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Document 62024CC0072
Opinion of Advocate General Norkus delivered on 8 May 2025.###
Conclusioni dell’avvocato generale R. Norkus, presentate il 8 maggio 2025.
Conclusioni dell’avvocato generale R. Norkus, presentate il 8 maggio 2025.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:334
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
RIMVYDAS NORKUS
presentate l’8 maggio 2025 ( 1 )
Cause riunite C‑72/24 [Keladis I] e C‑73/24 [Keladis II] ( i )
HF (C‑72/24)
WI (C‑73/24)
contro
Anexartiti Archi Dimosion Esodon
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia)]
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – CDC – Regolamento (UE) n. 952/2013 – CDU – Importazioni di merci – Frodi derivanti da importazioni sottovalutate di prodotti – Metodi secondari di determinazione del valore in dogana – Pratica amministrativa che utilizza il “prezzo minimo accettabile per la determinazione del valore in dogana”»
I. Introduzione
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1. |
Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE hanno ad oggetto l’interpretazione delle norme dell’Unione in materia doganale e commerciale, comprese le disposizioni di attuazione dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. |
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2. |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da una parte, due persone fisiche, HF, titolare di un’impresa tessile con sede a Grevena (Grecia), e WI, dipendente di un’impresa importatrice, e, dall’altra parte, l’Anexartiti Archi Dimosion Esodon (Autorità di gestione delle finanze pubbliche, Grecia) («AADE») in merito a una serie di avvisi di accertamento relativi all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di operazioni di importazione di prodotti tessili provenienti dalla Turchia. Tramite tali avvisi, a HF e a WI, che si suppone siano coinvolti in operazioni di contrabbando, sono stati addebitati dazi maggiorati per i reati così commessi. Con i loro ricorsi HF e WI chiedono l’annullamento di detti avvisi contestando, in particolare, il metodo con il quale le autorità doganali hanno calcolato il valore in dogana delle merci di cui trattasi, che consiste essenzialmente nell’utilizzo di determinati dati statistici. |
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3. |
La compatibilità con il diritto dell’Unione dell’uso di tali dati statistici per determinare il valore in dogana costituisce la questione giuridica centrale nelle cause riunite ( 2 ). Pertanto, conformemente alla domanda della Corte, le mie conclusioni si concentreranno su tale questione. Benché la giurisprudenza esistente offra già alcuni punti di riferimento, mi sembra che un’interpretazione da parte della Corte sia necessaria nell’interesse della certezza del diritto, tanto più che la risposta da fornire al giudice del rinvio può avere conseguenze finanziarie sia per gli interessati che per il bilancio dell’Unione. Una siffatta interpretazione dovrebbe inoltre garantire un’applicazione uniforme dei metodi di determinazione del valore in dogana da parte delle autorità nazionali ( 3 ). |
II. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
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4. |
Nell’ambito delle presenti cause è rilevante l’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ( 4 ). |
B. Diritto dell’Unione
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5. |
Nell’ambito delle presenti cause sono rilevanti l’articolo 85 della direttiva 2006/112/CE ( 5 ); gli articoli da 29 a 31 del CDC ( 6 ); gli articoli 152 e 181 bis, nonché l’allegato 23, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ( 7 ); gli articoli 70, 71 e 74 del CDU ( 8 ) nonché gli articoli 140, 142 e 144 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ( 9 ). |
C. Diritto greco
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6. |
L’articolo 29 della Nomos 2960/2001 – Ethnikos Teloniakos Kodikas (legge 2960/2001 recante il codice doganale nazionale) (FEK A’ 265; in prosieguo: il «codice doganale»), ai paragrafi 1 e 6 stabilisce quanto segue: «1. L’obbligazione doganale è l’obbligo di ogni persona fisica o giuridica nei confronti di un’autorità doganale di pagare tutti i diritti doganali, le imposte, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché gli altri dazi e tributi imposti dallo Stato, dovuti per merci e ad esse applicati conformemente alle disposizioni pertinenti. 6. Debitore dell’obbligazione doganale è il dichiarante, la persona a nome della quale è presentata una dichiarazione di accise e di altre imposte, nonché qualsiasi altra persona nei confronti della quale l’obbligazione è sorta in forza delle disposizioni della normativa doganale. (…)». |
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7. |
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del codice doganale: «Dopo averle presentate all’autorità doganale, il proprietario delle merci o il suo rappresentante legale, conformemente alla normativa in vigore, deve presentare una dichiarazione affinché le merci siano vincolate a un regime doganale o siano assegnate a uno degli altri usi doganali, conformemente alle disposizioni specifiche della normativa comunitaria». |
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8. |
L’articolo 155 di tale codice così dispone: «1. Costituisce contrabbando: (…)
2. Si considerano atti di contrabbando: (…)
(…);
(…)». |
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9. |
L’articolo 35, paragrafo 3, del Nomos 2859/2000 – Kyrosi Kodika Forou Prostithemenis Axias (legge n. 2859/2000, recante il codice IVA) (FEK A’ 248/7.11.2000; in prosieguo: il «codice IVA») prevede quanto segue: «Ai fini dell’importazione di beni, il soggetto passivo dell’IVA è la persona considerata proprietaria dei beni importati, conformemente alle disposizioni della normativa doganale». |
III. Fatti, procedimenti principali e questioni pregiudiziali
A. Causa C‑72/24 (Keladis I)
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10. |
Nel 2014 HF, nell’ambito della sua attività commerciale, ha importato prodotti tessili dalla Turchia in Grecia. |
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11. |
Le dichiarazioni in dogana sono state depositate presso le autorità doganali secondo la procedura semplificata di dichiarazione di cui all’articolo 81 CDC, il quale prevede che tali autorità possano accettare, su domanda del dichiarante, che l’intera spedizione venga tassata secondo la classificazione tariffaria della merce soggetta al dazio all’importazione più alto. |
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12. |
Orbene, ai sensi della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (96/142/CE) (GU 1996, L 35, pag. 1), le merci provenienti dalla Turchia non sono soggette a dazi doganali. Di conseguenza, le merci dichiarate dalla società importatrice erano assoggettate unicamente all’IVA all’importazione, utilizzando come base imponibile il valore in dogana indicato da tale società nelle sue dichiarazioni di importazione. |
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13. |
Nel 2016, a seguito di una denuncia per sottovalutazione delle merci importate, le autorità doganali hanno condotto un’indagine, in esito alla quale sono emersi fondati indizi dell’inesattezza del valore in dogana indicato in diverse dichiarazioni in dogana e della non corrispondenza del destinatario delle merci indicato in tali dichiarazioni al reale proprietario di tali merci. |
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14. |
Per via dei loro dubbi, il 14 dicembre 2016 le autorità doganali hanno effettuato un controllo a posteriori di tutte le dichiarazioni in dogana, al termine del quale hanno concluso che esisteva un sistema di contrabbando dal quale erano derivate 289 false dichiarazioni di importazione. A tal riguardo le autorità doganali hanno ritenuto che, mediante un complesso meccanismo di frode, tale sistema comportasse una dichiarazione di valori in dogana significativamente inferiori ai valori minimi commercialmente validi. |
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15. |
Tuttavia le autorità doganali hanno rilevato che, a causa dell’impossibilità di effettuare un controllo fisico a posteriori delle merci e della relativa descrizione generale nelle fatture corrispondenti, esse non erano in grado di ricostruire i prezzi reali effettivamente pagati per tali merci ai fornitori turchi. |
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16. |
In tali circostanze, al fine di determinare il valore in dogana delle merci di cui trattasi le autorità doganali hanno provveduto a determinare un prezzo minimo accettabile («lowest acceptable price») (in prosieguo: il «PMA») utilizzando uno strumento di valutazione dei rischi basato su dati a livello dell’Unione, elaborato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
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17. |
Tale metodo consiste anzitutto nel calcolare un «prezzo medio rettificato» («cleaned average price») (in prosieguo: il «PMR»), detto anche «prezzo equo» («fair price» o «fair value»). I PMR sono calcolati sulla base dei prezzi mensili all’importazione dei prodotti interessati provenienti dalla Turchia, estratti da Comext, la banca dati di riferimento per le statistiche dettagliate del commercio internazionale di beni gestiti da Eurostat. Si tratta di stime statistiche dei prezzi dei prodotti commercializzati, calcolate sulla base di dati che escludono i prezzi estremi. |
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18. |
Infine, viene calcolato un valore corrispondente al 50% dei PMR, che costituisce il PMA. Quest’ultimo, anch’esso espresso in prezzo al chilogrammo, viene utilizzato come profilo o soglia di rischio che consente alle autorità doganali degli Stati membri di individuare i valori particolarmente bassi dichiarati all’importazione e, di conseguenza, le importazioni che presentano un significativo rischio di sottovalutazione. |
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19. |
Le autorità doganali di tutti gli Stati membri dispongono infatti di un sistema di comunicazione, il sistema di informazione antifrode (Anti-Fraud Information System – AFIS), al quale partecipa anche l’OLAF. Tale sistema e l’uso, nello specifico, del programma di vigilanza automatizzato (Automated Monitoring Tool; in prosieguo: l’«AMT»), rende loro possibile individuare i casi di sottovalutazione. |
