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Document 62023CJ0544
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 August 2025.#T.T. and BAJI Trans, s.r. o. v Národný inšpektorát práce.#Request for a preliminary ruling from the Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.#Reference for a preliminary ruling – Regulations (EEC) No 3821/85 and (EU) No 165/2014 – Obligation periodically to inspect tachographs – Exemption – Last sentence of Article 49(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 51(1) thereof – Principle lex posterior mitius – Administrative penalties of a criminal nature – Appeal in cassation – New law having entered into force after the ruling which is the subject of that appeal – Concept of ‘final conviction’.#Case C-544/23.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025.
T.T. e BAJI Trans, s.r. o. contro Národný inšpektorát práce.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
Rinvio pregiudiziale – Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 165/2014 – Obbligo di controllo periodico dei tachigrafi – Deroga – Articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Sanzioni amministrative di natura penale – Ricorso per cassazione – Nuova legge entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata – Nozione di “condanna definitiva”.
Causa C-544/23.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025.
T.T. e BAJI Trans, s.r. o. contro Národný inšpektorát práce.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
Rinvio pregiudiziale – Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 165/2014 – Obbligo di controllo periodico dei tachigrafi – Deroga – Articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Sanzioni amministrative di natura penale – Ricorso per cassazione – Nuova legge entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata – Nozione di “condanna definitiva”.
Causa C-544/23.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:614
*A9* Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, uznesenie zo dňa 16/08/2023 (ECLI:SK:NSSSR:2023:9622200053.1)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
1o agosto 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 165/2014 – Obbligo di controllo periodico dei tachigrafi – Deroga – Articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Sanzioni amministrative di natura penale – Ricorso per cassazione – Nuova legge entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata – Nozione di “condanna definitiva”»
Nella causa C‑544/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), con decisione del 16 agosto 2023, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2023, nel procedimento
T.T.,
BAJI Trans s.r.o.
contro
Národný inšpektorát práce,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, N. Jääskinen, D. Gratsias e M. Gavalec, presidenti di sezione, E. Regan, J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per T.T. e la BAJI Trans s.r.o., da M. Mandzák e M. Pohovej, advokáti, nonché da P. Rumanová, advokátka; |
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per il Národný inšpektorát práce, da M. Mitterpák, generálny riaditel, e L. Štofová, právnička; |
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per il governo slovacco, da A. Lukáčik, E.V. Larišová e S. Ondrášiková, in qualità di agenti; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini, avvocato dello Stato; |
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per la Commissione europea, da P.J.O. Van Nuffel e A. Tokár, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, T.T. e la BAJI Trans s.r.o. e, dall’altro, il Národný inšpektorát práce (Ispettorato nazionale del lavoro, Slovacchia) in merito a una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta da quest’ultimo a T.T. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Carta
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3 |
L’articolo 49, paragrafo 1, della Carta così dispone: «Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima». |
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4 |
L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede quanto segue: «Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze (...)». |
Regolamento n. 3821/85
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5 |
Nella versione in vigore alla data della commissione dell’illecito di cui trattasi nel procedimento principale, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU 2006, L 102, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 3821/85»), disponeva quanto segue: «1. L’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. (...) 2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006 dall’applicazione del presente regolamento». |
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6 |
Nella versione applicabile a tale data, l’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue: «Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l’attuazione del presente regolamento. Dette disposizioni vertono, tra l’altro, sull’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d’infrazione». |
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7 |
Sotto il titolo «Controlli periodici», il punto 3, lettera a), del capitolo VI dell’allegato I a detto regolamento, disponeva quanto segue alla data dell’illecito di cui trattasi nel procedimento principale: «Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli. (...)». |
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8 |
Il regolamento n. 3821/85 è stato abrogato, a far data dal 2 marzo 2016, dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag.1). |
Regolamento n. 165/2014
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9 |
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 165/2014 così dispone: «1. I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. 2. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006». |
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10 |
L’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue: «I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni». |
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11 |
L’articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato: «Gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 35)]». |
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12 |
Ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del medesimo regolamento: «Fatte salve le misure transitorie di cui all’articolo 46, [il presente regolamento] ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016. (...)». |
Regolamento n. 561/2006
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13 |
L’articolo 1 del regolamento n. 561/2006 così dispone: «Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada». |
