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Document 62022CC0536

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 28 settembre 2023.


    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:721

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

    presentate il 28 settembre 2023 ( 1 ) ( i )

    Causa C‑536/22

    MW,

    CY

    contro

    VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Direttiva 2014/17/UE – Rimborso anticipato del credito – Normativa nazionale che prevede un indennizzo comprendente il lucro cessante del creditore – Metodo di calcolo del lucro cessante – Recesso dal contratto precedente al rimborso»

    1.

    Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2014/17/UE ( 2 ), il consumatore ha il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito relativo a beni immobili residenziali prima della scadenza di tale contratto.

    2.

    Finora la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata della riduzione (a favore del consumatore) del costo totale del credito, inerente all’adempimento anticipato dei suoi obblighi ( 3 ).

    3.

    Il presente rinvio pregiudiziale offre alla Corte l’occasione di affrontare per la prima volta (salvo errore da parte mia) l’altro estremo dell’equazione: il diritto del creditore a ricevere, «laddove giustificato, (...) un indennizzo equo e obiettivo» per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito.

    I. Diritto applicabile

    A.   Diritto dell’Unione. Direttiva 2014/17

    4.

    Il considerando 66 così recita:

    «La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. (…) Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. (…) Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità delle norme nazionali in materia di indennizzo. L’indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore».

    5.

    A tenore dell’articolo 25:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

    2.   Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.

    3.   Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.

    4.   Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.

    5.   Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un interesse legittimo del consumatore».

    B.   Diritto nazionale

    6.

    Nella presente causa sono rilevanti varie disposizioni del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare gli articoli 252 («Mancato guadagno»); 490 («Diritto straordinario al recesso dal contratto»), al paragrafo 2; 500 («Diritto del mutuatario al recesso; rimborso anticipato»), al paragrafo 2; 502 («Indennizzo per rimborso anticipato») e 812 («Diritto alla restituzione»).

    II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

    7.

    L’11 gennaio 2019, MW e CY stipulavano con la VR Bank Ravensburg-Weingarten eG (in prosieguo: «VR Bank») un contratto di credito immobiliare, finalizzato all’acquisto della proprietà di un appartamento. Hanno concordato un tasso del credito fisso fino al 30 gennaio 2029.

    8.

    Secondo il contratto, per la durata del tasso fisso, il mutuatario poteva adempiere i suoi obblighi in anticipo solo dimostrando un interesse legittimo.

    9.

    Tra le clausole del contratto figuravano le seguenti:

    VR Bank avrebbe avuto diritto a un indennizzo per i danni derivanti dal rimborso anticipato del credito. Il calcolo di tali danni doveva essere compiuto sulla base del metodo attivo-passivo, ritenuto ammissibile dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ( 4 );

    i mutuatari avrebbero dovuto pagare un equo indennizzo a copertura degli oneri amministrativi collegati al rimborso anticipato del credito.

    10.

    Il 19 maggio 2020, MW e CY hanno venduto l’appartamento (acquistato l’anno precedente) ( 5 ) e hanno risolto il contratto di credito con effetto dal 30 giugno 2020.

    11.

    Il 9 giugno 2020, VR Bank chiedeva a MW e CY un indennizzo per il rimborso anticipato del credito, che questi hanno pagato.

    12.

    Il 19 aprile 2021, MW e CY chiedevano a VR Bank la restituzione dell’indennizzo per rimborso anticipato. Questo è quanto domandano anche nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio.

    13.

    Secondo i ricorrenti, VR Bank non aveva diritto a un indennizzo, poiché il contratto di credito non conteneva informazioni sufficienti sulla quantificazione di detto indennizzo. Inoltre, ai sensi della direttiva 2014/17, l’indennizzo può coprire solo i costi effettivamente insorti e non gli interessi di cui il creditore viene privato o il lucro cessante. Inoltre, ritengono inammissibile un calcolo ipotetico secondo formule aritmetico-finanziarie.

    14.

    VR Bank ha contestato la domanda, sostenendo che:

    il contratto contiene tutte le informazioni richieste dalla legge;

    l’ammontare dell’indennizzo è conforme alla giurisprudenza consolidata del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) in caso di legittima estinzione di un credito assistito da garanzia ipotecaria. Secondo tale giurisprudenza, il creditore ha diritto al risarcimento del danno direttamente collegato al rimborso anticipato se, all’atto dell’estinzione, il mutuatario è tenuto a versare interessi a un tasso fisso;

    all’atto dell’erogazione dei crediti, le banche sono di norma chiamate a rifinanziarsi e assumono per tale motivo impegni a lungo termine. Il fatto che il mutuatario possa desistere dal contratto in qualsiasi momento, senza risarcire il danno causato dalla sua risoluzione, comporterebbe un notevole aumento del costo dei prestiti garantiti da ipoteca, poiché tale rischio diventerebbe parte del prezzo.

    15.

    È in questo contesto che il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la nozione di “indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato”, di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della [direttiva 2014/17], debba essere interpretata nel senso che l’indennizzo comprende anche il mancato guadagno del creditore, in particolare i futuri pagamenti a titolo di interessi di cui esso è privato in ragione del rimborso anticipato.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 25, paragrafo 3, della [direttiva 2014/17], contenga prescrizioni per il calcolo del mancato guadagno del creditore per quanto riguarda la presa in considerazione dei redditi derivanti dal reinvestimento di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile rimborsato anticipatamente e, in caso affermativo, quali.

    In particolare:

    a)

    Se, ai fini del calcolo, la normativa nazionale debba riferirsi alle modalità con cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente.

    b)

    Se una normativa nazionale possa consentire al creditore di calcolare l’indennizzo per il rimborso anticipato sulla base di un reinvestimento fittizio in titoli sicuri del mercato dei capitali con identica scadenza (metodo detto dell’“attivo-passivo”).

    3)

    Se rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 della [direttiva 2014/17] anche una situazione in cui il consumatore, prima di rimborsare anticipatamente il prestito al creditore, ha receduto dal contratto di credito ai consumatori relativo a un bene immobile sulla base di un diritto di recesso previsto dal legislatore nazionale».

    III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

    16.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 10 agosto 2022.

    17.

    Hanno presentato osservazioni scritte VR Bank, il governo tedesco e la Commissione europea. Non è stato ritenuto necessario lo svolgimento di un’udienza.