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20. |
Nell’ambito della presente causa, sulla base del PMA così calcolato, le autorità doganali hanno determinato il «prezzo unitario» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), CDC. Tali autorità hanno giustificato siffatta scelta alla luce dell’impossibilità di basarsi, da un lato, sul valore di transazione fittizio dei prodotti di cui trattasi, deliberatamente sottovalutati, e, dall’altro, sul valore di transazione di prodotti identici o similari, tenuto conto della descrizione incompleta dei prodotti nelle fatture allegate alle dichiarazioni in dogana. Inoltre, dette autorità non sarebbero state in grado di controllare materialmente le merci di cui trattasi durante la loro verifica a posteriori, essendo queste ultime sfuggite al sequestro. |
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21. |
A tal riguardo, le autorità doganali precisano che nessuno dei partecipanti alla presunta rete di contrabbando ha fornito, nell’ambito delle sue spiegazioni, elementi che consentissero di ritenere che i valori in dogana presi in considerazione fossero molto più elevati dei prezzi effettivamente pagati. |
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22. |
Le autorità doganali hanno quindi constatato che l’importo dell’IVA evasa in modo fraudolento ammontava a EUR 6211300,18 per l’insieme delle merci oggetto di dichiarazioni fraudolente grazie al sistema di contrabbando di cui trattasi. |
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23. |
Quanto al coinvolgimento di HF in tale sistema di contrabbando, questi ha detenuto, nel corso del 2014, merci oggetto di falsa dichiarazione di valore in dogana e, pertanto, in forza del diritto nazionale, è debitore dell’IVA evasa dovuta per tali merci. |
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24. |
HF ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in questione dinanzi al Diikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco), giudice del rinvio. Egli sostiene che la determinazione del valore in dogana delle merci sulla base dei PMA è illegittima, in quanto questi ultimi, essendo dati statistici dei prezzi all’importazione, potrebbero essere utilizzati soltanto per rimettere in discussione il valore dichiarato, ma non potrebbero costituire un metodo per determinare il valore in dogana. Inoltre egli ritiene di essere stato definitivamente assolto dal reato di contrabbando con sentenza del Trimeles Plimmeleiodikeio Grevenon (Tribunale penale con collegio di tre membri di Grevena, Grecia). |
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25. |
In via preliminare, il giudice del rinvio ritiene di essere vincolato dalla sentenza definitiva di assoluzione pronunciata dal Trimeles Plimmeleiodikeio Grevenon (Tribunale penale con collegio di tre membri di Grevena) solo nella misura in cui gli avvisi di accertamento hanno posto a carico di HF dazi maggiorati che occorrerebbe annullare. Di contro, tale giudice ritiene che HF continui a essere tenuto al pagamento dell’IVA all’importazione evasa. |
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26. |
Il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco) esprime dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’uso dei prezzi di entrata per la determinazione del valore in dogana. Pertanto, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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B. Causa C‑73/24 (Keladis II)
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27. |
Ad eccezione del fatto che, da un lato, WI è una dipendente di un’impresa di commercio all’ingrosso di prodotti tessili provenienti dalla Turchia e che si presume che ella fosse a conoscenza del sistema di contrabbando di cui trattasi, essendo responsabile della maggior parte della gestione di tale impresa, e, dall’altro, che le dichiarazioni in dogana di cui trattasi sono state depositate tra marzo 2014 e dicembre 2016, i fatti e la motivazione della decisione di rinvio nella causa C‑73/24 (Keladis II) sono analoghi a quelli della decisione di rinvio nella causa C‑72/24 (Keladis I). |
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28. |
In tali circostanze, il Diikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini analoghi a quelli di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑72/24 (Keladis I):
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IV. Procedimenti dinanzi alla Corte
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29. |
Le decisioni di rinvio nelle cause C‑72/24 (Keladis I) e C‑73/24 (Keladis II), datate 30 novembre 2023, sono pervenute alla cancelleria della Corte il 30 gennaio 2024. |
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30. |
Con decisione del presidente della Corte del 25 marzo 2024, le cause C‑72/24 (Keladis I) e C‑73/24 (Keladis II) sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. |
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31. |
Le parti dei procedimenti principali, i governi ellenico, ceco, spagnolo e francese, nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte nel termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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32. |
All’udienza del 29 gennaio 2025 hanno presentato osservazioni i rappresentanti processuali delle parti dei procedimenti principali, dei governi ellenico, ceco e spagnolo, nonché della Commissione. |
V. Analisi giuridica
A. Osservazioni preliminari
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33. |
Le presenti cause riunite riguardano, in sostanza, l’applicabilità dei diversi metodi di determinazione del valore in dogana nei casi in cui sussista un rischio di sottovalutazione, ma non sia più possibile un controllo materiale delle merci di cui trattasi poiché queste ultime sono sfuggite al sequestro da parte delle autorità doganali. Data l’impossibilità di determinare il valore in dogana effettivo, poteva essere opportuno utilizzare valori statistici per approssimarsi il più possibile al valore in dogana. Si pone quindi la questione della liceità di un siffatto approccio, che esaminerò nelle presenti conclusioni alla luce della normativa doganale applicabile. |
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34. |
La necessità di chiarire tale questione deriva in particolare dalla circostanza che, come ha ricordato la Corte, il funzionamento dell’unione doganale presuppone necessariamente l’esistenza di criteri uniformi per la determinazione del valore in dogana delle merci importate da paesi terzi, poiché questo è l’unico modo per garantire una politica commerciale comune ( 10 ). L’uniformità di tali criteri evita le distorsioni che potrebbero rappresentare barriere non tariffarie agli scambi, garantendo in ultima analisi la conformità alle norme del sistema commerciale multilaterale ( 11 ). |
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35. |
In via preliminare, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, e dell’articolo 288, paragrafo 2, CDU, il CDC è stato sostituito dal CDU, con effetto dal 1o maggio 2016. Tuttavia, dato che i fatti della controversia principale nella causa C‑73/24 (Keladis II) si sono svolti prima e dopo tale data, al fine di rispondere alle questioni sollevate, occorre procedere all’interpretazione delle disposizioni di entrambi i suddetti codici. A tal riguardo le disposizioni degli articoli 70 e 74 CDU, che stabiliscono le norme relative al metodo di determinazione del valore in dogana delle merci, sono in sostanza identiche alle norme previste agli articoli da 29 a 31 CDC. Pertanto, la giurisprudenza relativa al CDC è, in linea di principio, applicabile anche al CDU. |
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36. |
Conformemente alla domanda della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulle prime quattro questioni pregiudiziali nelle cause C‑72/24 (Keladis I) e C‑73/24 (Keladis II). Come risulta dalle informazioni contenute nelle decisioni di rinvio all’origine delle due cause riunite, le diverse questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte si sovrappongono su più punti e possono essere, per tale motivo, raggruppate in tre assi tematici. Tali questioni riguardano, in primo luogo, la possibilità di ricorrere a valori statistici qualora il valore in dogana non possa essere stabilito conformemente all’articolo 29 CDC e all’articolo 70 CDU ( 12 ); in secondo luogo, la compatibilità dei prezzi di entrata stabiliti sulla base di dati statistici con il divieto di utilizzare valori doganali minimi ( 13 ); e, in terzo luogo, l’intervallo di tempo massimo tollerabile tra le importazioni utilizzate per ottenere il risultato statistico e le importazioni oggetto della valutazione ( 14 ). Esaminerò le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito di un’esposizione di questi tre assi tematici. |
B. Sui metodi di calcolo del valore in dogana delle merci
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37. |
Ciò premesso, prima di esaminare tali aspetti, è importante spiegare la rilevanza del valore in dogana delle merci e la modalità con la quale l’amministrazione doganale lo determina. Il valore in dogana viene utilizzato per determinare il valore delle merci quando queste sono vincolate ai diversi regimi doganali. Esso è essenziale per determinare l’importo corretto dei dazi doganali da pagare sulle merci immesse in libera pratica. Nell’Unione il valore in dogana è utilizzato anche per il calcolo dell’IVA ( 15 ). Infatti, l’articolo 85 della direttiva 2006/112 stabilisce che, «[p]er le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore». Occorre altresì tenere conto dell’interpretazione giurisprudenziale di tali disposizioni. |
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38. |