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14 |
L’articolo 3 di tale regolamento elenca le categorie di veicoli adibiti al trasporto su strada ai quali detto regolamento non si applica. I veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l’uso non figurano in tale elenco. |
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15 |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 elenca le categorie di veicoli adibiti ai trasporti per i quali gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 di tale regolamento, purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento. |
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16 |
Tale articolo 13, paragrafo 1, nella versione in vigore alla data dell’illecito di cui trattasi nel procedimento principale, non menzionava i veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l’uso. |
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17 |
Detto articolo 13, paragrafo 1, è stato tuttavia modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1). |
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18 |
A seguito di tale modifica, applicabile a decorrere dal 20 agosto 2020, lo stesso articolo 13, paragrafo 1, menziona ormai, alla lettera r), i «veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l’uso» tra i veicoli che possono essere oggetto di deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 del regolamento n. 561/2006. |
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
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19 |
L’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), prevede quanto segue: «1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario. 2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». |
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20 |
L’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento così dispone: «Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose». |
Diritto slovacco
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21 |
L’articolo 50, paragrafo 6, della Ústava Slovenskej republiky (Costituzione della Repubblica slovacca) dispone quanto segue: «La punibilità del fatto è valutata, e la pena è irrogata, secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso. Si applica la legge più recente se essa è più favorevole al reo». |
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22 |
L’articolo 2 dello zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave (legge n. 461/2007 sull’utilizzo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada), del 13 settembre 2007, così dispone: «1. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, un’impresa di trasporto che effettua trasporto di passeggeri tramite autobus o trasporto di merci su strada deve provvedere a che sia installato un apparecchio di controllo su qualsiasi veicolo adibito al trasporto di passeggeri o al trasporto di merci e a che siano utilizzati fogli di registrazione e carte [del conducente] per il suo funzionamento. 2. L’obbligo dell’impresa di trasporto di cui al paragrafo 1 non si applica ai veicoli utilizzati per i trasporti previsti da una legge speciale [riferimento all’articolo 3 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006]». |
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23 |
L’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dello zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 13. septembra 2007 (legge n. 462/2007 sull’organizzazione dell’orario di lavoro nei trasporti, che modifica la legge n. 125/2006 sull’ispezione del lavoro e la legge n. 82/2005 relativa al lavoro irregolare e al lavoro non dichiarato e che modifica talune leggi, come modificata dalla legge n. 309/2007 del 13 settembre 2007), prevede quanto segue: «Commette un illecito il conducente che guida un veicolo sprovvisto dell’apparecchio di controllo o con un apparecchio di controllo non sottoposto a un controllo periodico valido o che utilizza l’apparecchio di controllo in modo non corretto». |
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24 |
Lo zákon č. 162/2015 Správny súdny poriadok (legge n. 162/2015 recante il codice di procedura amministrativa), del 21 maggio 2015 (in prosieguo: il «c.p.a.»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
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25 |
L’articolo 145 del c.p.a. così dispone: «1) Una sentenza notificata è definitiva, salvo quanto diversamente disposto di seguito. 2) La sentenza del giudice amministrativo diviene definitiva allo scadere del termine di un mese dalla sua notifica o quando viene proposto un ricorso per cassazione entro tale stesso termine contro tale sentenza, quando la decisione riguardava: (...)
(...)». |
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26 |
L’articolo 438, paragrafo 1, di tale codice così dispone: «Avverso la decisione definitiva del giudice amministrativo può essere proposto ricorso per cassazione (...)». |
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27 |
Ai sensi dell’articolo 440, paragrafo 1, di detto codice: «Un ricorso in cassazione può essere basato solo sul fatto che il giudice amministrativo, nel suo procedimento o nella sua decisione, ha violato la legge in quanto:
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28 |
L’articolo 454 del medesimo codice enuncia quanto segue: «Ai fini della decisione del [giudice] di cassazione è determinante la situazione esistente al momento della pronuncia o dell’adozione della decisione impugnata del giudice amministrativo». |
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29 |
L’articolo 462 del c.p.a. prevede quanto segue: «1) Il giudice di cassazione, se, dopo l’esame, constata la fondatezza del ricorso per cassazione, decide di annullare la decisione impugnata e, a seconda della sua natura, rinvia la causa dinanzi al giudice amministrativo per il prosieguo del procedimento o chiude il procedimento, se del caso trasmette la causa all’autorità competente a conoscere della stessa. 2) Il giudice di cassazione, se conclude che la decisione impugnata dell’autorità amministrativa o la misura contestata dell’autorità amministrativa non è conforme alla legge, e se il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, può modificare la decisione del giudice amministrativo annullando la decisione impugnata dell’autorità amministrativa o la misura contestata dell’autorità amministrativa e rinviando la causa a quest’ultima ai fini della prosecuzione del procedimento. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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30 |
