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Document 62024TN0480

Causa T-480/24: Ricorso proposto il 17 settembre 2024 – Le Pen/Parlamento

GU C, C/2024/6446, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6446/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6446/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6446

4.11.2024

Ricorso proposto il 17 settembre 2024 – Le Pen/Parlamento

(Causa T-480/24)

(C/2024/6446)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione del segretario generale del Parlamento europeo datata 8 luglio 2024 è stata adottata in violazione dei principî della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

dichiarare che la decisione del segretario generale del Parlamento europeo datata 8 luglio 2024 è stata adottata in violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo datata 8 luglio 2024, notificata il 18 luglio 2024 ai suoi mandatari, che accerta un credito nei confronti della ricorrente per un importo di EUR 303 200,99 per somme indebitamente versate a titolo della linea di bilancio 400 e che ne giustifica il recupero;

annullare la nota di addebito n. 7040001694 del 9 luglio 2024;

condannare il Parlamento europeo a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento. La ricorrente lamenta che nella decisione impugnata non è stato tenuto conto della decisione di separare i procedimenti, adottata il 3 luglio 2024 dal Tribunale penale di Parigi considerato il suo stato di salute. La decisione impugnata sarebbe censurabile in quanto non terrebbe conto del fatto che la ricorrente non avrà contezza né dello scopo né del significato né della portata de procedimento instaurato dinanzi al Tribunale e non potrà prepararlo e seguirlo proficuamente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un equo processo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6446/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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