    IV. Analisi

    18.

    La direttiva 2014/17 introduce «un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali (...)» ( 6 ).

    19.

    Salvo poche eccezioni, l’armonizzazione prevista dalla direttiva 2014/17 è minima. Nel suo ambito di applicazione materiale:

    in relazione ad aspetti regolamentati in modo uniforme, consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni che garantiscano una maggiore tutela ai consumatori ( 7 );

    per altri aspetti, riconosce al legislatore nazionale poteri normativi, accettando anticipatamente le conseguenze derivanti dalla mancanza di una disciplina uniforme.

    20.

    Sotto il titolo «Estinzione anticipata», l’articolo 25 della direttiva 2014/17 garantisce al consumatore il diritto di liberarsi dall’obbligo contrattuale prima del termine concordato. Tale facoltà, tuttavia, non è né incondizionata né priva di contropartite: fra queste ultime può figurare un indennizzo in favore del creditore per gli eventuali costi cagionatigli direttamente dal rimborso anticipato del credito.

    21.

    Gli Stati membri sono obbligati a introdurre il diritto del consumatore al rimborso anticipato del credito per beni immobili residenziali, con una conseguente riduzione (a loro favore) del costo totale di tale credito. La direttiva 2014/17 stabilisce le voci su cui interviene questa riduzione.

    22.

    Per contro, la direttiva 2014/17 non garantisce, di per sé, il diritto del creditore all’indennizzo per i danni cagionatigli dal rimborso anticipato. La direttiva si limita a consentire a ciascun legislatore nazionale di prevedere questo diritto e di regolamentarlo, garantendone le condizioni ( 8 ). Orbene, se la legge nazionale lo ammette, l’indennizzo deve soddisfare alcuni requisiti minimi stabiliti dalla stessa direttiva 2014/17.

    A.   Sulla prima questione pregiudiziale

    23.

    Il giudice del rinvio chiede se l’indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato comprenda anche il lucro cessante del creditore ( 9 ). Intende sotto tale voce, in particolare, gli interessi che il creditore sperava di ottenere in futuro e che non percepirà più ( 10 ).

    24.

    A mio avviso, la direttiva 2014/17 non osta a che il calcolo dell’indennizzo tenga conto di tali interessi, il che implica una risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale. Nelle considerazioni che seguono, interpreterò, a tali fini, l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva in parola secondo i consueti criteri ermeneutici.

    1. Criterio letterale

    25.

    Un primo approccio al testo ( 11 ) potrebbe sollevare qualche dubbio:

    l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 fa riferimento all’indennizzo per i costi. Secondo il paragrafo 1 (che utilizza la congiunzione «e» tra «interessi» e «costi»), nella nozione di costi rientrerebbe qualcosa di diverso dagli interessi;

    tale testo menziona gli eventuali costi connessi al rimborso anticipato. Gli interessi che sarebbero maturati in assenza di tale rimborso non avrebbero natura di costi, in quanto, in conseguenza del rimborso, la loro perdita è necessaria;

    l’articolo ha ad oggetto i costi direttamente connessi al rimborso. Si potrebbe sostenere che sono tali solo quelli che corrispondono ad operazioni concrete, effettuate dagli enti creditizi per gestire tale rimborso ( 12 ).

    26.

    Tuttavia, non ritengo che l’interpretazione letterale dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 sia in contrasto con la tesi da me sostenuta.

    27.

    La nozione di «costi» utilizzata in tale direttiva ( 13 ) non è né precisa né univoca nel suo contenuto ( 14 ). Da un punto di vista letterale, essa arriva a presentare gli interessi come «costi», ad esempio all’articolo 14 relativo alle informazioni precontrattuali ( 15 ).

    28.

    Inoltre, se all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 i «costi» costituiscono una parte del «costo totale del credito» per il consumatore e quindi «spese» a carico di quest’ultimo ( 16 ), anche gli «interessi» sono una «spesa» ai sensi della definizione di «costo totale del credito» ( 17 ).

    29.

    L’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 stabilisce inoltre che l’indennizzo «non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore» ( 18 ). Ciò suggerisce che la perdita di interessi futuri è concepita come un costo che ricade (o potrebbe ricadere, a seconda dei casi) sul creditore in conseguenza dell’anticipata estinzione, ed è indennizzabile se il legislatore nazionale stabilisce in tal senso.

    30.

    Nemmeno l’uso dell’espressione «eventuali costi» osta a considerare il lucro cessante come parte dell’indennizzo dovuto al creditore. Quest’ultimo cessa di percepire gli interessi pattuiti (vale a dire quelli che, secondo il contratto, sarebbero maturati per tutto il periodo contrattuale) in conseguenza del rimborso anticipato del credito. È proprio per questo motivo che la perdita di interessi può essere qualificata come conseguenza economica direttamente connessa al rimborso.

    31.

    In tale prospettiva, l’affermazione secondo cui la perdita degli interessi è inevitabile, e non solo eventuale, è, in generale, corretta. Tuttavia, non si può escludere che un prestito a tasso variabile cessi di maturare interessi prima e indipendentemente dal rimborso (in determinate congiunture di mercato) ( 19 ).

    32.

    Potrebbe anche accadere che, in pratica, il rimborso anticipato del capitale non arrechi danni al creditore a titolo di interessi che non percepirà, se quest’ultimo reinveste il suo importo e il tasso d’interesse applicabile dopo il reinvestimento gli è più favorevole. In tal caso, non si può essere sicuri ex ante se il danno si produrrà o meno.

    33.

    Altre indicazioni dell’articolo 25 della direttiva 2014/17 confermano che è corretto classificare gli interessi che non si percepiranno più come elemento integrante dell’indennizzo al creditore, in quanto questo non si limita alle mere spese di gestione:

    l’indennizzo, che deve essere «equo e obiettivo», deve essere «giustificato» ( 20 ): non sarebbe necessario specificarlo se corrispondesse solo al pagamento di servizi (come i servizi di gestione dei rimborsi) per i quali esiste sempre una giustificazione obiettiva;

    la frase di chiusura «[l’indennizzo] sia consentito soltanto per un certo periodo» è nello stesso senso, poiché le spese di gestione del rimborso non hanno estensione temporale.

    34.