Come ricordato dalla Corte nella sua giurisprudenza ( 16 ), il diritto dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico ( 17 ). A tal riguardo, va rilevato che, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, CDC ( 18 ), la base per la determinazione del valore in dogana è, in linea di principio, il «valore di transazione» delle merci importate, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, rettificato, se necessario, conformemente agli articoli 32 e 33 CDC. Pertanto, ai fini della determinazione del valore in dogana, occorre attribuire priorità al «valore di transazione». Il metodo di calcolo del valore in dogana delle merci fondato sul «valore di transazione» è ritenuto il più adatto e il più frequentemente utilizzato ( 19 ). |
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39. |
Tuttavia, in alcuni casi non è possibile calcolare il valore in dogana sulla base del valore negoziale. L’articolo 181 bis del regolamento di applicazione del CDC stabilisce che le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione se hanno fondati dubbi che il valore dichiarato non rappresenti l’importo totale pagato o da pagare. In tal caso, esse possono rifiutarsi di accettare il valore dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o di documentazione integrativa, e dopo aver fornito all’interessato un’occasione ragionevole di esprimere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi ( 20 ). Se l’importatore non riesce a dissipare i fondati dubbi delle autorità doganali, oppure non risponde o non fornisce nuovi elementi di prova, le autorità doganali possono respingere il valore di transazione dichiarato e applicare un metodo alternativo per determinare il valore in dogana. Se il metodo del valore di transazione non può essere applicato o se il valore di transazione dichiarato viene rifiutato dalle autorità doganali, il valore in dogana viene determinato utilizzando uno dei metodi di valutazione secondaria. Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 140 del regolamento di esecuzione del CDU. |
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40. |
Per quanto riguarda la fondatezza dei dubbi relativi al valore negoziale, la Corte ha dichiarato che le autorità doganali possono ritenere che il valore negoziale dichiarato delle merci importate sia anormalmente basso rispetto al valore statistico medio dell’importazione di merci comparabili. In particolare, quando il prezzo dichiarato è inferiore di oltre il 50% al prezzo medio statistico, la differenza di prezzo sembra sufficiente per giustificare i dubbi delle autorità doganali e la mancata accettazione del valore in dogana dichiarato. È proprio questa la situazione verificatasi nelle cause in esame ( 21 ). |
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41. |
Quando il valore in dogana non può essere determinato, ai sensi dell’articolo 29 CDC, mediante il valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 CDC applicando, in sequenza, i metodi previsti dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a d), CDC ( 22 ). Qualora non sia più possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’articolo 30 CDC, la valutazione in dogana è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 CDC ( 23 ), secondo il metodo di riserva «fall back» ( 24 ). |
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42. |
Come ha constatato la Corte, emerge tanto dal tenore degli articoli da 29 a 31 CDC, quanto dall’ordine secondo cui i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in forza di detti articoli che tali disposizioni sono legate tra loro da un nesso di sussidiarietà ( 25 ). È solo quando il valore in dogana non può essere determinato applicando una data disposizione che si deve far riferimento alla disposizione immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito ( 26 ). Occorre precisare che, ai sensi del punto 2 delle note interpretative in materia di valore in dogana di cui all’allegato 23 al regolamento di applicazione relative all’articolo 31, paragrafo 1, CDC, una «ragionevole flessibilità» nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 1, di tale codice ( 27 ). |
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43. |
La Corte ha rilevato che, tenuto conto del rapporto di sussidiarietà che esiste tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a d), CDC, le autorità doganali devono esercitare la dovuta diligenza nell’attuazione di ognuno dei metodi successivi stabiliti da tale disposizione prima di poter concludere nel senso della sua inapplicabilità ( 28 ). Pertanto l’autorità doganale, quando decide di determinare il valore in dogana in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), CDC, deve basare la sua valutazione su elementi relativi a merci identiche, esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare ( 29 ). |
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44. |
Quando l’autorità doganale, dopo aver constatato che tale metodo non è applicabile, decide di determinare il valore in dogana conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), CDC, essa deve basare la sua valutazione su elementi relativi a merci identiche, esportate a destinazione dell’Unione nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare. Alla luce dell’obbligo di diligenza che sono tenute a rispettare nell’attuazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), CDC, le autorità doganali devono consultare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispongono per definire il valore in dogana nel modo più preciso e realistico possibile ( 30 ). |
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45. |
L’obbligo di motivazione incombente alle autorità doganali nell’ambito dell’attuazione di dette disposizioni deve, da un lato, consentire di individuare in modo chiaro e inequivocabile i motivi che hanno portato dette autorità a disattendere uno o più metodi di determinazione del valore in dogana; dall’altro lato, tale obbligo implica che dette autorità siano tenute ad esporre, nella decisione che fissa l’importo dei dazi all’importazione dovuti, i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci, tanto per consentire al destinatario della decisione di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare, con piena cognizione di causa, se sia utile proporre ricorso contro di essa, quanto per consentire ai giudici di esercitare un sindacato sulla legittimità di detta decisione ( 31 ). |
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46. |
Nelle presenti cause, dalle decisioni di rinvio risulta che le autorità doganali elleniche non hanno applicato i metodi di determinazione basati sul valore di transazione di merci identiche o similari di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), CDC e all’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), CDU, in quanto tali metodi non potevano essere applicati dato che le merci erano state sottratte al sequestro e la loro descrizione nelle fatture che accompagnavano le dichiarazioni di importazione era formulata in termini generici e imprecisi. |
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47. |
È in tale prospettiva che il giudice del rinvio si chiede se sia possibile utilizzare, nell’ambito di uno dei metodi di valutazione secondari di cui all’articolo 30, paragrafo 2, CDC e all’articolo 74, paragrafo 2, CDU, i valori calcolati statisticamente indicati nell’AMT. Tale questione rientra nel primo asse tematico, che comprende le prime due questioni pregiudiziali sollevate nella causa C‑72/24 (Keladis I) nonché le prime tre questioni pregiudiziali nella causa C‑73/24 (Keladis II) e che sarà esaminato nel prosieguo delle presenti conclusioni. |
C. Sulla possibilità di utilizzare dati statistici ai fini della determinazione del valore in dogana
1. Natura dei dati contenuti nell’AMT e limiti all’uso dei dati statistici secondo la giurisprudenza
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48. |
A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha autorizzato l’uso di dati statistici in taluni settori di attività delle autorità doganali. Ai fini della presente causa mi sembra opportuno ricordare i casi in cui l’uso di dati statistici è stato considerato conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione. Ciò consentirà di stabilire quali restrizioni tale diritto imponga a un siffatto approccio. |
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49. |
Nella sua sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary Kft (C‑291/15, EU:C:2016:455), la Corte ha dichiarato che i valori statistici disponibili nell’AMT potevano essere utilizzati dalle autorità doganali per respingere il valore di transazione dichiarato. Più concretamente la Corte ha giudicato che, ove il prezzo dichiarato fosse inferiore al 50% del prezzo medio calcolato statisticamente, tale differenza di prezzo significativa sarebbe stata sufficiente a giustificare i dubbi delle autorità doganali e il rigetto da parte delle stesse del valore tariffario dichiarato per i prodotti in oggetto ( 32 ). |
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50. |
L’AMT è quindi un programma concepito a fini di analisi dei rischi, che consente alle autorità doganali di individuare dichiarazioni potenzialmente sottovalutate che richiedano ulteriori controlli doganali. Come ho già ricordato, le autorità doganali elleniche si sono avvalse proprio di tale approccio, e nessuna parte interessata ne contesta la liceità. Tuttavia, le autorità doganali elleniche non si sono limitate a utilizzare dati statistici al fine di individuare una sottovalutazione ma si sono avvalse di tali dati per determinare il valore in dogana. A mio avviso, la giurisprudenza finora elaborata offre soltanto informazioni limitate per valutare la liceità di un siffatto uso dei dati statistici. |
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51. |
Nella sua sentenza pronunciata nella causa FAWKES la Corte ha dichiarato che, nel determinare il valore in dogana secondo i metodi secondari basati sul valore di transazione di merci identiche o similari di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), CDC, le autorità doganali di uno Stato membro devono tener conto di elementi quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l’intercambiabilità delle merci e il livello commerciale delle vendite ( 33 ). |
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52. |
