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Document 62022TN0404

    Causa T-404/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Deutsche Kreditbank/SRB

    GU C 380 del 3.10.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 380/15


    Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Deutsche Kreditbank/SRB

    (Causa T-404/22)

    (2022/C 380/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

    condannare il convenuto alle spese.

    In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto non è redatta nella lingua tedesca, che è la lingua scelta dalla ricorrente.

    2.

    Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché conterrebbe vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni e poiché un controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

    3.

    Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il convenuto avrebbe determinato erroneamente il livello-obiettivo annuale; in subordine, gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

    4.

    Quarto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare perché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

    5.

    Quinto motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sarebbero conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

    6.

    Sesto motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

    7.

    Settimo motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


    (1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

    (2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

    (3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


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