Con decisione amministrativa dell’8 dicembre 2016, T.T. è stato dichiarato colpevole di un illecito ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), punto 1, della legge n. 462/2007, in quanto il 4 novembre 2015 aveva trasportato calcestruzzo a bordo di un veicolo appartenente alla BAJI Trans, il cui tachigrafo non era stato sottoposto a un controllo periodico valido. Per tale motivo a T.T. è stata inflitta una sanzione pecuniaria di EUR 200. |
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31 |
Con decisione del 3 aprile 2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha respinto il ricorso gerarchico di T.T. avverso la decisione dell’8 dicembre 2016. |
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32 |
T.T. e la BAJI Trans hanno proposto ricorso avverso tali decisioni amministrative dinanzi al Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia). |
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33 |
Con decisione del 27 marzo 2019 il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha respinto il ricorso della BAJI Trans in quanto irricevibile e quello di T.T. in quanto infondato. Tale giudice ha considerato, segnatamente, che l’obbligo di utilizzare un tachigrafo nei veicoli adibiti al trasporto su strada era previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 3821/85, nonché dall’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 461/2007, fatte salve le esenzioni e deroghe di cui agli articoli 3 e 13 del regolamento n. 561/2006. Tuttavia tali deroghe non comprendevano i veicoli adibiti al trasporto di calcestruzzo. |
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34 |
Il 15 luglio 2019 T.T. e la BAJI Trans hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta decisione dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca). |
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35 |
Il 24 agosto 2020 tali parti hanno presentato una memoria in cui sottolineavano che il regolamento n. 561/2006 era stato modificato dal regolamento 2020/1054. Questa modifica, introdotta dopo la presentazione del ricorso in cassazione, avrebbe come conseguenza che i fatti commessi il 4 novembre 2015 non integrerebbero più un illecito. Pertanto, una siffatta modifica dovrebbe essere presa in considerazione, conformemente all’articolo 50, paragrafo 6, della Costituzione della Repubblica slovacca. |
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36 |
Il 1o agosto 2021 il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), giudice del rinvio, ha iniziato l’esame di tutte le cause che la sezione amministrativa del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) aveva trattato fino al 31 luglio 2021, ivi compresa l’impugnazione di T.T. e della BAJI Trans. |
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37 |
In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che il principio della lex mitior è sancito all’articolo 49 della Carta, sottolineando al contempo che tale articolo può essere applicato solo se il procedimento principale riguarda una situazione in cui uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. |
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38 |
Poiché le leggi nazionali di cui trattasi nel procedimento principale sono state adottate al fine di attuare i regolamenti n. 3821/85 e n. 165/2014, ivi compreso l’obbligo derivante da tali regolamenti di istituire un sistema sanzionatorio, il giudice del rinvio è propenso a ritenere, da un lato, che l’Ispettorato nazionale del lavoro abbia attuato il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, quando si è pronunciato sulla colpevolezza di T.T. e l’ha sanzionato e, dall’altro, che esso stesso parimenti attuerà tale diritto quando si pronuncerà sull’impugnazione di cui è investito. Tale giudice chiede tuttavia che la Corte confermi tale interpretazione. |
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39 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, per soddisfare i requisiti imposti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sia le autorità amministrative, chiamate a sanzionare penalmente un individuo, sia i giudici investiti di un ricorso esteso al merito avverso tali decisioni amministrative devono essere tenuti ad applicare il principio di retroattività della legge penale più favorevole. Tale giudice è propenso a ritenere che lo stesso ragionamento valga per l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. Tuttavia, esso intende appurare che tale disposizione si applichi nell’ambito sia del procedimento che conduce alla sanzione amministrativa sia del procedimento giurisdizionale destinato a controllare la legittimità di tale sanzione. |
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40 |
In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se spetti ad esso, in quanto giudice di cassazione, prendere in considerazione una legge penale più favorevole che è stata adottata dopo la pronuncia della decisione giurisdizionale considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, e contro la quale la BAJI Trans e T.T. hanno proposto impugnazione. |
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41 |
A tal riguardo, detto giudice rileva che la Corte ha già dichiarato che il principio di retroattività della legge penale più favorevole si applica ai procedimenti penali in attesa di una decisione definitiva, ma che essa non si è mai pronunciata sul modo in cui occorre valutare il carattere definitivo di una siffatta decisione. |
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42 |
Detto giudice ritiene di dover prendere in considerazione, anche in assenza di una domanda in tal senso, i principi fondamentali della determinazione della pena, tra i quali figura il principio di retroattività della legge penale più favorevole. |
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43 |
Tuttavia, lo stesso giudice rileva, da un lato, che, nel diritto slovacco, il ricorso per cassazione è teoricamente considerato un mezzo di ricorso straordinario, proprio perché è diretto contro una decisione giurisdizionale definitiva e, dall’altro, che esso è vincolato dalla situazione giuridica esistente alla data in cui tale decisione è stata pronunciata. |
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44 |
Ciò premesso, esso rileva altresì che i motivi di cassazione previsti dalla legge slovacca sono enunciati secondo criteri di ampio respiro e coprono, in linea di principio, tutti i vizi di diritto e procedurali. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso per cassazione avrebbe diritto, in linea di principio, a che venga statuito su di esso e a che il procedimento relativo al ricorso per cassazione faccia regolarmente e direttamente seguito al procedimento dinanzi al giudice amministrativo di grado inferiore. |
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45 |