La Corte ha altresì evidenziato l’importanza dell’obbligo di motivazione ( 34 ), menzionato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni. Occorre ricordare che la Corte ha, in sostanza, dichiarato che, al fine di garantire all’operatore economico il diritto di essere informato dei dati utilizzati per determinare il valore in dogana delle merci che ha importato, tale operatore deve disporre di informazioni che gli consentano di contestare eventuali incongruenze tra i dati di riferimento utilizzati dall’autorità doganale e le sue importazioni alla luce, rispettivamente, delle prescrizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), CDC ( 35 ). In altri termini, un operatore economico deve poter contestare il confronto delle proprie importazioni con altre importazioni effettive utilizzate ai fini dell’applicazione dei metodi supplementari di determinazione del valore in dogana, il che non è intrinsecamente possibile nel caso di valori statistici, in quanto essi non corrispondono ad alcuna importazione reale. |
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53. |
Occorre tuttavia precisare che la causa FAWKES (C‑187/21) riguardava la determinazione del valore in dogana sulla sola base dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), CDC. I metodi previsti da tali disposizioni richiedono effettivamente il raffronto di taluni elementi come quelli elencati al paragrafo 51 delle presenti conclusioni ( 36 ). |
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54. |
Orbene, i valori statistici contenuti nell’AMT, per quanto utili per individuare i rischi di frode e di importazioni sottovalutate, non sono idonei a far parte della motivazione di una decisione doganale che determini il valore in dogana sulla base delle disposizioni utilizzate nella causa FAWKES (C‑187/21). |
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55. |
Infatti, tali valori statistici non contengono informazioni sufficientemente precise sulle importazioni comparabili, le quali sono necessarie per l’applicazione dei metodi supplementari di determinazione del valore in dogana in forza dell’articolo 30 CDC e dell’articolo 74, paragrafo 2, CDU. Ciò è stato confermato dalla Commissione, la quale ha precisato nelle sue osservazioni che i valori statistici denominati «prezzi equi» contenuti nell’AMT sono soltanto dati aggregati e non tengono conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti interessati, come ad esempio la loro qualità. Inoltre, si tratta di valori più generali e indiretti rispetto ai valori negoziali. |
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56. |
Per quanto riguarda l’accessibilità dei dati contenuti nell’AMT, la Commissione spiega nelle sue osservazioni scritte che i prezzi calcolati statisticamente, denominati «prezzi equi» e figuranti nell’AMT, possono essere comunicati agli operatori economici nell’ambito dell’esercizio del diritto di essere ascoltati. Essa ha confermato tale aspetto in udienza e nessuna parte interessata lo ha messo in discussione. Di contro, secondo la Commissione i «prezzi di entrata», calcolati dagli Stati membri sulla base di una percentuale dei valori statistici contenuti nell’AMT e fissati per assistere le autorità doganali nell’individuazione delle dichiarazioni da controllare, dovrebbero essere considerati come informazioni da non comunicare agli operatori economici «in modo incontrollato», al fine di evitare di compromettere l’efficacia del sistema di gestione dei rischi ( 37 ). |
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57. |
In tale ottica, tenuto conto delle caratteristiche dei valori statistici contenuti nell’AMT, ricordate ai precedenti paragrafi, e dell’obbligo delle autorità doganali di «esporre, nella decisione di fissazione dell’importo dei dazi all’importazione dovuti, i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci» ( 38 ), si pone la questione se la motivazione basata su dati statistici aggregati potesse soddisfare siffatti obblighi. La risposta a tale questione presuppone, in via preliminare, la necessità di esaminare se il ricorso a questo tipo di dati possa essere autorizzato nell’ambito di un qualsivoglia metodo secondario di determinazione del valore in dogana. |
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58. |
A tal riguardo, occorre rilevare che, nell’ambito della causa Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19), relativa alla determinazione degli importi delle perdite causate alle risorse proprie dell’Unione, la Corte ha dichiarato che, in assenza di dati sufficienti relativi alla qualità delle merci già immesse in libera pratica, qualora non sia più possibile, a causa di omissioni delle autorità doganali, prendere le misure necessarie (quali controlli fisici, domande di informazioni o di documenti o, ancora, il prelievo di campioni), determinare il valore di tali merci sulla base di uno dei metodi di valutazione previsti agli articoli da 29 a 31 CDC, «solo un metodo statistico può essere utilizzato per stimare il valore di tali merci» ( 39 ). In altri termini, la Corte non ha escluso che un siffatto approccio possa, in determinate circostanze, essere considerato come ultima ratio. |
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59. |
Non va peraltro dimenticato che la corretta determinazione dell’obbligazione doganale è un compito imperativo al fine di garantire la riscossione effettiva e integrale delle risorse proprie tradizionali costituite dai dazi doganali ( 40 ). Più concretamente, la Corte ha ricordato che, poiché sussiste un nesso diretto tra la riscossione degli introiti provenienti dai dazi doganali e la messa a disposizione della Commissione delle risorse corrispondenti, incombe agli Stati membri, in conformità agli obblighi imposti loro ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, proteggere gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode o le altre attività illegali che ledono tali interessi, adottando le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale di tali dazi e, pertanto, di tali risorse ( 41 ). È in questo contesto che l’uso di valori statistici è stato autorizzato dalla Corte nell’ambito di una causa derivante da un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sulla base della motivazione che quest’ultimo non aveva adempiuto l’obbligo ad esso incombente di una corretta riscossione delle risorse proprie tradizionali ai sensi dell’articolo 325 TFUE. |
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60. |
Certamente, occorre rilevare che la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legalità dell’utilizzo, da parte della Commissione, di valori statistici, determinati sulla base di un metodo elaborato dall’OLAF ( 42 ), nell’ambito del calcolo dell’importo delle perdite di dette risorse proprie, e che la Corte ha altresì sottolineato in più occasioni il carattere particolare delle circostanze del caso di specie ( 43 ). |
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61. |
Tuttavia, ciò che è importante notare è che la Corte ha ammesso il ricorso a valori statistici al fine di stabilire la perdita di risorse proprie dell’Unione nell’ipotesi dell’immissione in libera pratica delle merci interessate, fermo restando che tali merci non potevano più essere richiamate ai fini delle verifiche per stabilirne il valore reale ( 44 ), il che corrisponde, in sostanza, al contesto di fatto presentato dal giudice del rinvio nelle presenti cause. Pur essendo consapevole degli aspetti che distinguono la causa Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) dalle cause in esame ( 45 ), sono del parere che l’uso di valori statistici, in linea di principio, non possa essere escluso come misura appropriata per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in quanto strumento di ultima ratio quando tutti gli altri metodi hanno fallito. Infatti, se l’uso di dati statistici fosse consentito per determinare la portata della responsabilità di uno Stato membro per la perdita di risorse proprie dell’Unione, ma fosse assolutamente vietato ricorrere agli stessi valori per stabilire il valore in dogana delle merci in relazione a un operatore economico, ciò rischierebbe di trasferire la responsabilità dell’obbligazione doganale da un operatore economico a uno Stato membro aprendo quindi una faglia nel sistema doganale. |
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62. |
Per quanto importanti siano gli obiettivi di prevenzione delle frodi e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dalla giurisprudenza citata ai paragrafi precedenti risulta altresì che il loro perseguimento non può andare a discapito dei diritti dell’operatore economico. È la ragione per la quale il ricorso a valori statistici dovrebbe avvenire al fine di garantire «il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici a un trattamento equo», come risulta dal considerando 26 CDU. In particolare, occorre garantire che, qualunque sia il metodo utilizzato nel caso di specie, i valori in dogana si avvicinino il più possibile al valore economico reale delle merci importate. |
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63. |
Si deve peraltro rammentare che nella sua sentenza nella causa Baltic Master (C‑599/20) la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso alle informazioni disponibili nelle banche dati nazionali. Più specificamente, la Corte ha precisato che dati contenuti in una banca dati nazionale, relativi a merci rientranti nel medesimo codice TARIC e provenienti dallo stesso venditore delle merci in questione, costituiscono un «dato disponibile nell’Unione», ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, CDC, che può fungere da base per la determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi. Secondo la Corte, ricorrere a tali dati costituisce un modo per determinare tale valore che è, al contempo, «ragionevole» nel senso del precitato articolo 31, paragrafo 1, CDC, e compatibile sia con i principi sia con le disposizioni generali degli accordi internazionali, nonché con le norme alle quali quest’ultimo fa riferimento ( 46 ). |
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64. |