    Infine, la sezione 9 («Estinzione anticipata») della parte B, nell’allegato II, del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) della direttiva 2014/17, relativa alle informazioni che devono essere contenute in tale prospetto, prevede che «l’importo dell’indennizzo dipenda da diversi fattori, quali (...) il tasso di interesse vigente al momento dell’estinzione anticipata». Si sottolinea in tal modo che gli interessi che non saranno più percepiti costituiscono uno degli elementi ammissibili ai fini del calcolo dell’indennizzo.

    2. Lavori preparatori

    35.

    Esaminando i lavori preparatori della direttiva 2014/17, non ho trovato alcun riferimento all’indennizzo per il rimborso anticipato inteso ad armonizzare le modalità di calcolo o le voci indennizzabili. Esistono tuttavia indizi del fatto che è stata presa in considerazione la possibilità di includere in tale indennizzo il lucro cessante del creditore.

    36.

    Il Parlamento, nella sua relazione sulla proposta della Commissione, ha suggerito che, nel fissare l’indennizzo, si tenesse conto dei costi in capo al creditore, ma anche dei possibili risparmi che il rimborso gli avrebbe consentito di realizzare ( 21 ). Nell’articolato ha altresì introdotto come limite massimo dell’indennizzo la perdita economica del creditore ( 22 ).

    37.

    In alcuni documenti del Consiglio, l’indennizzo appare come qualcosa di distinto dagli «altri costi aggiuntivi», come ad esempio i costi amministrativi o i costi di chiusura pratica ( 23 ).

    38.

    Peraltro, oltre all’eventuale regolamentazione da parte degli Stati membri che preveda un rimborso anticipato con indennizzo al creditore per i costi che ne derivano, il Consiglio ha previsto rimborsi senza corrispettivo («free of charge for the consumer»), citando come esempio il prestito a tasso variabile ( 24 ). La disposizione mi sembra indicativa del fatto che, per il Consiglio, l’indennizzo potrebbe coprire gli interessi persi a far data dal rimborso anticipato.

    3. Criterio teleologico

    39.

    Come ho già anticipato, la direttiva 2014/17 non conferisce, di per sé, al creditore il diritto di ottenere un indennizzo per il rimborso anticipato del credito. La decisione di prevederlo o meno spetta a ciascun legislatore nazionale, che dovrà tuttavia rispettare la finalità dell’articolo 25 della direttiva in parola.

    40.

    Un sistema nazionale che tenga conto del lucro cessante del creditore nel valutare l’indennizzo per il rimborso anticipato può, a mio avviso, essere conforme a tale finalità.

    41.

    Nella causa UniCredit Bank Austria, la Corte di giustizia, dopo aver collegato il diritto al rimborso anticipato all’articolo 1 della direttiva 2014/17, in combinato disposto con il suo considerando 15, ha ricordato che tale direttiva mira ad assicurare ai contratti riguardanti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali «un elevato livello di protezione» ( 25 ).

    42.

    È stato sostenuto che escludere il lucro cessante del creditore dai costi indennizzabili sarebbe la soluzione che meglio tutela il consumatore (poiché elimina gli ostacoli all’esercizio del suo diritto al rimborso anticipato) ( 26 ). Da questo punto di vista, la riduzione degli interessi e dei costi che comporta il diritto al rimborso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 osterebbe all’inclusione nell’indennizzo degli interessi futuri che non saranno più percepiti ( 27 ).

    43.

    Secondo tale tesi, identificando il lucro cessante del creditore con il reddito che questi avrebbe realizzato se il contratto fosse rimasto in vigore, si eliminerebbe una delle caratteristiche che rendono attraente il diritto al rimborso anticipato, vale a dire risparmiare, e si metterebbe in discussione il senso di tale diritto. In assenza di una giustificazione specifica o di un qualche tipo di condizioni, tale identificazione non sarebbe compatibile con la direttiva 2014/17.

    44.

    Ritengo tuttavia che non sia questa l’intenzione che si ricava dalla direttiva 2014/17. Pur imponendo il diritto al rimborso anticipato (che, in quanto tale, è inderogabile), essa ha consentito a ciascuno Stato membro di integrare tale diritto nel proprio ordinamento giuridico preservando le particolarità di quest’ultimo e tenendo conto di quelle del relativo mercato del credito immobiliare ( 28 ).

    45.

    Qualora, nell’esercizio di tale libertà, uno Stato membro riconosca il diritto all’indennizzo a favore del creditore, è tenuto a rispettare determinate condizioni minime ( 29 ), ma nulla gli impedisce di tenere conto, al fine del relativo calcolo, del lucro cessante del creditore.

    46.

    La direttiva 2014/17 non fornisce una definizione di «indennizzo equo» ( 30 ), espressione che deve essere interpretata in modo uniforme e che fa riferimento sia al «perché» sia al «quanto» dell’indennizzo. Come avviene in altri settori del diritto dell’Unione ( 31 ), il termine «equo», applicato all’indennizzo per rimborso anticipato del credito, evoca allo stesso tempo il risarcimento del danno subito da una parte e l’equilibrio tra i contrapposti interessi del consumatore e del creditore:

    per il consumatore, il rimborso comporta vantaggi, in quanto si libera dall’obbligo contrattuale a suo carico ottenendo una riduzione del prezzo concordato;

    per il creditore, il rimborso anticipato può comportare degli svantaggi, in quanto non solo dovrà gestirlo, ma anche reinvestire il capitale in base ai nuovi prezzi di mercato (o semplicemente sopportare la perdita degli interessi) ( 32 ).

    47.

    In tale contesto, l’inclusione del lucro cessante tra gli elementi dell’indennizzo può favorire gli obiettivi della direttiva 2014/17, che non si limitano alla volontà di fornire ai consumatori un elevato livello di protezione. Un altro degli obiettivi dichiarati è, infatti, quello di creare un mercato interno dei contratti di credito per beni immobili residenziali efficiente e competitivo ( 33 ), nel contesto delle preoccupazioni relative alla stabilità finanziaria ( 34 ). Conformemente al considerando 66, il diritto al rimborso anticipato è uno strumento al servizio di tali finalità ( 35 ).

    48.

    Una volta riconosciuto il diritto all’indennizzo in uno Stato membro, come ho spiegato, la direttiva 2014/17 prevede un ampio margine di manovra per regolamentare l’esercizio di tale diritto. In questo modo, lo Stato membro in questione può tenere conto delle caratteristiche specifiche del proprio mercato del credito senza porsi in contrasto con le finalità della direttiva stessa.

