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Document 62023CJ0723

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2025.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria contro VT e UP.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1 e 2 – Deroghe – Persona fisica divenuta insolvente – Requisiti di accesso all’esdebitazione – Nozione di comportamento “disonesto” o “in malafede” – Comportamento nei confronti dei creditori di un terzo.
Causa C-723/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:262

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 aprile 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1 e 2 – Deroghe – Persona fisica divenuta insolvente – Requisiti di accesso all’esdebitazione – Nozione di comportamento “disonesto” o “in malafede” – Comportamento nei confronti dei creditori di un terzo»

Nella causa C‑723/23 [Amilla] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, con sede en Gijón (Tribunale di commercio n. 3 di Oviedo, sede di Gijón, Spagna), con decisione del 13 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2023, nel procedimento

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

contro

VT,

UP,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Kumin, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, e S. Gervasoni, giudice,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per VT e UP, da I. Blanco Urizar, abogado;

per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J.L. Buendía Sierra, G. Meeßen e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra VT, una persona fisica divenuta insolvente, e l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, Spagna) (in prosieguo: l’«AEAT»), in merito a una domanda di esdebitazione presentata da VT nel corso della procedura di insolvenza a suo carico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 78 a 81 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza enunciano quanto segue:

«(78)

L’esdebitazione integrale o la cessazione dell’interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Se l’imprenditore non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l’onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l’accesso alla procedura.

(79)

Per stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l’autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l’entità dei debiti; il momento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiuti dall’imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; le azioni intraprese dall’imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; l’adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all’imprenditore che è dirigente di una società; il rispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro. Dovrebbe altresì essere possibile prevedere tali deroghe quando l’imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cui gli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che potrebbero tradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi. Inoltre, dovrebbe essere possibile prevedere deroghe specifiche quando è necessario garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori, ad esempio quando il creditore è una persona fisica che necessita di maggiore protezione rispetto al debitore.

(80)

Una deroga potrebbe essere giustificata anche quando non sono coperti i costi della procedura che porta a un’esdebitazione, fra cui i diritti spettanti alle autorità giudiziarie e amministrative e ai professionisti. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che si possa revocare il beneficio di tale esdebitazione quando, ad esempio, la situazione finanziaria del debitore migliora notevolmente in seguito a circostanze impreviste come vincere alla lotteria o entrare in possesso di un’eredità o di una donazione. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati.

(81)

Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, potrebbe essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione. (...) Gli Stati membri dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato».

4

L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Accesso all’esdebitazione», così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva.

(...)

2.   Gli Stati membri in cui l’esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell’imprenditore durante i termini per l’esdebitazione e tenga conto dell’equo interesse dei creditori.

(...)».

5

L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Deroghe», prevede quanto segue:

«1.   In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova.

2.   In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:

a)

quando l’imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l’obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;

b)

quando l’imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell’Unione e nazionale;

c)

in caso di domande abusive di esdebitazione;

d)

nel caso di un’ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all’imprenditore insolvente del beneficio dell’esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;

e)

quando non è coperto il costo della procedura che porta all’esdebitazione; oppure

f)

quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

3.   In deroga all’articolo 21, gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per l’esdebitazione qualora:

(...)

4.   Gli Stati membri possono escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

a)

debiti garantiti;

b)

debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;

c)

debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;

(...)».

Diritto spagnolo

6

La legge applicabile ratione temporis al procedimento principale è il Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (regio decreto legislativo 1/2020, recante approvazione del testo rifuso della legge fallimentare), del 5 maggio 2020 (BOE n. 127, del 7 maggio 2020, pag. 31518), come modificato dalla Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 [legge 16/2022, recante modifica del testo rifuso della legge fallimentare, approvato dal regio decreto legislativo 1/2020, ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2019/1023], del 5 settembre 2022 (BOE n. 214, del 6 settembre 2022, pag. 123682) (in prosieguo: il «TRLC»).

7

Il preambolo della legge 16/2022 enuncia quanto segue:

«(...)

(...) Quando il debitore insolvente è una persona fisica, la procedura di insolvenza mira a individuare i debitori in buona fede e a offrire loro un’esdebitazione parziale, consentendo loro di beneficiare di una seconda possibilità e impedendo loro di ricadere nell’economia sommersa o nella marginalità.

(...)