Le conclusioni da trarre da quest’ultima sentenza nelle presenti cause sono tuttavia limitate, in particolare per il fatto che il ricorso a dati provenienti da banche dati nazionali, considerato lecito dalla Corte nella causa Baltic Master (sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master, C‑599/20, EU:C:2022:457), non era limitato ai dati statistici aggregati, bensì più mirato (merci rientranti nel medesimo codice TARIC e provenienti dallo stesso venditore delle merci in questione) rispetto alle cause in esame. Ciononostante, ritengo che tale sentenza debba essere vista come un riconoscimento dell’utilità di tutte le banche dati al servizio delle autorità doganali, comprese quelle gestite dagli stessi Stati membri. Detta sentenza dev’essere letta in combinato disposto con la succitata sentenza FAWKES nella quale la Corte ha rilevato la possibilità per gli Stati membri, mediante adeguate domande, di accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri nonché delle istituzioni e dei servizi dell’Unione ( 47 ). |
2. Conformità dell’approccio statistico con il quadro normativo doganale
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65. |
Nelle considerazioni che seguono, esaminerò in quale misura valori statistici possano essere utilizzati nell’applicazione di metodi secondari di determinazione del valore in dogana, affinché tale approccio possa soddisfare i requisiti giuridici ricordati al paragrafo 63 delle presenti conclusioni. In particolare, indicherò le difficoltà inerenti a ciascuno dei metodi, al fine di proporre un approccio conforme al diritto dell’Unione. Strutturerò la mia analisi in base all’ordine di sussidiarietà tra i diversi metodi, illustrato nelle presenti conclusioni ( 48 ). |
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66. |
Come dimostrerò nel corso di tale analisi, solo uno di tali metodi può, a mio avviso, essere considerato idoneo per l’uso di dati statistici, vale a dire il cosiddetto metodo di riserva («fall back»). Per tale motivo accennerò solo brevemente agli altri metodi. In via preliminare occorre rilevare che l’applicabilità di tali metodi è sostanzialmente ostacolata da due fattori, da un lato, la mancanza di informazioni necessarie sulle merci in questione e, dall’altro, il fatto che i valori statistici contenuti nell’AMT costituiscono soltanto dati aggregati, che non tengono conto delle caratteristiche specifiche delle merci di cui trattasi. |
a) Valore di transazione di merci identiche o similari
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67. |
Con riferimento a quanto ho già esposto ( 49 ), occorre rilevare che la natura stessa dei valori statistici è la ragione per la quale il ricorso a tali valori mi sembra escluso nell’ambito di un’eventuale applicazione del metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), CDC, e all’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), CDU. Infatti, nei limiti in cui tale metodo implica un raffronto tra le merci considerate identiche (o similari) e quelle per le quali è richiesta la determinazione del valore in dogana, talune informazioni sono indispensabili al fine di valutare una serie di criteri, elencati dalla Corte nella sua giurisprudenza, quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l’intercambiabilità delle merci e il livello commerciale delle vendite ( 50 ). Orbene, i dati contenuti nell’AMT non forniscono, a causa delle loro caratteristiche, informazioni precise per effettuare un siffatto confronto. In tale contesto, occorre rilevare che le autorità elleniche hanno parimenti escluso l’applicazione del metodo in parola nel caso di specie. |
b) Metodo deduttivo
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68. |
Il metodo deduttivo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), CDC e all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), CDU si basa sul prezzo unitario, ossia il prezzo al quale le merci importate o le merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci oggetto di valutazione. Per applicare questo metodo le autorità doganali devono conoscere alcune informazioni relative ai prodotti quali le commissioni pagate o concordate, i margini di profitto e le spese generali, al fine di poterle dedurre dal prezzo utilizzato come valore in dogana. Nel caso di specie, le autorità doganali elleniche hanno applicato il metodo deduttivo alla luce dell’impossibilità di basarsi sul valore negoziale dei prodotti di cui trattasi, che erano stati deliberatamente sottovalutati, o sul valore negoziale di prodotti identici o similari, tenuto conto della descrizione incompleta dei prodotti contenuta nelle fatture allegate alle dichiarazioni. |
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69. |
Come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni, vi sono diverse ragioni che inducono a escludere l’applicabilità di tale metodo nel caso di specie. In particolare, è difficile comprendere come un prezzo medio calcolato sulla base dei valori all’importazione accettati in passato possa essere utile nell’applicazione del metodo deduttivo basato sul prezzo di vendita. Infatti, per applicare tale metodo le autorità doganali devono fare riferimento a prezzi unitari specifici calcolati conformemente alle norme enunciate all’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di applicazione del CDC, e all’articolo 142, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione del CDU. In conformità a tali norme, il prezzo unitario è determinato sempre a partire dal prezzo di vendita di merci importate identiche o similari in un determinato momento. Orbene, come precisato dalla Commissione, tali prezzi di vendita non sono disponibili nell’AMT. |
c) Metodo del valore calcolato
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70. |
Per quanto riguarda il metodo del valore calcolato, va osservato che la sua applicazione presuppone che le autorità doganali siano in possesso di informazioni specifiche sul costo o sul valore delle materie prime e delle operazioni di fabbricazione utilizzate nella realizzazione dei prodotti, nonché sull’importo degli utili e delle spese generali che sia pari a quello normalmente preso in considerazione nelle vendite di beni della stessa natura delle merci da valutare fabbricate dai produttori nel paese di esportazione verso l’Unione. |
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71. |
Tuttavia, come spiegato dalla Commissione nelle sue osservazioni, i valori statistici denominati «prezzi equi» e disponibili nell’AMT non includono tali informazioni. Di conseguenza, i valori statistici disponibili nell’AMT non possono essere utilizzati per calcolare il valore in dogana delle merci importate. Peraltro si deve tener conto del fatto che, in un caso come quello di specie, in cui le merci sono sfuggite al sequestro e non sono disponibili per un controllo materiale, i dati disponibili nelle banche dati degli Stati membri non consentono alle autorità doganali di ottenere siffatte informazioni. Pertanto, occorre respingere anche l’applicazione del metodo [del valore] calcolato. |
d) Utilizzo dei «prezzi di entrata» nel metodo di riserva
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72. |
L’ultimo metodo previsto dalla normativa ai fini della determinazione del valore in dogana è il metodo di riserva, di cui all’articolo 31, paragrafo 2, CDC e all’articolo 74, paragrafo 3, CDU, con la precisazione che il diritto doganale dell’Unione prevede due modalità diverse. |
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73. |
Da un lato, il metodo di riserva consente di ricorrere a una «ragionevole flessibilità», conformemente al punto 2 della nota interpretativa in materia di valore in dogana relativa all’articolo 31, paragrafo 1, CDC ( 51 ). La nozione di «ragionevole flessibilità» implica, in particolare, che i metodi secondari di calcolo del valore in dogana possano essere utilizzati con una certa attenuazione dei suoi criteri di applicazione ( 52 ). |
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74. |
Dall’altro lato, dall’articolo 31, paragrafo 1, CDC e dall’articolo 74, paragrafo 3, CDU risulta che il valore in dogana può essere determinato con «mezzi ragionevoli». Quest’ultima disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CDU, il quale prevede che per la determinazione del valore in dogana possono essere utilizzati «altri metodi appropriati». Benché non esista una disposizione equivalente nel regime del CDC, ritengo che un siffatto approccio sia concepibile anche nell’ambito di tale codice, in quanto non vi è alcuna disposizione che impedisca espressamente alle autorità doganali di avvalersi di siffatti «metodi appropriati». Infatti l’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CDU si limita a fornire alcune precisazioni sulla portata dei poteri conferiti all’amministrazione. |
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75. |
In linea di principio, entrambe le modalità offrono, a mio avviso, la possibilità di utilizzare statistiche ai fini della determinazione del valore in dogana. Tuttavia, la seconda modalità, grazie all’ampio respiro della formulazione delle suddette disposizioni, sembra la più adatta a fungere da base per approcci innovativi sviluppati dall’amministrazione. Oltretutto, a causa del suo carattere sussidiario tale modalità è chiaramente finalizzata a strumenti di ultima ratio in situazioni caratterizzate da una mancanza di informazioni relative alle merci in questione. |
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76. |
A prescindere dalle differenze che caratterizzano queste due modalità, esse hanno in comune il fatto che la loro applicazione è subordinata alla condizione che i metodi che saranno utilizzati non rientrino in uno dei divieti elencati all’articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a g), CDC, e all’articolo 74, paragrafo 3, CDU, in combinato disposto con l’articolo 144, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione del CDU. Conformemente a tali disposizioni, nessun valore in dogana verrà segnatamente determinato sulla base di valori in dogana minimi e di valori arbitrari o fittizi. |
1) Compatibilità con il divieto di valori in dogana minimi
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77. |
Il divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori doganali minimi, oggetto delle questioni terza e quarta nella causa C‑72/24 (Keladis I) nonché delle questioni seconda e terza nella causa C‑73/24 (Keladis II), costituisce il secondo asse tematico da esaminare nelle presenti conclusioni. |
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78. |