    49.

    Prevedere o meno un indennizzo a favore del creditore in caso di rimborso anticipato e, nell’ipotesi affermativa, in quale misura, è una decisione che può provocare, a seconda dei casi, notevoli conseguenze. Nel settore del credito immobiliare, essenzialmente domestico, tali conseguenze inciderebbero in primo luogo sul mercato e sull’economia locali, ma non può essere esclusa la loro capacità di contagio a livelli più estesi.

    50.

    In presenza di un sistema che non consenta ai creditori di ricevere un indennizzo a fronte della perdita degli interessi attesi, è ipotizzabile che i creditori optino per strategie i cui effetti sugli obiettivi della direttiva 2014/17 non siano desiderati ( 36 ): ad esempio, limitando la gamma di prodotti di credito offerti o applicando tassi di interesse più elevati a tutti i consumatori ( 37 ).

    51.

    Quando l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 affida agli Stati membri la decisione di introdurre l’indennizzo, esso non lo limita preventivamente ai costi di gestione del rimborso o ad altre connesse spese amministrative. Il legislatore nazionale gode quindi di un ampio margine di azione, di modo che può includere nell’indennizzo il lucro cessante subito dal creditore, se ritiene che ciò sia indispensabile a promuovere, in definitiva, gli obiettivi della direttiva 2014/17 nel proprio mercato dei beni residenziali.

    4. Criterio sistematico. Direttiva 2008/48

    52.

    Nel suo preambolo, la direttiva 2014/17 ricorda la necessità di interpretazioni coerenti e complementari con gli altri atti dell’Unione, in particolare con la direttiva 2008/48 ( 38 ). Sebbene ponga anche limiti a questo criterio di interpretazione sistematica, nessuno di essi fa riferimento al diritto di rimborso anticipato ( 39 ).

    53.

    La direttiva 2008/48 riconosce (considerando 39) la differenza tra il credito al consumo e gli «altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso». Proprio perché nel credito al consumo quest’ultimo modello di finanziamento a lungo termine non è quello ordinario, il massimale dell’indennizzo al creditore in caso di rimborso anticipato di tali crediti deve essere fissato, di regola, a un tasso forfettario.

    54.

    Nella direttiva 2008/48, l’eccezione a questa regola conferma che gli interessi che cessano di essere percepiti a partire dal rimborso anticipato sono (o possono essere) indennizzabili:

    nel rispetto di un limite massimo, l’articolo 16, paragrafo 4, lettera b), autorizza gli Stati a prevedere un indennizzo differenziato in base alle perdite effettivamente subite ( 40 );

    come criterio per specificare le perdite, la medesima disposizione stabilisce che la perdita «consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato».

    55.

    Orbene, se ciò vale ai sensi della direttiva 2008/48, a maggior ragione può valere nel contesto del credito immobiliare (con garanzia ipotecaria o equivalente) ai fini dell’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2014/17 ( 41 ). In tal modo si conferma che la perdita economica corrispondente agli interessi può essere inclusa tra i costi potenziali connessi al rimborso anticipato del credito in conformità alle norme nazionali in materia di indennizzo.

    56.

    In sintesi, ritengo che nulla osti a che la normativa di uno Stato membro preveda che l’indennizzo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 tenga conto delle perdite connesse alla mancata percezione degli interessi che, a seguito dell’estinzione anticipata, non matureranno più.

    B.   Sulla seconda questione pregiudiziale

    57.

    Nel caso in cui (come sostengo) la risposta alla prima questione pregiudiziale fosse affermativa, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 contenga «prescrizioni in merito al calcolo dei ricavi, da considerare nel quadro del lucro cessante, che il creditore trae dal reinvestimento di un credito al consumo relativo a beni immobili rimborsato anticipatamente».

    1. Per quanto riguarda il metodo di calcolo, in generale

    58.

    La direttiva 2014/17 non fa riferimento a una modalità specifica di calcolo dell’indennizzo dovuto al creditore ( 42 ). Il metodo di calcolo (così come altri aspetti dell’indennizzo, con poche condizioni alle quali ho già accennato e che mi appresto a ripetere) è lasciato alla discrezionalità degli Stati membri.

    59.

    Ciò è confermato dal considerando 66 della direttiva 2014/17, che afferma che l’indennizzo deve essere determinato «in conformità alle norme nazionali».

    60.

    Ai fini della determinazione dell’indennizzo, la direttiva 2014/17 non impone né vieta che si tenga conto del modo in cui il creditore impiega concretamente l’importo oggetto del rimborso anticipato ( 43 ), né qualsiasi altro metodo analogo: tali decisioni dipendono dal singolo Stato membro.

    61.

    Le condizioni previste dalla direttiva 2014/17 per l’indennizzo si limitano a prevedere che esso non costituisca una sanzione penale per il consumatore o non superi la perdita economica del creditore, e che sia «equo» ( 44 ) e «obiettivo».

    62.

    Il requisito secondo cui l’indennizzo deve essere «obiettivo» si riferisce a un metodo di calcolo astratto e predeterminato, i cui parametri non possano essere definiti a discrezione di una delle parti. Questo metodo dovrebbe essere utilizzato anche per individuare i casi in cui l’indennizzo è privo di giustificazione ( 45 ). Tuttavia, nel rispetto di tali caratteristiche, calcolare l’indennizzo applicando un metodo contenente un elemento ipotetico può, a mio avviso, essere un’opzione non in contrasto con la direttiva 2014/17.

    2. Il metodo dell’attivo-passivo secondo la giurisprudenza tedesca

    63.

    Secondo la descrizione dell’ordinanza di rinvio, che richiama la giurisprudenza nazionale ( 46 ), nel metodo dell’attivo-passivo il danno economico subito dal creditore corrisponde alla differenza tra due grandezze:

    gli interessi che il mutuatario avrebbe pagato se il contratto fosse stato adempiuto come concordato; e

    la redditività che il creditore otterrebbe investendo l’importo rimborsato anticipatamente in titoli sicuri del mercato dei capitali con scadenza identica a quella del credito.

    64.

    Per effettuare tale calcolo, non è indispensabile che il reinvestimento in quanto tale sia stato effettivamente realizzato. Il riferimento si ricava dalla valutazione del rendimento di un investimento con scadenza identica ( 47 ).

