 dicembre 2017, Schlömp (C‑467/16, EU:C:2017:993); in prosieguo: la «sentenza Schlömp».


22      Punti 12 e 128 della relazione Pocar. Le convenzioni «doppie» agevolano il riconoscimento e l’esecuzione perché, istituendo norme di competenza dirette e vincolanti per tutti gli Stati parte, evitano che la divergenza tra le norme nazionali in materia di competenza costituiscano un motivo di rifiuto del riconoscimento (circostanza che può verificarsi, invece, nell’ambito delle convenzioni «semplici», basate su norme di competenza indiretta e non uniformi).


23      La premessa sottesa alla norma in materia di litispendenza è che l’eventuale interesse di una parte a ottenere una «decisione» che produca effetti giuridici nello Stato del giudice richiesto (successivamente adito) non richiede necessariamente che quest’ultimo eserciti direttamente la propria competenza giurisdizionale. Tale interesse può essere soddisfatto tramite un meccanismo funzionalmente equivalente, ossia il riconoscimento nello Stato richiesto di una decisione pronunciata da un «giudice» omologo di un altro Stato parte della Convenzione di Lugano II.


24      La Corte ha dichiarato che l’autorità svizzera competente in una procedura obbligatoria di previa conciliazione costituiva un «giudice», ai sensi dell’articolo 27 della Convenzione di Lugano II.


25      Sentenza Schlömp, punto 53.


26      Sentenza Schlömp, punto 54.


27      Il riferimento al regolamento n. 4/2009 è particolarmente pertinente, poiché le obbligazioni alimentari sono disciplinate anche dalla Convenzione di Lugano II, e detto regolamento riguarda una delle materie che suscitano maggiormente interesse in relazione al trasferimento di funzioni giudiziarie a organismi extragiudiziali.


28      Relazione Pocar, punto 130 (il corsivo è mio).


29      Sentenza Schlömp, punti 47 e 48: «l’obiettivo di un’interpretazione uniforme delle disposizioni equivalenti della Convenzione di Lugano II e del regolamento [Bruxelles I] nonché delle successive modifiche al medesimo emerge, in particolare, dall’ultimo considerando del protocollo 2 relativo all’interpretazione uniforme della Convenzione e al comitato permanente (...) nonché dall’articolo 1 del medesimo, secondo i quali i giudici chiamati ad applicare e a interpretare tale convenzione sono tenuti a garantire un’interpretazione convergente delle disposizioni equivalenti dei suddetti strumenti. La Corte ha altresì rilevato l’identità di oggetto e di formulazione tra [il regolamento Bruxelles I] e le disposizioni della Convenzione di Lugano II che consentono di garantire la coerenza tra i due regimi giuridici».


30      Tale approccio restrittivo non è stato abbandonato in sede di rifusione del regolamento Bruxelles I; la proposta di ampliare la portata della suddetta definizione non si è concretizzata, a fronte dell’assenza di un consenso politico sufficiente: v. sentenza Pula Parking, punto 55. Per una spiegazione maggiormente dettagliata, Illmer, M., Nuyts, A., e Fitchen, J., «Scope and Definitions», in Dickinson, A., y Lein, E. (a cura di), The Brussels I Regulation Recast, Oxford University Press, 2015, pag. 110.


31      V. articolo 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003 e articolo 2, paragrafo 2, punto 1, del regolamento Bruxelles II ter.


32      Sentenza del 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport (C‑646/20, EU:C:2022:879); in prosieguo: la «sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport».


33      Sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport, punto 54 (il corsivo è mio).


34      Sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport, punto 55: «Il requisito di un esame, ai sensi del punto precedente, quale elemento caratteristico della nozione di decisione può essere altresì desunto dalla sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (...)».


35      Sentenza del 23 maggio 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444), punto 59: «anche se i notai hanno l’obbligo, in forza della legge polacca, di verificare il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio di un atto di certificazione della successione, (...) essi non esercitano alcun potere decisionale». Tuttavia, tale differenza di approccio si può spiegare, ancora una volta, alla luce delle particolarità del procedimento italiano esaminato nella sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport: il diritto nazionale equiparava espressamente la sentenza pronunciata da un giudice in un divorzio consensuale all’atto redatto dall’ufficiale dello stato civile.


36      Nel momento in cui scrivo, è pendente dinanzi alla Corte un altro procedimento (C‑799/24, Babcock Montajes) in cui si dibatte se si possa qualificare come «decisione», ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, una decisione interlocutoria di natura procedurale, che si limita a dichiarare la competenza giurisdizionale senza pronunciarsi sui diritti e sugli obblighi che costituiscono il merito della controversia.


37      Si trattava di un procedimento di divorzio consensuale formalizzato dinanzi a un’autorità pubblica (l’ufficiale dello stato civile), ossia «un’autorità legalmente costituita che, in forza del diritto di tale Stato membro, è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante» e che deve «ricevere, personalmente e per due volte, in un intervallo di almeno trenta giorni, le dichiarazioni di ciascun coniuge, il che implica che egli si accerti del carattere valido, libero e informato del loro consenso al divorzio»: sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport, punti 63 e 64 (il corsivo è mio). In altri termini, né l’indipendenza dell’autorità né la natura contraddittoria del procedimento davano adito a dubbi.