La [direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] obbliga tutti gli Stati membri a istituire un meccanismo di seconda opportunità per evitare che i debitori siano tentati di trasferirsi in altri paesi che già prevedano tali meccanismi, con il costo che ciò comporterebbe sia per il debitore sia per i suoi creditori. Allo stesso tempo, l’omogeneizzazione su tale tema è considerata essenziale per il funzionamento del mercato unico europeo.

Uno dei mutamenti più radicali della nuova normativa è che, invece di subordinare l’esdebitazione al soddisfacimento di un certo tipo di debiti (come previsto dall’articolo 487, paragrafo 2, del testo rifuso della legge fallimentare), viene adottato un sistema di esdebitazione per merito in cui qualsiasi debitore, sia esso imprenditore o meno, purché soddisfi il requisito della buona fede su cui si basa tale istituto, può accedere all’esdebitazione di tutti i suoi debiti, ad eccezione di quelli che, in via eccezionale e a causa della loro natura speciale, sono considerati non legalmente ammissibili all’esdebitazione. È confermata l’opzione, già accettata dal legislatore spagnolo nel 2015, di concedere l’esdebitazione a qualsiasi debitore persona fisica in buona fede, sia esso imprenditore o meno.

(...)

La buona fede del debitore rimane il fondamento dell’esdebitazione. Conformemente alle raccomandazioni degli organismi internazionali, è stabilita una delimitazione normativa della buona fede, con riferimento a determinati comportamenti obiettivi enumerati in modo tassativo (elenco chiuso), senza ricorrere a modelli di comportamento vaghi o insufficientemente specifici, o la cui prova imponga al debitore un onere impossibile. (...)

(...)

L’esdebitazione è estesa all’insieme dei crediti nel contesto della procedura di insolvenza e dei crediti nei confronti della massa fallimentare. Le eccezioni si basano, in taluni casi, sulla particolare importanza del loro soddisfacimento per una società equa e solidale fondata sullo Stato di diritto (come nel caso di debiti alimentari, debiti derivanti da crediti di diritto pubblico, debiti derivanti da reati o debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale). Pertanto, l’esdebitazione relativa ai crediti di diritto pubblico è soggetta a determinati limiti e può aver luogo solo al momento della prima esdebitazione dalle passività, e non di quelle successive. In altri casi, l’eccezione trova giustificazione nelle sinergie o le esternalità negative che potrebbero risultare dall’esdebitazione di alcuni tipi di debito: l’esdebitazione di debiti derivanti dall’obbligo di pagare i costi dello svolgimento della procedura dell’esdebitazione stessa potrebbe dissuadere taluni terzi dal collaborare con il debitore a tale scopo (ad esempio gli avvocati), il che impedirebbe al fallito di accedere al suo fascicolo. Analogamente, l’esdebitazione relativamente a crediti muniti di garanzie reali pregiudicherebbe, senza alcun fondamento, uno degli elementi essenziali dell’accesso al credito e, pertanto, il buon funzionamento delle economie moderne, vale a dire l’immunità del creditore che gode di una solida garanzia reale rispetto alle vicissitudini dell’insolvenza o all’inadempimento del debitore. Infine, in via eccezionale, il giudice è autorizzato a pronunciare la mancata esdebitazione integrale o parziale di taluni debiti qualora ciò sia necessario per evitare l’insolvenza del creditore.

(...)».

8

L’articolo 486 del TRLC così dispone:

«Il debitore persona fisica, sia esso imprenditore o meno, può chiedere l’esdebitazione dei debiti non assolti alle condizioni stabilite dalla presente legge, purché sia un debitore in buona fede:

1o

[s]ottoponendosi a un piano di pagamento senza preventiva liquidazione della massa degli attivi, conformemente al regime di esdebitazione di cui alla sezione 3, sottosezione 1, di seguito riportata; oppure

[m]ediante la liquidazione della massa degli attivi, nel qual caso l’esdebitazione sarà soggetta al regime di cui alla sezione 3, sottosezione 2, qualora la chiusura della procedura di insolvenza sia dovuta alla fine della fase di liquidazione della massa degli attivi o all’insufficienza di quest’ultima per soddisfare i crediti nei confronti della massa».