Tale divieto è specificamente menzionato all’articolo 31, paragrafo 2, lettera f), CDC, e all’articolo 144, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di esecuzione del CDU. Peraltro, occorre rilevare che l’articolo 31, paragrafo 1, CDC e l’articolo 74, paragrafo 3, CDU fanno riferimento ai principi e alle disposizioni generali dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 nonché dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII di tale accordo e includono, al pari di questi ultimi, il divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori minimi. Il diritto dell’Unione attua quindi le disposizioni del diritto del sistema commerciale multilaterale, che vietano alle parti contraenti di fissare unilateralmente i valori in dogana al fine di proteggere le loro industrie nazionali ( 53 ). |
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79. |
A tal riguardo ritengo, al pari della Commissione, che il ricorso ai «prezzi di entrata» basati su valori statistici da parte delle autorità doganali per determinare i valori in dogana potrebbe, a determinate condizioni, violare tale divieto. In particolare, ciò avverrebbe se tale prassi amministrativa avesse carattere sistematico e l’operatore economico fosse privato della possibilità di giustificare i prezzi bassi indicati nella sua dichiarazione. Infatti una siffatta prassi, che escluderebbe l’accettazione di valori negoziali inferiori alla «soglia» e implicherebbe una rettifica verso l’alto dei valori in dogana dichiarati, vale a dire fino alla «soglia» di cui trattasi, costituirebbe in realtà un sistema di valori minimi. |
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80. |
Tuttavia, occorre rilevare che, come risulta dalle osservazioni delle parti in udienza, un siffatto approccio non corrisponde alla prassi delle autorità doganali. Al contrario, nei procedimenti principali, sembrerebbe che siano avvenuti numerosi scambi tra le autorità doganali elleniche e i ricorrenti al fine di determinare tanto la natura quanto il valore delle merci di cui trattasi. Per tale ragione, non si può sostenere che i ricorrenti nei procedimenti principali non abbiano avuto la possibilità di fornire informazioni supplementari nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alle autorità doganali. Lo scenario contro il quale la Commissione aveva messo in guardia non si è quindi verificato. |
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81. |
Inoltre, non sono insensibile all’argomento del governo francese secondo il quale i «prezzi di entrata», nella misura in cui non derivano da una normativa statale, non sono assimilabili a valori in dogana minimi. Come precedentemente rilevato, il divieto in questione mira a impedire agli Stati di imporre unilateralmente restrizioni commerciali sotto forma di valori minimi. Tuttavia, solo nel caso molto circoscritto illustrato nelle presenti conclusioni i «prezzi di entrata» potrebbero eventualmente avere un effetto analogo, e unicamente de facto. |
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82. |
Ne consegue che l’utilizzo di «prezzi di entrata» basati sui PMR disponibili nell’AMT costituisce, in linea di principio, una possibilità di determinare il valore in dogana delle merci importate che rispetterebbe i requisiti del diritto dell’Unione. Tali «prezzi d’entrata» potrebbero essere considerati come «dati disponibili [nell’Unione]», conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, CDC, e all’articolo 74, paragrafo 3, CDU. Il ricorso a «prezzi di entrata» non viola quindi il divieto di valori in dogana minimi. |
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83. |
Ciò risponde alla questione, sostanzialmente identica, se l’uso dei «prezzi di entrata» per determinare il valore in dogana delle merci sia conforme all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, al quale rinviano l’articolo 31, paragrafo 1, CDC, e l’articolo 74, paragrafo 3, lettera a), CDU, muovendo da un approccio secondo il quale tali prezzi hanno carattere di «prezzi minimi». |
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84. |
In ragione del fatto che il ricorso a valori statistici è possibile solo in applicazione del metodo di riserva previsto all’articolo 31, paragrafo 2, CDC e all’articolo 74, paragrafo 3, CDU, la quarta questione pregiudiziale nella causa C‑72/24 (Keladis I), che riguarda l’esclusione di valori minimi e la riserva a favore dei principi e delle disposizioni generali dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nell’applicazione di tutti i metodi alternativi di determinazione del valore in dogana, diviene del tutto irrilevante e non occorre rispondervi. |
2) Applicazione diretta e indiretta dei prezzi statistici medi
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85. |
Nelle sue osservazioni, la Commissione segue un approccio in forza del quale sarebbe possibile utilizzare prezzi medi statistici («prezzi equi») disponibili nell’AMT soltanto per identificare le dichiarazioni relative a merci similari. La dichiarazione che funge da punto di riferimento potrebbe essere successivamente utilizzata per determinare il valore in dogana delle merci importate. Come spiega la Commissione, le medie statistiche dei valori non verrebbero utilizzate direttamente come valori sostitutivi dei valori in dogana dichiarati, ma solo indirettamente per selezionare la dichiarazione che rappresenti un valore negoziale di merci similari da utilizzare per determinare il valore in dogana sottovalutato. La Commissione ritiene che tale approccio rientri nella «ragionevole flessibilità» consentita nell’applicazione del metodo dei valori negoziali di prodotti similari. |
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86. |
Siffatto approccio avrebbe il vantaggio di rispecchiare più fedelmente il valore reale. In aggiunta, detto approccio sembra conforme al principio secondo il quale i valori in dogana determinati mediante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 1, CDC dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati, come risulta dal punto 1 della nota interpretativa in materia di valore in dogana relativa a tale disposizione. Tale principio emerge altresì dall’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del CDU, che prevede una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi di cui agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, CDU. |
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87. |
Tuttavia, a mio avviso, la possibilità di utilizzare valori statistici in modo indiretto per individuare dichiarazioni relative a merci similari non corrisponde pienamente all’ipotesi avanzata dal giudice del rinvio relativa alla totale assenza di dati relativi alle caratteristiche delle merci importate, il che potrebbe rappresentare un ostacolo all’identificazione dell’importazione di merci similari. L’impossibilità di determinare il valore in dogana tramite l’applicazione dell’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del CDU è altresì prevista nell’articolo 144, paragrafo 2, di tale regolamento, il che apre la strada all’uso di «altri metodi appropriati». Al pari dei governi spagnolo e francese, ritengo che, nel caso in cui non siano disponibili dati più pertinenti, in particolare a causa della mancanza di collaborazione da parte dell’operatore interessato, che abbia fornito una dichiarazione doganale contenente informazioni inesatte o insufficienti, e dell’impossibilità di controllare materialmente le merci, l’uso di dati statistici aggregati individuati a livello dell’Unione risulti un mezzo «ragionevole» per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, CDC, e dell’articolo 74, paragrafo 3, CDU, in assenza di mezzi alternativi e corrisponde quindi agli «altri metodi appropriati», ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CDU ( 54 ). |
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88. |
Resta da stabilire se l’obbligo di motivazione delle decisioni delle autorità doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, CDC, e all’articolo 22, paragrafo 2, CDU, in combinato disposto con la giurisprudenza citata al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, possa ostare all’uso di dati statistici ai fini della determinazione del valore in dogana. Il governo francese sostiene che dati basati su statistiche aggregate possono essere utilizzati dalle autorità doganali per determinare il valore in dogana di una merce solo a condizione che possano essere portati a conoscenza dell’operatore interessato, e facciano quindi parte della motivazione richiesta dall’articolo 6, paragrafo 3, CDC. Infatti, la Corte ha espressamente escluso dalla motivazione richiesta dall’articolo 6, paragrafo 3, CDC, «gli elementi riservati provenienti da una banca dati e diretti, mediante metodi di ricerca statistica, ad individuare modelli commerciali atti a costituire casi di frode» ( 55 ). |
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89. |
Tuttavia, l’obbligo di motivazione deve essere adeguato alla natura di ciascuna decisione doganale ( 56 ) che, nel caso considerato, dovrebbe riflettere l’uso del metodo di riserva ai fini della determinazione del valore in dogana. Orbene, come ha spiegato la Commissione, i prezzi calcolati statisticamente nell’AMT possono essere comunicati agli operatori economici ( 57 ). Inoltre, non si può escludere che l’obbligo di motivazione possa essere soddisfatto se i dati aggregati provenienti da banche dati riservate sono utilizzati in combinazione con altri dati, come quelli provenienti da banche dati nazionali, che potrebbero essere portati a conoscenza di un operatore economico. Si deve inoltre tener conto della possibilità offerta a ciascun operatore economico di giustificare un valore in dogana diverso da quello suggerito dai valori statistici. Se l’autorità doganale rifiuta i dati forniti da un operatore economico, essa è tenuta a motivare tale rifiuto. Tuttavia, la mancanza di cooperazione da parte di un operatore economico non può avere l’effetto di rendere impossibile per l’autorità doganale l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione. Per questo motivo, mi sembra giustificato, in caso di mancata cooperazione, autorizzare l’autorità doganale a motivare le sue decisioni sulla base dei valori statistici di cui dispone ( 58 ). |