    65.

    L’importo della differenza deve, inoltre, essere ridotto dei costi di rischio e dei costi amministrativi risparmiati alla data di pagamento dell’indennizzo per rimborso anticipato; esso viene aggiornato sulla base di tale data di pagamento.

    66.

    In tale metodo:

    il calcolo dell’indennizzo si effettua sulla base delle condizioni del mercato dei capitali, determinate in modo trasparente, sulle quali il creditore non ha alcuna influenza;

    la formula non include importi a titolo di penali a carico del mutuatario per il rimborso anticipato;

    l’indennizzo così calcolato è volto a perequare la perdita economica, ragion per cui di fatto non impone nemmeno alcuna sanzione al consumatore che rimborsa anticipatamente. Se i tassi di interesse applicati al reinvestimento sono superiori a quelli concordati nel contratto di credito originario, il creditore non ha diritto all’indennizzo.

    67.

    Orbene, come tutti gli intervenienti nel procedimento pregiudiziale, e fatta salva la valutazione finale del giudice del rinvio su questo punto, ritengo che il metodo dell’«attivo-passivo» soddisfi le condizioni minime per l’indennizzo richieste dalla direttiva 2014/17.

    68.

    Inoltre, il metodo in parola è analogo a quello utilizzato dalla direttiva 2008/48, al suo articolo 16, paragrafo 4, parte finale, per calcolare la perdita economica effettivamente subita dal creditore, qualora gli Stati membri intendano derogare, eccezionalmente, alla regola del massimale forfettario (paragrafo 2 dello stesso articolo).

    69.

    In effetti, il calcolo dell’indennizzo per il creditore ammesso dalla direttiva 2008/48 sul credito al consumo include, allo stesso modo del metodo «attivo-passivo», l’elemento dell’investimento ipotetico (e non necessariamente reale) dell’importo rimborsato ( 48 ). La sua ammissione nel settore del credito al consumo ne facilita l’ammissione anche per i mutui ipotecari o con garanzie equivalenti.

    C.   Sulla terza questione pregiudiziale

    70.

    Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 25 della direttiva 2014/17 si applichi in circostanze come quelle del caso di specie, in cui il consumatore, prima di rimborsare il credito, receda dal contratto che lo vincola in forza di un diritto di recesso previsto dall’ordinamento giuridico nazionale.

    71.

    La questione si pone in relazione alla legislazione tedesca, che prevede due situazioni di rimborso anticipato del credito in prestiti a tasso fisso:

    nella prima, il rimborso segue il recesso dal contratto da parte del mutuatario ed è soggetto alle condizioni di tale recesso. Essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 490, paragrafo 2, del BGB, che conferisce al consumatore il diritto di recedere dal contratto per motivi eccezionali ( 49 ). La disposizione, nella sua formulazione attuale, è preesistente alla direttiva 2014/17 e non risponde al suo recepimento nel diritto nazionale;

    nella seconda, il rimborso non è una conseguenza del recesso dal contratto: esso interviene indipendentemente. La sua regolamentazione si trova, in sostanza, agli articoli 500 e 502 del BGB, come modificati nel 2016 per recepire la direttiva 2014/17 ( 50 ). Il consumatore è libero di estinguere anticipatamente il credito in qualsiasi momento, se dimostra un interesse legittimo ( 51 ).

    72.

    Le conseguenze dell’applicazione delle due norme divergono sull’indennizzo al creditore:

    l’articolo 490, paragrafo 2, del BGB prevede che il mutuatario corrisponda al creditore un indennizzo per il danno subito da quest’ultimo a seguito della risoluzione anticipata del contratto. Ai fini del calcolo dell’indennizzo trovano applicazione i principi generali vigenti in materia di risarcimento del danno, cosicché, a norma dell’articolo 252 del BGB, è incluso anche il lucro cessante;

    ai sensi dell’articolo 502, paragrafo 1, del BGB, in caso di rimborso anticipato, il creditore può chiedere un indennizzo ragionevole per la perdita direttamente connessa a tale rimborso. Gli elementi che compongono l’indennizzo e le modalità di calcolo sono di competenza del legislatore nazionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni della direttiva 2014/17.

    73.

    L’esistenza di tesi dottrinali divergenti conduce il giudice del rinvio a dubitare se l’articolo 25 della direttiva 2014/17 si applichi anche all’estinzione del credito a seguito di un recesso dal contratto disciplinato dall’articolo 490, paragrafo 2, del BGB.

    74.

    Secondo il giudice del rinvio, «molti elementi depongono a favore dell’applicabilità dell’articolo 25 della direttiva 2014/17 anche quando il consumatore, prima di rimborsare anticipatamente il credito, recede dal contratto (...) ai sensi dell’articolo 490, paragrafo 2, del BGB».

    75.

    In caso contrario, aggiunge, «molti consumatori non trarrebbero beneficio dal loro diritto al rimborso (…). Se in caso di esercizio del diritto di recesso anticipato ai sensi dell’articolo 490, paragrafo 2, del BGB l’indennizzo per rimborso anticipato venisse quantificato con modalità diverse rispetto al caso (...) degli articoli 500 e 502 del BGB, il consumatore che recede anticipatamente dal suo credito potrebbe trovarsi in condizioni più svantaggiose rispetto a chi si sia avvalso del diritto di rimborso anticipato senza recedere».

    76.

    Di conseguenza, sintetizza il giudice del rinvio, «[a]lla luce dell’obiettivo di tutela del consumatore perseguito da questa normativa appare (…) necessario che l’articolo 25 della direttiva 2014/17 trovi applicazione anche nel caso del recesso esercitato prima del rimborso del credito».

    77.

    Condivido la tesi del giudice del rinvio sull’applicabilità dell’articolo 25 della direttiva 2014/17. Nutro invece riserve su alcuni dei motivi su cui si basa.

    78.

    In astratto, la questione è se ciascuno Stato membro possa definire in modo diverso il diritto del creditore all’indennizzo ( 52 ), a seconda che questo sia associato o meno all’esercizio di un diritto straordinario del consumatore di recedere dal contratto.

    79.