In tali circostanze, il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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46 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione, quando, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 3821/85 e all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi imposti da tali regolamenti. |
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47 |
In via preliminare, il governo slovacco afferma che la risposta a tale questione è talmente evidente che non sarebbe necessaria una risposta. Nei limiti in cui tale osservazione debba essere considerata diretta a rimettere in discussione la ricevibilità di detta questione, è sufficiente ricordare che, anche supponendo che la risposta a una questione pregiudiziale non lasci adito ad alcun ragionevole dubbio, ciò non renderebbe tale questione irricevibile (v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer,C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 65, e dell’11 maggio 2023, MOMTRADE RUSE,C‑620/21, EU:C:2023:395, punto 38). |
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48 |
Ciò precisato, dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta risulta che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. |
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49 |
I diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson,C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19). |
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50 |
Inoltre, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, quando adempie l’obbligo, sancito da un atto del diritto dell’Unione, di prevedere sanzioni per le violazioni previste da tale atto [v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson,C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 27, e del 19 ottobre 2023, G. ST.T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione),C‑655/21, EU:C:2023:791, punto 43]. |
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51 |
Nel caso di specie, prima dell’entrata in vigore del regolamento 2020/1054, sia il regolamento n. 3821/85, in vigore alla data in cui T.T. ha commesso l’illecito, sia il regolamento n. 165/2014 imponevano, senza possibilità di deroga, la presenza di un tachigrafo nei veicoli come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nonché il controllo periodico di tale tachigrafo. Peraltro, risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 3821/85 e dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014 che questi ultimi obbligano gli Stati membri a sanzionare le infrazioni alle disposizioni di detti regolamenti. |
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52 |
Ne consegue che le autorità slovacche, adottando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), punto 1, della legge n. 462/2007 e infliggendo una sanzione amministrativa pecuniaria a T.T. per aver guidato, il 4 novembre 2015, un veicolo adibito al trasporto di calcestruzzo pronto per l’uso senza rispettare gli obblighi di controllo periodico del tachigrafo di cui tale veicolo doveva essere provvisto, hanno attuato il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. |
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53 |
Ciò premesso, la controversia di cui al procedimento principale riguarda, più in particolare, la possibilità di sanzionare T.T. per aver commesso un siffatto illecito, prima dell’entrata in vigore del regolamento 2020/1054, mentre, per l’effetto combinato di tale regolamento e dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 461/2007, i veicoli per il trasporto di calcestruzzo pronto per l’uso sono ormai dispensati, nel diritto slovacco, dall’obbligo di essere provvisti di un tachigrafo. |
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54 |
Pertanto, al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorre ancora rilevare che, mediante una siffatta modifica della normativa nazionale pertinente, il legislatore slovacco ha altresì attuato il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. |
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55 |
Infatti, tale legislatore, così facendo, si è avvalso della facoltà, riconosciutagli dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 165/2014, di esonerare le categorie di veicoli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, come integrato dal regolamento 2020/1054, dall’obbligo di essere provvisti di tachigrafo. |
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56 |
Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, si deve considerare che uno Stato membro, il quale adotta misure nell’ambito di un potere discrezionale o di valutazione che fa parte integrante del regime istituito da un atto di diritto dell’Unione, attui tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., a tal riguardo, sentenze del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 48, nonché del 29 luglio 2024, protectus,C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 59). |
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57 |
La controversia di cui al procedimento principale riguarda, pertanto, una normativa nazionale che attua il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché nell’ambito di tale controversia devono essere rispettate le esigenze derivanti dai diritti fondamentali sanciti dalla Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol,C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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58 |
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 3821/85 e all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, infligge una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi imposti da tali regolamenti e, dall’altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, di esonerare dall’osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada. |
Sulla seconda questione
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59 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta debba essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a una sanzione amministrativa inflitta sulla base di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata. |
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60 |
In via preliminare, occorre sottolineare che l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta prevede che, se, successivamente alla data in cui è stato commesso il reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. |
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61 |
Tale disposizione sancisce quindi il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, il quale è altresì garantito dall’articolo 7 della CEDU [v., in tal senso, Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2), CE:ECHR:2009:0917JUD001024903, § 109]. |
Sull’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta
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62 |
Dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), relative al suo articolo 49, risulta che tale disposizione si applica al settore penale. |
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63 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tre criteri sono pertinenti per la valutazione della natura penale di una sanzione, ai fini, in particolare, dell’applicazione dell’articolo 49 della Carta. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura stessa dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Bonda,C‑489/10, EU:C:2012:319, punto 37, e del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate,C‑40/21, EU:C:2023:367, punto 34). |
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64 |
Benché spetti al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se la sanzione pecuniaria inflitta a T.T. abbia natura penale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, la Corte, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, può tuttavia fornire precisazioni che guidino detto giudice nella sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate,C‑40/21, EU:C:2023:367, punto 36). |
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65 |
A tal riguardo, per quanto riguarda, anzitutto, il primo criterio relativo alla qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che l’illecito di cui trattasi nel procedimento principale è considerato un illecito amministrativo nel diritto slovacco. |
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66 |
Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 49 della Carta si estende, anche per gli illeciti che non sono qualificati come «penali» dal diritto nazionale, a procedimenti e a sanzioni che devono essere considerati di natura penale sul fondamento dei due ulteriori criteri indicati al punto 63 della presente sentenza [v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 88, e del 14 settembre 2023, Vinal,C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 49]. |
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67 |
Per quanto riguarda, poi, il secondo criterio vertente sulla natura stessa dell’illecito, esso comporta di verificare se la misura di cui trattasi persegua, in particolare, una finalità repressiva, caratteristica che è propria di una sanzione di natura penale ai sensi dell’articolo 49 della Carta, senza che la mera circostanza che essa persegua anche una finalità preventiva sia tale da privarla della sua qualificazione come sanzione penale. Infatti, fa parte della natura stessa delle sanzioni penali l’essere volte tanto alla repressione quanto alla prevenzione di condotte illecite. Per contro, una misura che si limiti a risarcire il danno causato dall’illecito considerato non riveste natura penale [sentenze del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 89, e del 14 settembre 2023, Vinal,C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 50]. |
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68 |
Nel caso di specie, le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione degli obblighi relativi alla presenza e al controllo periodico di un tachigrafo a bordo di taluni tipi di veicoli sembrano perseguire obiettivi sia di dissuasione sia di repressione di tali infrazioni, senza essere volte a risarcire il danno da esse causato. |
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69 |
Inoltre, la Corte ha già considerato che il fatto che la misura di cui trattasi non riguardi il pubblico in generale, bensì una categoria particolare di destinatari che, poiché esercitano un’attività specificamente disciplinata dal diritto dell’Unione, sono tenuti a soddisfare le condizioni richieste da tale diritto, depone nel senso che tale misura non ha una finalità repressiva e contribuisce così a dimostrare che detta misura non ha natura penale, purché la stessa misura si limiti a privare il suo destinatario di talune prerogative specifiche che gli sono state riconosciute da detto diritto, in quanto l’autorità amministrativa competente ha ritenuto che le condizioni per la concessione di dette prerogative non fossero più soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, Vinal,C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 53 e giurisprudenza citata). Orbene, la sanzione pecuniaria di cui trattasi nel procedimento principale non ha manifestamente un siffatto oggetto. |
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70 |
Per quanto riguarda, infine, il terzo criterio relativo al grado di severità della sanzione subita, occorre constatare che quest’ultimo deve essere valutato in funzione della pena massima prevista dalle disposizioni pertinenti (sentenza del 14 settembre 2023, Vinal,C‑820/21, EU:C:2023:667, punto 55 e giurisprudenza citata). |
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71 |
Nel caso di specie, è stato sottolineato, in udienza, che un illecito, come quello commesso da T.T., era passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo massimo di EUR 1699. Inoltre, come sottolineato dal governo slovacco nella stessa udienza, tale sanzione pecuniaria sembra poter essere accompagnata dal ritiro della patente di guida per due anni. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatte sanzioni, considerate congiuntamente, possano essere indicative di una severità sufficiente a consentire che esse siano qualificate come repressive e, pertanto, di natura penale. |
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72 |
Deve essere presa in considerazione altresì la circostanza che l’uso di un tachigrafo che non è stato ispezionato da un’officina autorizzata costituisce un’infrazione molto grave, ai sensi del punto H.1. dell’allegato III alla direttiva 2006/22, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 (GU 2020, L 249, pag. 49). Infatti, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni non solo effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie, ma anche conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22. |
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73 |
Se, tuttavia, al termine di un esame di tutte le circostanze pertinenti, detto giudice ritenesse che tale sanzione pecuniaria non abbia natura penale e che, pertanto, l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta non si applichi al procedimento principale, nessuna norma di diritto dell’Unione imporrebbe, nel caso di specie, il rispetto del principio della lex mitior. |
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74 |
Più in particolare, il giudice del rinvio non può fondarsi sul principio generale del diritto dell’Unione che sancisce l’applicazione retroattiva della pena più lieve. |
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75 |
