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Document 62023CN0413

Causa C-557/20 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2023 dal Garante europeo della protezione dei dati avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, sezione ampliata) del 26 aprile 2023, causa T-557/20, Comitato di risoluzione unico / Garante europeo della protezione dei dati

GU C 296 del 21.8.2023, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/24


Impugnazione proposta il 5 luglio 2023 dal Garante europeo della protezione dei dati avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, sezione ampliata) del 26 aprile 2023, causa T-557/20, Comitato di risoluzione unico / Garante europeo della protezione dei dati

(Causa C-557/20 P)

(2023/C 296/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: D. Nardi, T. Zerdick, P. Candellier, X. Lareo, G. Devin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia;

condannare il CRU alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo: erronea interpretazione dell’articolo 3, punti 1 e 6, del regolamento 2018/1725 (1) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per aver richiesto al GEPD di accertare se le informazioni controverse fossero dati personali, assumendo la prospettiva del destinatario, e omettendo di prendere in considerazione la nozione di pseudonimizzazione.

Secondo motivo: erronea interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2 e dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725, per aver omesso di prendere in considerazione il principio di responsabilizzazione e aver ritenuto che il GEPD dovesse provare che il CRO aveva effettivamente anonimizzato i dati personali che stava trattando.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).


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