    A mio avviso, non si può escludere una risposta affermativa a questa particolare domanda. In altre parole, argomentazioni come il fatto che un consumatore possa trovarsi «in condizioni più svantaggiose» ( 53 ) rispetto a un altro, per aver scelto una delle possibilità offerte dall’ordinamento nazionale piuttosto che l’altra, non mi sembrano sufficienti al fine di ridurre il margine di libertà di regolamentazione degli Stati membri.

    80.

    Ciò che si può esigere, in ogni caso, è che ogni opzione della normativa nazionale rispetti l’articolo 25 della direttiva 2014/17, oltre alla norma generale del suo articolo 2.

    81.

    Ne consegue che, alla domanda se i principi che disciplinano l’indennizzo di cui all’articolo 490, paragrafo 2, del BGB (e che autorizzano l’inclusione del lucro cessante in favore del creditore) siano o meno soggetti all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, va data risposta affermativa ( 54 ).

    82.

    L’articolo 25 della direttiva 2014/17 conferisce ai consumatori il diritto di adempiere in tutto o in parte ai loro obblighi senza doverne attendere la scadenza. La norma non si esprime sulle modalità di esercizio di tale diritto: può essere esercitato nella forma di un puro atto materiale di rimborso o come conseguenza della facoltà di recesso dal contratto di credito.

    83.

    La tutela che la direttiva 2014/17 garantisce al consumatore deve sempre sussistere, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo opti per l’una o l’altra di tali modalità di esercizio del diritto di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi. A prescindere dalle norme che esso può stabilire nell’esercizio della libertà conferitagli dalla direttiva 2014/17, la discrezionalità dello Stato membro è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale direttiva. Tali condizioni si applicano pertanto anche quando il rimborso anticipato consegua al recesso dal contratto.

    84.

    Non ritengo che il riferimento dell’articolo 25, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/17 al diritto di rimborso «prima della scadenza» del contratto avvalori la tesi sostenuta da VR Bank ( 55 ). L’articolo 25 della direttiva 2014/17 non intende imporre limitazioni temporali all’esercizio del diritto del consumatore di adempiere anticipatamente ai propri obblighi. Serve piuttosto a sottolineare che questo diritto prevale sul regime ordinario dei contratti privati, in base al quale entrambe le parti sono obbligate a rispettare quanto pattuito e a farlo nei termini (compresi quelli temporali) concordati.

    V. Conclusione

    85.

    Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di rispondere al Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania) come segue:

    «L’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

    deve essere interpretato nel senso che esso:

    Non osta a una normativa nazionale che, nel determinare l’indennizzo dovuto al creditore, tenga in considerazione i danni connessi alla perdita degli interessi che, in ragione del rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, cesseranno di maturare.

    Non osta a un metodo di calcolo dell’indennizzo in favore del creditore per rimborso anticipato del credito basato sul reinvestimento fittizio dell’importo rimborsato in titoli sicuri del mercato dei capitali con scadenza identica a quella del credito.

    Si applica quando il consumatore esercita il diritto di adempiere anticipatamente ai propri obblighi dopo aver receduto dal contratto di credito immobiliare».


    ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

    ( i ) I paragrafi 15, 63 e 85 del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla pubblicazione iniziale.

    ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

    ( 3 ) Sentenza del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria (C‑555/21, EU:C:2023:78; in prosieguo: la «sentenza UniCredit Bank Austria»).

    ( 4 ) Tale metodo consiste nel presumere che le risorse liberate con l’estinzione vengano investite, per una durata pari a quella del credito, in obbligazioni ipotecarie. Nell’ambito di tale calcolo, il danno causato dalla riduzione degli interessi si considera come un danno economico derivante dall’estinzione anticipata del credito. Esso equivale alla differenza tra gli interessi contrattuali e il rendimento delle obbligazioni ipotecarie la cui scadenza corrisponde alla durata residua del mutuo estinto.

    ( 5 ) Uno di essi, un soldato che prestava servizio volontario a tempo determinato, era stato trasferito dal suo datore di lavoro.

    ( 6 ) Articolo 1.

    ( 7 ) A condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/17).

    ( 8 ) Le divergenze preesistenti alla direttiva su questo punto spiegano probabilmente la difficoltà di raggiungere una maggiore armonizzazione. V. il documento di lavoro della Commissione che accompagna il Libro bianco sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, SEC(2007) 1683, pag. 56. Secondo la relazione Evaluation of the Mortgage Credit Directive (Directive 2014/17/EU) dei Risk & Policy Analysts (RPA), 2021, allegato I, tabella 163, nell’ottobre 2020 venti Stati membri avevano adottato norme che disponevano l’indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato; quattro non ne avevano adottate e mancavano informazioni sugli altri.

    ( 9 ) Tale sembra essere la prassi corrente in Germania, dove la giurisprudenza ritiene che la perdita del creditore debba essere determinata secondo i principi del diritto al risarcimento del danno. Di conseguenza, gli interessi non percepiti possono essere risarciti a titolo di lucro cessante (articolo 252 del BGB) applicando le norme nazionali di recepimento dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17.

    ( 10 ) La formulazione della questione può essere fuorviante. Nella misura in cui equipara il lucro cessante a tali interessi futuri, una risposta affermativa senza ulteriori precisazioni significherebbe che il creditore possa ottenere dal consumatore, a titolo dell’indennizzo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, tutti gli interessi che sarebbero maturati sul credito se il rapporto contrattuale fosse proseguito fino alla data originariamente concordata, nonostante la riduzione che va applicata a detti interessi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1. La seconda questione, sulle modalità di calcolo del lucro cessante ai fini del relativo indennizzo, precisa il rinvio e, quindi, tale affermazione.

    ( 11 ) Il giudice del rinvio cita alcune interpretazioni dottrinali basate sul tenore letterale della disposizione. Il confronto tra varie versioni linguistiche rende necessaria una certa cautela nell’impiego di questo criterio ermeneutico.

    ( 12 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:451, paragrafo 49), a proposito dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66). Ritengo che lo scopo di tale paragrafo sia quello di indennizzare la redditività che il creditore avrebbe potuto ottenere in mancanza del rimborso anticipato del credito (sebbene, in base al periodo trascorso, si fissi un limite percentuale all’indennizzo, per le ragioni esposte nel considerando 39 della direttiva 2008/48).