Infatti, da un lato, la Corte ha certamente sancito l’esistenza di un siffatto principio già prima dell’entrata in vigore della Carta, basandosi sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, EU:C:2005:270, punti 68 e 69). Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, non esiste una tradizione costituzionale comune che possa fondare l’estensione del principio della lex mitior a sanzioni non aventi carattere penale. |
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76 |
Tale conclusione è corroborata dalla scelta degli autori della Carta di limitare alle sole misure rientranti nell’ambito penale l’ambito di applicazione del principio della legge penale più favorevole, quale garantito dal suo articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, nonché dal fatto che l’ambito di applicazione dell’articolo 7 della CEDU è parimenti limitato a queste sole misure. |
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77 |
Dall’altro lato, il fatto che la portata del principio generale che sancisce l’applicazione retroattiva della pena più lieve sia circoscritta al settore penale non è rimessa in discussione dall’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, in forza del quale spetta alle autorità competenti applicare retroattivamente, a un comportamento costitutivo di un’irregolarità, idoneo a ledere gli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, le modifiche successive apportate da disposizioni contenute in una normativa dell’Unione settoriale che istituisce sanzioni amministrative meno rigorose. |
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78 |
È vero che tale disposizione prevede l’applicazione retroattiva delle disposizioni di diritto dell’Unione che riducono la severità del regime delle sanzioni amministrative, senza che il suo ambito di applicazione sia limitato alle sole sanzioni di natura penale. |
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79 |
Ciò premesso, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la circostanza che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto necessario, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, estendere il principio generale del diritto dell’Unione di applicazione retroattiva della pena più lieve a tutte le sanzioni amministrative riguardanti irregolarità che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, a prescindere dal fatto che esse rivestano o meno carattere penale, attesta proprio che tale principio non è applicabile, in quanto tale, a sanzioni che non presentano un siffatto carattere. |
Sulle condizioni di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta
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80 |
L’obbligo di applicare, in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, una legge successiva alla commissione del reato è subordinato alla condizione che tale legge «preved[a] l’applicazione di una pena più lieve». |
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81 |
L’applicazione di detta disposizione presuppone quindi una successione di regimi giuridici nel tempo e si fonda sulla constatazione che tale successione rifletta, nell’ambito dell’ordinamento giuridico di cui trattasi, un mutamento di posizione, favorevole all’autore del reato, o in merito alla qualificazione penale dei fatti che possono costituire reato oppure in merito alla pena da applicare a un simile reato (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin,C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 107 e giurisprudenza citata). |
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82 |
Peraltro, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già dichiarato che l’articolo 7 della CEDU non garantisce l’applicazione retroattiva di una modifica della normativa favorevole all’autore dell’illecito qualora quest’ultimo si spieghi unicamente con un mutamento di circostanze di fatto, intervenuto dopo la commissione di tale illecito, e sia, pertanto, irrilevante ai fini dell’esame dell’illecito in quanto tale (Corte EDU, 18 ottobre 2022, Morck Jensen c. Danimarca, CE:ECHR:2022:1018JUD006078519, § 52). |
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83 |
Nel caso di specie, come sottolineato al punto 52 della presente sentenza, T.T. è stato sanzionato per aver guidato, il 4 novembre 2015, un veicolo per la consegna di calcestruzzo pronto per l’uso il cui tachigrafo non era stato sottoposto a un controllo periodico valido. |
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84 |
A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, prima della sua abrogazione ad opera del regolamento n. 165/2014, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 3821/85, vigente al momento dell’illecito di cui trattasi nel procedimento principale, autorizzava gli Stati membri a dispensare dall’applicazione di tale regolamento i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 561/2006. Una stessa facoltà resta riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 165/2014, applicabile a decorrere dal 2 marzo 2016. |
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85 |
Dall’altro lato, il regolamento 2020/1054 ha aggiunto la categoria dei veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l’uso alle categorie di veicoli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, vale a dire quelle per le quali gli Stati membri possono concedere deroghe; tale modifica è in vigore a decorrere dal 20 agosto 2020. |
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86 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, aggiungendo tali veicoli a quelli già menzionati all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, il regolamento 2020/1054 attesta un mutamento di posizione da parte del legislatore dell’Unione quanto alla necessità di imporre la presenza di un tachigrafo a bordo di detti veicoli, i cui tragitti coprono, in linea di principio, distanze piuttosto brevi. |
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87 |
Una siffatta modifica si distingue quindi dai casi in cui la Corte ha avuto occasione di considerare, in sostanza, che una modifica della normativa applicabile, benché favorevole all’imputato o al condannato, non poteva rientrare nell’ambito di applicazione del principio della lex mitior, in quanto una siffatta modifica non era idonea ad alterare gli elementi costitutivi del reato ma costituiva, alla luce di tale reato, un semplice cambiamento di una situazione di fatto, o era giustificata esclusivamente da una nuova valutazione puramente economica e tecnica del legislatore dell’Unione che non rimetteva in discussione l’irregolarità dei comportamenti precedenti della persona sanzionata (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2016, Paoletti e a., C‑218/15, EU:C:2016:748, punti da 32 a 36, nonché del 7 agosto 2018, Clergeau e a., C‑115/17, EU:C:2018:651, punti da 34 a 40). |