9

L’articolo 487 del TRLC è formulato come segue:

«1.   Il debitore che si trovi in una delle seguenti situazioni non potrà ottenere l’esdebitazione dei debiti non assolti:

1o

Quando, nel corso dei dieci anni precedenti la richiesta di esdebitazione, questi sia stato condannato con sentenza definitiva a una pena detentiva, anche se sospesa o sostituita, per reati contro il patrimonio e contro l’ordine socio-economico, per falsificazione di documenti, contro l’erario e la previdenza sociale oppure contro i diritti dei lavoratori, a condizione che la pena massima per il reato sia pari o superiore a tre anni, a meno che, alla data di presentazione della richiesta di esdebitazione, la responsabilità penale sia stata estinta e gli obblighi pecuniari derivanti dal reato siano stati assolti.

Quando, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, questi sia stato sanzionato con decisione amministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria, o per un illecito attinente alla sicurezza sociale o all’ordine sociale, oppure quando, nel corso dello stesso periodo, sia stata adottata una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che, alla data di presentazione della domanda di esdebitazione, egli abbia assolto tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità.

In caso di illeciti gravi, i debitori che sono stati sanzionati per un importo superiore al cinquanta per cento dell’importo ammissibile per l’esdebitazione da parte dell’[AEAT] di cui all’articolo 489, paragrafo 1, punto 5, possono ottenere l’esdebitazione solo se, alla data di presentazione della domanda di esdebitazione, hanno assolto la totalità dei debiti rientranti nella loro responsabilità.

Quando l’insolvenza sia stata dichiarata fraudolenta. Tuttavia, se l’insolvenza è stata dichiarata fraudolenta unicamente a causa del mancato rispetto da parte del debitore dell’obbligo di chiedere la dichiarazione di insolvenza in tempo utile, il giudice può prendere in considerazione le circostanze in cui il ritardo si è verificato.

Quando, nei dieci anni precedenti la richiesta di esdebitazione, questi sia stato dichiarato persona interessata nella sentenza di qualificazione dell’insolvenza di un terzo qualificata come fraudolenta, a meno che, alla data di presentazione della domanda di esdebitazione, questi abbia assolto la totalità dei debiti rientranti nella sua responsabilità.

(...)

2.   Nei casi di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo precedente, se la qualificazione non è ancora definitiva, il giudice sospende la decisione di esdebitazione fino a quando la qualificazione non sia definitiva. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

VT e sua moglie, UP, erano gli amministratori della BLANCO Y NARANJA SL e della MALVA Y NARANJA SL. Entrambe le società sono state oggetto di una procedura di insolvenza in esito alla quale sono state dichiarate insolventi ed è stato dichiarato che tali insolvenze dovevano essere qualificate come «fraudolente». In entrambe le procedure, VT e UP, nella loro qualità di amministratori in solido di dette società, sono stati identificati come «interessati» da tale qualificazione e sono stati privati del diritto di amministrare i beni altrui nonché di rappresentare chiunque per un determinato periodo (cinque anni in una delle procedure e sette anni nell’altra). Peraltro, essi hanno perso tutti i diritti che detenevano in quanto creditori dell’insolvenza o della massa delle stesse società. Inoltre, sono stati condannati, congiuntamente e in solido, al pagamento del deficit patrimoniale delle due società interessate, vale a dire delle somme di EUR 169085,24 e di EUR 62035,91, nonché alle spese del procedimento.

11

Avendo avuto difficoltà a rimborsare tali somme, VT ha avviato un procedimento di accordo di pagamento stragiudiziale dinanzi alla Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón (Camera ufficiale di commercio, industria e navigazione di Gijón, Spagna). Poiché tale procedimento non è sfociato nella conclusione di un simile accordo, VT ha depositato una domanda di dichiarazione di insolvenza dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, con sede en Gijón (Tribunale di commercio n. 3 di Oviedo, sede di Gijón, Spagna), giudice del rinvio.

12

Con un’ordinanza dell’8 febbraio 2021, tale giudice ha dichiarato l’insolvenza personale di VT e ha qualificato tale insolvenza come «fortuita».

13

Il 2 febbraio 2023, nell’ambito della procedura di insolvenza avviata nei suoi confronti, VT ha presentato una domanda di esdebitazione dei debiti non pagati. L’AEAT si è opposta a tale domanda facendo valere che l’insolvenza di cui trattasi rientrava nell’eccezione prevista all’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC e ricordando che VT è stato dichiarato «interessato» nell’ambito delle procedure di insolvenza di cui al punto 10 della presente sentenza, che le insolvenze delle società di cui trattasi sono state qualificate come «fraudolente» e che VT non aveva interamente assolto la propria responsabilità.

