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Document 62021TN0752

    Causa T-752/21: Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus)

    GU C 37 del 24.1.2022, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 37/53


    Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus)

    (Causa T-752/21)

    (2022/C 37/70)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Associação do Socorro e Amparo (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: J. Motta Veiga, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Duarte Pio De Bragança (Sintra, Portogallo)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio figurativo quis ut Deus — Marchio dell’Unione europea n. 9 131 566

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2021 nel procedimento R 581/2021-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere il presente ricorso e, sulla base del medesimo, sostituire la decisione della quarta commissione di ricorso con la decisione che dichiara decaduto il marchio dell’Unione europea n. 9 131 566 per tutti i prodotti e i servizi protetti dal marchio sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, a causa del mancato uso effettivo del marchio per un periodo ininterrotto di 5 anni;

    condannare la ricorrente alle spese e agli altri costi sostenuti nel procedimento, inclusi gli onorari degli avvocati per un importo da determinare successivamente.

    Motivo invocato

    Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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