    ( 13 ) Nella direttiva 2014/17, allegati inclusi, si citano categorie eterogenee di costi: di valutazione del bene immobile; di apertura e tenuta di un conto bancario; di registrazione catastale; di accesso alle banche dati del credito al consumo; connessi al rimborso; connessi alla garanzia del credito; per i contratti di credito; di cui all’articolo 17, paragrafo 2; non inclusi nel costo totale del credito; connessi alla valutazione del bene immobile; applicabili all’offerta del contratto di credito; relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare operazioni e prelievi; altri costi relativi alle operazioni di pagamento; sostenuti a causa dell’inadempimento; da versare una tantum; da versare periodicamente; associati al mutuo; sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali; che non sono noti al creditore; compresi nella rata.

    ( 14 ) Come illustra la causa che ha dato luogo alla sentenza UniCredit Bank Austria, in relazione all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17. V. altresì la sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), in relazione all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, di tenore praticamente identico.

    ( 15 ) Il riferimento esatto è al «tasso debitore o [ad] altri costi applicabili all’offerta». Un ulteriore esempio di «costi» nei quali rientrano gli interessi è fornito dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della stessa.

    ( 16 ) Articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, che rinvia all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48.

    ( 17 ) Ibidem. Ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, il costo totale del credito equivale a «tutti i costi [nella versione spagnola della direttiva il termine utilizzato è “gastos” (spese); ndT], compresi gli interessi (...)» (il corsivo è mio). Dal punto di vista del consumatore, elencare «interessi» e «costi» come concetti distinti in relazione al diritto alla riduzione che correda un rimborso anticipato serve a fare chiarezza: elimina fin dall’inizio il dubbio se tale riduzione sia limitata all’una o all’altra categoria (e qualsiasi tentazione di limitarla). Dal punto di vista del creditore, intendere i concetti nel senso che si escludano reciprocamente non è conforme con altre indicazioni contenute nell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17: v. infra, paragrafo 29.

    ( 18 ) Nello stesso senso il considerando 66 («perdita economica sofferta dal creditore»).

    ( 19 ) Ricordo che, nei lavori preparatori del Consiglio sull’attuale direttiva, era stata inserita una menzione del rimborso anticipato senza corrispettivo («free of charge for the consumer»), riferita proprio al prestito a tasso d’interesse variabile, in quello che sarebbe stato il considerando 50 di quest’ultima: v. infra, nota 24. Ciò non vale quando l’indennizzo per il rimborso anticipato riguarda solo i prestiti a tasso fisso, come nel caso in esame.

    ( 20 ) Il considerando 66 della direttiva 2014/17 adotta una formulazione leggermente diversa: «Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi (...)» (il corsivo è mio). In questa formulazione è più chiaro, mi sembra, che i costi sono la ragion d’essere dell’indennizzo e anche il criterio per calcolarlo.

    ( 21 ) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, COM(2011) 0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD), dell’11 ottobre 2012, emendamento 35. Non risulta fra quelli approvati: v. il documento del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 su tale proposta, P7_TA(2013) 0341 (GU 2016, C 93, pag. 295).

    ( 22 ) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, COM(2011) 0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD), dell’11 ottobre 2012, emendamento 87, adottato dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013, documento P7_TA(2013) 0341 (GU 2016, C 93, pag. 295). Ricordo che tali emendamenti sono stati sostituiti dalla posizione del 10 dicembre 2013, documento P7_TC1-COD(2011) 0062, la cui formulazione coincide con l’atto legislativo definitivo, ossia la direttiva 2014/17.

    ( 23 ) Dal documento del 3 novembre 2011, 16325/11. La distinzione figurava nella (allora) sezione 8 delle Istruzioni per la compilazione del PIES.

    ( 24 ) Sulla base della nota del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali – Proposta di compromesso della presidenza), del 15 novembre 2011, documento n. 16948/11, considerando 50. Non appare più nel testo concordato provvisoriamente con il Parlamento il 22 aprile 2013, dopo la fine dei negoziati: v. la nota del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali – Proposta di compromesso della presidenza), del 3 maggio 2013, documento n. 8895/13.

    ( 25 ) Sentenza UniCredit Bank Austria (punto 29).

    ( 26 ) Lo Study on switching of financial services and products del 2019, ordinato dalla Commissione, indica nell’importo dell’indennizzo dovuto al creditore, in particolare nei mutui ipotecari a tasso fisso, uno dei fattori che possono scoraggiare i consumatori e dissuaderli dall’esercitare il diritto al rimborso. V. anche la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, COM (2021) 229 final.

    ( 27 ) Ordinanza di rinvio, parte D, punti I.2.b), lettera bb), e I.3a), con riferimento a opinioni dottrinali.

    ( 28 ) La direttiva 2014/17 riconosce e presuppone la diversità che ne risulta nel considerando 66.

    ( 29 ) L’indennizzo coprirà solo i costi «direttamente connessi al rimborso anticipato» e troverà in tali costi la sua giustificazione; non sarà «superiore alla perdita economica sofferta dal creditore»; non penalizzerà il consumatore e sarà «obiettivo» ed «equo».

    ( 30 ) Né di «obiettivo». A mio avviso, l’aggettivo si riferisce alla modalità di calcolo dell’importo dell’indennizzo: v. infra, paragrafo 62.

    ( 31 ) Nonostante le differenze tra tali settori, ritengo che valga la pena menzionare, come indice di una certa consonanza di orientamento, l’equa indennità in favore dell’agente commerciale per perdita di clienti, che non esclude l’ulteriore domanda di risarcimento danni, prevista dall’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17); a tal riguardo, v. sentenze del 23 marzo 2023, 02Czech Republic (C‑574/21, EU:C:2023:233), e del 13 ottobre 2022, Herios (C‑593/21, EU:C:2022:784). Un altro esempio potrebbe fornirlo la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), il cui articolo 5, paragrafo 2, lettera b), prevede, in determinate circostanze, l’obbligo di corrispondere un «equo compenso» agli autori. La Corte di giustizia ha precisato la relazione di questa nozione con la necessità di un «giusto equilibrio» tra i vari attori, previsto al considerando 31: v. sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 38 e segg.), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella stessa causa (C‑467/08, EU:C:2010:264, paragrafi 73 e segg.). Occorre infine menzionare l’equa indennità riconosciuta dalla Corte di giustizia ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19), oggi abrogata: v. sentenza del 3 settembre 2009, Messner (C‑489/07, EU:C:2009:502, punto 26).