14

Da parte sua, VT ha sostenuto, da un lato, di essere un debitore in buona fede nei confronti dei «propri creditori» e che il fatto di essere stato dichiarato «interessato» nella procedura di insolvenza delle persone giuridiche di cui era amministratore in solido, nella sua qualità di fideiussore, non limitava il suo accesso all’esdebitazione nei confronti dei suoi creditori. Dall’altro lato, l’eccezione prevista all’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, in quanto istituisce una responsabilità oggettiva che non può essere ponderata, sarebbe contraria al sistema istituito dalla direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, il quale richiederebbe la presa in considerazione delle circostanze soggettive in cui si trova il debitore al fine di determinare se quest’ultimo sia stato disonesto.

15

Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che l’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva riguarda la situazione in cui un imprenditore insolvente agisca in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori. Tuttavia, non sarebbe possibile stabilire chiaramente se tale disposizione riguardi una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un debitore, in quanto amministratore in solido, è stato considerato congiuntamente responsabile nei confronti dei creditori di un terzo. Si porrebbe quindi la questione di stabilire se la deroga relativa all’accesso all’esdebitazione dei debiti non pagati di un debitore nei confronti dei propri creditori sia applicabile ai creditori di un terzo e se una simile applicazione sia compatibile con la nozione di «creditori», ai sensi di detta disposizione.

16

In secondo luogo, tale giudice ritiene che l’eccezione prevista all’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC impedisca a VT di avere accesso a una procedura che può condurre all’esdebitazione totale dei suoi debiti nei confronti dei propri creditori. Esso si chiede se l’articolo 20 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che impone agli Stati membri di prevedere una procedura che può condurre a un’esdebitazione totale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una simile disposizione.

17

In terzo luogo, detto giudice nutre dubbi quanto alla questione di stabilire se la direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, di quest’ultima, esiga che il regime di accesso all’esdebitazione totale istituito tenga conto delle circostanze soggettive che accompagnano la situazione del debitore, vale a dire della sua situazione individuale, o se gli Stati membri abbiano la possibilità di mantenere o di introdurre una disposizione, come l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, che prevede criteri puramente oggettivi e che non tiene conto di tale situazione.

18

In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, con sede en Gijón (Tribunale di commercio n. 3 di Oviedo, sede di Gijón) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva [sulla ristrutturazione e sull’insolvenza] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale come l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del [TRLC], che ha incluso nella nozione di “condotta disonesta o in malafede” del debitore le condotte di quest’ultimo nei confronti dei creditori di terzi, diversi da quelli inclusi nell’elenco dei creditori della procedura fallimentare del debitore stesso in quanto persona fisica.

2.

Se l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del [TRLC] sia conforme all’articolo 20 della direttiva [sulla ristrutturazione e sull’insolvenza], nella misura in cui [prevede] una deroga nella procedura di seconda opportunità che preclude un esito di esdebitazione integrale.

3.

Se l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del [TRLC] sia conforme all’articolo 20, paragrafo 2, e al considerando 79 della direttiva [sulla ristrutturazione e sull’insolvenza], nella misura in cui la norma nazionale non contempla la situazione individuale del debitore, prevedendo una deroga oggettiva, senza che i giudici spagnoli possano valutare le circostanze soggettive del debitore che accede alla procedura di seconda opportunità».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione qualora il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori di un terzo e sia stato dichiarato «interessato» nell’ambito della dichiarazione giudiziale di insolvenza fraudolenta di tale terzo.

20

Tale questione deriva dal fatto che l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC prevede sostanzialmente che un debitore che, nel corso dei dieci anni precedenti la sua domanda di esdebitazione, sia stato dichiarato «interessato» in una sentenza che ha qualificato l’insolvenza di un terzo come «fraudolenta» può ottenere una simile esdebitazione solo a condizione di aver assolto, alla data di presentazione di tale domanda, tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità.

21

Ciò precisato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 14 marzo 2024, VR Bank Ravensburg-Weingarten, C‑536/22, EU:C:2024:234, punto 35 e giurisprudenza citata).

22

Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, esso prevede che gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, «nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti», l’imprenditore insolvente ha agito, in particolare, «nei confronti dei creditori» in modo disonesto o in malafede.