D. L’intervallo di tempo massimo tollerabile tra le importazioni utilizzate per ottenere il risultato statistico e le importazioni controllate
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90. |
Il terzo asse tematico da esaminare nel prosieguo delle presenti conclusioni, che è specificamente oggetto della quarta questione pregiudiziale nella causa C‑73/24 (Keladis II), riguarda l’intervallo di tempo massimo tollerabile tra le importazioni utilizzate per ottenere un risultato statistico e le importazioni soggette a controllo e, in particolare, la questione se il periodo di 90 giorni previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione del CDC e all’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CDU possa applicarsi per analogia a tal fine. L’esame di tali questioni presuppone logicamente la possibilità di utilizzare valori statistici ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, possibilità che è stata confermata nei paragrafi precedenti delle presenti conclusioni. |
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91. |
A tal riguardo, va anzitutto osservato che tutti i metodi secondari tengono conto dell’elemento temporale, dato che l’esistenza di differenze temporali significative può incidere sul valore delle merci e portare all’utilizzo di valori non corrispondenti alla realtà dell’operazione da valutare. Pertanto, è necessario tenerne conto nell’applicare il metodo di riserva previsto all’articolo 31 CDC e all’articolo 74, paragrafo 3, CDU, giacché per quest’ultimo metodo valgono le stesse ragioni che giustificano la fissazione di un riferimento temporale prossimo all’operazione nel contesto degli altri metodi ad essa applicabili. Ciò non deve pregiudicare la possibilità di applicare il criterio della «ragionevole flessibilità» che esaminerò nel prosieguo delle presenti conclusioni. |
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92. |
Un’analisi della giurisprudenza mi sembra confermare la rilevanza dell’elemento temporale. Infatti, nella sentenza pronunciata nella causa FAWKES (C‑187/21), la Corte ha giudicato che un periodo di 90 giorni, di cui 45 precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, appariva sufficientemente prossimo alla data di esportazione, tanto da evitare il rischio di una modifica sostanziale delle pratiche commerciali e delle condizioni di mercato incidenti sui prezzi delle merci da valutare ( 59 ). Si pone tuttavia la questione se l’applicazione di un siffatto termine al caso di specie possa essere giuridicamente giustificata. |
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93. |
A mio avviso, occorre rispondere in senso affermativo a tale questione, in particolare ove si debba ritenere che l’applicazione di tale termine corrisponda a una «ragionevole flessibilità». In tale contesto, va ricordato che, nella sentenza pronunciata nella causa Oribalt Rīga, la Corte ha dichiarato che il termine di 90 giorni previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione del CDC costituisce quindi un’eccezione al principio sancito all’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e, per questo motivo, dev’essere interpretato restrittivamente ( 60 ). |
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94. |
Orbene, l’allegato 23 del regolamento di applicazione del CDC, intitolato «Note interpretative in materia di valore in dogana», prevede, per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, CDC, che i metodi di valutazione da utilizzare a norma di tale disposizione devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafi 1 e 2, pur tenendo presente che una «ragionevole flessibilità» nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31 CDC ( 61 ). Il suddetto allegato fornisce alcuni esempi per illustrare cosa si intenda per «ragionevole flessibilità». In tal senso, per quanto riguarda l’applicazione del metodo deduttivo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), CDC, si precisa che il periodo di 90 giorni potrebbe essere modulato in modo flessibile. Lo stesso dovrebbe valere per le disposizioni del CDU. |
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95. |
Di conseguenza, un termine di 90 giorni mi sembra adeguato per tenere conto delle esigenze del commercio internazionale, quali risultano tanto dalle norme sul commercio internazionale quanto dalla giurisprudenza succitata. Come rilevato dalla Commissione in udienza, un siffatto termine appare quindi parimenti adeguato nell’applicazione della seconda modalità del metodo di riserva di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CDU. Di contro, rilevo che diverse parti interessate si sono pronunciate nelle loro osservazioni contro l’applicazione di un periodo di quattro anni, in quanto un siffatto periodo sarebbe eccessivo ( 62 ). Condivido tale opinione, dato che un periodo così lungo sembra idoneo a pregiudicare l’obiettivo di consentire una determinazione del valore in dogana quanto più precisa e realistica possibile. |
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96. |
Poiché le autorità doganali sono tenute a rispettare i requisiti di proporzionalità nell’applicazione del diritto dell’Unione, la fissazione di un termine più lungo può, a mio avviso, essere giustificata solo in via eccezionale e come ultima ratio, in particolare quando non siano disponibili informazioni più affidabili e quando l’obiettivo generale di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, riconosciuto all’articolo 325 TFUE, non possa essere realizzato in altro modo, in particolare ove si tratti di garantire la riscossione effettiva e integrale delle risorse proprie tradizionali costituite dai dazi doganali ( 63 ). |
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97. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 31, paragrafo 1, CDC e l’articolo 74, paragrafo 3, CDU debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione per analogia del termine di 90 giorni previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione del CDC e all’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del CDU, al fine di determinare l’intervallo di tempo massimo tollerabile tra le importazioni utilizzate per ottenere il risultato statistico e le importazioni controllate; tale periodo può essere reso più flessibile, ma senza cadere in eccessi che pregiudichino l’obiettivo perseguito da tale limitazione temporale. |
E. Conclusioni provvisorie
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98. |
L’analisi sin qui svolta ha dimostrato che l’uso di valori statistici costituisce, in linea di principio, una misura appropriata per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in quanto consente all’amministrazione di accertare le obbligazioni doganali e di prevenire le frodi che ledono i suoi interessi finanziari. |
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99. |
L’uso di valori statistici ai fini della determinazione del valore in dogana è possibile come misura di ultima istanza quando altri metodi non consentano di conseguire tale obiettivo. Un siffatto approccio è particolarmente pertinente in circostanze caratterizzate da una mancanza di cooperazione da parte dell’operatore interessato, che abbia fornito una dichiarazione in dogana contenente informazioni inesatte o insufficienti, nonché dall’impossibilità per le autorità doganali di controllare materialmente le merci. Tuttavia, la loro applicazione è subordinata al rispetto di determinati requisiti del diritto dell’Unione. |
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100. |
Per loro stessa natura, i «prezzi di entrata», che si basano su valori calcolati statisticamente disponibili nell’AMT, non possono essere utilizzati per determinare il valore in dogana delle merci importate mediante uno dei metodi secondari di cui all’articolo 30, paragrafo 2, CDC, e all’articolo 74, paragrafo 2, CDU. |
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101. |
Tuttavia, in quanto metodo di ultima ratio previsto all’articolo 31 CDC e all’articolo 74, paragrafo 3, CDU, e qualora non siano disponibili altri dati più specifici, i dati statistici aggregati individuati a livello dell’Unione possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore in dogana, a condizione che la decisione di un’autorità doganale soddisfi il requisito della motivazione stabilito all’articolo 6, paragrafo 3, CDC e all’articolo 22, paragrafo 6, CDU. |
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102. |
Inoltre, la mia analisi ha dimostrato che il ricorso ai «prezzi di entrata» non viola il divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori minimi quando l’operatore economico ha la possibilità di giustificare i prezzi bassi indicati nella dichiarazione. |
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103. |
Infine, si è stabilito che il periodo di 90 giorni, previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione del CDC e all’articolo 142, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione del CDU, può essere applicato per analogia al fine di determinare l’intervallo di tempo massimo tollerabile tra le importazioni utilizzate per ottenere il risultato statistico e le importazioni controllate; tale periodo può essere reso più flessibile, ma senza cadere in eccessi che pregiudichino l’obiettivo perseguito da tale limitazione temporale. |
VI. Conclusioni
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104. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia) nei seguenti termini:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti.
( 2 ) Si tratta di un argomento oggetto di dibattito in dottrina. D’Angelo, G., in «Customs valuation adjustment in recent CJEU case law», Aspects of customs control in selected EU member States, Bologna University Press, Bologna 2023, pag. 172, afferma che la Corte è disposta ad autorizzare, in determinate circostanze, l’uso del metodo del valore statistico che consente alla Commissione europea di rettificare i valori doganali dichiarati, al fine di recuperare presso gli Stati membri le risorse proprie tradizionali imputabili al bilancio dell’Unione. Tuttavia, non risulta chiaramente se e a quali condizioni, in base al metodo alternativo, le autorità doganali nazionali possano utilizzare il metodo del valore statistico per rettificare i valori in dogana dichiarati dagli importatori.
