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Document 62023CN0071

    Causa C-71/23 P: Impugnazione proposta l’8 febbraio 2023 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 23 novembre 2022, cause riunite T-279/20 e T-288/20, CWS Powder Coatings e a./Commissione, e causa T-283/20, Billions Europe e a./Commissione

    GU C 127 del 11.4.2023, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 127/24


    Impugnazione proposta l’8 febbraio 2023 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 23 novembre 2022, cause riunite T-279/20 e T-288/20, CWS Powder Coatings e a./Commissione, e causa T-283/20, Billions Europe e a./Commissione

    (Causa C-71/23 P)

    (2023/C 127/30)

    Lingue processuali: il tedesco e l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: B. Fodda, J.-L. Carrée e G. Bain, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, CWS Powder Coatings GmbH, Billions Europe Ltd, Cinkarna Metalurško-kemična Industrija Celje d.d. (Cinkarna Celje d.d.), Evonik Operations GmbH, Kronos Titan GmbH, Precheza a.s., Tayca Corp., Tronox Pigments (Holland) BV, Venator Germany GmbH, Brillux GmbH & Co. KG, Daw SE, Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung, TIGER Coatings GmbH & Co. KG, Conseil Européen de l’Industrie Chimique — European Chemical Industry Council (Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche; Cefic), Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art (Consiglio europeo dell’industria delle vernici, degli inchiostri da stampa e dei colori per belle arti; CEPE), British Coatings Federation Ltd (BCF), American Coatings Association, Inc. (ACA), Mytilineos SA, Delfi-Distomon Anonymos Metalleytiki Etaireia, Sto SE & Co. KGaA, Rembrandtin Coatings GmbH, Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica di Slovenia, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 23 novembre 2022, nelle cause riunite T-279/20 e T-288/20, CWS Powder Coatings e a./Commissione e nella causa T-283/20, Billions Europe e a./Commissione;

    statuire sulla controversia e respingere i ricorsi proposti in primo grado dalla CWS Powder Coatings GmbH, dalla Billions Europe Ltd, dalla Brillux GmbH & Co. KG e dalla Daw SE nelle cause T-279/20, T-283/20 e T-288/20, oppure, qualora la Corte ritenga che lo stato degli atti non lo consenta, rinviare le cause al Tribunale;

    condannare la CWS Powder Coatings GmbH, la Billions Europe Ltd, la Brillux GmbH & Co. KG e la Daw SE alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, il governo francese deduce quattro motivi.

    Primo motivo: qualificando lo studio Heinrich come «studio decisivo», il Tribunale, da un lato, avrebbe snaturato gli elementi di prova che gli erano stati sottoposti e, dall’altro, sarebbe incorso in un errore di diritto in quanto avrebbe violato i principi stabiliti dal regolamento n. 1272/2008 relativi alla classificazione delle sostanze come cancerogene, ossia il principio della valutazione della forza probatoria dei dati e l’esame di tutte le altre informazioni utili al fine di classificare in differenti categorie di pericolo le sostanze aventi proprietà cancerogene per l’uomo.

    Secondo motivo: il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale andando al di là di una valutazione dell’errore manifesto e sostituendo la propria valutazione a quella del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

    Terzo motivo: il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente.

    Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che il punto 3.6.2.2.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (1) dovesse essere interpretato nel senso che esso ostava a che una sostanza possa essere considerata dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro se la cancerogenicità di tale sostanza sorge in presenza di una certa quantità di particelle.


    (1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).


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