23

Tale disposizione contiene un’indicazione temporale indiretta quanto al momento in cui il debitore deve aver agito in modo disonesto o in malafede, vale a dire «nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti», il che consentirebbe di ritenere che i «creditori» di cui a detta disposizione siano quelli che possono essere determinati sia nel momento in cui il debitore interessato si è indebitato, sia nel corso della procedura di insolvenza, sia al momento del rimborso dei debiti. Come sostenuto dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, tale indicazione temporale può essere intesa nel senso che essa depone a favore di un’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza secondo la quale il termine «creditori» riguarda unicamente i creditori nei confronti dei quali il debitore di cui trattasi si è direttamente e personalmente indebitato, ossia «i propri» creditori, e non quelli che, inizialmente, erano creditori di un terzo e che sono divenuti creditori del debitore solo a seguito di una sentenza che ha dichiarato tale debitore «interessato» dall’insolvenza fraudolenta di tale terzo.

24

Tuttavia, nei limiti in cui, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, una persona che agisce in qualità di amministratore di una società la cui insolvenza è stata qualificata come «fraudolenta» sa che, conformemente alla normativa nazionale applicabile, essa può essere dichiarata «interessato», ai sensi di tale normativa nazionale, e quindi divenire il debitore dei creditori di tale società, tale persona non può ragionevolmente ignorare che i creditori nei confronti dei quali decide di impegnare detta società sono potenzialmente i propri creditori. Pertanto, in un simile caso, una condotta disonesta o di malafede di detta persona nei confronti dei creditori della stessa società e quindi dei suoi potenziali creditori personali deve essere assimilata a una condotta disonesta o di malafede nei confronti dei propri creditori.

25

Tale interpretazione della formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza è corroborata dal fatto che la versione in lingua francese di tale disposizione utilizza i termini «des créanciers» (dei creditori) e non «ses créanciers» (i suoi creditori). Infatti, se il legislatore dell’Unione avesse inteso limitare la cerchia dei creditori contemplati da detta disposizione ai creditori del debitore, avrebbe potuto farlo facilmente utilizzando l’aggettivo possessivo «i suoi».

26

Al riguardo, si deve constatare che versioni linguistiche dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza diverse dalla versione in lingua francese, in particolare le versioni in lingua tedesca («gegenüber den Gläubigern»), inglese («towards creditors»), danese («for kreditorer»), spagnola («respecto a los acreedores»), ungherese («a hitelezőkkel (...) szemben»), italiana («nei confronti dei creditori»), portoghese («para com os credores»), rumena («față de creditori») e svedese («gentemot borgenärerna»), confermano che il legislatore non ha utilizzato tale aggettivo possessivo.

27

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, occorre rilevare che tale disposizione costituisce la prima di una serie di disposizioni derogatorie al principio dell’accesso a una procedura che può condurre a un’esdebitazione totale istituito dall’articolo 20 di tale direttiva e che, pertanto, essa deve essere interpretata restrittivamente.

28

Tuttavia, come risulta, in particolare, dalle versioni nelle lingue ceca, danese, tedesca, inglese, irlandese, francese, croata, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, a differenza dei paragrafi 2, 3 e 4 di tale articolo 23, che utilizzano termini sostanzialmente equivalenti al termine francese «peuvent», vale a dire, rispettivamente «mohou», «kan», «können», «may», «féadfaidh», «mogu», «possono», «var», «kunnen», «podem», «pot», «môžu», «lahko», «voivat» e «får», concedendo così agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per rispettivamente «mantenere o introdurre» determinate deroghe a tale principio, «prevedere» termini più lunghi per l’esdebitazione ed «escludere dall’esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l’accesso all’esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l’esdebitazione», il paragrafo 1 del suddetto articolo non prevede, in tali versioni linguistiche, un termine simile e impone agli Stati membri l’adozione di una tale deroga prevedendo che essi «manteng[a]no o introduc[a]no», in particolare, disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando il debitore insolvente ha agito in modo disonesto o in malafede. Tale constatazione non è messa in discussione dal fatto che la versione in lingua spagnola dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva utilizza il termine «podrán» («potranno»), dal momento che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di un atto non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale atto né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione,C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punti 5051 nonché giurisprudenza citata).

29

Orbene, poiché il legislatore dell’Unione ha deciso di imporre agli Stati membri di mantenere o di introdurre tale deroga a detto principio e non si è limitato a concedere loro un margine di discrezionalità al riguardo, occorre adottare un’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza che consenta, per quanto possibile, di impedire che debitori che hanno agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi possano beneficiare di un’esdebitazione.

30

Pertanto, l’interpretazione contestuale di tale articolo 23, paragrafo 1, corrobora l’interpretazione letterale di cui ai punti 24 e 25 della presente sentenza.