( 3 ) Lyons, T. (in EU Customs Law, 3a edizione, Oxford University Press, Oxford, 2018, pag. 160) rileva che lo scopo stesso di tali metodi consiste nel garantire l’applicazione uniforme delle norme che determinano i diritti doganali.
( 4 ) GU 1994, L 336, pag. 119.
( 5 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1) (in prosieguo: il «CDC»).
( 7 ) Regolamento della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999 (GU 1999, L 10, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione del CDC»).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il CDU (GU 2013, L 269, pag. 1) (in prosieguo: il «CDU»).
( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il CDU (GU 2015, L 34, pag. 558) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del CDU»).
( 10 ) V. sentenza del 12 luglio 1973, Massey-Ferguson (8/73, EU:C:1973:90, punto 3).
( 11 ) Fabio, M., Customs Law of the European Union, 5a edizione, Kluwer Law International, Alphen-sur-le-Rhin, 2020, pag. 140.
( 12 ) V. paragrafi 48 e segg. delle presenti conclusioni.
( 13 ) V. paragrafi 77 e segg. delle presenti conclusioni.
( 14 ) V. paragrafi 90 e segg. delle presenti conclusioni.
( 15 ) Albert, J.-L., Le droit douanier de l’Union européenne, capitolo 3 («L’espèce, l’origine, la valeur»), Bruylant, Bruxelles, 2019, pagg. 304 e segg.
( 16 ) V. sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 60).
( 17 ) V. sentenza del 9 luglio 2020, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya Mitnitsi (C‑76/19, EU:C:2020:543, punto 34).
( 18 ) V., altresì, la disposizione corrispondente di cui all’articolo 70, paragrafo 1, CDU.
( 19 ) V. sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 44).
( 20 ) V. sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 52).
( 21 ) Le autorità doganali elleniche hanno ritenuto che il metodo del valore di transazione di cui all’articolo 29 CDC dovesse essere escluso in base alla motivazione che i valori in dogana dichiarati erano troppo bassi rispetto ai «prezzi di entrata» calcolati in percentuale dei «prezzi equi». Tale circostanza giustificava, secondo dette autorità, i fondati dubbi quanto ai valori dichiarati e, di conseguenza, il rifiuto di tali valori.
( 22 ) V., altresì, la disposizione corrispondente di cui all’articolo 74, paragrafo 1, CDU.
( 23 ) V., altresì, la disposizione corrispondente di cui all’articolo 74, paragrafo 3, CDU.
( 24 ) V. sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 28).
( 25 ) L’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona spiega, al paragrafo 36 delle sue conclusioni del 23 gennaio 2025 nella causa Tauritus (C‑782/23, EU:C:2025:30), che esiste una «gerarchia» tra i vari metodi di determinazione del valore, imposta espressamente dallo stesso CDU.
( 26 ) V. sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 29).
( 27 ) V. sentenze del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, punto 60) e del 9 marzo 2017, GE Healthcare (C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 80).
( 28 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 35).
( 29 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 36).
( 30 ) V. sentenze del 9 novembre 2017, LS Customs Services (C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 56) e del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga (C‑1/18, EU:C:2019:519, punto 27).
( 31 ) V. sentenze del 9 novembre 2017, LS Customs Services (C‑46/16, EU:C:2017:839, punti 44 e 45) e del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punti 53 e 54).
( 32 ) V. sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, punti 38 e 39).
( 33 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 48).
( 34 ) Sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punti 39, 51, 53 e 55).
( 35 ) Sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES, (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 54).
( 36 ) Sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES, (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 48).
( 37 ) La Commissione tuttavia non precisa cosa intenda per «incontrollato» e se, a suo avviso, l’accesso ai prezzi di entrata nell’ambito di un procedimento giudiziario potesse anche compromettere l’efficacia del sistema di gestione dei rischi.
( 38 ) Sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES, (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 54).
( 39 ) Sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 443). Il corsivo è mio.
( 40 ) Rijo, J., Customs Law in the European Union, Wolters Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2021.
( 41 ) Sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 346).
( 42 ) Si tratta del metodo OLAF-JRC (Joint Research Center) [v. sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 53)].
( 43 ) Sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punti 444 e 447).
( 44 ) V. sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 443).
( 45 ) L’esame, da parte della Corte, nell’ambito del procedimento per inadempimento [Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione)], dell’utilizzo del metodo OLAF-JRC mirava, in sostanza, a verificare se tale metodo fosse giustificato alla luce delle particolari circostanze del caso di specie e se esso fosse sufficientemente preciso e attendibile nella misura in cui, segnatamente, si basava su criteri né arbitrari né di parte e poggiava su un’analisi obiettiva e coerente di tutti i dati rilevanti disponibili, in modo da non condurre a una sovrastima manifesta dell’importo di tali perdite [v. punto 452 della sentenza dell'8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione) (C-213/19, EU:C:2022:167], mentre l’obiettivo della determinazione del valore in dogana è quello di stabilire tali valori in modo che si avvicinino il più possibile al valore economico reale delle merci importate.
( 46 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punti da 54 a 56).
( 47 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES, (C‑187/21, EU:C:2022:458, punti 56 e 57).
( 48 ) V. paragrafi 38 e 41 delle presenti conclusioni.
( 49 ) V. paragrafi da 51 a 58 delle presenti conclusioni.
( 50 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 48).
( 51 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 48).
( 52 ) Niestedt, M. (in EU-Außenwirthschaftsrecht und Zollrecht, Krenzler/Herrmann/Niestedt, Monaco di Baviera, 2024) (v., anche, articolo 74, punto 7, CDU) spiega che l’applicazione «flessibile» degli altri metodi può implicare di rispondere in modo più generoso alle esigenze individuali degli altri metodi. Secondo quest’autore, i risultati delle osservazioni di mercato, a livello dell’Unione, delle statistiche commerciali e delle indagini sui prezzi possono essere utilizzati come «mezzi ragionevoli». La determinazione del valore in dogana con il metodo di riserva non richiede la fissazione di un prezzo di mercato. Si tratta essenzialmente di una stima dei diversi elementi del valore in dogana, in cui sono ammesse imprecisioni.
( 53 ) Rosenow, S./O’Shea, B. (in A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pag. 127) spiegano che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, un certo numero di paesi (in particolare i paesi in via di sviluppo) utilizzavano valori ufficiali o minimi per proteggere le loro industrie nazionali, tra le altre ragioni. L’uso continuo di valori minimi da parte dei paesi in via di sviluppo è soggetto a riserve e all’accordo degli altri membri dell’OMC. In caso contrario, tali valori minimi sono vietati.
( 54 ) V. paragrafo 75 delle presenti conclusioni.
( 55 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 55).
( 56 ) V., a tal riguardo, la giurisprudenza relativa all’articolo 296 TFUE, secondo la quale la motivazione richiesta da tale disposizione deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. L’accertamento del rispetto, nella motivazione, dei requisiti di cui a tale disposizione va effettuato alla luce del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 48). In tale prospettiva, ritengo che il metodo di riserva offra la flessibilità richiesta per consentire che la motivazione di una decisione doganale sia basata su statistiche.
( 57 ) V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
( 58 ) Un operatore economico che rifiuti di cooperare con le autorità doganali fornendo informazioni insufficienti sulle merci che ha dichiarato non può invocare l’illegittimità di una decisione doganale per il solo motivo che le insufficienti informazioni obbligano tali autorità a basarsi su statistiche. Un comportamento del genere dovrebbe essere qualificato come un «venire contra factum proprium».
( 59 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, FAWKES (C‑187/21, EU:C:2022:458, punto 71).
( 60 ) Sentenza del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga (C‑1/18, EU:C:2019:519, punto 33). Il corsivo è mio.
( 61 ) V. sentenza del 9 giugno 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457, punto 48).
( 62 ) La Commissione ha precisato in udienza che i dati statistici contenuti nell’AMT si riferiscono ormai a un periodo di un mese anziché di 48 mesi. La Commissione ha inoltre sostenuto che sarebbe quindi possibile prendere in considerazione dati più specifici sotto il profilo temporale. Ritengo tuttavia che la Corte non disponga di informazioni precise in merito a tale modalità di ricerca che non può, in ogni caso, essere applicabile alla controversia di cui ai procedimenti principali.
( 63 ) V. paragrafi 59 e 60 delle presenti conclusioni.