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88 |
Ne consegue che le norme di diritto dell’Unione relative all’obbligo di munire taluni veicoli di un tachigrafo e di garantirne il controllo periodico sono state modificate, dopo l’illecito commesso da T.T., in un senso che avrebbe potuto essere favorevole a quest’ultimo se le autorità slovacche avessero deciso, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 165/2014, di esonerare tale tipo di veicoli dall’obbligo di essere provvisti di un tachigrafo. |
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89 |
Orbene, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 461/2007 prevede che i veicoli di tutte le categorie menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 sono esonerati dall’obbligo di essere provvisti di tachigrafo. |
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90 |
Risulta, pertanto, che, come rilevato al punto 55 della presente sentenza, il legislatore slovacco ha deciso di attuare la facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 165/2014, esonerando, ipso iure, tutte le categorie di veicoli elencate all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, dall’obbligo di essere provvisti di tachigrafo per ragioni identiche a quelle addotte dal legislatore dell’Unione. |
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91 |
Come sottolineato dal governo slovacco nelle sue osservazioni scritte e in udienza, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra pertanto emergere che la soppressione, nel diritto slovacco, dell’obbligo, per i veicoli destinati al trasporto di calcestruzzo pronto per l’uso, di essere provvisti di un tachigrafo, riflette un mutamento di posizione del legislatore slovacco quanto alla volontà di reprimere fatti come quelli contestati a T.T., circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. |
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92 |
Occorre infine ricordare che l’articolo 49 della Carta contiene, quantomeno, le stesse garanzie previste all’articolo 7 della CEDU di cui occorre tener conto, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, in quanto soglia di protezione minima (sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster,C‑202/24, EU:C:2024:649, punto 92 e giurisprudenza citata). La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella presente causa assicuri un livello di protezione che non violi quello garantito da detto articolo 7, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 10 novembre 2022, DELTA STROY 2003,C‑203/21, EU:C:2022:865, punto 44 e giurisprudenza citata). |
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93 |
A tal riguardo, occorre rilevare che i requisiti ai quali l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta subordina un’eventuale applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, quali risultano dal punto 81 della presente sentenza, garantiscono, tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata al punto 82 della presente sentenza, un livello di tutela di tale principio che non incide su quello garantito all’articolo 7 della CEDU, come interpretato da detta Corte. |
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94 |
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare. |
Sulle questioni terza e quarta
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95 |
Con le questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta debba essere interpretato nel senso che un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, è tenuto ad applicare una normativa più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale. |
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96 |
In primo luogo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la regola della retroattività della legge penale più favorevole, contenuta all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, trova applicazione fintantoché non sia stata pronunciata una condanna definitiva (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne,C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 56). |
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97 |
Infatti, tale regola implica che, a decorrere dalla data a partire dalla quale è stato ritenuto, nell’ordinamento giuridico di cui trattasi, che non fosse più necessario punire o punire così severamente un determinato comportamento, un siffatto cambiamento di valutazione deve applicarsi immediatamente a tutti i procedimenti penali non ancora conclusi con una condanna definitiva. |
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98 |
Occorre rilevare che tale interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta non incide sulla soglia di protezione offerta dall’articolo 7 della CEDU. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il principio di retroattività della legge penale più favorevole, garantito all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, «si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato» [v., in tal senso, Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2), CE:ECHR:2009:0917JUD001024903, § 109]. |
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99 |
In secondo luogo, sebbene le norme di procedura penale rientrino nella competenza degli Stati membri purché l’Unione non abbia legiferato in materia, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, C‑178/22, EU:C:2024:371, punto 44). |
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100 |
Pertanto, se è pur vero che la valutazione del carattere definitivo della condanna deve essere effettuata sulla scorta del diritto dello Stato membro da cui questa promana (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, M,C‑398/12, EU:C:2014:1057, punto 36), resta il fatto che tale nozione deve ricevere in tutta l’Unione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, un’interpretazione autonoma e uniforme, in quanto determina la portata del diritto garantito da tale disposizione e, di conseguenza, la portata degli obblighi che ne derivano per gli Stati membri. |
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101 |
Ne consegue, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, che la circostanza che una condanna sia considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, non è determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta da parte del giudice investito di un ricorso avverso la decisione che ha pronunciato tale condanna. |
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102 |
Infatti, una condanna non può essere considerata definitiva, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, quando avverso tale condanna è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, vale a dire qualsiasi mezzo di ricorso che rientri nell’iter normale di un processo e che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies,43/77, EU:C:1977:188, punto 37). |