31

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, dal considerando 78 di tale direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso imporre una deroga all’accesso all’esdebitazione «quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede», senza limitare ulteriormente, in tale considerando, la cerchia dei creditori nei confronti dei quali il debitore avrebbe tenuto una condotta disonesta o di malafede.

32

Per quanto riguarda specificamente gli elementi di cui occorre tener conto per stabilire se un debitore sia stato disonesto, il legislatore dell’Unione, al considerando 79 di detta direttiva, ha fatto riferimento alla «natura e [al]l’entità dei debiti; [a]l momento in cui questi debiti sono sorti; [a]gli sforzi compiuti dall’imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; [al]le azioni intraprese dall’imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; [al]l’adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all’imprenditore che è dirigente di una società; [a]l rispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro».

33

Occorre constatare, da un lato, che tale elenco, che non ha carattere tassativo, in quanto è introdotto dal termine «come», non contiene alcuna indicazione secondo cui la cerchia dei creditori nei confronti dei quali il debitore ha agito in modo disonesto o in malafede sarebbe in qualche modo limitata e non includerebbe le persone che erano inizialmente i creditori di un terzo e che sono divenute i creditori di tale debitore a seguito dell’insolvenza fraudolenta di tale terzo. Dall’altro lato, gli elementi così elencati, in particolare quelli riguardanti «la natura e l’entità dei debiti», «il momento in cui questi debiti sono sorti» e «le azioni intraprese [dal debitore] per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori», coprono un’ampia gamma di situazioni e sono redatti in termini che consentono di ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse ricomprendere la condotta di un debitore nei confronti sia dei propri creditori, sia dei creditori di un terzo, come la società di cui tale debitore era amministratore.

34

Pertanto, alla luce dell’obiettivo così evidenziato, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non può essere interpretato nel senso che una persona che è stata riconosciuta responsabile dell’insolvenza fraudolenta di una società commerciale possa sottrarsi alla responsabilità solidale che essa ha, in forza del diritto nazionale, nei confronti dei creditori di tale società chiedendo l’apertura di una procedura di insolvenza personale e, nell’ambito di tale procedura, l’esdebitazione integrale dei suoi debiti.

35

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione qualora il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori di un terzo e sia stato dichiarato «interessato» nell’ambito della dichiarazione giudiziale di insolvenza fraudolenta di tale terzo.

Sulle questioni seconda e terza

Sulla ricevibilità della terza questione

36

Il governo spagnolo fa sostanzialmente valere che la terza questione si basa sulla premessa secondo cui il TRLC non consente alle autorità e ai giudici spagnoli di procedere a una valutazione soggettiva della condotta di una persona che chiede l’esdebitazione dei debiti non pagati. Orbene, tale premessa sarebbe erronea. Tale questione non sarebbe pertanto pertinente ai fini della soluzione del procedimento principale e dovrebbe, pertanto, essere dichiarata irricevibile.

37

Al riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria pronuncia, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, ove le questioni poste riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a., C‑59/22, C‑110/22 e C‑159/22, EU:C:2024:149, punto 43 nonché giurisprudenza citata).

38

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione o l’esame della validità di quest’ultimo non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, o anche quando il problema sia di natura ipotetica, oppure la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 22 febbraio 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid e a., C‑59/22, C‑110/22 e C‑159/22, EU:C:2024:149, punto 44 nonché giurisprudenza citata).

39

Nel caso di specie, si deve constatare, da un lato, che non risulta in modo manifesto che le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione nella terza questione non abbiano alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato da tale questione non sia pertinente ai fini della soluzione del procedimento principale.

40

Se è certamente vero, come rilevato dal governo spagnolo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC preveda una deroga alla procedura di esdebitazione basata esclusivamente su elementi oggettivi e che non consente ai giudici spagnoli di valutare le circostanze soggettive che accompagnano la situazione del debitore che accede a tale procedura, resta il fatto che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del rinvio è l’unico competente ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Pertanto, incombe alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio [sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 51 e giurisprudenza citata].

41

Dall’altro lato, il giudice del rinvio ha fornito, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tutte le informazioni necessarie affinché la Corte possa rispondere in modo utile alla terza questione.

42

Pertanto, tale questione è ricevibile.

