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Document 62021TN0732

Causa T-732/21: Ricorso proposto il 16 novembre 2021 — Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Commissione

GU C 37 del 24.1.2022, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/44


Ricorso proposto il 16 novembre 2021 — Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Commissione

(Causa T-732/21)

(2022/C 37/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Requena, Spagna) (rappresentante: G. Guillem Carrau, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, la pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione del «Cava», PDO-ES-A0735-AM10 (1), pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018 (2).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inosservanza di una forma sostanziale della procedura nell’esame del fascicolo relativo alla modifica oggetto del presente ricorso, in quanto la Commissione era al corrente della circostanza che la modifica è ancora oggetto di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno di Spagna e non ha sospeso il procedimento, e ciò in violazione della giurisprudenza esistente relativa all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto relativo all’applicazione dei Trattati, per i seguenti motivi: la pubblicazione impugnata è stata trattata come una modifica ordinaria, mentre si tratta di una modifica rientrante tra quelle designate come «modifiche dell’Unione» a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d), e delle disposizioni ad esso correlate (tra gli altri, gli articoli 15, 17 e 55) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/34 (3); la pubblicazione impugnata è contraria al principio generale di veridicità in materia di etichettatura facoltativa per il fatto di esigere che l’unità geografica più piccola coincida con il comune di Requena e al diritto del consumatore di poter identificare la provenienza del prodotto (articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e articolo 55, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018); la pubblicazione impugnata è contraria ai diritti acquisiti dai produttori dell’associazione ricorrente durante quasi 40 anni di uso continuato della denominazione CAVA DE REQUENA e alla normativa che tutela detti diritti (sentenza del Tribunal Supremo [Corte Suprema del Regno di Spagna] n. 1893/1989 e ordinanze di esecuzione del 1991) ed è contraria al regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, il cui articolo 40, mediante rinvio all’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, rende obbligatoria l’indicazione della provenienza sull’etichetta, non essendo sufficiente la mera menzione di un codice postale, a differenza di quanto asserito nella pubblicazione impugnata; la pubblicazione impugnata è contraria al principio della parità di trattamento rispetto al resto dei produttori di CAVA che hanno invece un’unità geografica più piccola e la possibilità di indicare l’origine geografica del prodotto al consumatore; la pubblicazione impugnata è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’acceso al mercato elaborata nell’ambito della libera circolazione delle merci (articoli 34 e seguenti TFUE) e consente l’effetto cumulativo della domanda nel mercato del CAVA, integrando quest’ultima circostanza una violazione dell’articolo 101 TFUE.


(1)  GU 2021, C 369, pag. 2.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU 2019, L 9, pag. 46).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


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