    ( 32 ) Tale era la spiegazione di «equo» nella prima proposta della Commissione per la direttiva sul credito al consumo, che parla espressamente di indennizzo al creditore: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, COM(2002) 443 definitivo, punto 3 (Esame del dispositivo, articolo 16).

    ( 33 ) Considerando 82.

    ( 34 ) Inter alia, considerando 3, 66, 67 e 75.

    ( 35 ) «La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria». Come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa UniCredit Bank Austria (C‑555/21, EU:C:2022:742, paragrafo 67), il diritto al rimborso anticipato non è inteso a correggere l’asimmetria tipica del rapporto contrattuale creditore-consumatore.

    ( 36 ) Osservazioni del governo tedesco, punto 45, e, in dettaglio, osservazioni di VR Bank, punti 44 e segg. L’allegato III del documento di lavoro della Commissione che accompagna il Libro bianco sull’integrazione dei mercati del credito ipotecario, SEC(2007) 1683, alle pagine 60 e 61 faceva riferimento a tali strategie connesse alla regolamentazione degli indennizzi nei diversi Stati membri e ne esemplificava gli effetti negativi su mercati specifici. V. Schäfer, H.B., e Wulf, A.J., «Premature Repayment of fixed interest mortgage loans without compensation, a case of misguided consumer Protection in the EU», European Journal of Law and Economics, 2022, pagg. 175-208.

    ( 37 ) Cosa che, in definitiva, limiterebbe le opportunità dei consumatori nella ricerca dei prodotti che soddisfino meglio le loro esigenze, prima della stipula di un eventuale contratto di credito per beni residenziali, o successivamente, al fine di esercitare il diritto al rimborso anticipato. La previsione o meno di un diritto di indennizzo e l’imposizione o meno di un tetto massimo al suo importo sono connesse alla maggiore o minore propensione dei creditori a offrire prestiti a lungo termine a tasso fisso.

    ( 38 ) Considerando 19 e 20. V. anche sentenza UniCredit Bank Austria, punto 28: «dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi (…)».

    ( 39 ) Considerando 22. Prima dell’adozione della direttiva 2014/17, alcuni Stati membri avevano esteso l’articolo 16 della direttiva 2008/48 al credito garantito da ipoteca o equivalente.

    ( 40 ) Ammettendo che la differenza può giocare a favore di una delle parti: del creditore, se dimostra una perdita effettiva di importo superiore al calcolo forfettario; del consumatore, che può chiedere una riduzione di tale importo se esso supera le perdite effettivamente subite dal creditore.

    ( 41 ) Fermo restando che, per quanto riguarda il credito ipotecario, sono teoricamente possibili altri metodi di calcolo dell’indennizzo, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17. Ricordo che il livello di armonizzazione di questa direttiva è inferiore a quello della direttiva 2008/48.

    ( 42 ) Nemmeno i lavori preparatori della direttiva indicano i possibili metodi di calcolo.

    ( 43 ) La Commissione, al punto 35 delle sue osservazioni, mette in guardia dalle difficoltà di questo metodo, che obbligherebbe a determinare con esattezza, e persino a fissare, le modalità di investimento dell’importo rimborsato dal momento del recupero fino alla data di pagamento inizialmente prevista.

    ( 44 ) Come ho già anticipato, l’indennizzo sarà «equo» se trova un equilibrio tra i vantaggi per i consumatori derivanti dal diritto al rimborso anticipato e gli svantaggi che comporta per il creditore. V., supra, paragrafo 46.

    ( 45 ) Per esempio, quando, a causa del miglioramento delle condizioni di mercato, il creditore otterrà dal reinvestimento benefici maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dall’adempimento del contratto entro il termine concordato. La prima proposta della Commissione sulla direttiva sul credito al consumo, che introduceva espressamente un indennizzo per il creditore, era in questo senso: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, COM(2002) 443 definitivo, punto 3 (Esame del dispositivo, articolo 16).

    ( 46 ) Sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 30 novembre 2004, XI ZR 285/03.

    ( 47 ) Il rendimento può essere dedotto dai dati della Deutsche Bundesbank o della Banca centrale europea relativi al mercato dei capitali.

    ( 48 ) A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, parte finale, della direttiva 2008/48, la perdita economica del creditore, all’indennizzo della quale questi può avere diritto se lo Stato membro lo prevede, consiste «nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato (…)». L’elemento ipotetico si apprezza con maggior chiarezza nelle versioni linguistiche in cui il modo del verbo è il congiuntivo.

    ( 49 ) Tecnicamente, l’articolo 490, paragrafo 2, del BGB conferisce al consumatore il diritto di modificare il rapporto contrattuale («Gestaltungsrecht») nel rispetto di rigorosi requisiti temporali e in presenza di un interesse legittimo, interpretato restrittivamente. Secondo l’ordinanza di rinvio, tale interesse è connesso alla libertà di azione economica del mutuatario con riferimento all’immobile; sorge, in particolare, quando il mutuatario ha bisogno di destinarlo a un uso diverso.

    ( 50 ) Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften, 11.03.2016, BGBl I. 2016, Nr. 12 16.03.2016, pag. 296.

    ( 51 ) La nozione di «interesse legittimo» a tale titolo è più elastica rispetto a quella applicabile ai sensi dell’articolo 490, paragrafo 2, del BGB. L’ordinanza di rinvio spiega che il divorzio o la disoccupazione sono considerati interessi legittimi.

    ( 52 ) Imponendo requisiti diversi, ad esempio, per quanto riguarda gli «interessi legittimi» richiesti o termini dilatori per esercitare il diritto, come avviene attualmente in Germania.

    ( 53 ) V. supra, paragrafo 75.

    ( 54 ) Ovviamente, la risposta non pregiudica la questione se gli Stati membri possano prevedere, a vantaggio dei consumatori, un diritto eccezionale di recesso dal contratto. Il considerando 21, parte finale, della direttiva 2014/17 precisa che quest’ultima «(…) non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva». V. altresì, per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, UK e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736), punto 110, in relazione alla direttiva 2008/48.

    ( 55 ) Osservazioni di VR Bank, punti 16 e 17. A suo parere, quando il consumatore sceglie il recesso straordinario dal contratto, quest’ultimo cessa ex nunc e il successivo rimborso non potrebbe avere luogo «prima della scadenza» di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/17.

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