Nel merito

43

Per quanto riguarda le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, occorre rilevare che, poiché tali questioni derivano dall’esame di una disposizione nazionale derogatoria che esclude, a determinate condizioni, il beneficio del regime generalmente applicabile, esse devono essere intese nel senso che riguardano, in sostanza, l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza. Tale disposizione prevede infatti, a determinate condizioni, la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere o introdurre disposizioni derogatorie che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi. Dette questioni non possono riguardare l’articolo 20 di tale direttiva, che costituisce una disposizione di principio che impone agli Stati membri di provvedere affinché l’imprenditore insolvente abbia accesso a una procedura che porti all’esdebitazione integrale in conformità della suddetta direttiva.

44

Pertanto, occorre considerare che, con le sue questioni seconda e terza, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede una deroga al principio dell’accesso a una procedura che può portare a un’esdebitazione non prevista da tale disposizione e che esclude tale accesso qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore sia stato dichiarato «interessato» in una sentenza che ha qualificato l’insolvenza di un terzo come «fraudolenta», a meno che, alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità, senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede.

45

Per quanto concerne, in primo luogo, la questione di stabilire se tale articolo 23, paragrafo 2, osti a una normativa nazionale che esclude l’accesso a una procedura di esdebitazione in circostanze diverse da quelle elencate in tale disposizione, la Corte ha già statuito che essa deve essere interpretata nel senso che l’elenco di circostanze ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che consente loro di introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in circostanze diverse da quelle elencate alla disposizione di cui si tratta, purché, come risulta dal tenore letterale di detta disposizione, tali circostanze siano ben definite e simili deroghe siano debitamente giustificate (sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 28).

46

Per quanto riguarda le condizioni alle quali è subordinato l’esercizio della facoltà così accordata agli Stati membri, vale a dire che le deroghe da essi introdotte riguardino «determinate circostanze ben definite» e siano «debitamente giustificate», la Corte ha statuito che, quando il legislatore nazionale adotta disposizioni che prevedono simili deroghe, i motivi di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dalla procedura che ha condotto a queste ultime e che tali motivi devono perseguire un legittimo interesse pubblico (sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

47

Al riguardo, occorre ricordare che, da un lato, tanto il considerando 78 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, che fa riferimento alle deroghe «debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale», quanto il considerando 81 di tale direttiva, che menziona un motivo «debitamente giustificato a norma del diritto nazionale», permettono di considerare che il legislatore dell’Unione ha ritenuto sufficiente che fossero rispettate le modalità previste a tal fine nelle diverse normative nazionali (sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 32).

48

Dall’altro lato, nell’ambito di una causa riguardante una disposizione analoga a quella di cui al procedimento principale, vale a dire l’articolo 487, paragrafo 1, punto 2, del TRLC, la Corte ha dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in determinate circostanze ben definite, quali la situazione in cui, nei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, un debitore sia stato sanzionato con una decisione amministrativa definitiva per una violazione molto grave in materia tributaria, una violazione della previdenza sociale, un’infrazione di ordine sociale, o qualora sia stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che tale debitore, alla data di presentazione di tale domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali, purché dal diritto nazionale risulti che una simile esclusione è giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 47).

49

La stessa conclusione si impone alla luce di una disposizione nazionale come l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, il quale prevede che un debitore che, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, sia stato dichiarato «interessato» in una sentenza che ha qualificato l’insolvenza di un terzo come «fraudolenta», potrà ottenere l’esdebitazione solo a condizione che, alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità.

50

Nel caso di specie, come risulta dal punto 7 della presente sentenza, il legislatore spagnolo, nel preambolo della legge 16/2022, volta a garantire la trasposizione della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza nel diritto spagnolo, ha esposto i motivi che l’hanno indotto a prevedere deroghe all’esdebitazione. Tale legislatore vi indica in particolare, da un lato, che «[l]a buona fede del debitore rimane il fondamento dell’esdebitazione» e che «è stabilita [la] delimitazione normativa della buona fede, con riferimento a determinati comportamenti obiettivi enumerati in modo tassativo (elenco chiuso), senza ricorrere a modelli di comportamento vaghi o insufficientemente specifici, o la cui prova imponga al debitore un onere impossibile».

51

Dall’altro lato, da tale preambolo risulta che il legislatore spagnolo ha ritenuto necessario stabilire eccezioni al principio in base al quale un debitore che soddisfi il requisito della buona fede può avere accesso a un’esdebitazione integrale, e ciò per i debiti che, «in via eccezionale e a causa della loro natura speciale, sono considerati non legalmente ammissibili all’esdebitazione». Tali eccezioni sono segnatamente giustificate dalla «particolare importanza del (...) soddisfacimento [di tali debiti] per una società equa e solidale fondata sullo Stato di diritto» o dalle «sinergie o (...) esternalità negative che potrebbero risultare dall’esdebitazione di alcuni tipi di debito».

