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Document 62021TN0699

Causa T-699/21: Ricorso proposto il 31 ottobre 2021 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

GU C 37 del 24.1.2022, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/40


Ricorso proposto il 31 ottobre 2021 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

(Causa T-699/21)

(2022/C 37/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Peace United Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Artzimovitch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN — Marchio dell’Unione europea n. 11 352 804

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2021 nel procedimento R 276/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto, a seguito di diversi errori di valutazione in fatto e in diritto, nonché della violazione dell’obbligo di buona amministrazione, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio dell’Unione europea MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN n. 11 352 804 non fosse stato oggetto di un uso effettivo durante il periodo controverso per i servizi rivendicati nelle classi 41 e 43;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione relativamente al carattere abusivo dell’azione di decadenza;

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione relativamente all’uso effettivo del marchio.


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