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103 |
Ciò si verifica quando la persona condannata o l’autorità pubblica incaricata dell’azione penale possono proporre, entro un termine stabilito dalla legge e senza dover giustificare circostanze eccezionali, quali la necessità di garantire, nell’interesse della legge, la coerenza della giurisprudenza, un ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento o la riforma della condanna o della pena inflitta, e ciò nonostante il fatto che un siffatto ricorso sia considerato, nel diritto nazionale, un mezzo di ricorso straordinario come, nella specie, nel caso del diritto slovacco, stando alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio di cui al punto 43 della presente sentenza. Infatti, fintantoché il termine per proporre un siffatto ricorso non è scaduto o non si è statuito su di esso, non si può ritenere che la decisione relativa a tale condanna e a tale pena abbia definitivamente estinto l’azione penale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta. |
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104 |
Peraltro, senza che ciò abbia carattere decisivo, l’effetto sospensivo della proposizione di un ricorso contro una condanna costituisce un indizio del fatto che tale ricorso verte su una decisione che non può essere qualificata come definitiva, ai fini dell’applicazione di tale disposizione. |
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105 |
Ne consegue che, quando un ricorso per cassazione è esperibile, alle condizioni di cui al punto 103 della presente sentenza, contro una decisione giurisdizionale, tale decisione diventerà definitiva, ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, solo qualora le parti abbiano esaurito tale rimedio giuridico o abbiano lasciato decorrere il termine per proporre un siffatto ricorso senza averlo proposto. |
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106 |
Pertanto, l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta implica che un giudice di cassazione è tenuto, in linea di principio, a consentire all’autore di un reato, la cui sanzione rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, di beneficiare di una normativa penale favorevole a tale autore, anche se tale normativa è entrata in vigore dopo la pronuncia della decisione giurisdizionale oggetto di tale ricorso per cassazione. |
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107 |
La circostanza che, in forza del diritto nazionale, la decisione oggetto di impugnazione possa essere annullata solo in quanto sia inficiata da un vizio di legittimità o che il giudice di cassazione sia tenuto a statuire alla luce della situazione esistente alla data della pronuncia di tale decisione non vale a modificare tale conclusione. Infatti, come risulta dal punto 97 della presente sentenza, spetta a qualsiasi giudice consentire all’autore di un reato di beneficiare della legge penale che gli è più favorevole, fintantoché la sua condanna non sia definitiva. |
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108 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che T.T. ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio entro il termine fissato dalla normativa nazionale pertinente, senza dover dimostrare circostanze eccezionali e, dall’altro, che tale giudice dispone, quanto meno, della facoltà di annullare la decisione del 27 marzo 2019 del Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava). |
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109 |
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la decisione del 27 marzo 2019 del Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) non può, pertanto, essere considerata una «condanna definitiva», ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta. |
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110 |
Ne consegue che, se il giudice del rinvio dovesse ritenere che la sanzione amministrativa pecuniaria alla quale T.T. è stato condannato abbia carattere penale, tale giudice sarebbe tenuto ad applicare la normativa più favorevole a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, costituita dall’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 461/2007, in combinato disposto con il regolamento 2020/1054, a prescindere dal fatto che tale normativa sia entrata in vigore successivamente alla decisione, qualificata come definitiva in forza del diritto nazionale, del Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava). Tale obbligo non è inficiato dal fatto che il giudice del rinvio è tenuto, in base a tale diritto, a pronunciarsi alla luce della situazione esistente alla data in cui tale decisione è stata adottata. |
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111 |
A quest’ultimo riguardo, occorre aggiungere che, qualora non sia possibile procedere a un’interpretazione di una disposizione nazionale che sia conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato di quest’ultimo esige che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di tale diritto, disapplichi qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria alle disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto [sentenze del 24 giugno 2019, Popławski,C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 58 e 61, e del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C‑715/20, EU:C:2024:139, punto 72]. |
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112 |
Orbene, l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta è formulato in termini chiari e precisi e non è subordinato ad alcuna condizione, cosicché esso ha effetto diretto. |
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113 |
Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che il suo diritto interno non lo autorizza ad applicare le garanzie derivanti dall’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta alla controversia dinanzi ad esso pendente e che non è possibile interpretare tale diritto in modo conforme al diritto dell’Unione, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela spettante ai singoli in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta e a garantire la piena efficacia di tale disposizione disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria. |
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114 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta deve essere interpretato nel senso che un giudice, investito di un ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale. |
Sulle spese
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115 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.