52

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio valutare, da un lato, se tali motivi costituiscano motivi di legittimo interesse pubblico e, dall’altro, se dalla normativa nazionale risulti che detti motivi hanno giustificato l’esclusione di un’esdebitazione in circostanze ben definite come quelle enunciate all’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC.

53

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di stabilire se l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza osti a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze ben definite e senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se il debitore interessato ha agito in modo disonesto o in malafede, si deve constatare che, se è vero che tale disposizione riguarda espressamente gli imprenditori insolventi che abbiano agito «in modo disonesto o in malafede», una simile menzione manca al paragrafo 2 di tale articolo. Infatti, l’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva si limita a prevedere che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, revocano il beneficio dell’esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l’esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi «in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate», senza tuttavia esigere l’esistenza di un comportamento «disonesto» o «in malafede» da parte degli imprenditori interessati (sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 41).

54

Come la Corte ha già constatato, le circostanze, elencate a titolo illustrativo nel suddetto articolo 23, paragrafo 2, nelle quali possono essere previste deroghe all’esdebitazione, non sono caratterizzate dall’esistenza di una condotta «disonesta» o di «malafede» da parte degli imprenditori interessati e tali circostanze corrispondono, in sostanza, a quelle menzionate ai considerando 79 e 80 della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza, da cui non risulta neppure che il legislatore dell’Unione abbia voluto circoscrivere le «circostanze ben definite» di cui al medesimo articolo 23, paragrafo 2, a fattispecie in cui gli imprenditori interessati avevano agito in modo disonesto o in malafede (sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punti 4243).

55

Dal momento che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non osta, secondo la giurisprudenza della Corte, a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in circostanze ben definite in cui il debitore non ha agito in modo disonesto o in malafede (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 44), si deve ritenere che tale disposizione non osti neppure a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in simili circostanze senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se il debitore interessato abbia agito in modo disonesto o in malafede.

56

Ne consegue che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere disposizioni nazionali che escludono l’accesso alla procedura di esdebitazione in situazioni che non sono caratterizzate da un comportamento disonesto o di malafede del debitore interessato senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede.

57

Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha espressamente subordinato l’esercizio di tale facoltà alle condizioni che le deroghe previste nella medesima disposizione si riferiscano a «determinate circostanze ben definite» e siano «debitamente giustificate». Ne risulta che, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, quando il legislatore nazionale introduce disposizioni che prevedono simili deroghe, i motivi di tali deroghe devono risultare dal diritto nazionale o dal procedimento che ha condotto a queste ultime e detti motivi devono perseguire un legittimo interesse pubblico. Il diritto nazionale deve quindi consentire di individuare il motivo di legittimo interesse pubblico che giustifica, in tali circostanze ben definite, l’esclusione di un’esdebitazione.

58

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non osta quindi a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione in determinate circostanze ben definite, come quella di un debitore che, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione della responsabilità, a meno che tale debitore, alla data di presentazione di detta domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari e previdenziali, purché dal diritto nazionale risulti che una simile esclusione è giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare (sentenza del 7 novembre 2024, Corván e Bacigán, C‑289/23 e C‑305/23, EU:C:2024:934, punto 47).

59

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede una deroga al principio dell’accesso a una procedura che può portare a un’esdebitazione non prevista da tale disposizione e che esclude tale accesso qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore sia stato dichiarato «interessato» in una sentenza che ha qualificato l’insolvenza di un terzo come «fraudolenta», a meno che, alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità, senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede, purché tale esclusione sia debitamente giustificata a norma del diritto nazionale.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza),

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazione qualora il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori di un terzo e sia stato dichiarato «interessato» nell’ambito della dichiarazione giudiziale di insolvenza fraudolenta di tale terzo.

 

2)

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede una deroga al principio dell’accesso a una procedura che può portare a un’esdebitazione non prevista da tale disposizione e che esclude tale accesso qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore sia stato dichiarato «interessato» in una sentenza che ha qualificato l’insolvenza di un terzo come «fraudolenta», a meno che, alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità, senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede, purché tale esclusione sia debitamente giustificata a norma del diritto nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

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