38      Nella sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni (C‑372/16, EU:C:2017:988), punti da 39 a 43, 48 e 49, la Corte ha esaminato un divorzio risultante dalla dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso. In tale situazione ha potuto limitarsi a constatare che la «decisione» di divorzio non era stata emessa «da un’autorità giurisdizionale statale ovvero da un’autorità pubblica, o con il suo controllo».


39      Decisione di rinvio, punto 10 (il corsivo è mio).


40      Decisione di rinvio, punto 21. Gli aspetti sull’assenza dei quali il giudice del rinvio richiama l’attenzione (la competenza per effettuare una valutazione autonoma nel merito della causa e comporre la «controversia» che sorge tra le parti a seguito dell’opposizione da parte del debitore) costituiscono, come ho già osservato, caratteristiche fondamentali delle funzioni giudiziarie.


41      Osservazioni scritte del governo svizzero, punto 10.


42      In tal caso, il procedimento è chiamato «esecuzione senza titoli» o «processo di produzione di titoli» (titellose Betreibung o Titelproduktionsverfahren).


43      Osservazioni scritte del governo svizzero, punto 11.


44      Osservazioni scritte del governo svizzero, punto 11.


45      Ciò si verifica quando la domanda è trasmessa per via elettronica.


46      La competenza viene verificata esclusivamente ai sensi del diritto nazionale in materia di esecuzione forzata.


47      Osservazioni scritte del governo svizzero, punti 13 e 16.


48      È quanto si è verificato nella presente causa.


49      Anche in assenza di opposizione, il debitore può far sospendere il procedimento di esecuzione proponendo dinanzi al giudice competente un’azione di accertamento negativo (articolo 86 della LEF) e ottenere in tal modo una decisione sull’esistenza del debito.


50      Osservazioni scritte della Commissione, punto 47, in cui si invoca l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, della LEF.


51      «La nozione di indipendenza comporta due aspetti (...). Il primo aspetto, di ordine esterno, esige che l’organismo in questione eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza soggiacere ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di chicchessia e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte di origine qualsivoglia (…). Il secondo aspetto, di ordine interno, (...) si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi in rapporto all’oggetto di quest’ultima». Sentenza del 7 maggio 2024, NADA e a. (C‑115/22, EU:C:2024:384), punti 40, 41 e 45.


52      Sentenza Pula Parking, punto 58.


53      Sentenza del 21 maggio 1980, Denilauler (C‑125/79, EU:C:1980:130).


54      Osservazioni scritte dei creditori, punti da 37 a 39. Si basano, inoltre, sulla diversa formulazione delle definizioni di «giudice» o «autorità giurisdizionale» nel regolamento Bruxelles I bis e nella Convenzione di Lugano II. A tal riguardo, rinvio a quanto ho già esposto: come osserva anche la Commissione, nella sentenza Schlömp la Corte ha attribuito rilevanza al principio del contraddittorio.


55      In prosieguo, mi riferirò a tale corpus giurisprudenziale con l’espressione «giurisprudenza Denilauler».


56      Sentenza del 21 maggio 1980, Denilauler (C‑125/79, EU:C:1980:130), punto 13 (il corsivo è mio).


57      Sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615), punto 51.


58      Sentenze del 12 novembre 1992, Minalmet (C‑123/91, EU:C:1992:432), punto 20, e del 13 luglio 1995, Hengst Import (C‑474/93, EU:C:1995:243), punto 18 (in prosieguo: la «sentenza Hengst Import»).


59      Sentenza Hengst Import, punti 17 e 21.


60      Sentenza Hengst Import, punti 19 e 21.


61      Dalla sentenza del 30 marzo 2023, PT (Ingiunzione di pagamento di diritto svizzero) (C‑343/22, EU:C:2023:276), punti da 35 a 38, si evince che tale fase è autonoma e funzionalmente separata da quella che si svolge dinanzi all’Ufficio esecuzioni.


62      In ogni caso, come ho appena spiegato, è dubbio che tale autorità disponga, sulla base della domanda presentata dinanzi ad essa dal creditore, delle informazioni necessarie per effettuare tale esame.


63      Il convenuto può, in qualsiasi caso, avviare un procedimento per ottenere una dichiarazione di inesistenza del debito fatto valere.


64      Osservazioni scritte della Commissione, punto 85.


65      Le osservazioni scritte del governo svizzero, al punto 12, chiariscono che tale esame può essere effettuato soltanto dal «giudice competente» in un procedimento giudiziario di revoca dell’esecuzione o in un procedimento nel merito.


66      Osservazioni scritte dei creditori, punti da 27 a 29. Citano, a sostegno di tale argomentazione, un documento del governo svizzero (disponibile all’indirizzo https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2009/402/it) da cui, tuttavia, risulta solo in termini ipotetici e meramente speculativi che tali Uffici potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del nuovo articolo 62 della Convenzione di Lugano II.


67      Osservazioni scritte del governo svizzero, punto 16.

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