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Document 62023CN0031

    Causa C-31/23 P: Impugnazione proposta il 19 gennaio 2023 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-667/19, Ferriere Nord / Commissione

    GU C 94 del 13.3.2023, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 94/28


    Impugnazione proposta il 19 gennaio 2023 dalla Ferriere Nord SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, causa T-667/19, Ferriere Nord / Commissione

    (Causa C-31/23 P)

    (2023/C 94/32)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà, B. Comparini, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

    in via principale, annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, resa nella causa T-667/19, nella misura in cui ha respinto la domanda principale di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final;

    conseguentemente, annullare la suddetta decisione della Commissione;

    in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022, resa nella causa T-667/19, nella misura in cui ha respinto la domanda subordinata di Ferriere Nord volta a ottenere l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final, e per l’effetto la riduzione dell’ammenda irrogata;

    conseguentemente, annullare parzialmente la suddetta decisione della Commissione e per l’effetto stabilire una riduzione della sanzione irrogata.

    In ogni caso, con condanna della Commissione europea alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    (A)

    Motivi di impugnazione volti all’annullamento totale della sentenza del Tribunale nella misura in cui ha respinto i motivi di Ferriere Nord diretti all’annullamento totale della decisione della Commissione del 4 luglio 2019

    I

    Violazione dei diritti della difesa e delle norme applicabili (art. 266 TFUE; artt. 47 e 48 Carta; art. 6 Convenzione EDU; artt. 14 e 27 reg. 1/2003 (1); artt. 11, 12, 13, 14 reg. 773/2004 (2)) in relazione all’audizione del 23 aprile 2018 e al parere del Comitato consultivo — Violazione del principio della presunzione di innocenza — Omesso esame di elementi di prova e comunque omessa motivazione al riguardo — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Vizio di motivazione — Valutazioni arbitrarie.

    II

    Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento — Violazione dei diritti della difesa (artt. 41 e 47 Carta; art. 6 Convenzione EDU) — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Vizio di motivazione.

    III

    Motivazione viziata o errata circa le ragioni alla base della riapertura del procedimento e dell’adozione di una decisione sanzionatoria (artt. 7 e 23 reg. 1/2003) — Eccesso di potere — Violazione del principio di proporzionalità — Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 della Convenzione EDU — Vizio di motivazione — Inammissibile integrazione argomentativa — Omessa valutazione di fatti ed elementi di prova — Inversione dell’onere probatorio.

    IV

    Violazione del principio ne bis in idem (art. 50 Carta).

    V

    Eccezione di illegittimità ex art. 277 TFUE dell’art. 25 del reg. 1/2003 (artt. 41 e 47 Carta; art. 6 Convenzione EDU; art. 5 TUE) — Estinzione del potere di accertamento e sanzionatorio (artt. 7 e 23 reg. 1/2003).

    (B)

    Motivi di impugnazione volti all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella misura in cui ha respinto i motivi di Ferriere Nord diretti all’annullamento parziale della decisione della Commissione del 4 luglio 2019 e, per l’effetto, alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

    VI

    Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa (artt. 41, 47, 48 Carta; art. 6 Convenzione EDU; art. 27 reg. 1/2003; art. 11 reg. 773/2004) — Omesso esame di elementi di prova e comunque omessa motivazione al riguardo — Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova — Vizio di motivazione.

    VII

    Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per altre ragioni — Violazione del principio di proporzionalità — Eccessività dell’ammontare — Vizio di motivazione.

    VIII

    Violazione del principio della parità di trattamento nella riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante — Motivazione tardiva.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).


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