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Document 62022CN0761

Causa C-761/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bochum (Germania) il 15 dicembre 2022 — Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V. / Roller GmbH & Co. KG

GU C 94 del 13.3.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bochum (Germania) il 15 dicembre 2022 — Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V. / Roller GmbH & Co. KG

(Causa C-761/22)

(2023/C 94/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bochum

Parti

Ricorrente: Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V.

Convenuta: Roller GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se derivi già, direttamente dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 (1), un obbligo per fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura di far riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma delle classi di efficienza, senza che detta norma sia soggetta alla riserva di una concretizzazione per mezzo di un atto delegato.

2)

a)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in conseguenza di un presunto obbligo per fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura che derivi già direttamente dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1369, di far riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma delle classi di efficienza, a detti fornitori o distributori spetti, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati, un certo margine discrezionale quanto al modo di presentare dette indicazioni.

b)

In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione:

Quali possibilità fornitori e distributori abbiano a disposizione fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati per presentare in modo conforme al diritto dell’Unione le indicazioni richieste relative alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza. Se sia eventualmente sufficiente il collegamento scelto dalla resistente tra la classe di efficienza energetica e la raffigurazione a colori come da allegato K 1 dell’atto introduttivo del ricorso.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, in tali condizioni, l’obbligo di fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura di fare riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza sia completamente sospeso, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1).


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